Il comune di MONTALDO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare per l'anno 2002, (Omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984; aliquota del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota del 7 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). 02X00204; Il comune di MONTANERA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per quanto concerne il 2002, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni; (Omissis). 3. di dare atto che la pertinenza della prima abitazione verra presa in considerazione ai fini dell'applicazione della detrazione; 4. di dare atto che verra' considerata, ai fini della detrazione, prima casa, anche quella di proprieta' di persone non residenti che autocertifichino di aver dovuto trasferire la residenza presso istituti o case di riposo site in altri comuni o che risultino portatori di handicap (riconosciute ai sensi della legge n. 104/1992 e per tale motivo ricoverate in strutture, tali fabbricati devono pertanto risultare sfitti ed a disposizione. (Omissis). 02X00205; Il comune di MONTAZZOLI (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). La giunta comunale con atto n. 25 del 27 febbraio 2002 delibera di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, con la detrazione di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02X00206; Il comune di MONTECOPIOLO (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'anno 2002 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura deI 6 per mille per tutti gli immobili ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale dei residenti; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale dei residenti, nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). 02X00207; Il comune di MONTELEONE D'ORVIETO (provincia di Terni) ha adottato, il 12 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune e precisamente nella misura del 6 per mille, con le seguenti agevolazioni a decorerre dal 1o gennaio 2002: per le sedi di nuove attivita' commerciali ed artigianali e sedi di attivita' gia' esistenti ubicate all'interno del centro storico del capoluogo (Porta Nord, Porta Sud, Torrione) l'aliquota I.C.I., e' ridotta dal 6 per mille alla misura minima del 4 per mille; per le sedi di nuove attivita' commerciali, artigianali ed industriali ubicate nella restante parte del territorio comunale l'aliquota 1o gennaio e' ridotta dal 6 per mille alla misura minima del 4 per mille per i primi 5 anni di esercizio dell'attivita' a partire dal completamento della sede; di applicare la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis). 02X00208; Il comune di MONTELEPRE (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002 le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto-legge 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni nella misura seguente: 1. aliquota ordinaria 6 per mille punti percentuale; 2. per l'abitazione principale ed i casi di cui all'art. 12 del vigente regolamento I.C.I. l'aliquota ridotta del 4 per mille punti percentuale. (Omissis). 02X00209; Il comune di MONTELPARO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). delibera di determinare, (Omissis) nella misura seguente: abitazione principale con relative pertinenze 5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati 6 per mille. La detrazione I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 103,29. (Omissis). 02X00210; Il comune di MONTEMIGNAIO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). (omissis) ... di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura: 6 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale e sue pertinenze, con applicazione della detrazione di Euro 103,29; 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale ... (omissis). (Omissis). 02X00211; Il comune di MONTEPULCIANO (provincia di Siena) ha adottato, il 18 e 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) prima casa: 5,3 per mille; b) altri immobili (aliquota ordinaria): 6 per mille; c) immobili ad uso abitativo locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione di tipo concordato, art. 2 legge n. 431/1998: 7 per mille; d) immobili ad uso abitativo non locati o tenuti a disposizione in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2 legge n. 431/1998): 8 per mille; e) unita' immobiliari ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 legge n. 431/1998), l'aliquota viene determinata, a richiesta dell'interessato, nella misura del 5,3 per mille su presentazione della copia del contratto tipo con effettuazione del rimborso per la differenza; f) detrazione per la prima casa coma da normativa vigente Euro 103,29. (Omissis). di stabilire a norma del D.L. 30 dicembre 1992, n. 504, dell'art. 3 comma 55, della legge n. 662/1996, cosi' come integrata dall'art. 3 del D.L. 7 marzo 1997 n. 58 che per l'anno 2002 e' confermata l'ulteriore detrazione per i proprietari prima casa pari Euro 180,76 (L. 350.000) nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni: A) essere pensionati; B) essere proprietari di prima ed unica abitazione accatastata con cat. A/2, A/3, A/4/, A/5 ed eventuale terreno agricolo non superiore a mq. 1000; C) avere un reddito annuo non superiore a Euro 7.488,63 (L. 14.500.000) per un nucleo familiare composto da una sola persona o non superiore a Euro 9.915,97 (L. 19.200.000) per nuclei di due o piu' persone; (Omissis). 02X00212; Il comune di MONTESCANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di applicare con effetto dal 1o gennaio 2002 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 6 per mille. di non operare diversificazioni dal regime base stabilito della leggi. (Omissis). 02X00213; Il comune di MONTESCUDAIO (provincia di Pisa) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'applicazione dell'ICI nel 2002, le seguenti aliquote vigenti, come determinate con deliberazione di G.C. n. 20 dell 11 febbraio 1997: aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota ridotta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille. 2. di confermare in Euro 118,79 la detrazione fissa d'imposta applicabile all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con le modalita' e limiti previsti dalla vigente normativa in materia; (Omissis). 