Art. 5.
  1. I   presidenti   delle   province,   in   coordinamento  con  il
sub-commissario   nominato   ai   sensi   dell'art.   2,   comma   1,
dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, provvedono, entro tre mesi
dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla:
    definizione dei piani provinciali di raccolta differenziata della
carta,  plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e della
frazione  umida  dei  rifiuti urbani, al fine del perseguimento degli
obiettivi di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997;
    stipula  della  convenzione  con  il CONAI, per l'acquisizione da
parte  di  quest'ultimo  dei  materiali  provenienti  dalla  raccolta
differenziata  dei  rifiuti urbani, nonche' degli imballaggi primari,
secondari  e  terziari, ivi compresi quelli marchiati "T" ed "F", per
il  perseguimento  degli  obiettivi  di recupero e riciclaggio di cui
all'art.   37,  primo  comma  del  decreto  legislativo  n.  22/1997,
garantendo  l'omogeneita'  sul territorio regionale del contributo ai
costi di raccolta differenziata comunale.
  2. Le  disposizioni contenute nelle ordinanze citate in premessa in
materia  di raccolta differenziata, ove incompatibili con la presente
ordinanza, sono soppresse.