Art. 5.
  L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche,
produttore  del  vaccino  antipestoso di cui al presente decreto, per
quanto  concerne  la  preparazione,  i  controlli  di  efficacia,  di
innocuita'   e   di   sterilita'  nonche'  il  confezionamento  e  la
conservazione  dei  singoli  prodotti  immunizzanti deve attenersi al
relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio
1992  relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e
antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.
  Per  l'aggiornamento  del  capitolato  tecnico  e l'allestimento di
eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di
cui   si   renda  necessario  l'approvvigionamento,  sara'  cura  del
Ministero   della   sanita'   impartire  all'Istituto  produttore  le
necessarie disposizioni.