Art. 3.
             Ministro per l'innovazione e le tecnologie

  1.  Il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, di seguito
denominato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
  2.    Il    Ministro    esercita    le    funzioni   di   indirizzo
politico-amministrativo,  definisce  le  priorita' e gli obiettivi da
conseguire   nelle   aree   di  propria  competenza,  verificando  la
rispondenza   dei   risultati  dell'attivita'  ammistrativa  e  della
gestione agli indirizzi.
  3.   Il  Ministro,  nei  limiti  di  cui  all'art.  9  del  decreto
legislativo  n.  303 del 1999, puo' avvalersi della collaborazione di
consiglieri  ed esperti nominati in conformita' della legge 23 agosto
1988, n. 400.
  4.   Il   Ministro   designa   propri   rappresentanti  in  organi,
commissioni,  comitati,  gruppi di lavoro e organismi operanti presso
altre Amministrazioni ed istituzioni.
  5.   Il   Ministro  puo',  nelle  materie  di  propria  competenza,
costituire  commissioni  e  gruppi  di  lavoro  anche  in relazione a
specifici obiettivi previamente individuati.