Art. 2.
  La misura minima dei rialzi rispetto al prezzo base d'asta che deve
essere  contenuta  nell'avviso  d'asta,  ai  sensi  dell'allegato 3 e
dell'allegato  4 del secondo decreto del Ministro dell'economia, deve
essere  interpretata  nel senso che, in mancanza di tale indicazione,
il rialzo deve intendersi libero. Nelle aste per la vendita dei lotti
singoli  le  offerte  potranno  essere  pari  al prezzo base d'asta o
contenere rialzi liberi rispetto al medesimo pezzo d'asta.