Art. 2.

  Al  fine  di  conseguire la concessione del contributo previsto dal
comma  2  dell'art.  1  della legge n. 72/1992, le istanze, corredate
dalla  documentazione di cui all'allegato A al presente decreto, sono
presentate,  a  cura  delle  imprese  di  pesca,  al  Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  - Direzione generale della pesca e
dell'acquacoltura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.