Art. 15.
  1. Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e' estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della  presente
ordinanza,   e   pertanto   eventuali  oneri  derivanti  da  ritardi,
inadempienze  o  contenzioso  a  qualsiasi  titolo insorgente, sono a
carico dei bilanci dei soggetti attuatori.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 marzo 2002
                                                 Il Ministro: Scajola