Art. 4.
  1.  Per  l'attuazione  della  presente  ordinanza e' autorizzata la
deroga alle seguenti disposizioni, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico:
    regio   decreto   18   novembre   1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni;
    decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
    decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
    decreto-legge   13 maggio   1999,   n.   132,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 8, comma 3.