Art. 4. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 8, comma 3.