Art. 5. 1. La norma di cui al comma 4, dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3168 del 18 dicembre 2001, deve intendersi nel senso che il differimento dei termini per il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonche' delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, decorre dal 1 gennaio 2003 sia per i soggetti residenti aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria, sia per i medesimi soggetti interessati da ordinanze sindacali di sgombero.