Art. 2. Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 72/1992, le istanze, corredate dalla documentazione di cui all'allegato A al presente decreto, sono presentate, a cura delle imprese di pesca, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.