Art. 13. 1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, per il supporto alle attivita' commissariali, ivi comprese quelle volte al superamento della fase di emergenza, si avvale di un comitato tecnico consultivo, che ha sede presso gli uffici del commissario medesimo; il comitato, costituito con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato d'intesa con il commissario delegato - Presidente della regione, e' composto da sei esperti, tre dei quali designati dal suddetto Ministro, uno dal Dipartimento della protezione civile e due dal commissario delegato. 2. Nel medesimo provvedimento, tra i componenti del comitato stesso viene individuato un coordinatore delle attivita', viene determinato il compenso spettante ai componenti del comitato e vengono fissate le modalita' di corresponsione delle indennita' e dei rimborsi delle spese, che gravano sui fondi di pertinenza del commissario delegato.