02X00214; Il comune di MONTEVECCHIA (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille indistintamente per tutti gli immobili; di determinare in Euro 129,11 (pari a L. 250.000) l'importo della detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00215; Il comune di MONTICELLO BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella misura gia' stabilita per l'anno 2001, determinando quindi l'aliquota nella misura del 4,5 per mille per le seguenti categorie di immobili: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Monticello Brianza; b) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; c) unita' immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa, dall'avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorche' separato o divorziato, e da questi utilizzate come dimora abituale e continuativa quali residenti nel comune di Monticello Brianza, a condizione che presentino apposita dichiarazione all'ufficio Tributi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno (e comunque entro e non oltre il 31 dicembre, qualora vi siano variazioni in data successiva) e comprovino che sono nelle predette condizioni; d) unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale e continuativa, a condizione che presentino apposita autocertificazione entro il 30 giugno di ogni anno (o comunque entro e non oltre il 31 dicembre, qualora vi siano variazioni in data successiva); 2. di stabilire l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,9 per mille per le aree fabbricabili, cosi' come definite nell'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 504/1992 e dall'art. 59 del d.lgs. n. 446/1997; 3. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille per le seguenti categorie di immobili: a) unita' immobiliari adibite a civile abitazione non costituenti abitazione principale del proprietario e non locate; b) unita' immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) tenuti a disposizione del proprietario e non locati; c) unita' immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 pertinenza degli immobili indicati al precedente punto b); 4. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 4,6 per mille per tutte le altre categorie di immobili non ricomprese nei commi precedenti. 5. di precisare che la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, solo per la parte di essa che non trova totale capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, viene confermata in Euro 103,29, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione di abitazione principale. Tra le unita' immobiliari equiparate ad abitazione principale, sono soggette alla detrazione le seguenti: a) unita' immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa, dall'avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorche' separato o divorziato, e da questi utilizzate come dimora abituale e continuativa, quali residenti nel comune di Monticello Brianza; b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, a condizione che non risultino locate. (Omissis). 02X00216; Il comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (provincia di Pisa) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. gravanti sugli immobili nelle misure sotto specificate: aliquota ordinaria I.C.I. del 5,5 per mille da applicare su tutti gli immobili con esclusione di quelli rientranti nelle successive lettere: aliquota del 5,5 per mille per gli immobili appartenenti ad enti che operano senza scopo di lucro e per le abitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del vigente regolamento I.C.I. nonche' per le pertinenze delle abitazioni pnncipali che rispondono ai requisiti previsti dall'art. 6 del regolamento dell'imposta: aliquota I.C.I. del 6,5 per mille gravante sugli alloggi non locati (a tale scopo si precisa che si considerano locate le abitazioni per le quali esiste un contratto di locazione stipulato nelle forme di legge e regolarmente registrato); 2. di fissare la detrazione per abitazione principale in Euro 130,00 annue; 3. di riconoscere ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui in premessa, l'elevazione della detrazione da Euro 130,00 a Euro 175,00 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per l'anno 2002, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 3 del D.L., 11 marzo 1997 n. 50 e di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a domanda dei soggetti stessi, previa produzione della documentazione riportata in premessa; 4. di considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, quali le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti, anche se distintamente iscritte in catasto e purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o dal titolare del diritto di godimento. (Omissis). 02X00217; Il comune di MONZA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 gennaio 2002 e 26 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002: a) l'aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 5,5 per mille da applicarsi sul valore di tutti gli immobili diversi da quelli di cui alle successive lettere b), c) e d); b) l'aliquota ridotta da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 4 per mille a favore dei soggetti passivi e dei soci di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Monza per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le pertinenze cosi' come definite dall'art. 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; c) l'aliquota ridotta, da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 4 per mille per le unita' immobiliari di cui all'art. 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; d) l'aliquota maggiorata da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' dell'8 per mille per tutti gli immobili per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; e) la detrazione da concedersi ai possessori della prima casa sara' di 103,291 euro salvo i casi previsti con apposito provvedimento. (Omissis). 1. di aumentare a Euro 155,00 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2002 subordinandone la concessione all'applicazione dei criteri contenuti nell'apposito regolamento che fa parte integrante del presente provvedimento. (Omissis). REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA MAGGIORE DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE Limite della detrazione 155 euro Categorie oggetto di agevolazione Condizioni: A - Limiti di reddito B - Possesso beni immobili A reddito: Il reddito da considerare e' quello imponibile ai fini I.R.P.E.F. dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare; reddito che non dovra' superare i seguenti limiti per il 2002 (dichiarazione dei redditi anno 2001). ===================================================================== | Reddito annuo determinato come sopra Componenti il nucleo familiare| euro ===================================================================== Una persona.... | 9.300 --------------------------------------------------------------------- Due persone.... | 13.430 --------------------------------------------------------------------- Tre persone.... | 14.980 --------------------------------------------------------------------- Quattro persone.... | 16.530 --------------------------------------------------------------------- Cinque persone.... | 19.110 --------------------------------------------------------------------- Sei persone.... | 21.700 --------------------------------------------------------------------- oltre le sei persone.... | 24.280 B Possesso beni immobili: Il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere: a titolo di proprieta', usufrutto, uso e abitazione altri immobili siti su tutto il territorio nazionale. immobili, compresa l'abitazione principale, classificati nelle categorie: A/1 - Abitazioni di tipo signorile; A/8 - Abitazioni in ville; A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici. Disposizioni generali I soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno: possedere tutti i requisiti previsti dalle lettere A e B; inviare apposita domanda-autocertificazione ai sensi dell'art. 4 legge n. 15/1968 e successive modifiche e integrazioni tramite raccomandata oppure consegnata a mano, al settore tributi del comune di Monza, entro l'anno di competenza del tributo. Presso il settore tributi sara' a disposizione un modello di domandaautocertificazione eventualmente utilizzabile dagli interessati. I contribuenti che hanno presentato la domanda entro i termini possono al momento del pagamento delle rate ICI, gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione peraltro si riserva la facolta' di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni di legge. (Omissis). 02X00218; Il comune di MORARO (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 e' riconfermata in L. 200.000. 3. di confermare per l'anno 2002, un aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 250.000, per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I., sempre che, l'abitazione posseduta non sia di lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi: a) persone assistite dal servizio sociale comunale nei modi previsti dalla legge; b) reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a 9.500.000 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte L. 5.508.000 per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare); c) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore a L. 35.257.000 (L.R. n. 49/1993 - art. 23 modificato con l'art. 7 legge regionale n. 20/1995, art. 32 L.R. n. 10 del 19 maggio 1998, delibera della giunta regionale n.1406 del 15 maggio 1998) per i nuclei con una persona, 46,274.000 con due, 57.292.000 con tre, per ogni ulteriore componente si aggiungono 5.508.000. (Omissis). 02X00219; Il comune di MORENGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). abitazione principale e pertinenze: 5 per mille; tutti gli altri immobili: 6 per mille; detrazione per abitazione principale: Euro 103,29. (Omissis). 02X00220; Il comune di MORROVALLE (provincia di Macerata) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota 5,5 per mille per abitazioni principali: detrazione Euro 103,30 per abitazioni principali; maggiore detrazione Euro 154.95 per particolari categorie di contribuenti, cosi' come stabilito con atto C.C. n. 66/1999. b) aliquota 6,5 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02X00221; Il comune di MOSSA (provincia di Gorizia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno d'imposta 2002 le seguenti aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota ordinaria del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite, escluse quelle indicate al punto seguente; b) aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata avra' la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori ed e limitata alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi. 2. di confermare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni d'imposta: a) Euro 103,29 (pari a L. 200.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) Euro 206, 58. (pari a L. 400.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo che abbia percepito nell'anno precedente, a quello a cui si riferisce l'imposta, un reddito complessivo imponibile all'I.R.P.E.F. pari o inferiore alla pensione annua integrata al minimo corrisposta dall'I.N.P.S., con esclusione del reddito relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, subordinatamente alla presentazione di idonea richiesta, attestante il possesso dei requisiti richiesti. 3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del regolamento comunale dell'I.C.I., la detrazione prevista al precedente punto a) si applica anche alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, sino al secondo grado di parentela, subordinatamente alla presentazione di idonea richiesta. 4. di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che gli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, come direttamente adibiti ad abitazione principale a condizione che gli stessi non risultino locati. (Omissis). 02X00222; Il comune di MOTTA CAMASTRA (provincia di Messina) ha adottato, il 1 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili. 2. confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X00223; Il comune di MOTTA S. ANASTASIA (provincia di Catania) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.l. (imposta comunale sugli immobili) come segue: abitazione principale: 4 per mille; altre unita' immobiliari: 6 per mille; fabbricati classificati catastalmente nel gruppo "D": 6,2 per mille; abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662): 4 per mille. di fissare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura annua di Euro 154,94 (L. 300.000). (Omissis). 02X00224; Il comune di MOZZATE (provincia di Como) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di prendere atto che, per l'anno 2002 la giunta comunale ha determinato le seguenti aliquote I.C.I: 5 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria applicata dal comune di Mozzate; 4 per mille l'aliquota agevolata per l'abitazione principale; 7 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare agli immobili sfitti; 2,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare agli immobili inagibili; zero per mille l'aliquota da applicare agli immobili di cui all'art. 18, comma 3, del regolamento. Cosi' riportate nel seguente prospetto: ===================================================================== Tipologia di immobile| Aliquota | Note ===================================================================== | |Non e' prevista alcuna tipologia Terreni agricoli | 5 per mille |particolare --------------------------------------------------------------------- | |Non e' prevista alcuna tipologia Aree fabbricabili | 5 per mille |particolare --------------------------------------------------------------------- | |E' prevista la detrazione | |ordinaria di L. 200.000. In Abitazioni principali| 4 per mille |alcuni casi di L. 500.000 --------------------------------------------------------------------- | |Se sfitti 7 per mille. Se a | |contratti con affitti concordati Altri fabbricati | 5 per mille |zero per mille --------------------------------------------------------------------- | |Aliquota agevolata per i | |proprietari che eseguono Fabbricati inagibili |2,5 per mille|interventi di recupero Art. 2) di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale ed in L. 500.000 quella per i seguenti soggetti: "I nuclei familiari il cui reddito sia inferiore o pari alle prime tre fasce di reddito previste nella tabella per il minimo vitale approvata per l'anno 2002."; "I nuclei familiari con presenza di persone disabili con un'invalidita' riconosciuta pari o superiore al 76%, il cui reddito sia inferiore o pari alle prime cinque fasce di reddito previste nella tabella per il minimo vitale approvata per l'anno 2002.". (Omissis). 02X00225; Il comune di MURAVERA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). per abitazione principale: 4 per mille; per altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,8 per mille; detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,291. (Omissis). 02X00226; Il comune di MURO LECCESE (provincia di Lecce) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) stabilire, omissis, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.: del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili soggette ad imposta; 2) confermare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni dell'imposta, gia' deliberate per l'anno 2001: Euro 123,95 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetti passivi indicati all'art. 4, comma 2, del vigente regolamento comunale I.C.I.; Euro 103,29 per tutte le altre unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; (Omissis). 1. oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresi' abitazioni principali: a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicante nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente descritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere affettuata secondo i criteri generali; b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o collaterale entro il secondo grado, e da questi utilizzata come abitazione principale, a condizione che detti parenti non siano possessori di abitazione sull'intero territorio nazionale; c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per usufruire dell'agevolazione della detrazione, il soggetto richiedente deve presentare all'ufficio tributi del comune, nel mese di gennaio di ogni anno, apposita comunicazione e documentazione circa il diritto all'agevolazione stessa nell'anno precedente. 2. Sono accordate inoltre le seguenti agevolazioni: elevazione della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in favore dello I.A.C.P., e dei soggetti passivi assegnatari di alloggi realizzati dall'I.A.C.P. di tipo economico popolare; in favore dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico o sociale, aventi un reddito familiare annuo, riferito all'anno precedente, non superiore a L. 7.000.000. L'ammontare di detta detrazione dall'imposta viene annualmente stabilito con la detrazione di determinazione dell'aliquota I.C.I., ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il predetto limite di reddito di L. 7.000.000 per i soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico e sociale viene elevato: di L. 2.500.000 in presenza di coniuge convivente; di L. 2.500.000 per ogni familiare convivente. Fissazione dei seguenti criteri per la determinazione del reddito: per la determinazione del reddito deve essere compresa ogni forma di entrata di tutti i componenti il nucleo familiare o di convivenza, in particolare: reddito da lavoro dipendente di tutti i membri della famiglia, comprensivo di trattamenti di famiglia; reddito di lavoro autonomo; reddito derivante da pensioni, rendite e assegni di qualsiasi genere; assegno di accompagnamento; reddito da patrimonio (eccetto il reddito catastale della casa di abitazione) quale affitti di case e terreni; prestazioni assistenziali in denaro erogate da enti pubblici. Non devono essere considerate le prestazioni con specifica destinazione (es. contributo per l'acquisto protesi, strumenti di lavoro, ecc.), assegni di studio univeresitario o provvidenze analoghe di incentivo allo studio, ed eventuali altre entrate comunque disponibili per il nucleo. I soggetti aventi diritto all'agevolazione devono presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del comune entro il 30 giugno di ogni anno, con allegata la documentazione reddituale. (Omissis). 02X00227; Il comune di MUSSOMELI (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare, per l'anno 2002, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili diversificandole come appresso: aliquota del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta; aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore ai tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; aumentare per l'anno 2002 la detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale da L. 200.000, pari a Euro 103,30 L. 300.000, pari ad Euro 154,94, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata. (Omissis). 02X00228; Il comune di NEMI (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ordinaria al 7 per mille; 3. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ridotta al 4,5 per mille per l'abitazione principale e delle sue pertinenze, nelle limitazioni previste dal regolamento comunale, intesa nel senso di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 4. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale del contribuente e' pari a Euro 103,30; (Omissis). 02X00229; Il comune di NEROLA (provincia di Roma) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). 02X00230; Il comune di NOCERA INFERIORE (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 2002 e il 28 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota ordinaria al 7 per mille; b) aliquota al 6,5 per mille, inferiore dello 0,5 per mille rispetto a quella ordinaria, per gli immobili tenuti in fitto; c) aliquota al 5,5 per mille per le abitazioni principali e per le categorie catastali C2, C6 e C7; d) la detrazione per l'abitazione principale e' stata stabilita in Euro 103,29; e) per le famiglie che hanno nel proprio nucleo familiare un parente fino al secondo grado con un'invalidita' del 100% e indennita' di accompagnamento, la cui rendita catastale dell'abitazione principale non superi Euro 619,75, la detrazione per l'abitazione principale e' stata stabilita in Euro 154,94 (Omissis). 02X00231; Il comune di ORSENIGO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nel seguente modo: a) 4,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale - o considerate tali - e le sue pertinenze, come previsto dall'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune; b) 5,6 per mille per le altre fattispecie imponibili ai fini dell'I.C.I. 2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 deI d.lgs n. 504/1992, ai fini del pagamento I.C.I. per l'anno 2002 a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: A) sono individuate le seguenti categorie: 1. il proprietario dell'immobile che abbia compiuto al 1o gennaio 2002 il sessantesimo anno di eta' e il cui nucleo familiare non produca un reddito complessivo superiore a L. 30.000.000 lordi riferito all'anno 2001, reddito derivante unicamente dal percepimento di pensioni; 2. il proprietario dell'immobile, con familiari a carico, che alla data dall' 1o gennaio 2002 si trovi in condizione non lavorativa e che comunque mantenga lo "status di disoccupato" alla data del 31 maggio; 3. il proprietario dell'immobile che, non rientrando nelle precedenti categorie, ritenga di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio; B) la detrazione di cui trattasi deve comunque essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; C) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica proprieta' del nucleo flimiliare al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui detta unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti del nucleo familiare non devono possedere in proprieta' alcuna altra unita' immobiliare; D) i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, contenente: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; l'ammontare del reddito lordo percepito nel 2001; il possesso dei requisiti richiesti di cui al punto C). La richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine stabilito per legge per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione di variazione I.C.I. alla segreteria del comune di Orsenigo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine. I contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002 gia' tener conto della maggiore detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal d.lgs n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'autorita' giudiziaria competente (Omissis). 3. di prendere atto che dall'anno 2000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4-bis del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, come integrato con deliberarazione consiliare n. 55/22.12.99, i versamenti dovranno avvenire esclusivamente: 1) tramite il servizio postale - sul c/c postale intestato al Comune di Orsenigo servizio tesoreria ICI n. 13705256 - o in alternativa direttamente presso la Tesoreria comunale tramite i predisposti bollettini. I modelli di versamento da utilizzare dovranno essere quelli approvati con decreto ministeriale 12 maggio 1993. 4. di prendere atto delle modifiche regolamentari dell'anno d'imposta 2001 approvate con atto consiliare n. 52 del 13 ottobre 2000 ai sensi dell'art. 59 lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per considerare abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota agevolata quella concessa a parenti e affini entro il 2o grado; (Omissis). 02X00232; Il comune di OSMATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). c) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel territorio del comune di Osmate per l'anno 2002, nella misura ordinaria del 6 per mille con le seguenti eccezioni: abitazione principale, fabbricati equiparati e relative pertinenze: aliquota 5 per mille; d) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene prevista nela misura di Euro 103,29. La suddetta detrazione e' elevata a Euro 154,94 a favore del pensionato o dei pensionati anagraficamente conviventi, in possesso dei seguenti requisiti: 1. possesso, nel territorio italiano, di reddito di fabbricati costituiti unicamente dal solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze dell'abitazione principale; 2. titolare di reddito da pensione; 3. essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi, anche di natura diversa, imponibili I.R.P.E.F. riferiti all'anno 2001: fino a Euro 7.746,85 se unico componente e fino a Euro 10.329,14 riferito a tutti i componenti del nucleo familiare; 4. l'immobile occupato deve essere accatastato in categoria compresa tra A2 e A6. Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno presentare la richiesta di autocertificazione agli uffici comunali entro il 30 giugno 2002. (Omissis). 02X00233; Il comune di PACE DEL MELA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002 nelle misura di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== n.d.| Tipologia degli immobili |Aliquote % ===================================================================== 1 |abitazione principale.... | 4 --------------------------------------------------------------------- |abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai | |figli e dagli stessi utilizzate come abitazione | 2 |principale . . | 4 --------------------------------------------------------------------- 3 |aliquota ordinaria.... | 7 --------------------------------------------------------------------- 4 |terreni agricoli.... | 5 --------------------------------------------------------------------- 5 |aree fabbricabili.... | 7 2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: ===================================================================== | tipologia degli | | | immobili nonche' | | | categorie di | | | soggetti in | | | situazioni di | |detrazione di imposta |particolare disagio |riduzione di imposta | (Euro in ragione n.d.| economico-sociale | % | annua) ===================================================================== |Unita' immobiliari | | |destinate ad | | |abitazione | | 1 |principale.... | | 103,29 --------------------------------------------------------------------- |Abitazioni concesse | | |in comodato d'uso | | |gratuito ai figli e | | |dagli stessi | | |utilizzate come | | |abitazione | | 2 |principale.... | | 103,29 --------------------------------------------------------------------- |Soggetto passivo il | | |cui nucleo familiare| | |convivente | | |nell'abitazione | | |principale comprenda| | |uno o piu' disabili | | |con invalidita' non | | |inferiore al 75%, | | |risultante dal | | |certificato di | | |riconoscimento di | | |invalidita' civile | | |rilasciato dalle | | |strutture pubbliche.| | |Sono escluse tutte | | |le unita' | | |immobiliari | | |classificate in | | |catasto nelle | | |categorie A/1, A/7, | | 3 |A/8, A/9..... | | 258,23 I contribuenti in possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti 2 e 3 per usufruire della detrazione devono chiedere informazioni al comune - ufficio tributi - in merito alla documentazione da presentare. (Omissis). 02X00234; Il comune di PARUZZARO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di approvare per l'anno 2002 l'applicazione della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 pari Euro 103,29. (Omissis). 02X00235; Il comune di PATERNOPOLI (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare, anche per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 02X00236; Il comune di PAULLO (provincia di Milano) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per il 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune come in appresso: nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale destinata alla residenza del proprietario, del proprio genitore, dei propri figli e per le sue pertinenze cosi' come definite dall'art. 817 del codice civile comprese le autorimesse dell'abitazione principale; nella misura del 6 per mille per le autorimesse non considerate come al punto precedente pertinenza dell'abitazione principale; nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale; nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili non destinati alla residenza; 2. di determinare in Euro 103,29 fisse la detrazione unica di imposta. (Omissis). 02X00237; Il comune di PEDARA (provincia di Catania) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue: aliquota da applicare ai soggetti passivi per le unita' immobiliari ad uso di abitazione principale: 4,5 per mille; aliquota da applicare ai soggetti passivi per aree edificabili: 4,5 per mille; aliquota da applicare ai soggetti passivi per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali: 6 per mille. 2. di stabilire che, dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X00238; Il comune di PESCO SANNITA (provincia di Benevento) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 5 per mille; 2 per mille in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997); di ridurre a Euro 103,29 (L. 200.000) l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). 02X00239; Il comune di PETRONA' (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Stabilire per l'anno 2002. l'aliquota unica I.C.I., valevole per tutto il territorio comunale nella misura del 6,8 per mille, per ogni tipo di abitazione; l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati definiti inagibili o inabitabili non utilizzabili ai sensi del comma 55 della legge 662/1996; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto passivo, si detraggono fino alla concorrente del suo ammontare Euro 103,29 rapportato al periodo dell'anno ai sensi di legge. (Omissis). 02X00240; Il comune di PETTORAZZA GRIMANI (provincia di Rovigo) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille, con l'esclusione delle seguenti categorie alle quali l'aliquota I.C.I. viene stabilita al 4 per mille: nuovi nuclei familiari composti da coniugi, soggetti passivi d'imposta, con eta' non superiore a 35 anni ciascuno e costituitisi a decorrere dal 1o gennaio 2001 nell'ambito del territorio comunale; nuclei familiari i cui soggetti passivi siano portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 o invalidi civili al 100% ovvero conviventi con gli stessi; nuove imprese, individuali o in forma associata, che siano soggetti passivi d'imposta, costituitesi a decorrere dal 1o gennaio 2001 nell'ambito del territorio comunale; 2. di mantenere inalterato in L. 200.000 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 20 del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996; 3. di stabilire nella misura di L. 500.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 20 del decreto legislativo n. 504/1992 per i soli nuclei familiari i cui soggetti passivi siano portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 o invalidi civili al 100% ovvero conviventi con gli stessi. (Omissis). 02X00241; Il comune di PIANO DI SORRENTO (provincia di Napoli) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: 1) aliquota ordinaria 5,5 per mille; 2) aliquota per abitazioni date in uso gratuito da soggetti passivi residenti nel comune di Piano di Sorrento a parenti fino al secondo grado che vi risiedono anagraficamente e che la usano come abitazione principale aliquota del 5,5 per mille; si precisa che sono parenti fino al secondo grado i genitori, i figli, i fratelli, i nonni ed i nipoti rispetto ai nonni; che a queste abitazioni non si puo' applicare la detrazione per la prima casa; 3) unita' immobiliare destinate ad abitazione non locate: aliquota del 7 per mille; 4) stabilire in L. 200.000 pari a Euro 103,30 la misura dela detrazione spettante per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00242; Il comune di PIAZZA ARMERINA (provincia di Enna) ha adottato, il 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare le aliquote I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) con effetto dal 1o gennaio 2002 come segue: A) aliquota ridotta del 4 per mille da applicare all'abitazione principale e relativa pertinenza (garage o box o posto auto) anche se distintamente iscritte in catasto, in numero non superiore ad una, sempre che sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione principale intestata allo stesso proprietario; B) aliquota del 6,5 per mille per tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili) posseduti in aggiunta o diversi dall'abitazione principale; C) di stabilire che dall'imposta dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 02X00243; Il comune di PIAZZOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 7 per mille. (Omissis). 02X00244; Il comune di PICINISCO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 12 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni: per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione: 6 per mille; detrazione per immobile principale: Euro 103,29 (L. 200.000); terreni edificabili: 6 per mille. (Omissis). 02X00245; Il comune di PIOSSASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote e detrazioni sotto elencate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: ===================================================================== Casistica degli | | Limitazioni periodo immobili |Aliquota (per mille)| applicazione aliquota ===================================================================== Immobili adibiti ad | | abitazione principale e| | prima pertinenza | 5 | --------------------------------------------------------------------- Immobili concessi in | | uso gratuito a parenti | | o affini entro il primo| | grado | 5 | --------------------------------------------------------------------- Immobili non locati di | | anziani o disabili | | residenti in istituti | | di ricovero o sanitari | 5 | --------------------------------------------------------------------- Immobili non adibiti ad| | abitazione principale o| | posseduti in aggiunta | | all'abitazione | | principale, | | appartenenti alla sola | | categoria catastale A, | | esclusi A/10 | 6,5 | --------------------------------------------------------------------- Immobili a destinazione| | diversa da abitazione, | | appartenenti alle | | categorie catastali | | A/10, B, C e i terreni | | agricoli | 6 | --------------------------------------------------------------------- Immobili appartenenti | | alla categoria | | catastale D e le aree | | fabbricabili | 7 | --------------------------------------------------------------------- Immobili appartenenti a| | societa', ditte o | | imprese, di nuova | | costituzione, iscritte | | per la prima volta alla| | Camera di commercio | | nell'anno in corso | 4 | anni 3 --------------------------------------------------------------------- Immobili di interesse | | artistico o | | architettonico, | | localizzati nei centri | | storici, oggetto di | | intervento di recupero | | a norma dell'art. 31, | | Fino alla data di comma 1, lettere c) e | | ultimazione lavori d), legge 5 agosto | |ovvero, se antecedente, 1978, n. 457 | 4 | di utilizzo --------------------------------------------------------------------- Immobili di esercizi | | commerciali, oggetto di| | interventi di | | ristrutturazione | | edilizia | 4 | Anni 3 detrazioni: ===================================================================== Tipo detrazione |Importo detrazione in Euro ===================================================================== Ordinari |118,785 --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale del nucleo familiare| comprendente tra i propri componenti un | soggetto invalido, cieco o sordomuto | civile, beneficiario di pensione o | indennita' concessa al solo titolo di | minorazione o di assegno di | accompagnamento ovvero un soggetto | dichiarato persona handicappata in | situazione riconosciuta avente | connotazione di gravita' ai sensi | dell'art. 3 della legge n. 104/1992, con | accertamento effettuato dalla A.S.L. ai | sensi dell'art. 4 della stessa legge. (Il | titolo alla elevazione della detrazione | deve essere dimostrato dal contribuente) |258,228 2. Di stabilire e precisare che ogni contribuente che ne ha diritto puo' usufruire della detrazione spettante solo una volta, ad eccezione dell'ATC per gli immobili adibiti ad uso abitativo ed assegnati a residenti nel comune di Piossasco, delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari, e del CIT per gli immobili di proprieta' dello stesso, assegnati dall'ATC a titolo di abitazione principale a residenti nel Comune di Piossasco. (Omissis). 02X00246; Il comune di POLISTENA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002, nelle misure seguenti: aliquota ridotta per l'abitazione principale 5 per mille; aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale del contribuente 6 per mille; 2. (omissis); 3. di confermare anche per l'anno 2002 come previsto dal regolamento d'applicazione, che l'Imposta comunale sugli immobili di questo comune, venga versata dal contribuente con bollettino postale su conto postale intestato all'ente, che e' stato appositamente aperto presso l'amministrazione postale o su conto corrente bancario da aprire presso il tesoriere comunale. (Omissis). 02X00247; Il comune di PONTENURE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, nelle misure seguenti: al 5,6 per mille l'aliquota per quanto riguarda i terreni agricoli, le aree fabbricabili, l'abitazione principale e gli altri fabbricati (con la sola esclusione degli alloggi non locati); al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi non locati; al 4 per mille, l'aliquota per le unita' oggetto di interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; al 4 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02X00248; Il comune di PONTESTURA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire ai fmi della applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2002: una aliquota unica nella misura del 5,5 per mille (omissis); 2. di stabilire altresi' che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (omissis). (Omissis). 