Art. 2.
                            Composizione

  1. Il Comitato e' presieduto dal Capo Dipartimento della protezione
civile ed e' composto:
    a) da tre rappresentanti del Dipartimento stesso;
    b) da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    c) da un rappresentante delle Forze armate;
    d) da un rappresentante delle Forze di polizia;
    e) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
    f) da un rappresentante della Croce rossa italiana;
    g) da un rappresentante del Ministero della salute;
    h) da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di
protezione  civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
    i) da un rappresentante del Corpo nazionale del soccorso alpino;
    j) da   un   rappresentante   dell'Agenzia   per   la  protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici;
    k) da   un   rappresentante   dei  gruppi  nazionali  di  ricerca
scientifica di cui all'art. 17 della legge n. 225/1992, designato dal
Presidente della Commissione nazionale grandi rischi;
    l) da un rappresentante del CNR;
    m) da un rappresentante dell'ENEA;
    n) da  due  rappresentanti  designati  dalla Conferenza unificata
Stato-regioni-citta' ed autonomie locali.
  2. Per   ciascuno  dei  componenti  effettivi  viene  designato  un
componente supplente.
  3. In  caso  di  impedimento  o  assenza  del  Capo Dipartimento il
Comitato  e'  presieduto  dal Vice capo Dipartimento della protezione
civile.
  4. Alla  nomina  dei componenti il Comitato si provvede con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ovvero  del  Ministro
dell'interno da lui delegato.
  5. Alle  riunioni  del  Comitato  possono essere invitate autorita'
regionali  e  locali  di  protezione  civile interessate a specifiche
emergenze nonche' rappresentanti di altri enti o amministrazioni.