Art. 3. 1. E' autorizzata la fabbricazione e l'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno elencato nell'allegato 2 alle condizioni ivi riportate. 2. Le confezioni dei lotti del medicinale di cui al comma 1 fabbricati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzate entro i sei mesi successivi alla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute. 3. Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la dicitura "La vendita e' soggetta a ricetta medico-veterinaria ripetibile".