Art. 4.
            (Stato di previsione del Ministero del lavoro
         e delle politiche sociali e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero   del   lavoro   e  delle  politiche  sociali,  per  l'anno
finanziario  2002,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 4).
   2.  Ai  fini  dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre
1996,  n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti, in termini di residui, competenza e
cassa,   le   variazioni  compensative  di  bilancio  occorrenti  per
l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina, degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
 
             Note all'art. 4:
                 - Il  titolo  del  decreto  legislativo 16 settembre
          1996,  n.  514  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del
          4 ottobre   1996,   n.  233)  e'  il  seguente:  "Norme  di
          attuazione   dello   statuto   speciale   per   la  regione
          Friuli-Venezia    Giulia   recanti   delega   di   funzioni
          amministrative  alla  regione  in materia di collocamento e
          avviamento al lavoro.".
                 - Il  testo  vigente  dell'art.  127 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e
          successive   modificazioni  (Testo  unico  delle  leggi  in
          materia   di   disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati di tossicodipendenza), e' il seguente:
                 "Art.  127 (Legge  26 giugno  1990, n. 162, art. 32,
          commi  1  e  2). Fondo nazionale di intervento per la lotta
          alla   droga. - 1. Il   decreto   del   Ministro   per   la
          solidarieta'  sociale  di  cui all'art. 59, comma 46, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del
          Fondo  per  le  politiche  sociali,  individua, nell'ambito
          della  quota destinata al Fondo nazionale di intervento per
          la  lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento
          dei  progetti  triennali  finalizzati alla prevenzione e al
          recupero  dalle  tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza
          correlata,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal presente
          articolo.  Le  dotazioni  del Fondo nazionale di intervento
          per  la  lotta alla droga individuate ai sensi del presente
          comma  non  possono  essere  inferiori  a  quelle dell'anno
          precedente,   salvo   in   presenza   di   dati  statistici
          inequivocabili     che     documentino    la    diminuzione
          dell'incidenza della tossicodipendenza.
                 2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la
          lotta  alla  droga  di  cui  al comma 1 e' ripartita tra le
          regioni   in   misura  pari  al  75  per  cento  delle  sue
          disponibilita'.  Alla  ripartizione si provvede annualmente
          con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
          conto,  per  ciascuna  regione, del numero degli abitanti e
          della  diffusione  delle  tossicodipendenze, sulla base dei
          dati   raccolti   dall'Osservatorio  permanente,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 7.
                 3.  Le  province,  i  comuni  e  i loro consorzi, le
          comunita'  montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli
          enti  di  cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di
          volontariato  di  cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
          cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
          della  legge  8 novembre  1991,  n.  381,  e loro consorzi,
          possono  presentare  alle regioni progetti finalizzati alla
          prevenzione   e   al  recupero  dalle  tossicodipendenze  e
          dall'alcoldipendenza    correlata    e   al   reinserimento
          lavorativo  dei  tossicodipendenti,  da finanziare a valere
          sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
          nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
                 4.  Le  regioni,  sentiti  gli enti locali, ai sensi
          dell'art.  3,  comma  6, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
          nonche'   le   organizzazioni  rappresentative  degli  enti
          ausiliari,  delle  organizzazioni  del volontariato e delle
          cooperative   sociali  che  operano  sul  territorio,  come
          previsto  dall'atto  di indirizzo e coordinamento di cui al
          comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
          criteri  e  i  termini  per la presentazione delle domande,
          nonche'  la  procedura per la erogazione dei finanziamenti,
          dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
          assegnati  e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia
          degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
          progetti  volti  alla  riduzione  del danno nei quali siano
          utilizzati  i  farmaci  sostitutivi.  Le regioni provvedono
          altresi'  ad  inviare  una  relazione  al  Ministro  per la
          solidarieta'  sociale  sugli interventi realizzati ai sensi
          del  presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art.
          131.
                 5.  Il  25  per cento delle disponibilita' del Fondo
          nazionale  di  cui al comma 1 e' destinato al finanziamento
          dei  progetti  finalizzati  alla  prevenzione e al recupero
          dalle  tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza correlata
          promossi  e  coordinati  dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  per gli affari sociali, d'intesa
          con  i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
          difesa,  della  pubblica  istruzione,  della  sanita' e del
          lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
          sensi del presente comma sono finalizzati:
                   a) alla  promozione  di  programmi sperimentali di
          prevenzione sul territorio nazionale;
                   b) alla    realizzazione    di    iniziative    di
          razionalizzazione   dei   sistemi   di   rilevazione  e  di
          valutazione dei dati;
                   c) alla  elaborazione di efficaci collegamenti con
          le iniziative assunte dall'Unione europea;
                   d) allo  sviluppo  di iniziative di informazione e
          di sensibilizzazione;
                   e) alla  formazione  del  personale nei settori di
          specifica competenza;
                   f) alla  realizzazione  di programmi di educazione
          alla salute;
                   g) al  trasferimento  dei dati tra amministrazioni
          centrali e locali.
