Art. 7. (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondi da ripartire per oneri di personale", "Fondi da ripartire per l'operativita' scolastica" e "Scuole non statali", di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizio affari economico-finanziari" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra le unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno finanziario 2002, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. 4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2002, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati gia' approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilita' "Programmazione, coordinamento e affari economici" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive. 6. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonche' di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nell'unita' previsionale di base 25.2.3.2 "Ricerca applicata" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Note all'art. 7: - Il testo vigente dell'art. 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e' il seguente: "14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.". - Il testo vigente dell'art. 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' il seguente: "Art. 9 (Cooperazione aerospaziale). 1. 2. Allo scopo di integrare le finalita' e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumera' provvedimenti idonei a realizzare una migliore e piu' efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, e' prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. 3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, e' destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed e' corrisposta con i criteri e le modalita' di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.