Art. 7. 1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia provvede, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, all'avvio dell'attuazione del servizio idrico integrato. 2. Per le finalita' di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia predispone il piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11, comma 3, della legge n. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, che ai sensi dell'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, predispone il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, provvede ad elaborare ed attuare il programma di rilevamento di cui all'art. 42 del citato decreto legislativo n. 152/1999. 4. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia attua il monitoraggio richiesto dalle direttive comunitarie in materia di acque destinate al consumo umano, di acque di balneazione, di acque idonee alla vita dei pesci e dei molluschi. Il commissario delegato, inoltre, predispone ed attua il programma per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee dell'intero territorio regionale, ai sensi all'art. 43 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia individua, sull'intero territorio regionale, ogni possibilita' di riutilizzo delle acque reflue depurate, predispone un programma straordinario degli interventi per la loro utilizzazione, fissa il sistema tariffario per l'utilizzo irriguo delle acque reflue. 6. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, predispone ed attua il programma di interventi urgenti di cui all'art. 141, comma 4 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. A tal fine il commissario delegato individua progetta e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, realizza nell'intero territorio regionale gli interventi di tutela della qualita' delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari previsti dagli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma integrata con gli interventi per il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate, assicurando la conformita' dei medesimi con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio. 7. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, in particolare, progetta e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, realizza: a) le reti fognarie; b) i collettori; c) i sistemi di depurazione; d) i sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo delle acque reflue provenienti dai depuratori, avvalendosi anche delle reti irrigue esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo delle acque reflue; e) gli interventi di rinaturalizzazione dei corpi idrici superficiali; f) gli interventi di modificazione artificiale del ciclo atmosferico delle acque destinate all'incremento delle dotazioni idriche degli invasi naturali e artificiali che alimentano il sistema degli acquedotti a servizio della regione Puglia. 8. Anche nelle more della definizione del programma di interventi di cui al precedente comma 6, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dalle precedenti e dalla presente ordinanza, subentra, in luogo del soggetto attuatore e/o del soggetto titolare dell'impianto, nell'affidamento della gestione, delle opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo delle acque reflue depurate, anche a fini irrigui, i cui lavori non siano ancora completati o, qualora completati, non siano avviati all'esercizio, qualunque ne sia la causa. 9. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, con le medesime modalita' e prerogative di cui al precedente comma 8, provvede all'affidamento della gestione delle opere realizzate a seguito degli interventi avviati dal Prefetto di Bari - commissario delegato. 10. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, in particolare, provvede alla realizzazione e o al completamento degli interventi gia' previsti nei programmi approvati con i decreti commissariali n. 400/CD del 1 marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre 1995, all'adeguamento degli scarichi dei medesimi alle condizioni di massima sicurezza di cui al comma 1, lettera a) del successivo art. 8, alla connessione dei sistemi di depurazione, compresi nei programmi approvati, da un lato, con le reti fognarie comunali e, dall'altro, ove fattibile, con invasi esistenti, presenti sul territorio regionale, nonche' all'affidamento della gestione con le medesime modalita' e prerogative di cui al precedente comma 8. 11. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia puo' avvalersi delle amministrazioni locali quali soggetti attuatori degli interventi.