Art. 4.

  1.  La consegna dei sottoprodotti in distilleria avviene sulla base
di  un piano proposto dai produttori e approvato dall'ufficio tecnico
di   finanza  e  dall'ufficio  periferico  dell'Ispettorato  centrale
repressione  frodi  competenti  per  territorio. L'ufficio tecnico di
Finanza   provvedera'   sistematicamente,  all'atto  dell'entrata  in
distilleria,  ad  effettuare i controlli relativi al tenore in alcool
delle fecce di vino liquoroso.
  2. Ai fini della concessione dell'aiuto comunitario previsto per la
distillazione  dei  sottoprodotti,  per  le  fecce  di vino liquoroso
consegnate  in distilleria viene preso in considerazione un volume di
alcool   forfettario   pari   a   4  litri  per  100  chilogrammi  di
sottoprodotto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 dicembre 2001

                        Il direttore generale
             del Dipartimento delle politiche di mercato
         Direzione generale per le politiche agroalimentari
                               Petroli

                      L'ispettore generale capo
               Ispettorato centrale repressione frodi
                              Lo Piparo

                        Il direttore generale
                      dell'Agenzia delle dogane
                               Guaiana