Art. 7. 1. Il termine del 31 dicembre 2001, di cui all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3141 del 2 luglio 2001 e' prorogato al 30 giugno 2002. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 226/1999. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 gennaio 2002 Il Ministro: Scajola