Art. 6.
  1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le
parole  "A  partire  dal  1 gennaio 2001" sono soppresse e sostituite
dalle seguenti: "A partire dal 1 giugno 2002"; l'ultimo periodo dello
stesso  comma  iniziante  con  le  parole "I proventi" e' soppresso e
sostituito  dal seguente: "I proventi derivanti da tale maggiorazione
sono   versati   alle  amministrazioni  provinciali".  Tali  proventi
dovranno  essere  obbligatoriamente  utilizzati per lo sviluppo delle
attivita'  di  raccolta  differenziata,  secondo  i piani di raccolta
differenziata di cui al precedente art. 5.
  2. All'art. 3, comma 4 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le
parole  "il  commissario  delegato  presidente  della regione Puglia,
provvede"  sono  soppresse  e  sostituite dalle parole: "i presidenti
delle province, provvedono".
  3. All'art. 3, comma 5 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le
parole  "il  commissario  delegato  presidente  della regione Puglia,
stipula" sono soppresse e sostituite dalle parole "i presidenti delle
province, stipulano".
  4. All'art.  7,  commi  1  e 2, dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto
2000,   le   parole:   "Ministero  dell'ambiente"  sono  soppresse  e
sostituite  dalle  parole  "Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio";  nei  medesimi commi 1 e 2 sono abrogate le disposizioni
relative alla ripartizione delle unita' di personale tra le attivita'
di gestione dei rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque.