Art. 7.
         (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
      dell'universita' e della ricerca e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, per
l'anno   finanziario  2002,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 7).
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e'
autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti,  i  fondi  iscritti
nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondi da ripartire per
oneri   di   personale",   "Fondi  da  ripartire  per  l'operativita'
scolastica"  e  "Scuole  non  statali",  di  pertinenza del centro di
responsabilita' "Servizio affari economico-finanziari" dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del  Ministro
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca,  variazioni
compensative  in  termini  di  competenza  e  di  cassa tra le unita'
previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca  per  l'anno
finanziario  2002, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma
14,  della  legge  10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
   4.  L'assegnazione  autorizzata  a  favore del Consiglio nazionale
delle  ricerche,  per  l'anno  finanziario 2002, e' comprensiva delle
somme  per  il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione
dei    programmi    finalizzati    gia'    approvati   dal   Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica (CIPE), nonche'
della  somma  di  2.582.284  euro  a favore dell'Istituto di biologia
cellulare   per   attivita'   internazionale  afferente  all'area  di
Monterotondo.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione,  all'unita'
previsionale  di  base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro
di responsabilita' "Programmazione, coordinamento e affari economici"
dello    stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca, delle somme affluite all'entrata
del   bilancio   dello   Stato   in   relazione  all'articolo  9  del
decreto-legge  17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per
le attivita' produttive.
   6.  Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio
dello  Stato  in  connessione al rimborso dei mutui concessi a carico
del  Fondo  per le agevolazioni alla ricerca nonche' di somme a vario
titolo  acquisibili  in relazione al funzionamento degli strumenti di
intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze nell'unita' previsionale di
base  25.2.3.2  "Ricerca  applicata"  dello  stato  di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
             Note all'art. 7:
                 -  Il  testo  vigente  dell'art.  1, comma 14, della
          legge 10 marzo 2000, n. 62, e' il seguente:
                 "14.  E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la
          spesa  di  lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di
          sostegno  previsti  dalla  legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
          successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
          accolgono alunni con handicap.".
                 -  Il  testo  vigente  dell'art. 9 del decreto-legge
          17 giugno  1996,  n.  321,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' il seguente:
                 "Art. 9 (Cooperazione aerospaziale).
                 1.
                 2.  Allo  scopo  di  integrare  le  finalita'  e gli
          obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva
          aeronautica  e  spaziale  compatibile con la pianificazione
          strategica   pluriennale  dell'ASI,  il  Governo  assumera'
          provvedimenti  idonei  a  realizzare  una  migliore  e piu'
          efficiente   utilizzazione   delle   strutture  di  ricerca
          pubbliche  del  settore  aerospaziale.  Il  termine  di cui
          all'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, e'
          prorogato  fino  alla costituzione degli organi dell'ASI, e
          comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
                 3.  La  parte  annuale  di risorse eventualmente non
          utilizzata  per gli anni 1994 e successivi per le finalita'
          di  cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, e' destinata al
          perseguimento  degli  obiettivi di cui alla legge 16 maggio
          1989,  n.  184,  ed  e'  corrisposta  con  i  criteri  e le
          modalita'  di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro
          e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio.