Art. 5. L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, produttore del vaccino antipestoso di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuita' e di sterilita' nonche' il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali. Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sara' cura del Ministero della sanita' impartire all'Istituto produttore le necessarie disposizioni.