Art. 9.
  1. Per  la  realizzazione  degli interventi previsti dalla presente
ordinanza,  il commissario delegato - presidente della regione Puglia
dispone l'accesso alle aree oggetto di indagini e ricerche necessarie
all'attivita'  di progettazione in deroga all'art. 16, comma 9, della
legge   11 febbraio   1994,   n.   109   e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
  2. Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al precedente comma 1, il
commissario  delegato - presidente della regione Puglia provvede alle
occupazioni  di  urgenza  ed alle eventuali espropriazioni delle aree
occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, adottando
il relativo decreto di occupazione e provvedendo alla redazione dello
stato  di  consistenza  e  del  verbale di immissione in possesso dei
suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.