Art. 5.
  1.  La  norma di cui al comma 4, dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3168
del  18  dicembre 2001, deve intendersi nel senso che il differimento
dei  termini  per  il  recupero,  da parte dei competenti uffici, dei
contributi  previdenziali  ed assistenziali, nonche' delle entrate di
natura   patrimoniale   ed   assimilata   dovute  all'amministrazione
finanziaria  e  ad  enti pubblici anche locali, decorre dal 1 gennaio
2003  sia  per  i soggetti residenti aventi sede operativa nei comuni
interessati  dal  sisma  iniziato il 26 settembre 1997 nel territorio
delle   regioni  Marche  ed  Umbria,  sia  per  i  medesimi  soggetti
interessati da ordinanze sindacali di sgombero.