Art. 3.

  Per la detenzione ed il trasporto delle fecce di cui all'art. 1 del
presente  decreto e' prestata garanzia, secondo le modalita' previste
dalle  norme  vigenti  in  materia  di  deposito  e  circolazione dei
prodotti  soggetti  ad  accisa,  in  relazione  al  volume anidro del
sottoprodotto detenuto o trasportato.