IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile; Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-ter e 3-quater della predetta legge n. 401/2001 concernenti il Comitato operativo della protezione civile, che rinviano ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, per la relativa costituzione, organizzazione e funzionamento; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 18, concernente il riordino degli organismi collegiali, e ritenuto che il Comitato in questione rivesta il richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile al Ministro dell'interno; Ritenuto di dover provvedere alla costituzione del Comitato in questione e alla disciplina delle relative modalita' organizzative e di funzionamento; Decreta: Art. 1. Costituzione 1. E' costituito il Comitato operativo della protezione civile, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della direzione unitaria e del coordinamento delle attivita' di emergenza.