Art. 3.
  1.  Per  consentire, nell'ambito delle competenze istituzionali del
Dipartimento   della  protezione  civile,  il  compiuto  monitoraggio
tecnico-amministrativo degli interventi di cui alle ordinanze ex art.
5,  comma  2  della  legge  n.  225/1992,  adottate  a  seguito delle
dichiarazioni  di  emergenza in atto ed indicate in premessa, nonche'
delle  attivita'  affidate  convenzionalmente  a  soggetti pubblici e
privati,  il  Dipartimento  medesimo  e' autorizzato ad avvalersi del
supporto  di soggetto dotato di idonee professionalita', scelto sulla
base  delle  vigenti  normative comunitarie e nazionali in materia di
appalti di servizi. Alle relative esigenze si provvede a valere sugli
stanziamenti  iscritti  nella  unita' previsionale di base 13.1.1 del
centro  di  responsabilita'  13, "Protezione civile", del bilancio di
previsione   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  anche
utilizzando  le  economie  di  spesa  derivanti dalla soppressione di
tutti  gli organi collegiali aventi competenze tecnico-amministrative
previsti  dalle  ordinanze numeri 2621/1997, 2789/1998 e 2980/1999 ed
istituiti  rispettivamente  con  decreto del Sottosegretario di Stato
delegato al coordinamento della protezione civile del 25 luglio 1997,
numero repertorio  2287  e  con ordinanza commissariale del 15 giugno
1999,  n.  304, ove non confermati entro sessanta giorni dall'entrata
in  vigore  della  presente  ordinanza,  da apposito provvedimento da
adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile.
  2.  Al  fine  di fronteggiare le maggiori esigenze del Dipartimento
della protezione civile connesse all'esercizio delle gravi situazioni
di  emergenza  in  atto,  ed  indicate  in  premessa, il Dipartimento
medesimo   e'   autorizzato   ad  avvalersi  degli  stanziamenti  non
utilizzati   relativi   alla   autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
decreto-legge  13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, che affluiscono al conto corrente
infruttifero  n.  22330  intestato  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per essere
iscritti all'UPB 13.2.1.3 cap. 974 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Protezione civile.
  3.   Per  il  persistere  delle  esigenze  connesse  alla  gestione
dell'emergenza  in atto nel territorio delle regioni Marche e Umbria,
il  Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e' autorizzato ad avvalersi,
fino  al  31 dicembre  2002,  delle  unita'  di personale STAC di cui
all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2823/1998.