Art. 6.
  1.  Il  termine  di  novanta  giorni,  di  cui  all'art. 2, comma 4
dell'ordinanza  n. 3090 del 18 ottobre 2000 e' prorogato di ulteriori
sessanta giorni.
  2.  I contributi di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3090
del  18  ottobre  2000  possono essere erogati, fino al termine dello
stato  di  emergenza,  nel  limite dei finanziamenti gia' disponibili
negli appositi capitoli dei bilanci regionali.