Art. 5. 1. I presidenti delle province, in coordinamento con il sub-commissario nominato ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, provvedono, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla: definizione dei piani provinciali di raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e della frazione umida dei rifiuti urbani, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997; stipula della convenzione con il CONAI, per l'acquisizione da parte di quest'ultimo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonche' degli imballaggi primari, secondari e terziari, ivi compresi quelli marchiati "T" ed "F", per il perseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'art. 37, primo comma del decreto legislativo n. 22/1997, garantendo l'omogeneita' sul territorio regionale del contributo ai costi di raccolta differenziata comunale. 2. Le disposizioni contenute nelle ordinanze citate in premessa in materia di raccolta differenziata, ove incompatibili con la presente ordinanza, sono soppresse.