Art. 2. Composizione 1. Il Comitato e' presieduto dal Capo Dipartimento della protezione civile ed e' composto: a) da tre rappresentanti del Dipartimento stesso; b) da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) da un rappresentante delle Forze armate; d) da un rappresentante delle Forze di polizia; e) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; f) da un rappresentante della Croce rossa italiana; g) da un rappresentante del Ministero della salute; h) da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i) da un rappresentante del Corpo nazionale del soccorso alpino; j) da un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; k) da un rappresentante dei gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17 della legge n. 225/1992, designato dal Presidente della Commissione nazionale grandi rischi; l) da un rappresentante del CNR; m) da un rappresentante dell'ENEA; n) da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-citta' ed autonomie locali. 2. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato un componente supplente. 3. In caso di impedimento o assenza del Capo Dipartimento il Comitato e' presieduto dal Vice capo Dipartimento della protezione civile. 4. Alla nomina dei componenti il Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato. 5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorita' regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonche' rappresentanti di altri enti o amministrazioni.