IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente, norme in materia
di  garanzia  del  salario e di disoccupazione speciale in favore dei
lavoratori dell'edilizia ed affini;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11,
recante  norme  in  materia di trattamento speciale di disoccupazione
per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;
  Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992, che fissa i criteri e
le modalita' di attuazione del citato art. 11;
  Visto  l'art.  6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Vista  la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato,
alla  luce  del sopracitato art. 6, comma 2, della legge 236/1993, la
precedente delibera;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto il decreto ministeriale datato 10 dicembre 2001, con il quale
e'   stato  accertato  lo  stato  di  grave  crisi  dell'occupazione,
conseguente  al  previsto  completamento di impianti industriali o di
opere  pubbliche  di  grandi  dimensioni nelle aree e nelle attivita'
elencate nel dispositivo;
  Ritenuto  di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale
di  disoccupazione  in  favore  dei  lavoratori edili che siano stati
impegnati in tali aree e nelle predette attivita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A   seguito   dell'accertamento   dello   stato   di   grave  crisi
dell'occupazione,  intervenuto  con  il  decreto  ministeriale del 10
dicembre  2001,  con decorrenza 4 settembre 2000 per ventisette mesi,
e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  speciale  di
disoccupazione  nella  misura  prevista  dall'art. 7, legge 23 luglio
1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese
edili  ed  affini  impegnate  nell'area  e nelle attivita' di seguito
elencate  -  area del comune di Messina, imprese impegnate nei lavori
di  raddoppio  della  linea  ferroviaria  Palermo-Messina  nel tratto
compreso  tra  le stazioni di Messina e Villafranca Tirrena, galleria
dei Peloritani, per il periodo dal 4 settembre 2000 al 3 marzo 2001.