Art. 3. Ministro per l'innovazione e le tecnologie 1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento. 2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita' ammistrativa e della gestione agli indirizzi. 3. Il Ministro, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, puo' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in conformita' della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Il Ministro designa propri rappresentanti in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre Amministrazioni ed istituzioni. 5. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati.