Art. 2. In sede di prima applicazione, per l'anno 2001 saranno finanziati i progetti relativi ai fondi abbaziali depositati presso le biblioteche annesse ai monumenti nazionali. Per i successivi anni 2002 e 2003 potranno accedere ai finanziamenti le biblioteche ecclesiastiche in possesso dei seguenti requisiti: apertura alla pubblica consultazione, garantita per un determinato numero di ore e di giorni a settimana; possesso di un regolamento interno.