Art. 2.

  1.  I  produttori  di vini liquorosi per la consegna in distilleria
delle  fecce  di cui al precedente art. 1, emettono, per il trasporto
del prodotto, il documento amministrativo di accompagnamento (DAA).
  2.  Nel documento di cui al primo comma sono indicate nell'apposita
casella  il riferimento alla voce doganale della T.D.C. codice 2307 e
la  denominazione  "Feccia  di  vino  liquoroso",  oltre  agli  altri
elementi  prescritti,  ad eccezione della gradazione nei soli casi di
spedizioni che abbiano inizio e termine nel territorio dello Stato.