Art. 6. 1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole "A partire dal 1 gennaio 2001" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1 giugno 2002"; l'ultimo periodo dello stesso comma iniziante con le parole "I proventi" e' soppresso e sostituito dal seguente: "I proventi derivanti da tale maggiorazione sono versati alle amministrazioni provinciali". Tali proventi dovranno essere obbligatoriamente utilizzati per lo sviluppo delle attivita' di raccolta differenziata, secondo i piani di raccolta differenziata di cui al precedente art. 5. 2. All'art. 3, comma 4 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole "il commissario delegato presidente della regione Puglia, provvede" sono soppresse e sostituite dalle parole: "i presidenti delle province, provvedono". 3. All'art. 3, comma 5 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole "il commissario delegato presidente della regione Puglia, stipula" sono soppresse e sostituite dalle parole "i presidenti delle province, stipulano". 4. All'art. 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole: "Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sostituite dalle parole "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio"; nei medesimi commi 1 e 2 sono abrogate le disposizioni relative alla ripartizione delle unita' di personale tra le attivita' di gestione dei rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque.