(parte 2)
    Il  comune  di CASTELVENERE (provincia di Benevento) ha adottato,
il   14   marzo   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  dell'I.C.I. - imposta comunale sugli
immobili  -  con  effetto dal 1o gennaio 2002, nella misura deI 5 per
mille;
2.   di  determinare,  altresi',  l'aliquota  dell'I.C.I.  -  imposta
comunale  sugli  immobili  -  con  effetto dal 1o gennaio 2002, nella
misura del 4,5 per mille, limitatamente alle persone fisiche soggetti
passivi  e  ai  soci  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale.
    (Omissis).
02X00104;

    Il  comune  di  CASTIGLIONE  DI SICILIA (provincia di Catania) ha
adottato,  il  26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  Stabilire  l'aliquota  unica dell'imposta comunale sugli immobili
per  Ianno 2002 nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2.  Aumentare la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del
comma  3  dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504, come modificato
dai  commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da
Euro 103,29  a  Euro  258,23  (pari  a  L.  500.000)  per i cittadini
proprietari  della  prima  casa  e  residenti  nella medesima (dimora
abituale), senza alcuna correlazione al reddito del nucleo familiare.
3.  Di dare atto che nella determinazione dell'aliquota nonche' della
detrazione per la prima casa di residenza, sono state tenute presenti
le  esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale
di  previsione  del  comune  e  che  i  provvedimenti  sopra disposti
rispettano tale equilibrio.
    (Omissis).
02X00105;

    Il  comune  di  CASTIGLIONE  TORINESE  (provincia  di  Torino) ha
adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili -
I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    A) abitazione principale 5 per mille;
    B) terreni agricoli 5,5 per mille;
    C) aree fabbricabili 6,5 per mille;
    D) altri immobili 6,5 per mille.
2.  di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale si detraggono, fino alla concorrenza
del  suo  ammontare,  Euro  103,29,  pari  a L. 200.000 rapportato al
periodo   dell'anno   solare   durante   il  quale  si  protrae  tale
destinazione;
3. la detrazione per l'abitazione principale e' elevata a Euro 180,76
, pari a L. 350.000, per i seguenti soggetti:
    Non  possedenti sul territorio nazionale altre unita' immobiliari
oltre  l'abitazione principale (comprese le pertinenze non locate) se
accatastate  nelle  categorie  A12,  A13,  A14, A15 e che abbiano nel
proprio nucleo familiare: portatori di handicap (sordomuti, ciechi ed
invalidi  civili  con grado superiore al 50 per cento) in possesso di
certificazione della commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della
legge  n.  104/1992,  con  reddito  familiare  dei  portatori  stessi
derivante unicamente da pensione di invalidita' e di accompagnamento.
    (Omissis).
02X00106;

    Il  comune  di  CATIGNANO  (provincia di Pescara) ha adottato, il
19 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
I.  di  approvare  le  aliquote  deIIl.C.l.  - imposta comunale sugli
immobili,  in  questo  comune,  con effetto dal 1o gennaio 2002, come
segue:
    1) aliquota ridotta, da applicare:
      per   le   persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5
per mille;
      per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,5 per mille;
    2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per l'unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute
in  aggiunta  al-l'abitazione  principale e locate ad un soggetto che
non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;
    3)  aliquota  da applicare a tutti i soggetti passivi per alloggi
posseduti e non locati: 6,5 per mille;
    4)  aliquota  da  applicare  ai soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 6 per
mille;
    5)  aliquota da applicare i soggetti passivi per aree edificabili
produttive fino alla data di rilascio di concessione edilizia 6,5 per
mille;
    6)  aliquota  agevolata  in  favore  di  proprietari che eseguono
interventi volti:
      a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili al
fine  di  essere destinate ad attivita' turistiche e ricettive: 2 per
mille.
II.  per  la  determinazione  della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni compreso quanto stabilito dai
commi  48,  51  e  52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
III.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta  per  cento  (50%) per i
fabbricati   dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati,  limitatamente  al  periodo  dell'anno  durante  il quale
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data  d'inizio  delle  condizioni  che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamento  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
IV.   dall'imposta   dovuta   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono  detratte fino a
concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per   abitazione   principale   s'intende   quella   nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le  disposizioni  di  cui  al  presente  capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assignati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
V.  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulta locata; allo stesso modo e' considerata
abitazione  principale  quella  connessa in uso gratuito a parenti in
linea retta o collaterale, fino al IV grado, nonche' al coniuge anche
se separato.
Sono  inoltre  parti  integranti  dell'abitazione  principale  le sue
pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto.
    (Omissis).
02X00107;

    Il  comune  di CATTOLICA (provincia di Rimini) ha adottato, il 22
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di approvare, (omissis), nelle misure che seguono le aliquote per
l'applicazione  dell  imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2002:

=====================================================================
  ALIQUOTE   |                FATTISPECIE IMPOSITIVE
=====================================================================
             |per gli alloggi di proprieta' dell'Azienda Casa
             |Emilia-Romagna provincia di Rimini (ACER), purche' gli
             |stessi siano assegnati in locazione (senza patto di
             |futura vendita e riscatto con contratto registrato ad
             |un soggetto residente nel comune che le utilizzi come
4 per mille  |abitazione principale.
---------------------------------------------------------------------
             |(*) per le unita' immobiliari e relative pertinenze
             |art. 5-bis del Reg. Com.) direttamente adibite ad
             |abitazione principale delle persone fisiche soggetti
             |passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta'
5,8 per mille|indivisa, residenti nel comune;
---------------------------------------------------------------------
             |(*) per le unita' abitative e relative pertinenze
             |concesse in uso gratuito a parenti (art. 5-ter del Reg.
             |Com.), che nelle stesse vi abbiano stabilito la propria
             |residenza.
---------------------------------------------------------------------
7 per mille  |per tutti gli altri immobili.

2.  di  determinare,  per  l'anno 2002, l'aumento a Euro 258,23 della
detrazione  prevista per l'abitazione principale per le situazioni di
disagio  economico  e  sociale,  di  cui  al  decreto-legge  n. 50/97
convertito   con   legge  n.  122/1997,  secondo  i  criteri  di  cui
all'allegato  A alla presente deliberazione, nonche' per gli immobili
di  proprieta' dell'ACER per i quali sia riconoscibile l'aliquota del
4 per mille.
    (Omissis).
02X00108;

    Il  comune  di  CECCANO  (provincia di Frosinone) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella seguente misura:
    5  per  mille  per  le  unita'  immobiliare adibite ad abitazione
principale;
    6  per  mille  per immobili diversi dalle abitazioni principali o
posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
2.  di fissare in Euro 103,29 (L. 200.000) l'importo della detrazione
per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
    (Omissis).
02X00109;

    Il  comune  di CELLE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il
15 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 cosi' come di
seguito:
Aliquota ordinaria:
    6 per mille;
Aliquote maggiorate:
    7  per  mille:  per gli alloggi non locati, intendendosi per tali
anche  quelli  tenuti  a  disposizione,  e  gli  alloggi posseduti in
aggiunta all'abitazione principale;
    8  per  mille:  per gli alloggi non locati, intendendosi per tali
anche  quelli  tenuti  a  disposizione,  e  gli  alloggi posseduti in
aggiunta  all'abitazione principale, per i quali non risultino essere
stati  registrati  contratti  di  locazione  di  natura  abitativa di
qualsiasi durata temporale da almeno 2 anni.
Aliquote ridotte o agevolate:
    4  per  mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune di Celle Ligure, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale;
    5  per  mille:  limitatamente  alle unita' immobiliari locate con
contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale,  indipendentemente  dalla  natura  giuridica del soggetto
passivo,  e alle unita' possedute da enti non commerciali senza scopi
di lucro.
2.  di  considerare  direttamente  adibite  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.     (Omissis).
02X00110;

    Il  comune  di  CERESARA  (provincia  di Mantova) ha adottato, il
23 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  riconfermare,  per l'esercizio finanziario 2002, l'aliquota sotto
riportata,  per  il  calcolo  dell'inposta  comunale  sugli  immobili
nonche' la detrazione e precisamente:
    il  5  per  mille,  in misura unica, senza diversificazioni per i
vari tipi di immobili;
    di   convertire   la  detrazione  prevista  dalla  legge  per  le
abitazioni principali in euro 103,29.
    (Omissis).
02X00111;

    Il   comune   di  CERIALE  (provincia  di  Savona)  ha  adottato,
l'8 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
4,5  per  mille:  aliquota I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale;
detrazione per abitazione principale Euro 129,00;
6,8 per mille: aliquota ordinaria;
2  per  mille:  per interventi di ristrutturazione ex art. 1, comma 5
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
2,5  per mille: immobili concessi in locazione a titolo di abitazione
principale ex art. 2, comma 3, legge n. 431/1998.
    (Omissis).
02X00112;

    Il  comune di CESENATICO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato,
il   21 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per il comune di Cesenatico le aliquote dell'imposta
comunale  sugli  immobili  per  l'anno  2002  nelle  seguenti misure,
rapportate ai valori degli immobili:
    5 per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione
principale  per  espressa  previsione  legislativa  (abitazione nella
quale  il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente,
unita'  immobiliare  appartenente a cooperativa edilizia a proprieta'
indivisa  adibita  a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio
regolarmente  assegnato dall'istituto autonomo case popolari), per le
unita'  immobiliari  indicate all'art. 4 del regolamento dell'imposta
comunale  sugli  immobili  approvato con delibera di Consiglio n. 138
del  20 novembre  1998,  nonche'  per  unita'  immobiliari locate con
contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale  e  per  le abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge,
parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado;
    7  per  mille  per  gli  alloggi non locati e le unita' abitative
diverse  dagli immobili utilizzati come abitazione principale diversi
da quelli indicati nel punto precedente;
    6,4 per mille per tutti gli altri immobili;
di  approvare  per  l'anno  2002  la maggiore detrazione, pari a lire
300.000  (Euro  154,94),  prevista  per  l'abitazione  principale, in
relazione  a  categorie  di  soggetti  in  condizioni  di particolare
disagio  economico  e  sociale,  come individuati nello schema che si
allega alla presente deliberazione sotto la lettera a):
    (Omissis).
             IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2002
Aumento  della  detrazione  prevista  per l'abitazione principale, da
lire 200.000  (Euro103,29) a lire 300.000 (Euro 154,94) rapportate ad
unita'  immobiliare,  per  categorie  di  soggetti  in  situazione di
particolare  disagio  economico o sociale, come previsto dall'art. 8,
comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992. Categorie individuate:
    Caso  A:  soggetto  passivo  di eta' non inferiore a 65 anni, che
vive  solo;  in  possesso nell'anno 2001 di solo reddito da pensione,
oltre  quello  dell'unita' abitativa, non superiore a lire 14.000.000
(Euro 7.230,40) lordi.
    Caso  B:  soggetto  passivo  di eta' non inferiore a 65 anni, con
coniuge;  con  reddito del nucleo familiare nell'anno 2001 costituito
da  soli  redditi di pensione, oltre quello dell'unita' abitativa, di
importo  complessivo non superiore a lire 21.000.000 (Euro 10.845,59)
lordi.
    Caso  C:  soggetto  passivo  titolare  di pensione di invalidita'
civile,  non  titolare  di  redditi  di  lavoro  proprio; con reddito
complessivo  lordo  del nucleo familiare nell'anno 2001 non superiore
ad importo pari a Lire 10.000.000 (Euro 5.164,57) per ogni componente
il nucleo stesso.
    Caso D: soggetto passivo appartenente a nucleo familiare ove sono
presenti 2 figli di eta' inferiore a 18 anni; con reddito complessivo
lordo  del  nucleo  familiare nell'anno 2001 non superiore ad importo
pari  a lire 10.000.000 (Euro 5.164,57) per ogni componente il nucleo
stesso.
    Caso E: soggetto passivo con nucleo familiare formato da almeno 5
componenti;  con  reddito  complessivo  lordo  del  nucleo  familiare
nell'anno  2001  non  superiore  ad  importo  pari  a lire 10.000.000
(Euro 5.164,57) per ogni componente il nucleo stesso.
Ogni  soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potra'
avvalersene  direttamente  sui versamenti dell'imposta dovuta. Dovra'
produrre  al servizio tributi apposita dichiarazione del possesso dei
requisiti  richiesti  entro  iI termine di pagamento della prima rata
d'imposta per l'anno 2002; l'ufficio provvedera' successivamente alle
verifiche,  riservandosi  di  richiedere  dati e documenti qualora lo
ritenga necessario.
    In  caso  di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa
da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione, la
suddetta dichiarazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto.
    (Omissis).
02X00113;

    Il  comune  di  CHIESA  IN  VALMALENCO  (provincia di Sondrio) ha
adottato,  il  18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per  l'esercizio  2002,  come di
seguito:
    prima abitazione 5 per mille;
    altri immobili 6,5 per mille;
    detrazione    di    Euro 103,29    (L. 200.000)   sull'abitazione
principale.
    (Omissis).
02X00114;

