Art. 4. 1. La consegna dei sottoprodotti in distilleria avviene sulla base di un piano proposto dai produttori e approvato dall'ufficio tecnico di finanza e dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio. L'ufficio tecnico di Finanza provvedera' sistematicamente, all'atto dell'entrata in distilleria, ad effettuare i controlli relativi al tenore in alcool delle fecce di vino liquoroso. 2. Ai fini della concessione dell'aiuto comunitario previsto per la distillazione dei sottoprodotti, per le fecce di vino liquoroso consegnate in distilleria viene preso in considerazione un volume di alcool forfettario pari a 4 litri per 100 chilogrammi di sottoprodotto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 2001 Il direttore generale del Dipartimento delle politiche di mercato Direzione generale per le politiche agroalimentari Petroli L'ispettore generale capo Ispettorato centrale repressione frodi Lo Piparo Il direttore generale dell'Agenzia delle dogane Guaiana