Art. 3.
  1. I commi 1, 2 e 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto
2000, sono sostituiti dai seguenti:
    "1. Le  competenze  di  cui  all'art.  13 del decreto legislativo
5 febbraio  1997,  n. 22, sono esercitate, in via esclusiva, anche in
deroga   alla   legislazione  vigente,  dal  commissario  delegato  -
presidente della regione Puglia.
    2. Le  approvazioni  dei progetti e le autorizzazioni di cui agli
articoli  27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, concernenti gli
impianti  di  smaltimento  e  di  recupero  dei  rifiuti urbani, sono
esercitate,  in  via  esclusiva,  anche  in  deroga alla legislazione
vigente,  dal commissario delegato - presidente della regione Puglia.
L'approvazione   dei  progetti  da  parte  del  commissario  delegato
sostituisce   ad   ogni   effetto  visti,  pareri,  autorizzazioni  e
concessioni   di   organi   regionali,   provinciali   e  comunali  e
costituisce,   ove   occorra,  variante  allo  strumento  urbanistico
comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' degli interventi.
  4. Il  commissario  delegato  -  presidente  della  regione  Puglia
adegua,  durante la fase d'emergenza, la tariffa delle discariche per
rifiuti  urbani  comunque in esercizio; la quota di tariffa destinata
agli  oneri  finanziari  per  la gestione delle discariche successiva
alla   loro   chiusura,   tendenzialmente  per  un  congruo  contesto
temporale,  e'  versata  a  favore dell'autorita' d'ambito competente
ovvero,  sino alla costituzione della stessa, a favore del comune sul
cui territorio insiste l'impianto".