    Il   comune   di   CHIUSI   (provincia  di  Siena)  ha  adottato,
l'8 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    a) aliquota ordinaria 6 per mille;
    b) aIiquota   del  5,5  per  mille  per  l'abitazione  principale
posseduta  da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune,
oppure  utilizzate  da  soci  assegnatari  di  cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune;
    c) aliquota  del  5,5  per  mille  per gli immobili diversi dalle
abitazioni   ed   in   particolare   per   le  uniti  immobiliari  di
categoria A/10  e  dei  gruppi B, C  e D  (per  la categoria C/1 vedi
lettera i));
    d) aliquota  del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono
interventi  volti  al  recupero  delle unita' immobiliari inagibili o
inabitabili   individuate   ai   sensi  dell'art. 1  del  regolamento
sull'I.C.I.,  approvato  con  deliberazione  del conto corrente n. 95
dell'11 dicembre  1998,  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di
immobili   di   interesse  artistico  o  architettonico,  cosi'  come
classificati dalla variante al P.R.G. del centro storico, adottata ai
sensi della L. R. 59/1980, approvata con delibera del C. C. n. 70 del
9 maggio  1983,  per i quali sono previste le categorie di intervento
di  cui  al titolo Il, paragrafo c) e paragrafo d) limitatamente alla
categoria   D1,   della  variante  stessa.  L'aliquota  agevolata  e'
applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di intervento
e  per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Resta confermata
l'agevolazione,  per  il residuo periodo, per presupposti agevolativi
verificatisi negli anni 2000 e 2001;
    e) aliquota  del  5,5  per  mille  per  le abitazioni concesse in
locazione  a titolo di abitazione principale alle condizioni definite
dagli  accordi  di  cui  alla  legge  9 dicembre 1998, n. 431, art. 2
(modalita'  di  stipula  e  di  rinnovo  dei contratti di locazione),
comma 5 (contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);
    f) aliquota   del  4  per  mille  per  le  uniti  immobiliari  di
categoria A/10  e  dei  gruppi E, C  e D,  destinate all'attivita' di
impresa,  ubicate  nell'area del piano attuativo per gli insediamenti
produttivi  (PAIP)  denominato "Le Biffe", cosi' come individuata con
deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 31 settembre 2000. Per
usufruire dell'agevolazione il presupposto d'imposta deve verificarsi
a partire dall'anno 2002. La durata dell'agevolazione e' stabilita in
anni   tre   dal   verificarsi   del  presupposto.  Resta  confermata
l'agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi
verificatisi nell'anno 2001;
    g) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari possedute e
nelle  quali  e'  esercitata l'attivita' imprenditoriale, da parte di
giovani  imprenditori  di eta' inferiore a 40 anni, nuovi titolari di
partita  IVA a partire dall'anno 2002. La durata dell'agevolazione e'
stabilita  in  anni  tre  dal  verificarsi  del presupposto (rilascio
partita   IVA).  Resta  confermata  l'agevolazione,  per  il  residuo
periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi nell'anno 2001;
    h)  aliquota al 7 per mille per le uniti immobiliari di categoria
A/1,  A/2,  A/3,  A/4,  A/5,  A/6,  A/7,  A/8, A/9 e A/11 non locate,
intendendosi   per   tali  gli  alloggi  non  adibiti  ad  abitazione
principale  e  risultanti  vuoti,  o a disposizione e/o utilizzati in
modo  saltuario,  o  privi  di  contratto  d'affitto registrato. Sono
esclusi  gli  alloggi  concessi  in  comodato a parenti fino al terzo
grado  (figli,  genitori,  fratelli,  zii)  e  relativi  coniugi, che
risultano  ivi  residenti,  e  gli  alloggi  sfitti realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
    i) aliquota  al 7 per mille per le uniti immobiliari di categoria
C/1  (negozi e botteghe), qualora non risultino utilizzate secondo la
loro destinazione, ovvero non siano locate ad uso negozi e botteghe o
non  risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due
anni.  Sono  escluse le uniti immobiliari realizzate per la vendita e
non   vendute  dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
Diversamente dai casi prospettati si applica l'aliquota prevista alla
lettera c);
2.  di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione
di  cui  all'art. 8,  comma 2  del decreto legislativo n. 504/1992, a
euro 119;
3.  di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione
di  cui  all'art. 8,  comma 2  del decreto legislativo n. 504/1992, a
euro 207 esclusivamente per i casi sottoelencati:
    a) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo
familiare sia costituito da una sola pensione sociale;
    b) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo
familiare  sia  costituito  da una sola pensione di importo uguale al
trattamento minimo;
    c) proprieta'  di  prima casa da parte di nucleo familiare il cui
reddito e' costituito da n. 2 pensioni di cui alle lettere a) e b);
    d) proprietari  della  prima  casa  che  versino  in  particolari
condizioni:
      1)  disagio  economico  e  sociale  su  specifica indicazione e
segnalazione  del  servizio sociale, che puo' essere effettuata anche
su richiesta dell'interessato;
      2)  casi  o presenza di malattie particolari che necessitano di
spese notevoli per cure mediche e sempre su segnalazione del servizio
sociale,    che   puo'   essere   effettuata   anche   su   richiesta
dell'interessato;
Le  condizioni di cui al punto 3 dovranno essere supportate da idonea
documentazione  probatoria  (dichiarazioni reddituali, certificati di
disoccupazione,   documentazione   rilasciata  dal  servizio  sociale
ecc...);
4.  di  poter  computare  l'ammontare  della detrazione che non trova
totale  capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, per
la   parte   residua,  in  diminuzione  dell'imposta  dovuta  per  le
pertinenze   dell'abitazione  principale  medesima,  appartenenti  al
titolare di questa;
5.   di   confermare  che  e'  considerata  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
02X00115;

    Il  comune  di  CICOGNOLO  (provincia di Cremona) ha adottato, il
20 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare, per le motivazioni di cui alle premesse che qui si
intendono  riportate,  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno d'imposta 2002
nella misura indifferenziata del 5,5 per mille;
2.  di  confermare  per  l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per
l'abitazione principale, come specificato in premessa;
3.  di  confermare  che,  anche  per  il  periodo  d'imposta 2002, e'
considerata   abitazione   principale   anche   l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituto di ricovero o
sanitario   a   seguito   di  ricovero  permanente  purche'  l'unita'
immobiliare non risulti locata;
4.  di  confermare  per  l'anno  2002,  l'applicazione  dell'aliquota
ordinaria del 5,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.
    (Omissis).
02X00116;

    Il   comune  di  CINTO  CAOMAGGIORE  (provincia  di  Venezia)  ha
adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di applicare per l'anno 2002, la detrazione dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  in  Euro 113,70  per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale;
2.  di  confermare  per l'anno 2002 l'aliquota del 6 per mille per le
unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale, del 6 per mille
per  le  sue  pertinenze  senza  che  le  stesse  usufruiscano  della
detrazione attribuita alle abitazioni principali, del 6 per mille per
i  terreni  agricoli, del 7 per mille per le aree edificabili e tutti
gli altri immobili.
    (Omissis).
02X00117;

    Il  comune  di  CISSONE  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
l'aliquota I.C.I., per l'anno 2002, e' fissata al 6 per mille;
riguardo  alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale si
applichera', sempre per l'anno 2002, la detrazione minima fissata per
legge.
    (Omissis).
02X00118;

    Il  comune  di  CISTERNA  DI  LATINA  (provincia  di  Latina)  ha
adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote di imposta:
    aliquota  ordinaria  I.C.I.  per l'anno 2002 nella misura del 6,5
per mille;
    l'aliquota  ridotta  nella  misura del 5,75 per mille applicabile
all'abitazione  principale e ad una sola pertinenza. Sono considerate
pertinenze  le  unita'  immobiliari  quali  box, posto auto, cantina,
soffitta,  classificate  o  classificabili nelle categorie diverse da
quelle  ad  uso  abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in
modo   durevole  al  servizio  dell'abitazione  principale  anche  se
accatastate separatamente dall'abitazione;
    l'aliquota sulla prima abitazione di nuclei familiari con persone
in  condizione  di  handicap  grave  di non autosufficienza attestato
dalla  Azienda  USL  di Latina ai sensi della legge n. 104/1992 nella
misura del 5 per mille;
    fissare  inoltre  la  riduzione dell'aliquota di cui ai due punti
immediatamente  precedenti,  nella  misura  dello  0,25 per mille per
ciascun  figlio,  oltre  il secondo, appartenente al nucleo familiare
del  soggetto  passivo  a  condizione  che iI reddito complessivo del
nucleo   familiare   percepito   nell'anno  precedente  a  quella  di
imposizione (anno 2001) non superi L. 50.000.000, pari ad euro 25.823
nell'anno di riferimento;
3.  fissare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale
nella misura di euro 103,30;
4.  di  fissare,  ai  sensi  dell'art. 4,  comma  1,  del  decreto n.
213/1998,  l'arrotondamento  a  due  decimali  trattandosi di importi
originariamente espressi in migliaia di lire;
5. di fissare che l'importo finale in euro da corrispondere al Comune
deve  essere  arrotondato  al centesimo secondo le regole generali in
modo  che: se il terzo decimale e' inferiore a 5, l'importo da pagare
deve  essere  sempre  arrotondato  per difetto, mentre se e' uguale o
superiore  a  5,  l'importo  da  pagare  deve  essere arrotondato per
eccesso.
    (Omissis).
02X00119;

    Il   comune  di  CITTANOVA  (provincia  di  Reggio  Calabria)  ha
adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
La  conferma, per l'anno 2002 dell'aliquota I.C.I. nella misura unica
del  cinque  per  mille,  che  sara' applicata su tutto il territorio
comunale.
    (Omissis).
02X00120;

    Il  comune  di  CIVITELLA  DEL  TRONTO  (provincia  di Teramo) ha
adottato,  il  28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di   stabilire  per  il  corrente  anno  2002  le  aliquote  ai  fini
dell'Imposta  comunale sugli immobili nelle misure di cui al seguente
prospetto:
    5 per mille: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
    4  per mille: unita' immobiliari adibita ad abitazione principale
con presenza di minori a carico portatori di handicap gravi;
    6,5 per mille: altre unita' immobiliari e aree edificabili.
    La  detrazione  per  l'abitazione  principale  continua  a essere
fissata in Euro 103,29.
    (Omissis).
02X00121;

    Il  comune  di  COGOLETO (provincia di Genova) ha adottato, il 14
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Prospetto  aliquote  dell'imposta  comunale sugli immobili per l'anno
2002,  in  esecuzione  del  decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992
art. 6 e successive modificazioni ed integrazioni:
    1) aliquota I.C.I. ordinaria: 7 per mille;
    2) aliquota I.C.I. ridotta: e differenziata 6 per mille;
    3)  aliquota  I.C.I.  aumentata:  9  per mille (legge n. 431/1998
art. 2 comma 4).
Aliquota   del  7  per  mille  quale  aliquota  ordinaria,  ai  sensi
dell'art. 6  del  decreto  legislativo  n. 504 del 30 dicembre 1992 e
successive modificazioni;
Aliquota del 6 per mille: per l'abitazione principale;
    per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel Comune di Cogoleto;
    per  l'unita'  immobiliare  concessa  in  comodato  gratuito, con
contratto  registrato,  a  parenti  fino  al  terzo grado e affini di
secondo grado, se in tale immobile il parente ha stabilito la propria
residenza;
    per  l'unita'  immobiliare  locata con contratto registrato ad un
soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
    per  l'unita'  immobiliare  classificata  o  classificabile nelle
categorie catastali: "C2" - "C3" - "C4" - "C5" - "C6"-"C7";
    per le aree fabbricabili e i terreni agricoli.
Aliquota  del  9  per  mille (introdotta ai sensi dell'art. 2 comma 4
della  legge  n.  431  del  9 dicembre  1998) per l'unita immobiliare
adibita  ad  uso abitativo, non beata (non occupata) per la quale non
risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due anni.
La   detrazione   per   l'abitazione   principale   e'  stabilita  in
Euro 103,29;
Nel  caso  di  locazione  di  immobile, adibito ad uso abitativo, con
contratto registrato sia per l'applicazione dell'aliquota ridotta del
6  per mille che per l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 7 per
mille  e' necessario presentare all'Ufficio tributi di questo comune,
copia del contratto di locazione debitamente registrato a norma delle
vigenti leggi in materia.
    (Omissis).
02X00122;

    Il  comune  di  COGOLLO  DEL  CENGIO  (provincia  di  Vicenza) ha
adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili secondo le seguenti aliquote diversificate:
    cinque  per  mille:  immobili  adibiti  ad abitazione principale,
attivita'  produttive,  direzionali,  artigianali e commerciali, loro
pertinenze ed accessori;
    sette per mille: aree fabbricabili;
    cinque  virgola  cinque  per mille: alloggi posseduti in aggiunta
all'abitazione   principale  (seconde  case)  e  loro  pertinenze  ed
accessori.
2.  di  stabilire,  inoltre, che dall'imposta comunale sugli immobili
docuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da
parte  del  soggetto  passivo si detraggono Euro 129,11 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02X00123;

    Il  comune  di COLLEPASSO (provincia di Lecce) ha adottato, il 26
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura
unica del cinque per mille;
2.  di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  previa  separata ed
unanime  votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
    (Omissis).
02X00124;

    Il  comune  di  COLONNA  (provincia  di  Roma) ha adottato, il 21
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni relative
all'imposta  comunale  sugli  immobili, gia' stabiite per l'anno 2001
con delibera giunta comunale 29/2001, secondo i seguenti prospetti:

=====================================================================
          Tipologia immobili           |          Aliquota
=====================================================================
Abitazione principale                  |         7 per mille
Aree fabbricabili                      |         7 per mille
Altri fabbricati                       |         7 per mille

Riduzione e detrazioni d'imposta.
Le  categorie  dei soggetti passivi, in particolare disagio economico
sociale,   a  cui  concedere  le  riduzioni  o,  in  alternativa,  le
detrazioni d'imposta, vengono esattamente idividuate come segue:
    1)   soggetti   passivi   il  cui  nucleo  familiare,  convivente
nell'abitazione  oggetto  della  detrazione,  comprenda  uno  o  piu'
disabili con invalidita' non inferiore al 75 per cento risultante dal
certificato  di riconoscimento di invalidita' civile rilasciato dalle
competenti strutture pubbliche;
    2)  altri  soggetti  passivi  che  abbiano  un  limite di reddito
complessivo del nucleo familiare (risultante al 31 dicembre dell'anno
precedente quello di riferimento per l'I.C.I.) rientrare nei seguenti
limiti di reddito:

=====================================================================
Composizione nucleo familiare|     Limiti di reddito complessivo
=====================================================================
Unico componente             |             L. 30.000.000
---------------------------------------------------------------------
Due componenti               |             L. 42.000.000
---------------------------------------------------------------------
Tre componenti               |             L. 50.000.000
---------------------------------------------------------------------
Quattro componenti           |             L. 55.000.000
---------------------------------------------------------------------
Cinque componenti            |             L. 60.000.000
---------------------------------------------------------------------
Sei componenti               |             L. 65.000.000
---------------------------------------------------------------------
Sette componenti             |             L. 70.000.000
---------------------------------------------------------------------
Otto componenti              |             L. 75.000.000
---------------------------------------------------------------------
oltre otto componenti        |             L. 75.000.000
---------------------------------------------------------------------
                             |  +    5.000.000 per ogni componente
                             |            oltre l'ottavo

A condizione che:
    a)  nessuno  dei componenti il nucleo familiare sia possessore di
altri immobili e' quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione
principale, nel territorio nazionale:
    b) che non venga effettuata sub-locazione;
    c) come da regolamento I.C.I.,
    d)  che  per  reddito complessivo del nucleo familiare si intenda
quello  riferito all'anno precedente il periodo di riferimento I.C.I.
e risultante da apposito modello (740, 730, CUD o similari);
    e)  che i richiedenti dovranno produrre apposita apposita domanda
entro  il  termine  previsto  peril  versamento  della  prima rata di
acconto  dell'imposta,  a  pena  di decadenza, al comune di Colonna -
Ufficio  tributi,  direttamente  o a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,   nella  quale  l'obbligato  al  pagamento  del  tributo
dichiari di essere nelle condizioni sopra indicate;
    f)  che  tale  domanda deve essere corredata da fotocopie di ogni
documento  che  il  contribuente  ritenga  opportuno  presentare  per
attestare il diritto all'ulteriore detrazione;
    g)  che  tale  domanda  deve essere ripetuta per ogni anno per il
quale si ritenga ricorrano le condizioni suddette;
    h)  che  il contribuente nella dichiarazione di cui sopra deve in
ogni caso indicare la composizione del proprio nucleo familiare con i
relativi redditi;
    i)  che  i  contribuenti che avranno inviato la domanda, terranno
conto   la   momento   del   pagamento  dell'imposta  della  maggiore
detrazione.  Nel  caso di dichiarazione infedele saranno applicate le
sanzioni previste dalla legge.
    Abitazione   principale:   nuclei   familiari  con  portatori  di
handicap: ...........detrazione L. 300.000;
    Abitazione  principale: nuclei familiari con reddito inferiore ai
limiti di cui sopra: ............ detrazione L. 300.000.
La  maggiore  detrazione  sara'  determinata proporzionalmente per il
periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste.
    (Omissis).
02X00125;

    Il  comune  di  CORIANO  (provincia  di Rimini) ha adottato, il 2
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002,  le  aliquote  per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I), istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti risultanze:
    1.  5  per  mille,  per  le  abitazioni  principali,  comprese le
pertinenze   a  servizio  dell'abitazione  principale,  dei  soggetti
residenti (aliquota ridotta);
    2. 6,5 per mille, per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni
principali dei soggetti residenti (aliquota ordinaria);
    3.  7 per mille, per le unita' immobiliari sfitte, classificate o
classificabili  nella categoria catastale A( appartamenti abitativi o
assimilabili)  ad  eccezione della categoria catastale A/10 (uffici),
nell'intesa  che non sono da considerare sfitte le unita' immobiliari
per  le  quali  e' stato stipulato contratto di locazione debitamente
registrato  e  che  le unita' immobiliari abitate da parenti entro il
primo   grado   in   linea   retta,  residenti  nell'immobile,  siano
assoggettate  all'aliquota  di  cui  al  punto  1, (aliquota ridotta)
purche'  uno dei due contraenti sia pensionato ultrasessantenne, alla
data  del  31  dicembre  2001  e con reddito del nucleo familiare non
superiore  a  Euro 8.779,77  annui,  (L.  17.000.000)  se  singolo  o
Euro 15.493,71  annui,  (L. 30.000.000) nel caso di coniugi e o altri
componenti  il  nucleo  familiare di convivenza. Di stabilire inoltre
che  i  soggetti  passivi delle unita' immobiliari abitate da parenti
entro il primo grado che godono della sola aliquota ridotta, dovranno
presentare  apposita istanza, i n carta semplice, all'Ufficio tributi
del  comune  di Coriano, entro la data a saldo dell'I.C.I. dovuta per
l'anno 2002, pena esclusione del diritto.
    (Omissis).
di  determinare, per l'anno 2002, le detrazioni a favore dei soggetti
residenti nel comune di Coriano, come in appresso:
    a) proprietari  dell'unica  unita'  immobiliare  posseduta,  piu'
eventuali  pertinenze a servizio di detta unita' immobiliare, purche'
questa sia di tipologia catastale A/3 (abitazione di tipo economico),
A/4   (abitazione   di   tipo  popolare),  A/5  (abitazione  di  tipo
ultrapopolare) ed adibita a propria abitazione principale, oltre alla
detrazione   annua   di   Euro  103,29  (L. 200.000),  una  ulteriore
detrazione  di  Euro  61,97  annue (L. 120.000) cosi' per complessivi
Euro 165,27 annui (L. 320.000);
    b) pensionati,  con  eta'  superiore ai 60 anni, alla data del 31
dicembre   2001,  aventi  solo  reddito  derivante  da  pensione  non
superiore  nell'anno 2001 a Euro 8.779,77 lordi (L. 17.000.000) se il
soggetto  passivo  vive solo, se il soggetto passivo non vive solo il
reddito  complessivo  lordo del nucleo familiare, sempre derivante da
pensioni  e  con  riferimento  ai redditi anno 2001, viene fissato in
Euro  15.493,71  (L. 30.000.000)  per il nucleo di due persone, detto
limite  di reddito viene incrementato di Euro 3.098,74 (L. 6.000.000)
per   ogni  ulteriore  componente  il  nucleo  familiare,  e  redditi
derivanti  da  terreni  agricoli  il  cui  ammontare, comprensivo del
reddito  dominicale  piu'  quello agrario, sia inferiore a Euro 51,65
(L. 100.000)  su base annua, viene concessa, oltre alla detrazione di
Euro  103,29  annui  (L. 200.000),  una  ulteriore detrazione di Euro
134,28   (L. 260.000),   cosi'  per  complessivi  Euro  237,58  annui
(L. 460.000)  purche'  proprietari  o  titolari  di  diritto reale di
godimento  della  sola  unita'  immobiliare  pos  seduta  adibita  ad
abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente
accatastate.   Si  precisa  inoltre  che  l'ulteriore  detrazione  di
Euro 134,28 annui (L. 260.000), per i pensionati, non sara' accordata
ai   nuclei   familiari  all'interno  dei  quali  sia  ricompreso  un
componente che risulti titolare di partita IVA agricola;
dal computo del reddito complessivo sono esclusi:
    la  casa  o  appartamento  di  proprieta'  adibiti  ad abitazione
esclusiva  piu' le eventuali pertinenze (garage, posto auto, cantina,
ecc...);
    tutti i redditi esenti IRPEF;
    gli emolumenti arretrati;
    i compensi erogati per lavori socialmente utili;
    i  redditi  derivanti  da  terreni  agricoli  il  cui  ammontare,
comprensivo  sia  del  reddito  dominicale  piu'  quello  agrario sia
inferiore  a  Euro  51,65  (L. 100.000),  su base annua per il nucleo
familiare;
in  deroga  a quanto previsto a favore dei pensionati, si precisa che
l'ulteriore detrazione verra' accordata anche a quei nuclei familiari
composti  da, o che ricomprendono al proprio interno soggetti di eta'
inferiore  ai  60  anni  anche  se  non  titolari di pensione purche'
totalmente  e  permanentemente  inabili  al lavoro o comunque con una
invalidita'  non  inferiore al 67%, tale da precludere un inserimento
lavorativo,  ed  aventi  un  reddito annuo lordo non superiore a Euro
8.779,77 (L. 17.000.000);
di  stabilire,  inoltre,  che  tutti  i  fruitori  che  godono  della
ulteriore  detrazione,  determinata  con il presente atto, per averne
diritto,  dovranno  presentare  apposita  istanza, in carta semplice,
all'ufficio  tributi  del  comune  di  Coriano, entro la data a saldo
dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2002, pena esclusione del diritto;
non  sono  tenuti  alla presentazione della prescritta documentazione
coloro  che  hanno  gia'  provveduto  negli  anni precedenti e le cui
situazioni   corrispondono,   per  l'anno  2002  ai  requisiti  sopra
individuati;
di  determinare,  inoltre  che le ulteriori detrazioni fruibili, come
sopra specificato, non sono cumulabili fra loro.
    (Omissis).
02X00126;

    Il   comune  di  CORNEDO  VICENTINO  (provincia  di  Vicenza)  ha
adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura del 5 per mille da applicare
sulla  base  imponibile  per  tutti  gli  immobili siti nel territori
comunale   e   soggetti   al   tributo,   senza   prevedere  aliquote
differenziate,  riduzioni  o  detrazioni  diverse da quelle di cui al
seguente punto 2);
2. di stabilire:
    in  Euro  103,29  annue la detrazione per l'abitazione principale
dando   la   possibilita'  di  considerare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale, l'unita' immobiliare appartenente ad anziani o
disabili   ricoverati  permanentemente  in  istituti  di  ricovero  o
sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
    in  Euro  258,23 annue la detrazione per l'abitazione principale,
quando il contribuente che la utilizzi come abitazione principale per
se  e  per i suoi familiari, versi in condizioni di disagio economico
ed  in particolare si accertino le condizioni indicate nella delibera
di giunta comunale n. 64 del 20 febbraio 2001.
    (Omissis).
02X00127;

    Il  comune di CORREGGIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il  29  novembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. e le detrazioni
da applicare nelle seguenti misure:
    6   per   mille  (aliquota  ordinaria):  altri  fabbricati,  aree
fabbricabili, terreni agricoli;
    4,3  per  mille:  abitazione  principale  -  detrazione L.200.000
(Euro 103,29);
    7 per mille: abitazioni sfitte;
    0.01  per  mille:  abitazione  data in locazione concordata (gia'
sfitta) solo per il primo anno solare;
    4,3  per  mille:  abitazioni  rilocate  e  abitazioni  con schema
contratto concordato.
2.  di  confermare  che  i  proprietari  di  immobili  che daranno in
locazione  gli  stessi per la prima volta, utilizzando lo schema tipo
del  contratto  depositato in comune dalle organizzazioni firmatarie,
per   poter   beneficiare   dell'aliquota  agevolata  dovranno  darne
comunicazione   scritta   all'ente,   utlizzando  all'uopo  i  moduli
predisposti  in  distribuzione  presso  l'ufficio  relazioni  con  il
pubblico  dimostrando  che  nel  periodo  di imposta precedente hanno
corrisposto l'I.C.I. nella misura del 7 per mille;
3.  di  confermare  che  anche  i  proprietari  che rilocano i propri
immobili  ad  uso  abitativo o che riattano immobili ad uso abitativo
rurali  da dare in locazione, per beneficiare dell'aliquota agevolata
dovranno darne comunicazione utilizzando la modulistica come indicato
al punto 2);
4.  che  in  caso  di  risoluzione anticipata della locazione, dovra'
esserne  data  comunicazione  al  comune  utilizzando  la modulistica
predisposta come indicato al punto 2).
    (Omissis).
02X00128;

    Il  comune  di CORTEMILIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, da applicarsi in
misura unica a tutte le basi imponibili;
di   determinare,   per  l'anno  2002,  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare  principale e le sue pertinenze iscritte distintamente in
catasto, in L. 200.000.
    (Omissis).
02X00129;

    Il  comune  di COURMAYEUR (provincia di Aosta) ha adottato, il 21
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  un'aliquota  ordinaria  del cinque per mille per
l'anno 2002;
2. di stabilire, per l'anno 2002, le seguenti aliquote agevolate:
    A/1  -  A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9: abitazioni
principali  o assimilate ai sensi del regolamento comunale in materia
di applicazione dell'I.C.I.: 4 per mille con detrazione prima casa di
Euro 206,58;
    C/1  - C/2 - C/3 - C/4: destinate ad attivita' produttive 4,5 per
mille;
    D/........ : 4,5 per mille;
3. di stabilire per gli immobili di categoria A/1 - A/2 - A/3 - A/4 -
A/5  -  A/6  -  A/7  -  A/8- A/9, concessi con contratto regolarmente
registrato  in  locazione  come  abitazione principale a residenti in
Courmayeur, l'aliquota del 4 per mille (senza detrazione prima casa);
4. di prevedere che gli interessati all'applicazione dell'aliquota di
cui  al  punto precedente, presentino, entro e non oltre il 30 giugno
2002,   apposita   richiesta  presso  l'ufficio  tributi  del  comune
comprovante,  anche  mediante  autocertificazione,  il  possesso  dei
predetti requisiti di diritto e di fatto;
5.  di  stabilire che la nozione di "abitazione principale" e' quella
definita  dall'art. 8, comma 2 del regolamento comunale in materia di
applicazione  dell'I.C.I.:  "Per  abitazione  principale  si  intende
quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e i suoi familiari
dimorano abitualmente";
6.  di  prendere  atto  che  il regime fiscale dei beni di pertinenze
seguira'  quello  del  bene  principale,  ai  sensi dell'art. 817 del
Codice Civile;
    (Omissis).
02X00130;

    Il  comune  di  CRAVANZANA  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il
14 dicembre,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
anno  2002  nella  misura  del 6 per mille rapportato al valore degli
immobili, confermando l'aliquota del 2001.
2. di stabilire la quota detraibile per prima casa in L. 200.000.
    (Omissis).
02X00131;

    Il  comune  di  CRISPANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 19
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare  l'aliquota  I.C.I.  per l'anno 2002 secondo il prospetto
sotto elencato:
    unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  5,5 per
mille;
    altri fabbricati 6 per mille;
    altri fabbricati non locati 7 per mille;
    aree fabbricabili e terreni agricoli 6 per mille.
di   fissare  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale in L. 220.000, decreto legislativo 30 dicembre
1994, n. 5045, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge
n. 662/1996.
    (Omissis).
02X00132;

    Il  comune  di  CROCETTA  DEL  MONTELLO (provincia di Treviso) ha
adottato,  il  24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili,
istituita  con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2002 nelle
seguenti misure:
    4,5 per mille per l'abitazione principale;
    7  per  mille  per  tutti  gli  altri  immobili, comprese le aree
edificabili;
2.  di  determinare  in  Euro  120,00 (pari a L. 232.352) l'ammontare
massimo di detrazione per l'abitazione principale;
3.  di stabilire per l'anno 2002 una detrazione di Euro 200, anziche'
Euro  120,  per  abitazioni  detenute  a  titolo  di proprieta', uso,
usufrutto  da  soggetti  facenti  parte  di  un  nucleo familiare che
dimostri,   con  idonea  documentazione  da  presentarsi  all'ufficio
tributi del comune, di avere percepito nell'anno precedente solamente
redditi  da  pensione,  per  un  importo  complessivo  non  superiore
all'ammontare    della    pensione   minima   I.N.P.S.,   comprensiva
della maggiorazione  sociale  (se  il nucleo familiare e' composto da
due  o  piu'  persone)  e  dimostri,  inoltre, di non possedere altre
unita'  immobiliari  e  di  non  avere  altri  redditi oltre a quello
derivante  dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
sue eventuali pertinenze;
4.   di  stabilire,  altresi',  la  detrazione  di  Euro  200,00  per
abitazione principale a favore dei contribuenti che dichiarino che il
proprio  nucleo  familiare,  convivente  nell'abitazione  oggetto  di
detrazione,  comprenda  uno  o  piu' disabili con invalidita' pari al
70%,  risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita'. La
fruizione della maggiore riduzione e' condizionata alla presentazione
di  domanda,  allegando  la documentazione necessaria a permettere la
verifica dei redditi percepiti l'anno precedente.
    (Omissis).
02X00133;

    Il   comune  di  DALMINE  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato,
l'8 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili e le detrazioni come di seguito indicato:
    Aliquote:
      unita'   immobiliari   adibite   ad   abitazione  principale  e
pertinenze (limitatamente ad una) 4,75 per mille;
      ogni  altro  immobile  diverso  dalle abitazioni principali e/o
posseduto in aggiunta all'abitazione principale 5 per mille.
    Riduzioni:
      quelle previste per legge.
    Detrazioni:
      viene  stabilito  l'importo di Euro 124,00 quale detrazione per
l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale. Resta inteso
che   la   detrazione   si  applica  anche  alle  unita'  immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad  abitazione  principale dai soci assegnatari, nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari.
    (Omissis).
02X00134;

    Il  comune  di  DENNO  (provincia  di  Trento)  ha  adottato,  il
26 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno d'imposta 2002 nella misura che segue:
    aliquota ordinaria: 5 per mille;
    aliquota per l'abitazione principale: 4 per mille;
    aliquota abitazioni (cat. A) che non siano abitazione principale:
6 per mille.
2.  di  elevare  per  lo  stesso  anno  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  ad  Euro  206,00 da
utilizzare fino a concorrenza dell'imposta.
3.  di  esentare  dal  pagamento dell'imposta in argomento per l'anno
2002,  le  ONLUS  come  previsto dall'art. 21 del decreto legislativo
4 dicembre 1997 n. 460.
    (Omissis).
02X00135;

    Il  comune  di  FLUMERI  (provincia  di Avellino) ha adottato, il
4 marzo  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare (omissis), per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. come
da prospetto che si allega sotto la lettera "A" (omissis).
2.  di  fissare,  per  l'anno  2002,  la  detrazione  per  le  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale in Euro 103,29 annui.

                                                         Allegato "A"

=====================================================================
n. ordine|delibera|aliquota|               riferita a:
=====================================================================
    1    |        |        |
---------------------------------------------------------------------
    2    |        |   4    |Abitazione principale
---------------------------------------------------------------------
         |        |        |Abitazione principale anziani o disabili
    3    |        |   4    |art. 3 - comma 55 L. 23/12/96 n. 662.
---------------------------------------------------------------------
         |        |        |Abitazioni locate utilizzate come
         |        |        |abitazione pricipale art. 4 - comma 1 L.
    4    |        |   4    |24/10/96 n. 662.
---------------------------------------------------------------------
         |        |        |Immobili diversi da abitazioni
         |        |        |(specificare) immobili a destinazione
    5    |        |   7    |speciale-gruppo D.
---------------------------------------------------------------------
    6    |        |   4    |Alloggi non locati.
---------------------------------------------------------------------
    7    |        |   4    |Enti senza scopo di lucro (specificare).
---------------------------------------------------------------------
         |        |        |Fabbricati realizzati per la vendita e
         |        |        |non venduti art. 3 - comma 55 L. 23/12/96
    8    |        |   4    |n. 662.
---------------------------------------------------------------------
         |        |        |Abitazioni possedute in aggiunta
    9    |        |   4    |all'abitazione principale.

    (Omissis).
02X00136;

    Il comune di FORNO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il
21 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  anche  per  l'anno 2002, nelle misure di cui al
prospetto  che segue e gia' applicate nell'anno 2001, le aliquote per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.:

=====================================================================
N.|               Aliquote e tipologia degli immobili
=====================================================================
  |Aliquota del 6 per mille per abitazione principale e relative
1 |pertinenze.
---------------------------------------------------------------------
  |Aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutti gli altri
2 |fabbricati

2. di determinare altresi' ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge
23 dicembre  1996  n. 662 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997,
convertito  nella  legge  n. 122/1997, per l'anno 2002, la detrazione
d'imposta  per  l'abitazione  principale in L. 200.000 (Euro 103,29).
    (Omissis).
02X00137;

    Il comune di FRATTA POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002 l'aliquota I.C.I. approvata con
deliberazione  di G.M. n. 24 dell'8 febbraio 2001, e pari al 5,75 per
mille;.
    (Omissis).
3. di confermare per l'anno 2002 la detrazione di Euro 123,95 fissata
a   favore  dei  soggetti  meno  abbienti  individuati  con  delibera
consiliare  n.  7  del  15 febbraio 1996 che si intende integralmente
richiamata.
    (Omissis).
Estratto   della   deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  7  del
15 febbraio 1996.
    (Omissis).
1.  di  applicare  la  detrazione unica di L. 240.000 per quelle sole
unita' immobiliari adibite ad abitaizione principale dei soggetti che
abbiano congiuntamente i seguenti requisiti:
    a)  reddito  ai  fini  IRPEF  inferiore  o  pari all'ammontare di
persone  minima  INPS  escluso  il  reddito derivante dall'abitazione
stessa  e  del garage. Nel caso di nuclei familiari composti da due o
piu' persone il reddito massimo non puo' essere superiore a due volte
l'ammontare della pensione minima INPS.
    b)  valore  del  fabbricato  stsso (rendita catastale effettiva o
presunta x 100) compreso nelle categorie da A/2 ad A/6.
    (Omissis).
02X00138;

    Il  comune  di  GALLODORO  (provincia di Messina) ha adottato, il
25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  rideterminare  l'aliquota  I.C.I. da applicare sul territorio
comunale  di Gallodoro nell'anno 2002, diversificandola per tipologia
di immobili, nelle misure che seguono:
    aliquota agevolata:
      unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze: 5 per mille;
    aliquota ordinaria:
      unita'   immobiliari   diverse   dall'abitazione  principale  e
comunque per tutte le altre tipologie di immobili soggetti ad I.C.I.,
comprese le aree edificabili: 6 per mille.
2.  di  stabilire in euro 104,00 la detrazione d'imposta da applicare
nell'anno  2002  per  le  unita'  e  relative  pertinenze  adibite ad
abitazione principale.
    (Omissis).
02X00139;

    Il  comune di GALZIGNANO TERME (provincia di Padova) ha adottato,
il   24 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002  l'aliquota I.C.I. nella misura
determinata  con  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  19  del
23 febbraio 2000 e meglio di seguito specificate:
    c)  aliquota  di  ordinaria  applicazione,  salvo quanto previsto
dalla seguente lettera b) nella misura del 5,5 per mille;
    d)  aliquota  ridotta del 5 per mille da applicarsi nei confronti
delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie
a  proprieta'  indivise,  residenti  in  questo  Comune, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
02X00140;

    Il  comune  di  GARGAZZONE  (Gargazon)  (provincia di Bolzano) ha
adottato,  il  15 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  nel  territorio  comunale  di  Gargazzone  ai  sensi  delle
relative  vigenti  disposizioni  con l'unica aliquota del quattro per
mille;
2.   di   applicare   la  detrazione  dell'imposta  per  l'abitazione
principale   nell'ammontare  di  L. 1.200.000  (  ora  Euro  619,75).
    (Omissis).
02X00141;

    Il  comune  di  GARLENDA  (provincia  di  Savona) ha adottato, il
9 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille;
detrazione abitazione principale: Euro 129,11.     (Omissis).
02X00142;

    Il  comune  di  GEROSA  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato, il
23 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di stabilire per quanto in premessa le aliquote I.C.I. per l'anno
2002:
    1o abitazione: 5,5 per mille;
    altri fabbricato: 6 per mille;
    detrazione prima casa: Euro 103,30.     (Omissis).
02X00143;

    Il  comune  di GIARDINELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il
13 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinazione  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille
confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
    (Omissis).
02X00144;

    Il comune di GIUGGIANELLO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  confermare  per  l'anno  2002  l'aliquota  per l'applicazione
dell'imposta  sugli  immobili nella misura unica del 6 per mille e la
detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29.
    (Omissis).
02X00146;

    Il  comune  di  GODIASCO  (provincia  di  Pavia)  ha adottato, il
10 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002  l'aliquota  dell'I.C.I. - imposta
comunale sugli immobili, della misura di 5,5 per mille;
di  stabilire  l'importo  della  detrazione  per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo
nella misura indifferenziata di Euro 103,29.     (Omissis).
02X00147;

    Il comune di GORLA MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato, il
27 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 4 per mille;
1.  di  determinare,  per  l'anno  d'imposta  2002,  l'aumento  della
detrazione  spettante  al soggetto passivo sull'imposta I.C.I. dovuta
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale da Euro
103,29,  importo  previsto  dalla legge, ad Euro 258,23 come previsto
dalla  legge  23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed
integrazioni,  alle  condizioni  indicate nel prospetto che di allega
quale parte integrante e sostanziale.
    (Omissis).
02X00148;

    Il   comune  di  GRANITI  (provincia  di  Messina)  ha  adottato,
l'8 marzo   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
confermare  per  l'anno  2002  l'aliquota I.C.I. del 5 per mille gia'
stabilita  con  delibera,  omissis,  di  fissare  la  detrazione  per
l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.
    (Omissis).
02X00149;

    Il  comune  di  GRICIGNANO  DI  AVERSA  (provincia di Caserta) ha
adottato,  il  22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a) determinare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. (imposta comunale
sugli immobili) nel modo seguente:
    1) abitazione principale e sue pertinenze: 4,5 per mille;
    2) fabbricati rientranti nel gruppo "D": 7 per mille;
    3) rimanenti immobili: 6 per mille;
b)   confermare   la   detrazione  di  imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
nella misura di Euro 129,11.     (Omissis).
02X00150;

    Il  comune  di  GROTTAZZOLINA  (provincia  di  Ascoli  Piceno) ha
adottato,  il  21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Aliquota ordinaria: 6 per mille;
Abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille - detrazione
Euro 108,46;
Abitazione  in  uso gratuito a parente in linea retta fino al secondo
grado: 5 per mille - detrazione Euro 108,46;
Abitazione  anziani  o disabili, non locata, residente in istituti: 5
per mille - detrazione Euro 108,46;
Immobili enti senza scopo di lucro: 5 per mille;
Abitazioni  locate  con  contratto  registrato  ad un soggetto che le
utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;
Unita' immobiliari di cui all'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre
1997 n. 449: 1 per mille;
Abitazioni non locate: 7 per mille.
    (Omissis).
02X00151;

    Il  comune  di GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (provincia di Cremona)
ha  adottato,  il 5 febbraio, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica per l'applicazione
dell'I.C.I.  nella  misura  del  5,5 per mille gia' in atto nell'anno
2001;
2.  di  fissare  in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  e sue pertinenze ai
sensi dell'art. 817 del codice civile;
3.  di  non avvalersi delle facolta' di istituire un'aliquota ridotta
come previsto dall'art. 4 del D.L. n. 437/1996 convertito nella legge
n. 556/1996;
4. di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1 comma 5 della
legge 27 dicembre 1997 n. 449 del provvedimento.
    (Omissis).
02X00152;

    Il  comune  di GRUMO NEVANO (provincia di Napoli) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  6, comma 1, del d.lgs. n.
504/1992,  di  stabilire  nella  misura  del 5,2 per mille l'aliquota
I.C.I.  per  l'anno  2002 e in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione
dall'imposta dovuta per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02X00153;

    Il comune di INGRIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2002 (omissis) l'aliquota I.C.I. attualmente
in vigore;
di  dare atto che per effetto della suddetta conferma tali tariffe ed
aliquote risultano essere le seguenti (omissis).
Aliquota I.C.I.: 5 per mille.
    (Omissis).
02X00154;

    Il  comune  di  INVORIO  (provincia di Novara) ha adottato, il 31
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Aliquota  per abitazione principale e relative pertinenze (cosi' come
definite  nel  regolamento  I.C.I.  all'art. 2  comma 3-bis, 4,75 per
mille;
Aliquota  per  alloggi  concessi  in  uso gratuito a parenti in linea
retta   o  collaterale  fino  al  secondo  grado  che  occupano  come
abitazione  principale  4,75,  per  mille  (con  le caratteristiche e
adempimenti  previsti  dall'art. 2  comma  2 del regolamento comunale
I.C.I.);
Aliquota  per  alloggi locato con contratto registrato a soggetto ivi
residente  4,75  per  mille  (con  le  caratteristiche  e adempimenti
previsti   dall'art. 2   comma  1  del  regolamento  comunale  I.C.I.
vigente);
Aliquota ordinaria 5,5 per mille;
Aliquota per alloggi non locati 6,5 per mille;
Aliquota  per  alloggi locati con contratto registrato a soggetto non
residente 6,5 per mille.
Di   confermare  le  detrazioni  per  abitazione  principale  con  le
estensioni ex art. 3 regolamento I.C.I. in Euro 113,62.
    (Omissis).
02X00155;

    Il  comune  di  LACEDONIA (provincia di Avellino) ha adottato, il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  I.C.I.  -  imposta  comunale  sugli immobili - aliquota del 5 per
mille  sulla  prima abitazione e detrazione per abitazione principale
Euro 154,94   (controvalore   L. 300.000);  aliquota  per  gli  altri
immobili e le aree fabbricabili e' del 6 per mille.
    (Omissis).
02X00156;

    Il  comune  di  LAVENONE  (provincia  di Brescia) ha adottato, il
16 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
II.  di  determinare  l'aliquota  dell'I.C.I. (imposta comunale sugli
immobili)  da applicare in questo comune per l'anno 2002 nella misura
unica del 5 per mille.
    (Omissis).
02X00157;

    Il  comune  di  LIVORNO  ha  adottato,  il  28  febbraio 2002, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  (omissis)  per  l'anno  2002  le seguenti aliquote
I.C.I.:
    a) aliquota ordinaria del 6,4 per mille;
    b)  aliquota  ridotta  deI  5,3 per mille in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta'  indivisa  residenti  nel  comune  di Livorno per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e in favore
di persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliare locate,
con   contratto   registrato,  a  soggetti  che  le  utilizzano  come
abitazione principale, dando atto nel rispetto del comma 1, dell'art.
4  del  D.L.  8 agosto 1996 n. 437 convertito con modificazioni dalla
legge 24 ottobre 1996 n. 556;
    c)  aliquota  agevolata  del  2  per mille a favore delle persone
fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle
unita'  immobiliari  e  uso  abitativo  che  siano  state concesse in
locazione  con  contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma
3,  della legge n. 431/1998, relativa alla disciplina delle locazioni
e del rilascio degli immobili ad uso abitativo;
    d)  aliquota  del  9  per mille; per le unita' immobiliari ad uso
abitativo  che siano tenute sfitte durante l'anno 2002 e per le quali
risultino - da almeno due anni - alle date di scadenza dei versamenti
dell'imposta  non  essere stati registrati contratti di locazione; ad
esclusione  dell'abitazione  principale di soggetti passivi residenti
all'estero  e della unita' immobiliare ad uso abitativo, posseduta da
persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso
limitato o discontinuo;
2.  che  l'applicazione  delle aliquote ridotte del 2 per mille e 5,3
per mille rispettivamente a favore delle persone fisiche e giuridiche
soggetti  passivi  esclusivamente per tutte quelle unita' immobiliari
ad  uso abitativo che siano state concesse in locazione con contratto
tipo  concordato  ai  sensi  dell'art. 2,  comma  3,  della  legge n.
431/1998,  relativa  alla  disciplina  delle locazioni e del rilascio
degli  immobili  ad  uso  abitativo e in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  per  le  unita'  immobiliari locate, con contratto
registrato,  a soggetti che le utilizzano come abitazione principale;
sia  subordinata  ad una dichiarazione di parte da presentarsi a cura
del  soggetto  passivo  I.C.I.,  locatore  dell'immobile, entro e non
oltre  il  20  dicembre 2002, termine previsto per il pagamento della
rata di saldo;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
4.  di dare atto, che l'istituzione dell'aliquota ridotta e di quella
agevolata,  di  cui  al primo dispositivo, avvengono nel rispetto del
gettito complessivo non inferiore a quello dell'anno precedente;
    (Omissis).
1.  di  determinare  (omissis)  per  l'anno 2002 le seguenti maggiori
detrazioni I.C.I.:
    a)  la  maggiore detrazione di Euro 155,00 (L. 300.000) in favore
dei soggetti indicati nelle categorie di gravissimo disagio economico
di cui al punto 1 lettere a) e b) della delibera consiliare n. 43 del
28 febbraio 2002;
    b)  maggiore detrazione di Euro 104,00 (L. 200.000) in favore dei
soggetti  indicati  nelle categorie di grave disagio economico di cui
al  punto 2  lettere  c)  e d) della delibera consiliare n. 43 del 28
febbraio 2002;
2.  di  dare  atto, che le maggiori detrazioni avvengono nel rispetto
del gettito complessivo non inferiore a quello dell'anno precedente;
3. (Omissis).
1.  di  individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere a) e
b) i soggetti che versano in gravissimo disagio economico-sociale:
    a)   portatori   di   handicap  grave  (riconosciuti  tali  dalla
commissione  di cui alla legge n. 104/1992), disabili con invalidita'
grave   (pari   al   100%),   disabili  ultra  sessantacinquenni  con
invalidita'  civile  grave  o  medio grave o comunque con invalidita'
superiore  al  80%,  grandi  invalidi  del lavoro (riconosciuti dalla
legge  n.  1124/1965)  e persone anziane non autosufficienti ai sensi
della  deliberazione  del  Consiglio Regionale Toscano n. 214/1991 (o
aventi  nella  propria  famiglia  anagrafica  persone  nella suddetta
situazione)  riconosciuti  tali  alla  data  del  1  gennaio  2002  a
condizione  di  essere possessori solo dell'unita' immobiliare per la
quale  viene  richiesta  la  maggiore detrazione (oltre all'eventuale
annesso  garage  e  cantina)  e  con un reddito complessivo familiare
lordo   riferito   all'anno   2001   non   superiore  all'importo  di
Euro 25.822,84   (L. 50.000.000)  (comprese  eventuali  indennita'  e
rendite  ad esclusione dell'indennita' di accompagnamento, ed escluso
il  reddito  del  fabbricato  per il quale si chiede la detrazion e e
dell'eventuale pertinenza);
    b)  possessori  del solo immobile per il quale viene richiesta la
maggiore   detrazione  (oltre  all'eventuale  annesso  garage,  posto
macchina  o  cantina ) e aventi per l'anno precedente a quello cui si
riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, (comprese
eventuali  indennita'  e  rendite  ad  esclusione  dell'indennita' di
accompagnamento  ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si
chiede  la  detrazione  e dell'eventuale pertinenza,) non superiore a
Euro 8.005,08  (L.  15.500000) per la famiglia anagrafica composta da
un  componente, incrementato di Euro 2.065,83 (L. 4.000.000) per ogni
componente in piu'.
2.  di  individuare nelle seguenti categorie di cui alle lettere c) e
d) i soggetti che versano in grave disagio economico-sociale:
    c)  avere  compiuto  il  sessantacinquesimo  anno  di  eta' al 1o
gennaio  2002, essere possessori del solo immobile per il quale viene
richiesta  la maggiore detrazione oltre all'eventuale annesso garage,
posto  macchina o cantina, essere in condizione non lavorativa con un
reddito complessivo familiare lordo (comprese indennita' e rendite ad
esclusione  dell'indennita'  di accompagnamento ed escluso il reddito
del  fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale
pertinenza)  riferito  all'anno  2001  non  superiore  Euro 10.329,14
(L. 20.000.000 ) se unico componente la famiglia, incrementato di una
quota  di  Euro 2.065,83  (L. 4.000.000) per ogni componente in piu';
nel  caso  uno  solo dei contitolari abbia compiuto 65 anni alla data
del  1o  gennaio  2002,  lo  stesso  potra'  utilizzare  la  maggiore
detrazione  proporzionalmente  a  quella ordinariamente adoperata, in
presenza  di  altro o altri contitolari coabitanti che non possiedono
il requisito dell'eta';
    d)  per le famiglie formate da giovani coppie, con o senza figli,
coniugati  o conviventi, (iscritti nello stesso stato di famiglia) da
non  oltre  due anni alla data del 1o gennaio 2002, in cui entrambi i
componenti siano di eta' inferiore ai trentacinque anni al 1o gennaio
2002 e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo (comprese
indennita' e rendite ad esclusione dell'indennita' di accompagnamento
ed  escluso  il  reddito  dei  fabbricato  per  il quale si chiede la
detrazione  e  dell'eventuale pertinenza) riferito all'anno 2001, non
superiore a Euro 18.07,92 (L. 35.000.000);
Per  reddito  familiare lordo s'intende il reddito complessivo lordo,
comprensivo  di indennita' e rendite, percepito da tutti i componenti
la famiglia anagrafica.
3.  di  stabilire  che  l'applicazione  del  beneficio dell'ulteriore
detrazione  per l'abitazione principale debba essere subordinata alle
seguenti condizioni:
    a)  che  gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano
alcuna   proprieta'   immobiliare   nel   territorio  dello  Stato  e
all'estero;
    b)  che  l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione
non  sia  classificato  nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo
signorile),  A/7  (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville),
A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);
    c)  che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione e'
subordinato  alla  condizione  che i contribuenti presentino apposita
domanda, corredata della relativa documentazione, all'ufficio tributi
entro  la data del 20 dicembre 2002 - termine per il versamento della
rata a saldo;
4.  di  stabilire  che il diritto all'elevazione della detrazione per
l'abitazione  principale spetti anche se iI soggetto passivo o un suo
familiare  possiede  un  piccolo  appezzamento di terreno (di piccole
dimensioni),  diverso  da  area  fabbricabile,  sul quale l'attivita'
agricola  viene  esercitata  in  forma non imprenditoriale (coltivato
occasionalmente   e   senza   struttura   organizzativa,   cosiddetti
"orticelli").
5.  di  stabilire che "per i possessori della sola unita' immobiliare
debbono considerarsi altresi' i comodatari parenti di primo grado del
proprietario";
6.  di  dare atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli
42 comma 2, lettera f) e 48,comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, la misura
delle  maggiori  detrazioni  di  cui  al presente provvedimento viene
determinata con deliberazione della giunta comunale.
    (Omissis).
02X00158;

    Il comune di LOZZO ATESTINO (provincia di Padova) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare e determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili, per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
    5,25   per   mille   per   abitazione   principale  e  pertinenze
all'abitazione  principale (box, garage, cantina, soffitta), anche se
le  stesse  risultano  distintamente  iscritte  in  catasto (aliquota
agevolata);
    7 per mille per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria).
2.  di  confermare,  altresi',  per  lo stesso anno, la detrazione di
Euro 103,29, per l'abitazione principale del soggetto passivo.
    (Omissis).
02X00159;

    Il  comune  di  MAGENTA  (provincia di Milano) ha adottato, il 1o
febbraio   2002   ,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002  le seguenti aliquote dell'imposta
comunale  sugli  immobili  di  cui al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504,
come  modificato  dall'art. 3  comma  53  e successive dalla legge 23
dicembre 1996 n. 662 nelle seguenti misure:
    1.  Immobili  appartenenti alle categorie catastali del gruppo A,
con esclusione della categoria A/10:
      a) adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e loro
pertinenze (box e cantina), aliquota del 4,5 per mille;
      concessi  gratuitamente a parenti in linea retta entro il primo
grado  per  uso  abitazione  principale  e  loro  pertinenze  (box  e
cantina), aliquota del 4,5 per mille;
      locali  con contratto stipulato ai sensi della legge 9 dicembre
1998  n.  431  art. 2  comma  3  e  loro  pertinenze (box e cantina),
aliquota del 4,5 per mille;
      b)  dati  in  affitto  ad  uso  abitazione  principale  e  loro
pertinenze (box e cantina), aliquota del 6 per mille;
    2. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A/10
- B - C - D - E
      Utilizzati  dal  soggetto  passivo o locati, aliquota del 6 per
mille.
    3.  Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A -
B - C - D - E
      Tenuti a disposizione o sfitti aliquota del 6,5 per mille.
    4.  Terreni  agricoli  ed  aree  fabbricabili, aliquota del 6 per
mille.
    5. Detrazioni d'imposta per l'anno 2002:
      a)  dall'imposta  dovuta  per  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  si detraggono, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 103,29  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale condizione;
      b)  e'  ridotta  di  Euro 154,94  l'imposta  dovuta  per unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con
nuclei  familiari  nel  quale uno o piu'' componenti, anagraficamente
conviventi,  siano  affetti da minorazioni o malattie invalidanti che
comportino una percentuale di invalidita', certificata ai sensi della
legislazione  vigente  e certificabili dai competenti organi sanitari
regionali,  superiori al 60% secondo le tabelle approvate con decreto
del  Ministero  della  sanita'  25  luglio  1980,  ovvero un grado di
invalidita'  equipollente  previsto  e certificato a norma di diverse
disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi;
      c)  e'  ridotta  di  Euro 154,94  l'imposta  dovuta  per unita'
immobiliare  adibita  per  abitazione principale del soggetto passivo
con  famiglia  monoreddito,  il  cui componente titolare del reddito,
risulti  disoccupato o in cassa integrazione a zero ore da almeno sei
mesi;
      Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 5 - si applicano
anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle Cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione principale dei soci
assegnatari,    nonche''    agli   alloggi   regolarmente   assegnati
dall'A.L.E.R.  (Azienda  Lombarda  Edilizia Residenziale) ex Istituti
autonomi per le case popolari.
    (Omissis).
02X00160;

    Il  comune  di  MAGIONE  (provincia  di  Perugia) ha adottato, il
6 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    a)  5,5  per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  dalle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di
cooperative  a  proprieta'  indivisa  residenti  nel comune e per gli
immobili   categoria  catastale  C/6  e  C/7  direttamente  asserviti
all'abitazione principale;
    b)  6,5  per  mille  per  tutte  le unita' immobiliari adibite ad
attivita'   artigianali   commerciali   ed  industriali  -  categorie
catastali  C/1,  C/2,  C/3  e D - con esclusione del gruppo D/5 - nel
caso  in  cui il soggetto passivo ci eserciti direttamente la propria
attivita';
    c)  7  per mille per tutte le altre unita' immobiliari compresi i
terreni fabbricabili;
2.  di  confermare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' da anziani o
disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;
3.  di  dare  atto  che  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino  a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29 (pari a L. 200.000)
e  di  dare  altresi'  atto  che  questa  amministrazione non intende
avvalersi della facolta' di aumentare tale detrazione.     (Omissis).
02X00161;

    Il  comune  di  MAGLIONE  (provincia  di  Torino) ha adottato, il
22 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
"  di  approvare  la  normativa, e, per effetto, di determinare nella
misura  del  5  per  mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 4 della
legge 12 dicembre 1992, n. 421, e del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504,  e  di  determinare  in Euro 103,30 la detrazione per
l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo  n.  504/1992  come  modificato  dal comma 55 dell'art. 3
della  legge  n. 662/1996, non applicano le riduzioni o le elevazioni
previste dal comma 3 e considerato direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle
disposizioni   di   cui  al  quinto  comma  dell'art. 1  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449".
    (Omissis).
02X00162;

    Il  comune di MAGNACAVALLO (provincia di Mantova) ha adottato, il
14 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a)  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  504/1992 modificato dal
decreto   legislativo   n.   446/1997   ed  apposito  regolamento  di
applicazione,   di   confermare,   per   l'anno   2002,  la  aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per
mille stabilita per l'anno 2001, con le seguenti diversificazioni:
    riduzione  dell'I.C.I.  dal  6  al  4  per mille per i fabbricati
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto  asclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e
l'allineamento di immobili;
    aliquota  nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati
di proprieta' in aggiunta all'abitazione principale;
2.  di confermare, altresi' in Euro 103,29 il valore della detrazione
per  la  prima abitazione, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.     (Omissis).
02X00163;

    Il  comune  di  MAGNAGO  (provincia  di  Milano)  ha adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di  confermare,  per  l'anno  2002,  le  seguenti  aliquote  per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
    4,8 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
    5,6   per   mille   per   le  abitazioni  possedute  in  aggiunta
all'abitazione principale;
    5,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni;
2)  di  concedere,  per  l'anno  2002, l'aumento della detrazione per
unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale da L. 200.000
fino  a  concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' per i
soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:
    a)   pensionati   con   reddito   annuale   imponibile,  ai  fini
dell'I.R.PE.F.,  di  tutti  i  componenti del nucleo familiare fina a
L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
    b)  portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con
reddito  annuale imponibile, ai fini I.R.PE.F., di tutti i componenti
del  nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni
persona a carico;
    c)   disoccupati,   con   reddito  annuale  imponibile,  ai  fini
I.R.PE.F., di tutti i componenti del nucleo familiare a L. 21.000.000
piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
    d)  lavoratori  posti  in cassa integrazione, con reddito annuale
imponibile,  ai  fini  I.R.P.E.F.,  di  tutti i componenti del nucleo
familiare  fino  a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a
carico;
    e)  nel  caso  di  presenza nei nuclei suindicati di portatori di
handicap  con  attestato di invalidita' civile o nel caso di presenza
di  persone  anziane  non  atosufficienti  con  certificazione  della
A.S.L.,  sempre  se  conviventi,  l'aumento del reddito e' elevato da
L. 1.600.000 a L. 2.500.000;
    f)  titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei
vigenti  regolamenti  se non gia' beneficiari secondo quanto previsto
ai punti precedenti.
Saranno  escluse  dalla  maggiorazione della detrazione da L. 200.000
fino  a  concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' tutte
le  unita'  immobiliari classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9
anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra.
Il beneficio dell'ulteriori detrazione e' subordinato alla condizione
che  i  componenti  il  nucleo  familiare non posseggano altre unita'
immobiliari.  Non  sono considerate altre unita' immobiliari il box o
il  posto  macchina  ecc.  di  proprieta'  del  soggetto  passivo  se
utilizzato  direttamente  dallo  stesso o altri familiari conviventi.
    (Omissis).
02X00164;

    Il  comune  di  MALEGNO  (provincia  di  Brescia) ha adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nel seguente
modo:
    aliquota  base  pari  al  5 per mille con detrazione per l'unita'
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  pari a L. 200.000
(Euro 103,29);
    aliquota pari al 4 per mille per gli interventi volti al recupero
di   unita'   immobiliari   inagibili   o  inabitabili  o  interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nei  centri  storici cosi' come previsto
dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5;
agevolazioni:  di  aumentare la detrazione di cui all'art. 8, comma 2
del decreto legislativo n. 504/1992 come previsto dall'art. 58, comma
3   del   decreto  legislativo  n.  446/1997  fino  alla  concorrenza
dell'imposta   dovuta   sulle   abitazioni  principali  di  categoria
catastale  A2/A3/A4/A6  e  le  loro  pertinenze  identificate in: una
unita' adibita a cantina (c2), possedute e occupate da:
    nuclei familiari con presenza di persone con grado di invalidita'
superiore o uguale al 67%;
    persone   sole,   residenti,  con  eta'  superiore  ai  65  anni,
proprietarie   anche   di  una  sola  quota  dell'unita'  adibita  ad
abitazione principale che non possiedano altre unita' immobiliari, ad
eccezione   di   fondi   agricoli,  aree  fabbricabili  o  pertinenze
all'abitazione come sopra descritte;
    famiglie  in  condizione  economiche  disagiate. La condizione di
disagio  verra'  accertata  caso  per  caso,  sulla scorta di criteri
oggettivi,  su  valutazione  della  giunta comunale mediante apposito
atto.     (Omissis).
02X00165;

    Il  comune  di MALESCO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha
adottato,  il  13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    5,5   per   mille   per   le  abitazioni  principali,  gli  altri
fabbricabili  con  una  detrazione  di Euro 103,29, per le abitazioni
principali;
    4,5  per  mille per il 2002 per le abitazioni ed altri fabbricati
ubicati all'interno dei centri storici del capoluogo e delle frazioni
Zornasco  e  Finero, al fine di incentivare interventi finalizzati al
recupero degli immobili stessi.     (Omissis).
02X00166;

    Il  comune  di  MALGRATE  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  pertanto, in attuazione del decreto legislativo
30 dicembre  1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni,
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili, per l'anno 2002,
nella misura del 5 per mille;
2.  di  dare  atto,  ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto
legislativo  n.  504/1992  come  sostituto  della legge n. 662/1996 e
successive  modificazioni, che la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  rimane  fissata  in  Euro 103,29
rapportare  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;
3.  di dare atto, altresi', ai sensi del comma 1 del medesimo art. 8,
che  l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili  o  inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussistono  dette condizioni.
    (Omissis).
02X00167;

    Il   comune  di  MALVITO  (provincia  di  Cosenza)  ha  adottato,
l'11 febbraio   2002  ,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare  le  aliquote  dell'I.C.I. - imposta comunale sugli
immobili,  in  questo  comune,  con  effetto dal 1 gennaio 2002 nella
misura del 5 per mille.
    (Omissis).
02X00168;

    Il  comune  di  MANDURIA  (provincia  di Taranto) ha adottato, il
12 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare l'aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille per
l'anno 2002;
di  stabilire,  per l'anno 2002, l'aliquota ridotta per la prima casa
al 4,5 per mille;
di  stabilire  per  l'anno  2002  la  detrazione  di  imposta  pari a
Euro 154,93, relativamente all'abitazione principale.     (Omissis).
02X00169;

    Il  comune  di MARACALAGONIS (provincia di Cagliari) ha adottato,
il   22 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per l'anno 2002 nella misura del 4 per mille l'I.C.I.
in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale  nonche'  in favore di anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta'
o  di  usufrutto  a  condizione  che la stessa non risulti locata, ai
sensi dell'art. 3, comma 56 legge 23 dicembre 1996, n. 662;
di  confermare  nella  misura del 7 per mille l'I.C.I. per i restanti
immobili;
di   confermare  per  l'anno  2002  la  detrazione  per  l'abitazione
principale  nella  misura  massima di Euro 258,23 (in L. 500.000) nei
confronti  dei soggetti passivi il cui nucleo familiare e' percettore
di  un  reddito  annuo  non  superiore  ad Euro 28.822,84 (in lire 50
milioni) (imponibile I.R.PE.F.), quale risulta dal:
    1. modello unico 2002 rigo n. 5;
    2. modello CUD rigo n. 1;
    3. modello 730/2002 rigo n. 6.
E  ne  faccia  domanda  al  comune entro la data di effettuazione del
primo  versamento  o  nel  caso  l'immobile  venga  acquisito  nel 2o
semestre, entro la data del secondo ed unico versamento.
La  domanda stessa dovra' essere compilata su modelli autocertificati
predisposti  dal  comune  (allegato  A)  e  messi  a disposizione dei
contribuenti  interessati  in tempo utile. In caso di contitolarita',
la  domanda  potra' essere presentata congiuntamente dai titolari che
dovranno debitamente sottoscrivere la stessa.
Il   soggetto   passivo,  in  relazione  alla  domanda  suddetta,  si
autoliquidera'   e   precedera'  ai  dovuti  versamenti  operando  la
detrazione  di  Euro 258,23 (in L. 500.000), se unico titolare, o, in
quota  parte,  se  contitolare,  sempre  tenendo  presente il periodo
temporale di destinazione.     (Omissis).
02X00170;

    Il   comune  di  MARANO  PRINCIPATO  (provincia  di  Cosenza)  ha
adottato,  il  20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire,  ai  sensi  dell'art. 6  del  decreto  legislativo  n.
504/1992  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, le seguenti
tariffe  per  l'applicazione  dell'I.C.I.  -  imposta  comunale sugli
immobili - in questo comune per l'anno 2002:
    1. aliquota: sei per mille;
    2.  detrazione  spettante  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo, fino alla concorrenza
dell'ammontare dell'imposta dovuta: Euro 103,29;
di  dare  atto  che  per abitazione principale s'intende quella nella
quale  il  contribuente,  che  la  possiede  a  titolo di proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale,  ed  i  suoi  familiari dimorano
abitualmente.  Le  disposizioni  di cui sopra si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari.
    (Omissis).
02X00171;

    Il  comune  di  MARATEA  (provincia  di  Potenza) ha adottato, il
21 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Aliquote:
1.  5,8  per  mille  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  da  applicarsi  a  carico  dei  soggetti passivi per unita'
immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale e relative
pertinenze. Con soggetti passivi devono intendersi le persone fisiche
e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune di Maratea.
2.  di  determinare,  per l'anno 2002, nella misura del 6,5 per mille
l'aliquota   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)  da
applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci
di   cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,  per  le  unita'
immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado
ed  affini  entro  il  primo  grado a condizione che questi ultimi la
destinino a loro abitazione principale.
3.  di  determinare,  per  l'anno  2002, nella misura del 7 per mille
l'aliquota   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)  da
applicarsi a carico dei possessori di:
    a) aree edificabili;
    b) immobili in aggiunta all'abitazione principale.
Detrazioni:
4.  di  determinare,  per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione
principale   in   100,00  euro.  Sono  esclusi  dal  beneficio  della
detrazione  per  l'abitazione principale gli immobili concessi in uso
gratuito  ai  parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo
grado.
5.  di  determinare  in  200,00  euro  la detrazione per l'abitazione
principale  e relative pertinenze per le persone fisiche e per i soci
di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa che si trovano nelle
seguenti condizioni:
    a)  Soggetto  passivo e componenti del nucleo familiare titolari,
su   tutto  il  territorio  nazionale,  del  diritto  di  proprieta',
usufrutto,  uso  ed  abitazione  di  un  unico  immobile  adibito  ad
abitazione principale, con eventuali pertinenze.
    b)  Il  reddito complessivo conseguito nell'anno 2001 dall'intero
nucleo  familiare  del  soggetto  passivo  convivente  e  certificato
dall'anagrafe delle persone residenti nel comune di Maratea, non deve
essere superiore a:
      Euro  7.230,40 L. 14.000.000 se il nucleo familiare e' composto
da una sola persona;
      Euro 12.394,97 L. 24.000.000 se il nucleo familiare e' composto
da due persone;
      Euro 15,493,71 L. 30.000.000 se il nucleo familiare e' composto
da tre persone;
      Euro 17.559,53 L. 34.000.000 se il nucleo familiare e' composto
da quattro persone;
      Euro 18.592,45 L. 36.000.000 se il nucleo familiare e' composto
da cinque persone;
      Euro 19.625,36 L. 38.000,000 se il nucleo familiare e' composto
da sei persone;
      Euro 20.658,28 L. 40.000.000 se il nucleo familiare e' composto
da piu' di sei persone;
Nel  computo  vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti come
previsto  dal  TUIR vigente. L'agevolazione non si applicano nel caso
di unita' immobiliare censita in catasto nelle categorie A1, A7, AS e
A9.
La  detrazione  va riportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae  tale  destinazione;  se  l'unita  immobiliare  e  adibita ad
abitazione  principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
6.  di  stabilire  che  i  contribuenti che intendono usufruire delle
agevolazioni  di  cui  al  precedente  punto  2)  debbono  presentare
apposita  dichiarazione  entro  il termine perentorio del 20 dicembre
2002.
7.  di  stabilire  che  i  contribuenti che intendono usufruire delle
agevolazioni  di  cui  al  precedente  punto  5)  debbono  presentare
apposita  istanza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'   all'ufficio   tributi   entro   il   30 giugno  2002.  I
contribuenti  che  acquisiscono  la  soggettivita'  passiva  dopo  il
30 giugno   2002   debbono   presentare  la  dichiarazione  entro  il
20 dicembre  2002.  Il  termine di presentazione delle richieste deve
considerarsi  perentorio  con conseguente decadenza del beneficio per
le dichiarazioni tardive.
    (Omissis).
02X00172;

    Il  comune di MARCIANA MARINA (provincia di Livorno) ha adottato,
il   28 marzo   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  mantenere,  per  l'anno  2002,  il  doppio regime di aliquote
I.C.I., e determinare le misure come segue:
    aliquota del 4 per mille in favore di:
      persone  fisiche  soggetti  passivi  e  dei soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune. per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
      unita' immobiliari beate con contratto annuale registrato ad un
soggetto,  residente  nel  comune,  che  le  utilizzi come abitazione
principale;
      anziani  o  disabili  che vengono ricoverati permanentemente in
strutture sanitarie o di ricovero, sempre che l'unita' immobiliare da
loro  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  od  usufrutto non risulti
locata;
      soggetti   che  concedono  l'unita'  immobiliare  posseduta  in
comodato,  con  contatto  registrato,  a  parenti  ed  affini fino al
secondo grado, che la utilizzano quale abitazione principale;
      pertinenze  con  categoria C6 (autorimesse) per non piu' di una
pertinenza per ciascuna abitazione principale;
    aliquota  del  7 per mille per le categorie residuali degli altri
immobili  soggetti  ad  imposizione  comprendente  tutti i fabbricati
diversi da quelli sopra indicati, e delle aree fabbricabili;
2.  di  stabilire il regime di detrazioni per l'abitazione principale
per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    Euro  258,23  per  le  unita'  immobiliari, adibite ad abitazione
principale,  possedute  a  titolo  di  proprieta',  usufrutto o altro
diritto  reale  di  godimento  da  soggetti  pensionati  con  reddito
imponibile inferiore a Euro 7.746,85 e non titolari di diritti reali,
anche per quote, su altri immobili ad eccezione di quelli considerati
accessori  o  pertinenza  dell'abitazione  principale,  in  qualsiasi
comune  essi  siano situati da comprovarsi con le modalita' descritte
in narrativa che si intendono integralmente riportate;
    Euro 180,76 annue in tutte le altre ipotesi impositive;
3.  con  riferimento  alla  detrazione  di  Euro  258,23  di  cui  al
precedente  punto  2),  di disciplinare l'agevolazione disponendo che
gli  aventi  diritto  provvedano  al versamento della rata di acconto
commisurandola   all'ordinaria   detrazione   di  Euro  180.76  salvo
conguaglio  da  effettuarsi in sede di versamento del saldo a seguito
di  presentazione di apposita richiesta corredata dei documenti utili
a  comprovare il diritto all'agevolazione ovvero di sottoscrizione di
apposita  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi della vigente normativa.
    (Omissis).
02X00173;

    Il comune di MARINA GIOIOSA IONICA (provincia di Reggio Calabria)
ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale
sugli   immobili)  gia'  vigente  nell'anno  2001,  come  di  seguito
indicate:
    abitazione principale dei residenti: 6 per mille.     (Omissis).
02X00145;

    Il comune di MARMORA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 5 marzo
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille.
2.  di  stabilire  per  l'anno 2002 le seguenti agevolazioni relative
all'imposta  comunale  sugli  immobili:  Euro 103,29 detrazione prima
casa.
    (Omissis).
02X00174;

    Il  comune  di  MARSAGLIA  (provincia  di  Cuneo) ha adottato, il
14 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6
per mille per tutti gli immobili;
di  determinare  la  detrazione  da  applicarsi alla prima casa nella
misura di Euro 103,29.
    (Omissis).
02X00175;

    Il  comune  di  MARTANO  (provincia  di  Lecce)  ha  adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  stabilire  che  l'imposta  comunale  sugli immobili I.C.I.) sara'
applicata da questo Comune per l'anno 2002 con le seguenti aliquote:
    a) aliquota  di  ordinaria  applicazione  nella  misura del 6 per
mille,  salvo  quanto  previsto  dalle lettere b) e c) della presente
deliberazione;
    b) aliquota  ridotta,  nella misura del 4 per mille, da applicare
in  favore  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,  residenti  in questo
comune,  per  l'unita' immobiliare e relative pertinenze direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  e  per  le  unita' immobiliari e
relative  pertinenze  locate  con contratto registrato ad un soggetto
che le utilizzi come abitazione principale;
    c) aliquota  agevolata, nella misura del 4 per mille, a favore di
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti,   da  applicare  limitatamente  alle  unita'  immobiliari
oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei
lavori.
2.  stabilire,  inoltre,  che  la  detrazione  d'imposta per l'unita'
immobiliare  e  relative  pertinenze adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo  e'  elevata a Euro 129,00 ed e' rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02X00176;

    Il  comune  di  MARTIGNACCO  (provincia di Udine) ha adottato, il
27 dicembre  2001 e il 13 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura del 4,5 per mille;
    (Omissis)
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota agevolata dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura dello 0 per mille (zero
per mille) a favore dei soggetti che realizzano gli interventi di cui
al  comma 5  dell'art. 1  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, da
applicarsi:
    a) per tre anni a decorrere da quello di inizio dei lavori, e nel
caso di trasferimento degli immobili o di diritti reali sugli stessi,
spetta all'acquirente;
    b) qualora  sussistano  le  stesse  condizioni  stabilite  per la
concessione  della  detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (comma 3 dell'art. 1 della legge n. 449/1997).
2.  di  stabilire  per  l'anno  2002, (omissis), le seguenti maggiori
detrazioni  sull'abitazione  principale,  relativamente  ai  casi  di
seguito indicati:
    a) persone  indigenti che hanno beneficiato direttamente o per il
proprio  nucleo  familiare  di  interventi assistenziali da parte del
comune:
      importo detrazione Euro 154,94;
    b) nuclei  familiari  ove  esistono  portatori  di  handicap  con
percentuale  di  invalidita'  superiore  al  50%  nel  caso in cui il
reddito complessivo del nucleo famigliare, conseguito nell'anno 2000,
risulti inferiore al seguente limite:
        1. nucleo familiare composto da due persone, Euro 20.658,28;
        2. per ogni persona in piu', Euro 6.713,94;
        importo detrazione Euro 206,58.
    c) persone  componenti  di nuclei familiari nell'ambito dei quali
oltre  all'abitazione  principale sia presente come unico reddito una
pensione  sociale  o  comunque d'importo annuale non superiore a Euro
4.028,36
    importo detrazione Euro 154,94;
    d) Nuclei  familiari  ove l'unico titolare di reddito sia rimasto
disoccupato  per  almeno  quattro mesi nell'arco dell'anno precedente
all'anno di imposta.
    importo detrazione Euro 154,94.
3.  di  dare  atto  che l'aliquota agevolata e la maggiore detrazione
saranno subordinate alla presentazione di apposita autocertificazione
entro  la  data  di  pagamento  del saldo dell'imposta comunale sugli
immobili.
    (Omissis).
02X00177;

    Il  comune  di MARTINSICURO (provincia di Teramo) ha adottato, il
15 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di provvedere l'aliquota ordinaria relativa alle aree fabbricabili
in misura pari al 6 per mille;
3.  di  confermare l'aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli
altri immobili;
4.  di confermare nella misura pari al 4,5 per mille l'aliquota sulle
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo;
5.  di  confermare  l'aliquota  del 4,5 per mille per i casi previsti
nell'art. 3 del vigente regolamento I.C.I.;
6. di confermare l'elevazione della detrazione I.C.I. per l'anno 2002
da  Euro 103,29  (L.  200.000)  a  Euro  154,94  (L.  300.000) per le
tipologie  di contribuenti indicate nella richiamata deliberazione di
consiglio  comunale  n.  130  del  30 dicembre 1996, tenendo presente
l'adeguamento  del  limite  di reddito indicato nella premessa pari a
Euro 12.762,43;
7. di confermare il termine del 20 dicembre dell'anno in corso per la
presentazione  della  richiesta  di  ulteriore  detrazione, corredata
dalla documentazione probatoria, o della dichiarazione sostitutiva di
atto notorio.
    (Omissis).
02X00178;

    Il  comune  di  MASERADA  SUL  PIAVE  (provincia  di  Treviso) ha
adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8
del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  le  seguenti
aliquote e le detrazioni:
    a) aliquota ordinaria del 4,5 per mille;
    b) detrazione  per  l'abitazione  principale del soggetto passivo
Euro  180,00  -  e detrazione massima di Euro 260,00 - per 5 anni per
chi  vorra'  ristrutturare l'abitazione principale con un progetto di
restauro  conservativo  per  gli  immobili  che rientrino nell'elenco
allegato alla variante sui centri storici, gia' approvata dal comune.
    c) aliquota sulle case sfitte del 6 per mille con esclusione:
      1.  dell'unita' immobiliare in precedenza adibita ad abitazione
principale,  posseduta  da anziani o disabili i quali acquisiscono la
residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  o presso i propri
familiari;
      2. dell'unita' immobiliare tenuta a disposizione del figlio che
si  impegni ad occuparla entro due anni dalla data di ultimazione dei
lavori o entro un anno dalla data in cui risulta sfitta;
      3.  delle  unita'  immobiliari  costruite  per  la  vendita  da
societa' immobiliari o imprese di costruzione per il tempo massimo di
due anni dalla data di ultimazione dei lavori.
    (Omissis).
02X00179;

    Il  comune  di  MATINO  (provincia  di  Lecce)  ha  adottato,  il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille,
quale aliquota ordinaria e per l'abitazione principale;
2. di fissare un'aliquota I.C.I. agevolata pari al 2 per mille, della
durata  di  tre  anni  dall'inizio  dei lavori, per i proprietari che
effettuano   interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari
inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al recupero di
immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico localizzati nel
centro  storico,  ovvero  volti  alla  realizzazione di autorimesse o
posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
3.  di determinare, altresi', la detrazione Euro 103,29 spettante per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  ai sensi
dell'art. 3, comma 55 punto 2, della legge n. 662/1996.
    (Omissis).
02X00180;

    Il comune di MAZARA DEL VALLO (provincia di Trapani) ha adottato,
il   7 marzo   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di fissare, per il periodo d'imposta 2002, l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli immobili (I.C.I.) al 4 per mille per i soli immobiili
adibiti dal soggetto passivo dell'imposta ad abitazione principale ed
al 5 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di  fissare,  a  decorrere  dall'inizio  dei lavoratori e fino al
31 dicembre  del  secondo  periodo  d'imposta  successivo, l'aliquota
agevolata  dell'I.C.I.  nella  misura  dell'1  per mille, a favore di
proprietari  che  eseguono  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliare  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici  ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti.  L'aliquota  agevolata  non  puo'  essere applicata per i
lavori iniziati entro il 31 dicembre 2001;
3.   di   stabilire   che   il  contribuente  che  intende  usufruire
dell'aliquota  I.C.I.  agevolata  deve presentare al settore tributi,
entro  sei  mesi dall'inizio degli interventi, apposita comunicazione
contenente  i  data  identificativi del soggetto titolare del diritto
reale  sull'immobile ed i dati catastali identificativi dell'immobile
oggetto  degli  interventi  di  cui  al  punto  2)  del  dispositivo.
    (Omissis).
02X00181;

    Il  comune  di  MAZZARRA'  S.  ANDREA  (provincia  di Messina) ha
adottato,  il  19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2002  nella  misura  del  6  per  mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992.
    (Omissis).
02X00182;

    Il comune di MEDEA (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di   determinare  per  l'anno  2002,  le  seguenti  aliquote  per  la
determinazione dell'imposta comunale sugli immobili:
    a)  aliquota  ordinaria  del  5,5  per  mille per tutte le unita'
immobiliari a qualsiasi uso adibite;
    b) aliquota del 6,5 per mille per le unita' immobiliari (alloggi)
adibite   ad  uso  abitativo  posseduto  in  aggiunta  all'abitazione
principale;
    c)  aliquota  del  6,5  per  mille  per  gli  alloggi  non locati
(sfitti);
2. di dare atto che la determinazione per l'abitazione principale per
l'anno 2002 e' confermato in Euro 103,29;
3.  di  confermare  per  l'anno  2002,  l'aumento della detrazione da
Euro 103,29  a  Euro 129,11 per le sole unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale,  di  coloro che non possiedono altri immobili
soggetti ad I.C.I. sempre che l'abitazione posseduta non sia di lusso
e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi:
    a)  persone  asistite  dal  servizio  sociale  comunale  nei modi
previsti dalla legge;
    b)  reddito  del  proprio  nucleo familiare derivante soltanto da
lavoro  dipendente  o  pensione,  non superiore a Euro 4.906,34 lordi
annui,  per  le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito
vanno aggiunte Euro 2.844,64 per ogni ulteriore componente del nucleo
familiare);
    c)  nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente
con  reddito  non  superiore  a  Euro 18.209,72  per i nuclei con una
persona,  23.898,53  con  due,  29.588,85 con tre, per ogni ulteriore
componente   si  aggiungono  2.844,64  (L.R.  n.  49/1993  -  art. 23
modificato  con  l'art. 7  legge regionale n. 20/1995, art. 32, legge
regionale  n.  10 del 19 maggio 1998, delibera della giunta regionale
n. 1406 del 15 maggio 1998).     (Omissis).
02X00183;

    Il  comune  di MELENDUGNO (provincia di Lecce) ha adottato, il 13
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
stabilire,  per  l'anno  2002,  le  seguenti  aliquote  per l'imposta
comunale sugli immobili:
    1) aliquota del 4 per mille:
      a)  in  favore di persone fisiche soggetti passivi e di soci di
cooperative  edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
      b) per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad
un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
      c) per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o
di  usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;
2)   aliquota  del  6  per  mille  per  gli  immobili  diversi  dalle
abitazioni,  per  gli  immobili  posseduti in aggiunta all'abitazione
principale e per le abitazioni non locate;
3)   dall'aliquota   dovuta   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla
concorrenza del suo ammontare: L. 300.000 (Euro 154,94) rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4)  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale dalla
famiglia  della  quale facciano parte cittadini disabili portatori di
handicap  in  situazione  di gravita' nella misura del 100% (art. 33,
comma 6,  della  legge 5 febbraio 1992 n. 104), quando il disabile e'
fiscalmente  a  carico, sono detratte dall'imposta dovuta: L. 500.000
(Euro 258,23)  rapportate  al  periodo  dell'anno durante il quale si
protrae la destinazione.     (Omissis).
02X00184;

    Il comune di MELITO DI PORTO SALVO (provincia di Reggio Calabria)
ha  adottato,  il  14 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2002  l'aliquota  ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per gli
immobili  adibiti  ad  abitazione principale, da applicare l'aliquota
del 6 per mille per tutti gli altri immobili;
di  confermare,  altresi',  per  l'anno 2002 l'aliquota ridotta nella
misura del 4 per mille nei seguenti casi:
    a)  immobile  concesso  in  uso  gratuito  (comodato) al figlio/a
conigato/a  residente (in tal caso il figlio/a non avra' diritto alla
detrazione per abitazione principale);
    b)  immobile  che abbia subito interventi di recupero consistenti
in  attivita'  edili  di  completamento  dei  rustici comprensivo del
decoro  esterno.  Tale  agevolazionie e' applicabile per i lavori che
abbiano inizio e siano ultimati entro l'anno 2002;
    c)  immobile  che  abbia  subito interventi di ornato e di decoro
delle  facciate.  Tale  agevolazione  e' applicabile per i lavori che
abbiano avuto inizio e siano ultimati entro l'anno 2002;
per  avere  diritto  alla  agevolazione di cui ai punti b) e c) sara'
necessario  dimostrare, mediante asibizione della documentazione, che
durante  il  periodo  interessato  il contribuente era in possesso di
licenza  edilizia rilasciata dal comune od aveva effettuato al comune
la comunicazione di inizio attivita';
di   riconoscere   una   detrazione   d'imposta   pari  a  L. 200.000
(Euro 103,29)   nei   confronti  del  proprietario,  usufruttuario  o
titolare  di altro diritto reale sull'immobile adibito effettivamente
ad abitazione principale;
di   riconoscere   una   detrazione   d'imposta   pari  a  L. 300.000
(Euro 154,94):
    pensionati con reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. non superiore
a 10.000.000 (Euro 5.164,57);
    qualora  un  componente  del  nucleo  familiare  sia portatore di
handicap.  In  tal caso il nucleo familiare del portatore di handicap
non  dovra'  possedere  redditi  imponibili  I.R.PE.F.  superiori  ai
50.000.000 al netto dell'indennita' di accompagnatore.     (Omissis).
02X00185;

    Il   comune  di  MELLE  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato,  il
25 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella
misura  del  5,5  per  mille per gli immobili destinati ad abitazione
principale, e nella misura del 6 per mille per gli immobili posseduti
in aggiunta all'abitazione principale (c.d. secondo case);
2. di dare atto che le nuove aliquote si applicheranno a far data dal
1o gennaio 2002.     (Omissis).
02X00186;

    Il  comune  di  MENDICINO  (provincia di Cosenza) ha adottato, il
16 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002  l'aliquota unica I.C.I. nella
misura del 4,75 per mille.
    (Omissis).
02X00187;

    Il  comune  di MERANO (Meran) (provincia di Bolzano) ha adottato,
il   6 dicembre   2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
IL CONSIGLIO COMUNALE
                              delibera
1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
    4  per mille per le abitazioni principali e una pertinenza, cosi'
come   definite   nel   vigente   regolamento  I.C.I.,  adottato  con
deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  7 dd. 26 gennaio 1999 (e
successive modifiche) e gli immobili (appartenenti) affittati in base
agli   accordi   territoriali   tra   sindacati  degli  inquilini  ed
associazioni   dei   proprietari  immobiliari  previsti  dalla  legge
n 431/1998;
    4,8  per  mille (aliquota ordinaria) per le aree edificabili e le
rimanenti  tipologie di immobili per le quali non viene stabilita con
la presente deliberazione una apposita aliquota;
    7 per mille per:
      a)  gli  immobili  aventi  le caratteristiche di "seconda casa"
(comprese   le  pertinenze),  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione
principale dei soggetti indicati all'art. 18, comma 1 del testo unico
delle  leggi  regionale  concernenti  la  disciplina  dell'imposta di
soggiorno (d.p.g.r. 23 dicembre 1982, n. 9/L);
      b) gli alloggi non locati per un periodo superiore a 180 giorni
all'anno;
      c)  gli  immobili  delle  categorie  catastali  A (abitazioni),
esclusa la categoria catastale A10 (uffici), non locati a persone che
abbiano  stabilito in quell'alloggio la residenza anagrafica per se e
per la propria famiglia anagrafica;
    9  per  mille  per  alloggi  sfitti  per  i  quali  non risultino
registrati  contratti registrati contratti di locazione da almeno due
anni, ai sensi della legge n. 431/1998;
2.  di  mantenere  la  detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto passivo in 450.000 lire, ovvero
232,41 euro;
3.  di  ritenere,  al  fine  dell'applicazione  delle  citate  misure
tributarie, comunque validi i dati rilevati all'anagrafe comunale.
    (Omissis).
02X00188;

    Il  comune  di  MERLINO  (provincia  di  Lodi)  ha  adottato,  il
23 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. aliquota ordinaria, 7 per mille;
2. aliquota per abitazione principale e sue pertinenze, 6 per mille;
3. aliquota per terreni agricoli, 6 per mille;
4. aliquota per aree fabbricabili, 7 per mille;
di stabilire la detrazione d'imposta per l'abitazione principale pari
a Euro 103,29.     (Omissis).
02X00189;

    Il  comune  di  MEZZANI  (provincia  di Parma) ha adottato, il 1o
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, nella misura del
5,8  per  mille  ai  sensi  e  per  gli effetti di cui all'art. 6 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  504,  e  successive
modificazioni;
2)  di  dare  atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e'
di  Euro 103,29  (L. 200.000) rapportata al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;
3)   di   non   avvalersi   della  facolta'  di  applicare,  aliquota
diversificata   e   le  riduzioni  e  detrazione  d'imposta  previste
rispettivamente  dall'art. 6,  comma 2  e dell'art. 3, comma 56 della
stessa legge finanziaria;
    (Omissis).
02X00190;

    Il  comune di MIGLIERINA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il
13 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;
di confermare che la detrazione per la prima casa di lire 200.000.
    (Omissis).
02X00191;

    Il  comune di MILETO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il
23 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione
dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con
effetto dal 1 gennaio 2002:
    1)  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi
e   dei  soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'  individuale,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad   abitazione  principale,  nonche'  quelle  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale:
6,5 per mille;
    2)  aliquota  da  applicare  a  tutti  i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;
    3)  aliquota  da  applicare  ai soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni  dagli  stessi posseduti nel comune: 7 per
mille;
    4)  aliquota  agevolata  per  gli  immobili  posseduti  da enti e
organismi  senza  scopo  di  lucro, che non rientrano nelle esenzioni
dell'imposta  previste  dall'art.  7 della legge 30 dicembre 1992, n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
      4.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, iscritte nel registro dalle regioni;
      4.2.  cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte nell'albo regionale: 7 per mille;
    5)  aliquota  da  applicare  per  i  soggetti  passivi  e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille.
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
    Per i seguenti soggetti passivi d'imposta:
      portatori  di handicap di cui all'art. 3 della legge n. 104 del
5 febbraio 1995;
      invalidi al lavoro con percentuale di invalidita' 100%;
      invalidi di guerra con percentuale di invalidita' 100%,
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  si  detraggono,  fino alla concorrenza del suo ammontare,
L. 500.000  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale si
protrae tale destinazione.
    I  soggetti interessati, per avere diritto alla detrazione devono
presentare al comune, entro il termine di versamento della prima rata
dell'imposta  (30 giugno  2002),  la  domanda  tendente  ad  ottenere
la maggiore  detrazione  ed  allegare  la  documentazione  necessaria
attestante il diritto a poter richiedere tale detrazione.
    Per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Le  disposizioni  di  cui  al precedente comma si applicano anche
alle  unita'  immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie dei
soci  assegnatari,  nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
    (Omissis).
02X00192;

    Il  comune  di MILITELLO IN VAL DI CATANIA (provincia di Catania)
ha  adottato,  il  26 febbraio 2002,  la  seguente  deliberazione  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare,  per l'anno 2002, la proposta dell'amministrazione
comunale   avente   per   oggetto   la  determinazione  dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.
    (Omissis).
02X00193;

    Il comune di MINERVINO DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato,
il   29 gennaio   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Imposta  comunale  sugli  immobili, segnalazione aliquote, riduzioni,
maggiori detrazioni, anno 2002     (Omissis).

=====================================================================
N. Ordine (1)|(2)|      Riferita al (3)       |Aliquota anno 2002 (4)
=====================================================================
      1      | - |Ordinaria                   |          6
---------------------------------------------------------------------
      2      | - |Abitazione principale       |          -
---------------------------------------------------------------------
             |   |Abitazione principale       |
             |   |anziani o disabili, art. 3, |
             |   |comma 56, legge 23 dicembre |
      3      | - |1996, n. 662                |          -
---------------------------------------------------------------------
             |   |Abitazioni locate utilizzate|
             |   |come abitazione principale, |
             |   |art. 4, comma 1, legge      |
      4      | - |24 ottobre 1996, n. 556     |          -
---------------------------------------------------------------------
      5      | - |Alloggi non locati *        |          -
---------------------------------------------------------------------
      6      | - |Aree fabbricabili           |          -

    Alloggi non locati, intendendosi per tali alloggi, non adibiti ad
abitazione  principale  e  risultanti  vuoti  o  a  disposizione  e/o
utilizzati  in  modo  saltuario, o privi di contratto d'affitto. Sono
esclusi  i  fabbricati  utilizzati  da  parenti  fino  al primo grado
(figli,   genitori  che  risultano  ivi  residenti).  detrazione  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale euro 103,29.
    Si   evidenzia,   poi,   che  la  detrazione  in  discorso  trova
applicazione  anche  per  ogni  unita' immobiliare, appartenente alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, adibita ad abitazione
principale  dal  socio  assegnatario,  entro  il  limite, avviamente,
dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unita'.
    Alla  detrazione  di  L. 200.000  annue  hanno  diritto anche gli
Istituti  autonomi  per  le  case  popolari  (IACP) per ogni alloggio
regolarmente   assegnato  dagli  Istituti  stessi.  Il  beneficio  e'
stabilito in favore dell'Istituto nella sua veste di soggetto passivo
I.C.I.,   per   la   detrazione  competente  solo  per  gli  alloggi,
regolarmente  assegnati  in  locazione,  per  i  quali  obbligato  al
pagamento dell'I.C.I. e' l'Istituto stesso.
02X00194;

    Il  comune  di MIRABELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha
adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di   confermare,  per  l'anno  2002,  nella  misura  dell'anno  2001,
l'aliquota  comunale  sugli  immobili (I.C.I.), istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo il prospetto che segue:

=====================================================================
               Tipologia degli immobili                |  Aliquote
=====================================================================
Aliquota ordinaria                                     |6,5 per mille
---------------------------------------------------------------------
Abitazione principale                                  |5,5 per mille
---------------------------------------------------------------------
Edifici non locati o sfitti (si considerano quegli     |
immobili che, seppur idonei all'uso, sono sottratti    |
volontariamente alla locazione)                        |6,5 per mille
---------------------------------------------------------------------
Immobili tenuti a disposizione (sono da considerarsi   |
nella predetta categoria gli immobili posseduti come   |
residenze secondarie)                                  |6,5 per mille
---------------------------------------------------------------------
Aliquota agevolata A favore di proprietari che eseguano|
interventi volti alla realizzazione di nuovi           |
stabilimenti produttivi (industriali o artigianali)    | 1 per mille
---------------------------------------------------------------------
Aliquota agevolta del A favore di proprietari che      |
eseguano interventi volti al recupero di unita'        |
immobiliari inagibili o inabitabili                    | 2 per mille

Tali  aliquote  agevolate  sono  applicate  limitatamente alle unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio lavori.
Di confermare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta
come da prospetto che segue:
    abitazione   principale   -   detrazione   d'imposta  Euro 103,29
(L. 200.000).
    (Omissis).
02X00195;

    Il  comune  di  MIRABELLO  SANNITICO (provincia di Campobasso) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Confermare  per  l'anno  2002  l'aliquota unica dell'imposta comunale
sugli immobili stabiliti nella misura del 5,5 per mille.
    (Omissis).
02X00196;

    Il  comune  di  MIRANO  (provincia  di  Venezia)  ha adottato, il
17 dicembre  2001  e  l'8 gennaio 2002 , la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire,  (omissis)  per  l'anno  2002, le seguenti aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili:

=====================================================================
Aliquota ordinaria          |6 per mille|
=====================================================================
                            |           |L'aliquota si applica
                            |           |unicamente all'abitazione
                            |           |principale, come definita
                            |           |dall'art. 8, comma 2, del
                            |           |decreto legislativo n.
                            |           |504/1992 e dell'art. 5-bis
Aliquota ridotta per        |           |del regolamento comunale per
abitazione principale       |5 per mille|l'applicazione dell'I.C.I.
---------------------------------------------------------------------
                            |           |Si applica alle abitazioni
                            |           |residenziali locate ai sensi
                            |           |della legge n. 431/1998,
Aliquota ridotta per        |           |come previsto dall'art. 2,
abitazioni locate ai sensi  |           |comma 4, della medesima
della legge n. 431/1998     |0 per mille|legge.
---------------------------------------------------------------------
                            |           |Si applica alle abitazioni
                            |           |residenziali sfitte, con le
                            |           |modalita' previste
                            |           |dall'art. 3, comma 9, del
                            |           |vigente regolamento comunale
Aliquota maggiorata per     |           |per l'applicazione
abitazioni sfitte           |7 per mille|dell'I.C.I.
---------------------------------------------------------------------
                            |           |Si applica agli immobili non
                            |           |locati per i quali non
                            |           |risultano essere stati
Aliquota maggiorata per     |           |registrati contratti di
abitazioni sfitte da almeno |           |locazione da almeno due
due anni                    |9 per mille|anni.

1. di stabilire, per le motivazioni in premessa espresse, le seguenti
detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002:
    c)  in  Euro  104,00  la  detrazione  per  abitazione principale,
applicabile  secondo  le  modalita' previste dall'art. 8, comma 3 del
decreto   legislativo   n.   504/1992,  e  dall'art.  3  del  vigente
regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
    d)  di  elevare  a  Euro  155,00  la  detrazione  per  abitazione
principale,  limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale si
protrae  la  destinazione ad abitazione principale, nei seguenti casi
di  particolare  disagio economico e sociale, come previsto dall'art.
8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992:
Invalidi:  qualora nel nucleo familiare vi sia una persona convivente
con  grado  di  invalidita'  non  inferiore  al  74% come risulta dal
certificato  di  invalidita'  rilasciato  dalle  competenti strutture
pubbliche,  sempre  che  il reddito familiare convenzionale annuo non
sia  superiore  a  L. 22.847.000  (pari  ad  Euro  11.800,00) (limite
stabilito dalla delibera di giunta regionale n. 880 del 6 aprile 2001
ai fini della legge regionale n. 10 del 2 aprile 1996).
Il  reddito familiare convenzionale si determina applicando sul reale
reddito  complessivo  del  nucleo familiare, al netto dell'assegno di
accompagnamento, una detrazione di L. 1.000.000 (pari ad Euro 516,00)
per ogni figlio a carico; qualora il nucleo familiare abbia un numero
di  componenti  superiore  a  due,  il  reddito complessivo annuo del
nucleo  e'  ridotto di lire un milione (pari ad Euro 516,00) per ogni
componente  oltre  i  due,  sino ad un massimo di sei milioni di lire
(pari  ad  Euro  3.099,00). La riduzione non si applica per i figli a
carico  ai  quali si applica la riduzione prevista dall'art. 21 della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
Qualora  alla  formazione  del reddito predetto concorrano redditi da
lavoro  dipendente,  questi,  dopo  la detrazione per ogni figlio che
risulti  essere  a  carico  e  dopo la detrazione per ogni componente
oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%.
Minimo  vitale:  qualora  il  reddito del nucleo familiare sia pari o
inferiore  ai  valori  di cui alla tabella A, allegata al regolamento
per  l'assistenza  economica,  approvato con deliberazione di C.C. n.
115   del   25   settembre 1998,   successivamente   modificata   con
deliberazione  di C.C. n. 101 del 28 luglio 1999 - entrambe esecutive
-  debitamente  aggiornati, per l'anno 2002, dal competente servizio;
sono  escluse  dal  beneficio  le  unita'  immobiliari  del  gruppo A
classificate: A/1, A/7, A/8 e A/9;
2.  di  porre a carico dei contribuenti che intendono avvalersi delle
maggiori  detrazioni di cui al precedente punto, lett. b), i seguenti
obblighi:
    indicazione  nell'apposito  spazio  del  bollettino di versamento
"detrazione per abitazione principaleº" della maggior detrazione;
    presentazione    di    apposita   richiesta,   sotto   forma   di
autocertificazione, attestante la posizione, sia del soggetto passivo
che  del  proprio  nucleo  familiare,  nei riguardi dei diritti reali
sull'unita'  adibita  a propria abitazione principale e la situazione
complessiva   dei   redditi   prodotti   nell'anno  precedente;  tale
dichiarazione dovra' essere presentata, a pena di decadenza, entro il
medesimo  termine  previsto  per la presentazione della dichiarazione
dei redditi dell'anno precedente.
    (Omissis).
02X00197;

    Il  comune  di  MOLA  DI BARI (provincia di Bari) ha adottato, il
5 marzo  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  stabilire  per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.1.  differenziata e
precisamente:
    nella misura del 4 per miIle per:
      a) l'abitazione principale;
      b)  per  l'ulteriore  abitazione  concessa in uso gratuito o in
comodato,  con  contratto  debitamente registrato, a parenti di primo
grado  con  l'obbligo,  a  pena  di  decadenza,  di produrre apposita
istanza  documentata entro il 31 dicembre di ciascun anno all'ufficio
tributi;
      c)   per  le  abitazioni  locate  a  studenti  residenti  fuori
provincia  e  frequentanti  scuole,  istituti o universita' pubbliche
ubicate  nel  territorio  sia  di questo Comune che di altri comununi
della  provincia  di  Bari,  a  condizione  che  i  soggetti  passivi
d'imposta  presentino  all'Ufficio  tributi,  entro il 31 dicembre di
ogni  anno,  apposita  dichiarazione contenente i seguenti documenti:
contratto  di affitto registrato; certificato di iscrizione nell'anno
scolastico/accademico in corso dello studente contraente; certificato
di residenza dello studente;
    nella misura del 5 per mille:
      a) per i terreni agricoli condotti direttamente da imprenditori
agricoli  e coltivatori diretti (tali si intendono le persone fisiche
iscritte  negli appositi elenchi comunali di cui alla legge n. 9/1963
e  soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia
e  malattia);  a condizione che il possesso di tali requisiti risulti
comprovato con la presentazione all'ufficio tributi entro e non oltre
il   31   dicembre   di  ciascun  anno  di  richieste  opportunamente
documentate;
      b) immobili ricompresi in zona "F";
    nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2. elevare,  sempre  per  l'anno  d'imposta  2002,  la detrazione per
l'abitazione principale stabilita in Euro 103,29 in via ordinaria:
    1. a  Euro  258,00  limitatamente  ai  contribuenti  in  possesso
contemporaneamente dei seguenti requisiti socio-economici:
      a)  titolari per l'anno d'imposta 2001 quale unico reddito o di
pensione sociale o assegno sociale o minimo I.N.P.S.;
      c)  proprietari  o  titolari di altro diritto reale su un unico
immobile  destinato ad abitazione principale la cui rendita catastale
non sia superiore a Euro 774,00; a condizione che il possesso di tali
requisiti risulti comprovato con la presentazione all'ufficio tributi
entro  e  non  oltre  il  31  dicembre  di  ciascun anno di richiesta
opportunamente documentata;
    2. a  Euro  206,00  per le abitazioni locate a studenti residenti
fuori   provincia  e  frequentanti  scuole,  istituti  o  universita'
pubbliche  ubicate  nel  territorio sia di questo comune che di altri
comuni  della  provincia di Bari, a condizione che i soggetti passivi
d'imposta  presentino  all'ufficio  tributi,  entro il 31 dicembre di
ogni  anno,  apposita  dichiarazione contenente i seguenti documenti:
contratto  di  affitto registrato; certificato di iscrizione all'anno
scolastico/accademico in corso dello studente contraente; certificato
di residenza dello studente.
    (Omissis).
02X00198;

    Il  comune  di  MOMBELLO  DI  TORINO  (provincia  di  Torino)  ha
adottato,  il  28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. confermare,  per  l'anno  2002  nella  misura  del  5,5  per mille
l'aliquota   unica  dell'imposta  comunale  immobiliare  (I.C.I.)  da
applicare a tutti gli immobili.
2. confermare,  altresi',  per  l'anno  2002, la detrazione d'imposta
prevista  dall'art.  8,  comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504,  cosi'  come  modificato  dall'art. 55 della legge n.
662/1996, per le abitazioni principali, pari a Euro 103,29.
3. dare  atto  che  l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
    (Omissis).
02X00199;

    Il  comune  di  MOMBELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha
adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
stabilire  ai  fini  dell'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale
sugli  immobili  del comune di Mombello Monferrato con effetto dal 1o
gennaio 2002, l'aliquota unica del 5,5 per mille;
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare Euro 129,11 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02X00200;

    Il  comune  di  MONASTIER  DI  TREVISO  (provincia di Treviso) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per  il  periodo  di  imposta  2002, le aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili applicate nelle seguenti misure:
    a) del  4,5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad
abitazione  principale  e  per i fabbricati produttivi, diversi dalle
abitazioni e relative pertinenze, e commerciali (categoria D, negozi,
laboratori,  magazzini,  garage,  uffici  ecc..) comprese le relative
pertinenze, i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
    b) del   5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione  locata,  a  disposizione  o  strumentali  alle  attivita'
produttive,  comprese  le  relative  pertinenze, con esclusione delle
unita'  concesse  in  uso  gratuito a parenti in linea retta di primo
grado,  per le quali si applica l'aliquota di cui al precedente punto
a), a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la
propria  residenza,  cosi'  come intesa ai fini anagrafici e vi abbia
effettiva, stabile dimora;
    c) del  6  per  mille per gli alloggi non locati, compresi quelli
posseduti da imprese e non venduti, intendendo per alloggi non locati
le  abitazioni  per  le  quali  non risultino registrati contratti di
locazione  da  almeno  due  anni.  I  due anni vengono computati come
segue:
      per  l'alloggio  di  nuova  costruzione a partire dalla data di
ultimazione  dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla
data in cui e' comunque utilizzato;
      per  gli altri alloggi a partire dalla data di acquisto o dalla
fine della precedente locazione;
2.  di  stabilire  la  detrazione per l'abitazione principale in Euro
140,00 dando atto che se la stessa trova capienza nell'imposta dovuta
per  l'abitazione  principale  potra'  essere computata, per la parte
residua,  sull'imposta dovuta per le pertinenze dirette come definite
ai sensi dell'art. 817 del codice civile;
3.  di  stabilire  per  l'anno  2002  la  detrazione per l'abitazione
principale  nella  misura  di  Euro  258,00  (anziche' Euro 140,00) a
favore   dei  soggetti  che  presentino  contemporaneamente  tutti  i
seguenti requisiti:
    a) proprietario  o  titolare  del  diritto  di  usufrutto,  uso o
abitazione,  nell'intero  territorio nazionale, della sola abitazione
principale  (comprendente eventuali pertinenze tipo garage, magazzino
ecc., anche se aventi diversa partita catastale;
    b) che  i  componenti  il  nucleo familiare del soggetto passivo,
inteso   come  l'insieme  delle  persone  coabitanti  nella  medesima
abitazione, non possiedano:
      1.  beni  patrimoniali  e/o  immobiliari  (valutati  in base al
valore catastale rivalutato);
      2. titoli di credito sia pubblico che privato;
      3. disponibilita' in denaro.
che   sommati   al   valore   catastale   rivalutato  dell'abitazione
principale,  unitamente  alle  sue  pertinenze  dirette, risultino di
ammontare superiore a Euro 104.000,00;
    c) che  il  reddito  complessivo di tutti i componenti del nucleo
familiare  del  soggetto passivo, inteso come l'insieme delle persone
coabitanti  nella medesima abitazione riferito all'anno 2001, rientri
in tali limiti:
Limiti di reddito     una persona - Euro 7.960,00
    due persone - Euro 12.200,00,
per  ogni  ulteriore  familiare  convivente e fiscalmente a carico il
limite viene incrementato di Euro 1.595,00;
    d) i  requisiti  sopra indicati devono essere posseduti alla data
del 1o gennaio 2002; qualora il contribuente acquisisca nel corso del
2002   l'immobile  adibito  ad  abitazione  principale,  i  requisiti
dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile;
4. di dare atto che il reddito complessivo del soggetto passivo e dei
componenti il nucleo familiare viene cosi' inteso:
    redditi  assoggettabili ad IRPEF (imponibile complessivo al lordo
degli oneri deducibili);
    pensioni di guerra e relative indennita' accessorie;
    pensioni privilegiate;
    pensioni,   assegni   ed   indennita'   erogate   dal   Ministero
dell'interno, agli invalidi civili, ciechi e sordomuti;
    pensioni sociali;
    pensioni estere;
    rendite infortunistiche INAIL;
    rendite da capitali mobili o immobili;
    rendite di qualsiasi natura;
    redditi erogati a titolo risarcitorio;
5.  di stabilire che per usufruire della detrazione di Euro 258,00 il
contribuente dovra' presentare l'apposita richiesta redatta su modulo
a   disposizione  presso  l'ufficio  tributi,  da  cui  risultino  le
condizioni  sopra  indicate.  Il  termine  per la presentazione della
domanda, a pena di decadenza, e' stabilito al 31 dicembre 2002;
7.  di  escludere  dal  beneficio  della maggiore  detrazione di Euro
258,00  le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8,
A/9.
    (Omissis).
02X00201;

    Il  comune  di  MONCHIO  DELLE  CORTI  (provincia  di  Parma)  ha
adottato,  il  15  e  22 dicembre  2001, le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille;
    (Omissis).
1.  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione  principale  del passivo, si detraggono fino a concorrenza
del suo ammontare Euro 113,62.
    (Omissis).
02X00202;

    Il comune di MONTAGNAREALE (provincia di Messina) ha adottato, il
21 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
per  l'anno  2002  l'aliquota  I.C.I.  e  la  detrazione  per l'unita
immobiliare adibita ad abitazione principale sono le seguenti:
    a)  unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota
5,5 per mille;
    b)  immobili  diversi dall'abitazione principale aliquota 6,5 per
mille;
    c)  detrazione  sulla  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale Euro 103,29.
    (Omissis).
02X00203;