Art. 2. 1. I produttori di vini liquorosi per la consegna in distilleria delle fecce di cui al precedente art. 1, emettono, per il trasporto del prodotto, il documento amministrativo di accompagnamento (DAA). 2. Nel documento di cui al primo comma sono indicate nell'apposita casella il riferimento alla voce doganale della T.D.C. codice 2307 e la denominazione "Feccia di vino liquoroso", oltre agli altri elementi prescritti, ad eccezione della gradazione nei soli casi di spedizioni che abbiano inizio e termine nel territorio dello Stato.