Art. 3.
  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali  in  materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli
interessi  e  al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica
soluzione il 1 marzo 2005, ai buoni emessi con il presente decreto si
applicano  le  disposizioni del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
  Il  calcolo  degli interessi semestrali e' effettuato applicando il
tasso  cedolare  espresso  in  termini percentuali, comprensivo di un
numero  di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro.
  Il  risultato  ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali
non  inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto  importo  minimo  e'  compreso  nel  valore nominale oggetto di
pagamento.   Ai   fini   del  pagamento  medesimo,  il  valore  cosi'
determinato e' arrotondato al secondo decimale.
  Ai  sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo
n.  239  del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle  sottoscrizioni
dell'emissione  di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento
legislativo  alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da
rimborsare  ed  il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento
rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.
  La  riapertura  della  presente emissione potra' avvenire anche nel
corso  degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo
relativo   concorrera'   al  raggiungimento  del  limite  massimo  di
indebitamento previsto per gli anni stessi.
  I  buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca centrale europea.