Art. 10.
  1. Per  lo  svolgimento  delle  attivita' di propria competenza, il
commissario delegato - presidente della regione Puglia puo', inoltre,
avvalersi  di  societa' specializzate a totale capitale pubblico, con
il  riconoscimento,  a  favore  delle medesime, dei costi sostenuti e
documentati,  preventivamente  autorizzati  dal  commissario delegato
stesso.