IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  25  maggio  1970, n. 364, istitutiva del Fondo di
solidarieta' nazionale;
  Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla disciplina del Fondo
di solidarieta' nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
324, sull'assicurazione agricola agevolata;
  Visto  il  proprio  decreto 21 dicembre 2001, di individuazione per
aree  omogenee,  delle  colture  delle  avversita', delle strutture e
delle garanzie assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2002;
  Visto  l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra
l'altro,   introdotto   modifiche   e   integrazioni  alla  normativa
sull'assicurazione agricola agevolata;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  3 dell'art. 127 della medesima
legge  n.  388/2000,  che  prevede  l'individuazione dei valori delle
produzioni  assicurabili  con  polizze  agevolate,  con  decreto  del
Ministro  delle politiche agricole e forestali, sulla base dei prezzi
di  mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi,
ricerca e informazioni sul mercato);
  Visti  i  prezzi  di  mercato  alla  produzione rilevati dall'ISMEA
nell'ultimo triennio;
  Ritenuto  di  stabilire  i  prezzi  unitari  da  applicare  per  la
determinazione  dei  valori  delle produzioni assicurabili al mercato
agevolato  nell'anno  2002, tenendo conto della media dei prezzi alla
produzione rilevati negli anni dal 1999 al 2001;

                              Decreta:
  1. I   prezzi   unitari   di   mercato  delle  produzioni  agricole
individuate  con  decreto 21 dicembre 2001, per la determinazione dei
valori   assicurabili  al  mercato  agevolato  nell'anno  2002,  sono
riportati  nell'allegato  elenco che fa parte integrante del presente
decreto.
  2. I  valori  riportati nell'elenco, distinti per prodotto o gruppo
di  prodotti  della medesima specie o gruppo varietale, devono essere
considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula
delle  polizze,  le  parti  contraenti possono convenire di applicare
importi  inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e locali
di mercato del prodotto stesso.
  3. Per  i  prodotti non riconducibili a quelli elencati, si applica
il prezzo della categoria similare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 gennaio 2002
                                                Il Ministro: Alemanno