Art. 8. 1. Al fine di assicurare la migliore tutela igienico-sanitaria ed ambientale, il commissario delegato - presidente della regione Puglia: a) fissa i limiti di qualita' degli effluenti in uscita dai depuratori esistenti e da realizzare, in relazione al loro destino, al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza sanitaria ed ambientale, sulla base dei criteri definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per il loro riutilizzo irriguo e/o industriale, anche a seguito di operazioni di invaso e per lo scarico dei reflui depurati in corpo idrico superficiale. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano allo scarico definitivo degli impianti esistenti e da realizzare i limiti di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo; b) nel caso di scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, puo' consentire di applicare la proroga ai termini di cui al comma 3 del citato art. 29 del decreto legislativo n. 152/1999 agli scarichi esistenti, anche se non debitamente autorizzati, degli impianti di depurazione gia' in esercizio, nonche' degli impianti realizzati in sostituzione, in contiguita' o in ampliamento dei medesimi, a condizione che, entro trenta giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, siano stati disposti, da parte del soggetto titolare dell'impianto, interventi volti alla diminuzione dell'apporto di inquinanti sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Entro lo stesso termine, il commissario delegato - presidente della regione Puglia individua lo scarico definitivo e dispone la redazione del progetto di adeguamento dell'impianto che consenta di raggiungere i limiti allo scarico di cui alla precedente lettera a). Tali interventi devono essere definiti ed impostati in modo da rendere prevedibile un completamento entro e non oltre ventiquattro mesi; c) nel caso di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, puo' consentire di applicare la proroga ai termini di cui al comma 6 dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 152/1999 agli scarichi esistenti, anche se non debitamente autorizzati, degli impianti di depurazione gia' in esercizio, nonche' degli impianti realizzati in sostituzione, in contiguita' o in ampliamento dei medesimi, a condizione che, entro trenta giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, siano disposti da parte del soggetto titolare dell'impianto interventi intesi alla diminuzione dell'apporto di inquinanti nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Entro lo stesso termine, il commissario delegato presidente della regione Puglia individua lo scarico definitivo e dispone la redazione del progetto di adeguamento dell'impianto che consenta di raggiungere i limiti allo scarico di cui alla precedente lettera a). Tali interventi devono essere definiti ed impostati in modo da rendere prevedibile un completamento entro e non oltre ventiquattro mesi; d) puo' disporre la proroga dei termini, di cui al comma 6 dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 152/1999 degli scarichi delle acque meteoriche nel sottosuolo, escluse le acque di prima pioggia in condizione che, entro novanta giorni dalla pioggia, il titolare di detti scarichi presenti un progetto per un recapito conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/1999, che tale progetto sia definito ed impostato in modo da esserne prevedibile la relizzazione entro i successivi dodici mesi e che lo scarico nel sottosuolo, pertanto, possa cessare comunque entro i successivi diciotto mesi; e) disporre le misure necessarie a carico dei soggetti gestori per migliorare la gestione dei depuratori costieri ed effettuare i relativi controlli per la salvaguardia delle acque di balneazione. 2. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia dispone il censimento dei pozzi di emungimento delle acque sotterranee, provvedendo alla chiusura e messa in sicurezza dei pozzi che possono essere via di inquinamento anche attraverso l'intrusione del cuneo salino.