Art. 13.
  1. Il  commissario  delegato - presidente della regione Puglia, per
il  supporto  alle attivita' commissariali, ivi comprese quelle volte
al  superamento  della  fase  di  emergenza, si avvale di un comitato
tecnico  consultivo,  che  ha  sede presso gli uffici del commissario
medesimo;  il  comitato,  costituito  con  provvedimento del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato d'intesa con il
commissario  delegato  - Presidente della regione, e' composto da sei
esperti,  tre  dei  quali  designati  dal  suddetto Ministro, uno dal
Dipartimento della protezione civile e due dal commissario delegato.
  2. Nel medesimo provvedimento, tra i componenti del comitato stesso
viene  individuato un coordinatore delle attivita', viene determinato
il compenso spettante ai componenti del comitato e vengono fissate le
modalita'  di  corresponsione  delle  indennita' e dei rimborsi delle
spese, che gravano sui fondi di pertinenza del commissario delegato.