Art. 7.
  1. Il  commissario  delegato  -  presidente  della  regione  Puglia
provvede,  ai  sensi  della  legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  all'avvio  dell'attuazione del servizio
idrico integrato.
  2. Per  le  finalita'  di cui al precedente comma 1, il commissario
delegato  -  presidente  della  regione  Puglia  predispone  il piano
tecnico-finanziario  di  cui  all'art.  11,  comma  3, della legge n.
36/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. Il  commissario  delegato - presidente della regione Puglia, che
ai sensi dell'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, predispone il
piano   di  tutela  delle  acque  di  cui  all'art.  44  del  decreto
legislativo   11 maggio  1999,  n.  152  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  provvede  ad  elaborare  ed  attuare  il  programma di
rilevamento  di  cui  all'art.  42  del citato decreto legislativo n.
152/1999.
  4. Il  commissario delegato - presidente della regione Puglia attua
il  monitoraggio  richiesto dalle direttive comunitarie in materia di
acque  destinate  al consumo umano, di acque di balneazione, di acque
idonee  alla vita dei pesci e dei molluschi. Il commissario delegato,
inoltre,  predispone  ed  attua  il  programma per la conoscenza e la
verifica   dello   stato   qualitativo  e  quantitativo  delle  acque
superficiali e sotterranee dell'intero territorio regionale, ai sensi
all'art.   43  del  decreto  legislativo  n.  152/1999  e  successive
modifiche ed integrazioni.
  5. Il  commissario  delegato  -  presidente  della  regione  Puglia
individua,  sull'intero  territorio  regionale,  ogni possibilita' di
riutilizzo  delle  acque  reflue  depurate,  predispone  un programma
straordinario  degli  interventi  per la loro utilizzazione, fissa il
sistema tariffario per l'utilizzo irriguo delle acque reflue.
  6. Il  commissario  delegato  -  presidente  della  regione Puglia,
predispone  ed  attua  il  programma  di  interventi  urgenti  di cui
all'art. 141, comma 4 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. A tal fine
il  commissario delegato individua progetta e, compatibilmente con le
risorse  finanziarie  disponibili,  realizza  nell'intero  territorio
regionale  gli  interventi  di  tutela della qualita' delle acque, di
risanamento  ambientale  ed igienico-sanitari previsti dagli articoli
27,  31  e  32  del  decreto  legislativo  n.  152/1999  e successive
modificazioni  ed integrazioni, in forma integrata con gli interventi
per  il  riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate, assicurando
la  conformita'  dei medesimi con i criteri di sicurezza ambientale e
sanitaria  definiti  dal  Ministero dell'ambiente e per la tutela del
territorio.
  7. Il  commissario  delegato  - presidente della regione Puglia, in
particolare,  progetta  e, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili, realizza:
    a) le reti fognarie;
    b) i collettori;
    c) i sistemi di depurazione;
    d) i  sistemi  per  l'adeguamento  qualitativo, il collettamento,
l'invaso,  la  distribuzione  e  il  riutilizzo  delle  acque  reflue
provenienti  dai  depuratori,  avvalendosi  anche  delle reti irrigue
esistenti  e  delle  strutture  dei  consorzi  di  irrigazione  e  di
bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione
e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo delle acque reflue;
    e) gli   interventi   di   rinaturalizzazione  dei  corpi  idrici
superficiali;
    f) gli   interventi   di   modificazione  artificiale  del  ciclo
atmosferico  delle  acque  destinate  all'incremento  delle dotazioni
idriche degli invasi naturali e artificiali che alimentano il sistema
degli acquedotti a servizio della regione Puglia.
  8. Anche  nelle  more della definizione del programma di interventi
di  cui  al  precedente comma 6, il commissario delegato - presidente
della regione Puglia, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti
dalle  precedenti  e dalla presente ordinanza, subentra, in luogo del
soggetto   attuatore   e/o   del   soggetto  titolare  dell'impianto,
nell'affidamento   della   gestione,   delle   opere   di  fognatura,
collettamento,  depurazione e riutilizzo delle acque reflue depurate,
anche  a  fini  irrigui,  i cui lavori non siano ancora completati o,
qualora completati, non siano avviati all'esercizio, qualunque ne sia
la causa.
  9. Il  commissario  delegato - presidente della regione Puglia, con
le  medesime  modalita'  e  prerogative di cui al precedente comma 8,
provvede  all'affidamento  della  gestione  delle  opere realizzate a
seguito  degli  interventi avviati dal Prefetto di Bari - commissario
delegato.
  10. Il  commissario  delegato - presidente della regione Puglia, in
particolare,  provvede  alla realizzazione e o al completamento degli
interventi  gia'  previsti  nei  programmi  approvati  con  i decreti
commissariali  n. 400/CD del 1 marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre
1995,  all'adeguamento degli scarichi dei medesimi alle condizioni di
massima  sicurezza  di cui al comma 1, lettera a) del successivo art.
8,   alla  connessione  dei  sistemi  di  depurazione,  compresi  nei
programmi  approvati,  da  un  lato, con le reti fognarie comunali e,
dall'altro,   ove  fattibile,  con  invasi  esistenti,  presenti  sul
territorio  regionale,  nonche' all'affidamento della gestione con le
medesime modalita' e prerogative di cui al precedente comma 8.
  11. Il  commissario delegato - presidente della regione Puglia puo'
avvalersi delle amministrazioni locali quali soggetti attuatori degli
interventi.