Art. 8.
           (Stato di previsione del Ministero dell'interno
                      e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  dell'interno,  per l'anno finanziario 2002, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
   2.  Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale
di  base  "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (Entrate
extratributarie)   di   pertinenza   del  centro  di  responsabilita'
"Protezione  civile  e  servizi antincendi" dello stato di previsione
dell'entrata  per  l'anno  2002  sono  riassegnate,  con  decreti del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per  le  spese  relative
all'educazione  fisica,  all'attivita'  sportiva  e alla costruzione,
completamento  ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti
il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unita' previsionali di
base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di
servizio"  (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Protezione  civile  e  servizi antincendi" dello stato di previsione
del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2002.
   3.  Nell'elenco  n.  1,  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'interno,  sono  indicate  le  spese di pertinenza del
centro  di  responsabilita' "Pubblica sicurezza" per le quali possono
effettuarsi,  per  l'anno  finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a
disposizione  di  cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n.
1001,  iscritto  nell'unita'  previsionale di base "Spese generali di
funzionamento".
   4.  Sono  autorizzati  l'accertamento e la riscossione, secondo le
leggi  in  vigore,  delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche'
l'impegno  e  il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario
2002,  in  conformita' degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
   5.  Per  gli  effetti  di  cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  sono  considerate  spese obbligatorie e d'ordine del
bilancio  del  Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n.
1, annesso al bilancio predetto.
   6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro  dell'interno,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni,  in  termini di competenza e di
cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo
edifici  di culto per l'anno finanziario 2002, conseguenti alle somme
prelevate  dal  conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al
predetto    Fondo,   per   far   fronte   alle   esigenze   derivanti
dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n.
222.
 
             Note all'art. 8:
                 -   Il   testo   vigente  dell'art.  1  della  legge
          12 dicembre  1969,  n.  1001  (Istituzione  nello  stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero dell'interno di un
          capitolo  con  un  fondo  a disposizione per sopperire alle
          eventuali    deficienze   di   alcuni   capitoli   relativi
          all'amministrazione   della   pubblica   sicurezza)  e'  il
          seguente:
                 "Art. 1. - Nello stato di previsione della spesa del
          Ministero  dell'interno  e'  istituito  un  capitolo con un
          fondo   a   disposizione   per   sopperire  alle  eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati  in apposita tabella da approvarsi con la legge di
          bilancio.
                 I  prelevamenti  di  somme  da  tale  fondo,  con la
          conseguente  iscrizione  nei  capitoli suddetti, sono fatti
          con  decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
          Corte dei conti.
                 Per  l'anno  finanziario 1969 la dotazione del fondo
          e'  fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
          seguenti  riduzioni  degli  stanziamenti  dei sottoindicati
          capitoli   dello   stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero dell'interno per l'anno stesso:
                 capitolo 1446....  L. 400.000.000
                 capitolo 1452....  "  300.000.000
                 capitolo 1459....  "  500.000.000
                 capitolo 1469....  "  300.000.000
                 I   capitoli   a  favore  dei  quali  possono  farsi
          prelevamenti  dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
          sono indicati nell'annessa tabella.".
                 -  Il testo vigente dell'art. 7 della legge 5 agosto
          1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme di contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di  bilancio  )  e' il
          seguente:
                 "Art.  7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie
          e  di  ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
                 Con  decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                   1)  per  il pagamento dei residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
          degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
          soppresso];
                   2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
                 Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del  tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei capitoli di cui al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.".
                 - Il  testo  vigente  degli  articoli  55 e 69 della
          legge  20 maggio  1985,  n.  222 (Disposizioni sugli enti e
          beni  ecclesiastici  in  Italia  e per il sostentamento del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi) e' il seguente:
                 "Art.  55. - Il  patrimonio  degli  ex economati dei
          benefici  vacanti  e dei Fondi di religione di cui all'art.
          18  della  legge  27 maggio  1929, n. 848, del Fondo per il
          culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di
          Roma  e  delle  aziende speciali di culto, denominate Fondo
          clero  veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto -
          gestione  grande  cartella, Azienda speciale di culto della
          Toscana,  Patrimonio  ecclesiastico di Grosseto, e' riunito
          dal 1 gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione
          di Fondo edifici di culto.
                 Il  Fondo  edifici  di  culto  succede  in  tutti  i
          rapporti  attivi  e passivi degli enti, aziende e patrimoni
          predetti".
                 "Art.   69. - I  patrimoni  della  basilica  di  San
          Francesco  di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro
          nel  palazzo  ex  reale  di  Palermo  e della chiesa di San
          Gottardo  annessa  al  palazzo  ex  reale  di  Milano  sono
          trasferiti,  con  i  relativi  oneri,  al  Fondo edifici di
          culto.".