IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti agricoli ed alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  CE  n.  2325/97  del 24
novembre  1997,  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
olio  extravergine di oliva "Garda" nel quadro della procedura di cui
all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto il decreto 18 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  77  del  2 aprile 1999, con il quale
l'organismo   di   controllo   "C.S.Q.A.  -  Certificazione  qualita'
agroalimentare  S.r.l.", con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano
n.   74,  e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Garda";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  2  aprile 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette  della  filiera  oli  di  oliva sul quale ha espresso parere
positivo  il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma  1,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  e  in  relazione  al quale dovranno essere riformulati i
piani  di  controllo  di  tutti  gli  oli di oliva a denominazione di
origine  protetta,  al  fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare
modalita'  uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle
rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato decreto 18 marzo 1999 per la denominazione di origine protetta
olio di oliva extravergine "Garda" venga adeguato allo schema tipo di
controllo sopra indicato;
  Considerato  che  il consorzio di tutela olio extravergine di oliva
"Garda",   pur  essendone  richiesto,  non  ha  ancora  provveduto  a
segnalare  l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di  origine  protetta olio
extravergine  di  oliva "Garda" anche nella fase intercorrente tra la
scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per
consentire  all'organismo  di  controllo  l'adeguamento  del piano di
controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"C.S.Q.A.  - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.", con sede
in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 18 marzo 1999,
ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta
olio  extravergine  di  oliva  "Garda"  registrata con il regolamento
della  Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, e' prorogata
di centoventi giorni a far data dal 2 aprile 2002.