Art. 4.
  1. Il  commissario  delegato  -  presidente della regione Puglia, a
seguito  di  procedure  di  gara comunitarie, anche con il contributo
finanziario  commissariale  o  attraverso  procedure  di  finanza  di
progetto,  stipula  contratti  per  la  realizzazione e/o gestione di
impianti   a  titolarita'  pubblica  di  produzione  di  combustibile
derivato dai rifiuti.
  2. Fermo  restando  l'obbligo del conferimento della frazione secca
selezionata  dai  rifiuti  urbani indifferenziati, ovvero dei rifiuti
urbani  residuali  rispetto a quelli della raccolta differenziata, il
commissario  delegato  -  presidente  della  regione Puglia determina
l'onere  del  conferimento, che deve tenere conto delle tariffe delle
linee  di  selezione  del  rifiuto indifferenziato, degli impianti di
produzione  del  combustibile derivato dai rifiuti, nonche' dei costi
di trasporto, ponendolo a carico dei soggetti obbligati.
  3. Le  disposizioni contenute nelle ordinanze citate in premessa in
materia  di  produzione  di  combustibile  derivato  da  rifiuti e di
utilizzazione   dello  stesso,  ove  incompatibili  con  la  presente
ordinanza, sono soppresse.