Art. 4.
             Modalita' organizzative e di funzionamento
  1.  Salvo  i  casi  di  urgenza  o emergenza, le convocazioni della
Commissione  e  delle sezioni sono disposte dai rispettivi presidenti
con  preavviso  di  almeno  dieci  giorni  e  con  indicazione  degli
argomenti  posti  all'ordine del giorno; negli stessi termini e' resa
disponibile la relativa documentazione.
  2.  La  Commissione  e  le sezioni si riuniscono di norma presso il
Dipartimento  della  protezione  civile ed operano con la presenza di
almeno la meta' piu' uno dei componenti. Alle riunioni possono essere
invitati  a partecipare autorita' ed esperti esterni. I verbali delle
riunioni sono approvati dai rispettivi presidenti.
  3.  La  Commissione  e  le  sezioni  durano  in  carica tre anni. I
componenti  della  Commissione e delle sezioni decadono dall'incarico
quando  non  partecipino,  senza  motivate  ragioni,  a  due riunioni
consecutive.
  4.  Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono essere
convocate riunioni congiunte di piu' sezioni per l'esame di questioni
interdisciplinari.
  5.  I  risultati delle attivita' poste in essere dalle sezioni sono
portati  a conoscenza del presidente della Commissione e trasmessi al
Dipartimento della protezione civile per le conseguenti valutazioni.
  6.  Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio
in  atto  o  potenziali,  il  capo  del Dipartimento della protezione
civile  puo'  richiedere  ai presidenti delle sezioni la convocazione
delle  medesime, nonche' di fare effettuare ricognizioni, verifiche e
indagini ai relativi componenti.
  7.  Il  servizio  di segreteria, relazioni con il pubblico e organi
collegiali  del  Dipartimento  della  protezione  civile  assicura  i
compiti di segreteria per il funzionamento della Commissione.
  8.  Ai  componenti  della  Commissione  e  delle  sezioni,  per  la
partecipazione  alle  riunioni  e  per  le  attivita'  da svolgere in
localita'  diverse  da  quelle  di  abituale  residenza,  compete  il
trattamento  di  missione  previsto  per i dirigenti statali di prima
fascia.  Ai  relativi oneri continua a provvedersi a carico del Fondo
per la protezione civile.