Art. 14.
  1. Per   l'attuazione  della  presente  ordinanza,  il  commissario
delegato - presidente della regione Puglia e' autorizzato, nei limiti
necessari  per  la  realizzazione  e  gestione  degli  interventi  di
emergenza  e  nel  rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento
giuridico,  a  derogare,  oltre  che  alle  norme indicate all'art. 4
dell'ordinanza  n.  2450  del  27 giugno  1996,  all'art. 2, comma 2,
all'art.  6 ed all'art. 13 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999;
all'art. 2, comma 2 ed all'art. 6, comma 4 dell'ordinanza n. 3045 del
3 marzo  2000;  all'art.  9 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000,
alle seguenti disposizioni:
    decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
    decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;
    legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 4, 10, 11, 13 e 20;
    legge 22 dicembre 2000, n. 388 - articolo 141, comma 4;
    decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 157;
    decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 158;
    legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni ed
integrazioni - articoli 25, 37-bis, 37-ter e 37-quater;
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 70;
    legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35;
    leggi  regionali  n.  17  del 13 agosto 1993, n. 13 del 18 luglio
1996, n. 28 del 6 settembre 1999 e n. 20 del 27 maggio 2001.
  2. I  commissari delegati possono, altresi', adottare provvedimenti
in  deroga  alle  norme  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   21 dicembre   1999,   n.   554,  strettamente  collegate
all'applicazione  delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n.
109, oggetto di deroga nelle precedenti ordinanze gia' emanate.
  3. Sono soppressi:
    l'art. 2, punto 3, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998;
    i  commi  1  e  2,  cosi' come integrati dall'art. 5, commi 1 e 2
dell'ordinanza  n.  3045  del marzo 2000, e i commi 4 e 5 dell'art. 4
dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999;
    l'art.  2,  comma 3, punto 3.2 e l'art. 5, comma 5 dell'ordinanza
n. 3045 del 3 marzo 2000;
    l'art. 5 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000;
    l'art. 8 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000.
  4. Salva  l'efficacia di provvedimenti giurisdizionali, anche se in
corso  di  emanazione,  rimangono  fermi  gli  effetti prodotti dalle
determinazioni dei commissari delegati.
  5. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  contenute nelle precedenti
citate  ordinanze  che  non  risultino  in  contrasto con la presente
ordinanza.