Art. 5. Assegnazione del contributo L'Amministrazione decide in ordine all'ammissione al contributo, previa valutazione comparativa, fra tutte le domande pervenute e in regola, tenuto conto dell'entita' dei fondi a disposizione e del valore culturale del convegno o della pubblicazione. L'ammontare del contributo non puo' comunque superare il 50 per cento delle spese previste. Ai fini della determinazione dei contributi non sono prese in considerazione le voci di spesa che non siano strettamente attinenti all'organizzazione scientifica. I beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, in duplice copia e firmato dal legale rappresentante, il bilancio definitivo delle entrate e delle spese sostenute entro sessanta giorni dallo svolgimento della manifestazione o della avvenuta pubblicazione. Deve essere comunque dato un adeguato risalto all'erogazione del contributo concesso dal Ministero sia negli stampati relativi al convegno che nelle pubblicazioni.