Art. 11.
  Non  appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui
agli  articoli  precedenti avra' inizio il collocamento della seconda
tranche  di  detti  buoni  per  un  importo  massimo del 25 per cento
dell'ammontare  nominale  indicato  al  primo  comma  dell'art. 1 del
presente  decreto;  tale  tranche  supplementare sara' riservata agli
operatori  "specialisti  in  titoli  di  Stato", individuati ai sensi
dell'art.  3  del  regolamento  adottato  con decreto ministeriale 13
maggio  1999,  n.  219,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato
all'asta  della  prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad
un  prezzo non inferiore al "prezzo di esclusione". Gli "specialisti"
potranno  partecipare  al  collocamento  supplementare  inoltrando le
domande  di  sottoscrizione  fino  alle ore 12 del giorno 28 febbraio
2002.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  5 e 8 del presente decreto. La
richiesta  di  ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le
modalita'   di   cui   al   precedente  art.  7  e  dovra'  contenere
l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta  non  potra'  essere  inferiore a 500.000 euro;
eventuali  richieste  di  importo  inferiore  non  verranno  prese in
considerazione.
  Ciascuna  richiesta  non dovra' essere superiore all'intero importo
del  collocamento  supplementare;  eventuali  richieste  di ammontare
superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
  Eventuali  richieste  di  importo  non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile  del  prestito  verranno arrotondate per difetto; per
eventuali  richieste  distribuite  su  piu'  offerte  verra' presa in
considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in
considerazione  eventuali  prezzi diversi da quello di aggiudicazione
d'asta.