L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 23 aprile 2002,
  Premesso  che  rispetto  ai  valori  definiti  nella  deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  27 febbraio  2002,  n.  25/02  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  - n. 63 del 15 marzo 2002 (di seguito:
delibera n. 25/02), gli indici dei prezzi di riferimento It relativo
al  gas  naturale e Jt relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli
altri gas, hanno registrato una variazione maggiore del 5%;
  Visto  il  provvedimento  del Comitato interministeriale dei prezzi
23 dicembre  1993,  n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
  Viste:  la  deliberazione  dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 100 del
30 aprile  1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata
e   integrata  dall'Autorita'  con  le  deliberazioni  dell'Autorita'
24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  152  del  1  luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 202 del
28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre
1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 49 del 29 febbraio
2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 151 del
30 giugno  2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre
2000, n. 199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001,
supplemento  ordinario  n.  2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001,
26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  109  del  12 maggio 2001, 27 giugno 2001, n. 147/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 155 del
6 luglio  2001,  29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2001, 30 ottobre
2001, n. 243/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-   n.  260  dell'8 novembre  2001,  27  dicembre  2001,  n.  320/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 13 del
16 gennaio 2002, e deliberazione n. 25/02 richiamata in premessa;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 4 del
5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione
n.  237/00),  cosi'  come modificata ed integrata dalle deliberazioni
dell'Autorita'  24 gennaio  2001, n. 04/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo
2001,  n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  74  del  29 marzo  2001 e 21 giugno 2001, n. 134/0, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 160 del 12 luglio
2001;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita' 21 giugno 2001, n. 135/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 160 del
12 luglio  2001,  che  ha  modificato  le  formule  di  calcolo delle
variazioni \bigtriangleup T definite dalla deliberazione n. 52/99, al
fine  di  consentire  l'applicazione  dei  criteri  di indicizzazione
previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il
nuovo  ordinamento  tariffario  di cui alla deliberazione n. 237/00 a
partire dal 1 luglio 2001;
  Visti in particolare:
    l'art.  1  della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', nel quale
si  stabilisce che le tariffe del gas naturale vengano aggiornate nel
caso  in  cui  si registrino variazioni dell'indice It, calcolato ai
sensi   del   comma   1.2   dello   stesso  articolo,  in  aumento  o
diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente
a riferimento;
    l'art.  2  della  deliberazione  n.  25/02 dell'Autorita', che ha
modificato la disciplina relativa alla determinazione dell'indice It
di cui al precedente alinea;
    l'art.  2  della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', nel quale
si  stabilisce  che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli
altri gas vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni
dell'indice  Jt,  calcolato  ai  sensi  del  comma  2.2 dello stesso
articolo,  in  aumento  o  diminuzione, maggiori  del  5% rispetto al
valore preso precedentemente a riferimento;
  Ritenuto che sia necessario, per il bimestre maggio-giugno 2002:
    modificare le tariffe di fornitura di gas naturale ai clienti del
mercato  vincolato  di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione
n. 52/99;
    modificare  le  tariffe  dei  gas  di petrolio liquefatti e degli
altri  tipi  di  gas  di  cui  all'art.  2,  commi  2.1  e 2.4, della
deliberazione n. 52/99;
                              Delibera:
                               Art. 1.
            Aggiornamento delle tariffe del gas naturale
  1.1.  Per  il  terzo  bimestre  (maggio-giugno)  2002 le tariffe di
fornitura  ai  clienti  del mercato vincolato del gas naturale di cui
all'art.   1,   comma  1.1  della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono diminuite
di 0,0170 centesimi di euro/MJ.
  1.2.  La  diminuzione  e' pari a 0,6548 centesimi di euro/mc per le
forniture   di  gas  naturale  con  potere  calorifico  superiore  di
riferimento pari a 38,52 MJ/mc.