Art. 3. 1. Per consentire, nell'ambito delle competenze istituzionali del Dipartimento della protezione civile, il compiuto monitoraggio tecnico-amministrativo degli interventi di cui alle ordinanze ex art. 5, comma 2 della legge n. 225/1992, adottate a seguito delle dichiarazioni di emergenza in atto ed indicate in premessa, nonche' delle attivita' affidate convenzionalmente a soggetti pubblici e privati, il Dipartimento medesimo e' autorizzato ad avvalersi del supporto di soggetto dotato di idonee professionalita', scelto sulla base delle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di servizi. Alle relative esigenze si provvede a valere sugli stanziamenti iscritti nella unita' previsionale di base 13.1.1 del centro di responsabilita' 13, "Protezione civile", del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche utilizzando le economie di spesa derivanti dalla soppressione di tutti gli organi collegiali aventi competenze tecnico-amministrative previsti dalle ordinanze numeri 2621/1997, 2789/1998 e 2980/1999 ed istituiti rispettivamente con decreto del Sottosegretario di Stato delegato al coordinamento della protezione civile del 25 luglio 1997, numero repertorio 2287 e con ordinanza commissariale del 15 giugno 1999, n. 304, ove non confermati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, da apposito provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile. 2. Al fine di fronteggiare le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'esercizio delle gravi situazioni di emergenza in atto, ed indicate in premessa, il Dipartimento medesimo e' autorizzato ad avvalersi degli stanziamenti non utilizzati relativi alla autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, che affluiscono al conto corrente infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per essere iscritti all'UPB 13.2.1.3 cap. 974 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile. 3. Per il persistere delle esigenze connesse alla gestione dell'emergenza in atto nel territorio delle regioni Marche e Umbria, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, delle unita' di personale STAC di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2823/1998.