Art. 3. 1. I commi 1, 2 e 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, sono sostituiti dai seguenti: "1. Le competenze di cui all'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono esercitate, in via esclusiva, anche in deroga alla legislazione vigente, dal commissario delegato - presidente della regione Puglia. 2. Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, concernenti gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, sono esercitate, in via esclusiva, anche in deroga alla legislazione vigente, dal commissario delegato - presidente della regione Puglia. L'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' degli interventi. 4. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia adegua, durante la fase d'emergenza, la tariffa delle discariche per rifiuti urbani comunque in esercizio; la quota di tariffa destinata agli oneri finanziari per la gestione delle discariche successiva alla loro chiusura, tendenzialmente per un congruo contesto temporale, e' versata a favore dell'autorita' d'ambito competente ovvero, sino alla costituzione della stessa, a favore del comune sul cui territorio insiste l'impianto".