Art. 6. 1. Il termine di novanta giorni, di cui all'art. 2, comma 4 dell'ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 e' prorogato di ulteriori sessanta giorni. 2. I contributi di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 possono essere erogati, fino al termine dello stato di emergenza, nel limite dei finanziamenti gia' disponibili negli appositi capitoli dei bilanci regionali.