Art. 4. Modalita' organizzative e di funzionamento 1. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni della Commissione e delle sezioni sono disposte dai rispettivi presidenti con preavviso di almeno dieci giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini e' resa disponibile la relativa documentazione. 2. La Commissione e le sezioni si riuniscono di norma presso il Dipartimento della protezione civile ed operano con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare autorita' ed esperti esterni. I verbali delle riunioni sono approvati dai rispettivi presidenti. 3. La Commissione e le sezioni durano in carica tre anni. I componenti della Commissione e delle sezioni decadono dall'incarico quando non partecipino, senza motivate ragioni, a due riunioni consecutive. 4. Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono essere convocate riunioni congiunte di piu' sezioni per l'esame di questioni interdisciplinari. 5. I risultati delle attivita' poste in essere dalle sezioni sono portati a conoscenza del presidente della Commissione e trasmessi al Dipartimento della protezione civile per le conseguenti valutazioni. 6. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio in atto o potenziali, il capo del Dipartimento della protezione civile puo' richiedere ai presidenti delle sezioni la convocazione delle medesime, nonche' di fare effettuare ricognizioni, verifiche e indagini ai relativi componenti. 7. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento della Commissione. 8. Ai componenti della Commissione e delle sezioni, per la partecipazione alle riunioni e per le attivita' da svolgere in localita' diverse da quelle di abituale residenza, compete il trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Ai relativi oneri continua a provvedersi a carico del Fondo per la protezione civile.