                 6.  Per  la  valutazione  e  la verifica delle spese
          connesse  ai  progetti  di  cui  al  comma 5 possono essere
          disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5
          e  6,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni.
                 7.  Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato
          dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
          solidarieta'   sociale,  previo  parere  delle  commissioni
          parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,  e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali
          di  cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per
          la  valutazione  e  il finanziamento dei progetti di cui al
          comma   3.  Tali  criteri  devono  rispettare  le  seguenti
          finalita':
                   a) realizzazione   di   progetti   integrati   sul
          territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria,
          compresi  quelli  volti  alla  riduzione  del danno purche'
          finalizzati al recupero psico-fisico della persona;
                   b) promozione  di progetti personalizzati adeguati
          al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
                   c) diffusione  sul territorio di servizi sociali e
          sanitari  di  primo intervento, come le unita' di strada, i
          servizi  a  bassa  soglia  ed  i servizi di consulenza e di
          orientamento telefonico;
                   d) individuazione  di  indicatori  per la verifica
          della qualita' degli interventi e dei risultati relativi al
          recupero dei tossicodipendenti;
                   e) in  particolare,  trasferimento  dei  dati  tra
          assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
          di   ascolto,  responsabili  degli  istituti  scolastici  e
          amministrazioni centrali;
                   f) trasferimento  e  trasmissione  dei  dati tra i
          soggetti  che operano nel settore della tossicodipendenza a
          livello regionale;
                   g) realizzazione  coordinata  di  programmi  e  di
          progetti  sulle  tossicodipendenze  e  sull'alcoldipendenza
          correlata,   orientati   alla   strutturazione  di  sistemi
          territoriali di intervento a rete;
                   h) educazione alla salute.
                 8.  I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma
          7  non possono prevedere la somministrazione delle sostanze
          stupefacenti  incluse  nelle tabelle I e II di cui all'art.
          14   e   delle   sostanze  non  inserite  nella  farmacopea
          ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai
          progetti  e  ai  servizi  interamente gestiti dalle aziende
          unita' sanitarie locali e purche' i dosaggi somministrati e
          la  durata  del  trattamento abbiano la esclusiva finalita'
          clinico-terapeutica  di  avviare  gli  utenti  a successivi
          programmi riabilitativi.
                 9.  Il  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  il
          Ministro  per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le
          competenti   commissioni  parlamentari,  l'elaborazione  di
          linee  guida  per la verifica dei progetti di riduzione del
          danno di cui al comma 7, lettera a).
                 10.  Qualora  le  regioni  non  provvedano  entro la
          chiusura   di   ciascun  anno  finanziario  ad  adottare  i
          provvedimenti  di  cui  al  comma 4 e all'impegno contabile
          delle  quote  del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse
          assegnate,  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 5
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
                 11.  Per l'esame istruttorio dei progetti presentati
          dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
          di  supporto  tecnico-scientifico  al Comitato nazionale di
          coordinamento  per  l'azione  antidroga,  e' istituita, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, una
          commissione  presieduta  da  un  esperto  o da un dirigente
          generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
          e  composta  da  nove esperti nei campi della prevenzione e
          del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
          sanitario-infettivologico,           farmaco-tossicologico,
          psicologico,     sociale,    sociologico,    riabilitativo,
          pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
          segreteria  della  commissione  e'  preposto un funzionario
          della  carriera  direttiva  dei  ruoli della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.
                 Gli  oneri  per  il  funzionamento della commissione
          sono valutati in lire 200 milioni annue.
                 12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato
          nazionale  di  coordinamento  per  l'azione  antidroga sono
          disciplinati  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri.  L'attuazione  amministrativa delle decisioni del
          Comitato  e'  coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento per gli affari sociali attraverso
          un'apposita   conferenza   dei   dirigenti  generali  delle
          amministrazioni  interessate,  disciplinata con il medesimo
          decreto".