Art. 2. 1. E' autorizzata la fabbricazione e l'immissione in commercio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno elencati nell'allegato 1 alle condizioni ivi riportate. 2. Le confezioni dei lotti dei medicinali di cui al comma 1 fabbricati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzate entro i sei mesi successivi alla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute. 3. Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la dicitura "La vendita non e' riservata esclusivamente alle farmacie e non e' sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria".