Art. 9. 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia dispone l'accesso alle aree oggetto di indagini e ricerche necessarie all'attivita' di progettazione in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per le medesime finalita' di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia provvede alle occupazioni di urgenza ed alle eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, adottando il relativo decreto di occupazione e provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.