Art. 8.
  1. Al  fine  di assicurare la migliore tutela igienico-sanitaria ed
ambientale,  il  commissario  delegato  -  presidente  della  regione
Puglia:
    a) fissa  i  limiti  di  qualita'  degli  effluenti in uscita dai
depuratori  esistenti  e da realizzare, in relazione al loro destino,
al  fine di garantire le condizioni di massima sicurezza sanitaria ed
ambientale,   sulla   base   dei   criteri   definiti   dal  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio, per il loro riutilizzo
irriguo  e/o  industriale,  anche a seguito di operazioni di invaso e
per  lo scarico dei reflui depurati in corpo idrico superficiale. Nel
caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera c),
del  decreto  legislativo  n.  152/1999  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  si  applicano  allo  scarico definitivo degli impianti
esistenti   e   da   realizzare  i  limiti  di  cui  alla  tabella  4
dell'allegato 5 del citato decreto legislativo;
    b) nel caso di scarichi sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, puo' consentire di applicare la proroga ai termini di cui
al  comma  3  del  citato art. 29 del decreto legislativo n. 152/1999
agli  scarichi esistenti, anche se non debitamente autorizzati, degli
impianti  di  depurazione  gia'  in esercizio, nonche' degli impianti
realizzati  in  sostituzione,  in  contiguita'  o  in ampliamento dei
medesimi,  a  condizione  che,  entro  trenta  giorni  dalla  data di
emanazione  della  presente ordinanza, siano stati disposti, da parte
del   soggetto   titolare   dell'impianto,   interventi   volti  alla
diminuzione  dell'apporto  di  inquinanti  sul  suolo  o negli strati
superficiali  del sottosuolo. Entro lo stesso termine, il commissario
delegato  -  presidente  della  regione  Puglia  individua lo scarico
definitivo  e  dispone  la  redazione  del  progetto  di  adeguamento
dell'impianto  che  consenta  di raggiungere i limiti allo scarico di
cui  alla  precedente  lettera  a).  Tali  interventi  devono  essere
definiti ed impostati in modo da rendere prevedibile un completamento
entro e non oltre ventiquattro mesi;
    c) nel caso di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee,
puo'  consentire di applicare la proroga ai termini di cui al comma 6
dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 152/1999 agli scarichi
esistenti,  anche  se  non debitamente autorizzati, degli impianti di
depurazione  gia'  in esercizio, nonche' degli impianti realizzati in
sostituzione,  in  contiguita'  o  in  ampliamento  dei  medesimi,  a
condizione  che,  entro  trenta giorni dalla data di emanazione della
presente  ordinanza,  siano  disposti  da parte del soggetto titolare
dell'impianto  interventi  intesi  alla  diminuzione  dell'apporto di
inquinanti  nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Entro lo stesso
termine,  il  commissario  delegato  presidente  della regione Puglia
individua  lo  scarico definitivo e dispone la redazione del progetto
di  adeguamento  dell'impianto  che  consenta di raggiungere i limiti
allo  scarico  di  cui  alla  precedente  lettera a). Tali interventi
devono essere definiti ed impostati in modo da rendere prevedibile un
completamento entro e non oltre ventiquattro mesi;
    d) puo'  disporre  la  proroga  dei  termini,  di  cui al comma 6
dell'art.  30  del  citato  decreto  legislativo  n.  152/1999  degli
scarichi  delle  acque meteoriche nel sottosuolo, escluse le acque di
prima  pioggia in condizione che, entro novanta giorni dalla pioggia,
il  titolare  di  detti scarichi presenti un progetto per un recapito
conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/1999,
che  tale  progetto  sia  definito  ed  impostato  in modo da esserne
prevedibile  la  relizzazione entro i successivi dodici mesi e che lo
scarico  nel  sottosuolo,  pertanto,  possa  cessare comunque entro i
successivi diciotto mesi;
    e) disporre  le  misure  necessarie a carico dei soggetti gestori
per  migliorare  la  gestione dei depuratori costieri ed effettuare i
relativi controlli per la salvaguardia delle acque di balneazione.
  2. Il  commissario  delegato  -  presidente  della  regione  Puglia
dispone   il   censimento   dei  pozzi  di  emungimento  delle  acque
sotterranee, provvedendo alla chiusura e messa in sicurezza dei pozzi
che  possono essere via di inquinamento anche attraverso l'intrusione
del cuneo salino.