Art. 9.
  In  relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo
cui  i  buoni  sono  emessi  senza  l'indicazione  di  prezzo base di
collocamento,  non vengono prese in considerazione dalla procedura di
assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di
esclusione".
  Il  "prezzo  di  esclusione  "viene  determinato  con  le  seguenti
modalita':
    a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo  piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in
emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore  all'offerta si
determina  il  prezzo  medio  ponderato  delle  richieste che, sempre
ordinate  a  partire  dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta'
dell'importo domandato;
    b) si  individua  il  "prezzo di esclusione" sottraendo due punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
  Il  prezzo  di  esclusione  sara' reso noto nel medesimo comunicato
stampa di cui al precedente art. 8.