Art. 2.
  In sede di prima applicazione, per l'anno 2001 saranno finanziati i
progetti relativi ai fondi abbaziali depositati presso le biblioteche
annesse ai monumenti nazionali.
  Per   i   successivi   anni   2002  e  2003  potranno  accedere  ai
finanziamenti  le biblioteche ecclesiastiche in possesso dei seguenti
requisiti:
    apertura   alla   pubblica   consultazione,   garantita   per  un
determinato numero di ore e di giorni a settimana;
    possesso di un regolamento interno.