Art. 4. 1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, a seguito di procedure di gara comunitarie, anche con il contributo finanziario commissariale o attraverso procedure di finanza di progetto, stipula contratti per la realizzazione e/o gestione di impianti a titolarita' pubblica di produzione di combustibile derivato dai rifiuti. 2. Fermo restando l'obbligo del conferimento della frazione secca selezionata dai rifiuti urbani indifferenziati, ovvero dei rifiuti urbani residuali rispetto a quelli della raccolta differenziata, il commissario delegato - presidente della regione Puglia determina l'onere del conferimento, che deve tenere conto delle tariffe delle linee di selezione del rifiuto indifferenziato, degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, nonche' dei costi di trasporto, ponendolo a carico dei soggetti obbligati. 3. Le disposizioni contenute nelle ordinanze citate in premessa in materia di produzione di combustibile derivato da rifiuti e di utilizzazione dello stesso, ove incompatibili con la presente ordinanza, sono soppresse.