Art. 7.
  1.  Il  termine  del  31 dicembre  2001, di cui all'art. 3, comma 1
dell'ordinanza  n.  3141  del 2 luglio 2001 e' prorogato al 30 giugno
2002.  L'onere e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'art.
4, comma 1, della legge n. 226/1999.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 24 gennaio 2002
                                                 Il Ministro: Scajola