Art. 5.
                     Assegnazione del contributo
  L'Amministrazione  decide  in  ordine all'ammissione al contributo,
previa  valutazione  comparativa, fra tutte le domande pervenute e in
regola,  tenuto  conto  dell'entita'  dei  fondi a disposizione e del
valore  culturale del convegno o della pubblicazione. L'ammontare del
contributo  non  puo'  comunque  superare il 50 per cento delle spese
previste.
  Ai  fini  della  determinazione  dei  contributi  non sono prese in
considerazione  le voci di spesa che non siano strettamente attinenti
all'organizzazione scientifica.
  I beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere al Ministero
per  i  beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni
librari  e  gli  istituti  culturali,  in duplice copia e firmato dal
legale  rappresentante,  il bilancio definitivo delle entrate e delle
spese   sostenute  entro  sessanta  giorni  dallo  svolgimento  della
manifestazione  o  della avvenuta pubblicazione. Deve essere comunque
dato  un  adeguato risalto all'erogazione del contributo concesso dal
Ministero   sia   negli  stampati  relativi  al  convegno  che  nelle
pubblicazioni.