Art. 2. La misura minima dei rialzi rispetto al prezzo base d'asta che deve essere contenuta nell'avviso d'asta, ai sensi dell'allegato 3 e dell'allegato 4 del secondo decreto del Ministro dell'economia, deve essere interpretata nel senso che, in mancanza di tale indicazione, il rialzo deve intendersi libero. Nelle aste per la vendita dei lotti singoli le offerte potranno essere pari al prezzo base d'asta o contenere rialzi liberi rispetto al medesimo pezzo d'asta.