02X00249; Il comune di PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 26 febbraio e 4 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di adottare per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota l.C.I. del 5,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e quella del 6,8 per mille per le aree fabbricabili, terreni agricoli ed altri fabbricati; (Omissis). 1. di determinare in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per II.C.I. 2002 per le unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai contribuenti; per le unita' immobiliari e relative pertinenze possedute da cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto, purche' non locate, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; per le unita' immobiliari possedute da cittadini italiani residenti al estero a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia, purche' non locate; 2. di dare atto che la detrazione puo' essere utilizzata per diminuire l'imposta dovuta sulle pertinenze per le seguenti fattispecie: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dai contribuenti; unita' immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; 3. di dare atto che, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabili e di fatto non utilizzati, all'imposta dovuta si applica una riduzione del 50 per cento. (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno d'imposta 2002 e successivi il versamento I.C.I. dovra' avvenire con le seguenti modalita': l'acconto da versare entro il 30 giugno (o giorni successivi se la scadenza cade nelle giornate di sabato o domenica o altro giorno festivo) e' pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti nell'anno in corso nei casi in cui il possesso si sia protratto per sei mesi nel primo semestre dell'anno in corso; resta salva la facolta' di versate tutto entro la data per il versamento in acconto; l'acconto da versare entro il 30 giugno (o giorni successivi se la scadenza cade nelle giornate di sabato o domenica o altro giorno festivo) e' pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti nell'anno in corso e sulla base dei mesi di possesso effettivi qualora siano inferiori a sei mesi nel primo semestre dell'anno in corso; resta salva la facolta' di versate tutto entro la data per il versamento in acconto; il saldo da versare entro il 20 dicembre (o giorni successivi se la scadenza cade nelle giornate di sabato o domenica o altro giorno festivo) va calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti per l'anno in corso, detraendo l'importo versato in acconto; l'imposta dovuta va rapportata al periodo di possesso e alla percentuale di possesso; (Omissis). 02X00250; Il comune di PRATOVECCHIO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5,8 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, con applicazione delle detrazioni previste dalla legge per l'abilitazione principale, pari a Euro 103,29. (Omissis). 02X00251; Il comune di PUOS D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobiili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili; 2. di determinare l'aliquota nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e di determinare in Euro 130,00 la debrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che stessa non risulti locata. (Omissis). 02X00252; Il comune di PUTIGNANO (provincia di Bari) ha adottato il 5 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per tutte le tipologie di immobili, nonche' la misura della detrazione per l'abitazione principale in Euro 180,76 (L. 350.000), cosi' come deliberate nell'anno 2001. (Omissis). 02X00253; Il comune di QUADRELLE (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. I.C.I. immobili l'aliquota e' confermata al 5,5 per mille; la detrazione per l'abitazione principale e' pari a L. 200.000. (Omissis). 02X00254; Il comune di QUARTO D'ALTINO (provincia di Venezia) ha adottato, il 31 gennaio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 5 per mille per le unita' immobiliare destinate ad abitazione principale; 7 per mille per le unita' immobiliari sfitte; 4 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione con i contratti "agevolati" previsti all'art. 2 comma 3, legge 431/1998, in base ai patti e alle condizioni di cui all'accordo siglato tra i rappresentanti sindacali e i rappresentanti degli inquilini e depositato presso la segreteria del comune in data 20 ottobre 1999; 6 per mille per le restanti tipologie. (Omissis). 02X00255; Il comune di QUINZANO D'OGLIO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare come segue le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2002 e stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di Euro 103,29; 4,5 per mille, abitazione principale; 5,5 per mille, aliquota ordinaria; 7 per mille, fabbricati ad uso di abitazione e ad uso commeciale sfitti. (Omissis). 02X00256; Il comune di RADICOFANI (provincia di Siena) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille, 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille per le seconde case affittate, purche' cio' risulti dalla presentazione di un contratto di affitto regolamente registrato; 3. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437, art. 4, comma 1, convertito con legge n. 556/1996, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 4. di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per gli immobili dei centri storici, di Radicofani e Contignano, ove sorgono nuovi esercizi commerciali o artigianali, non esistenti alla data del 31 dicembre 2001, relativamente all'anno 2002 ed ai successivi quattro anni dall'apertura dell'esercizio al pubblico; 5. di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per gli immobili nei quali sorgono le sedi o i servizi di rilevanza per la collettivita' delle associazioni, delle pro loco e degli altri organismi di carattere associativo o ricreativo con valenza per la collettivita'; 6. di dare atto che la detrazione di imposta per l'abilitazione principale e' pari ad Euro 103.29 pari a L. 200.000 (duecentomila), pari cioe' all'importo minimo stabilito dalla legge; (Omissis). 02X00257; Il comune di RAPONE (provincia di Potenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comune sugli immobili da applicarsi in territorio comunale per l'esercizio 2002. (Omissis). 02X00258; Il comune di Raveo (provincia di Udine) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, a valere per l'anno 2002, nella misura del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con le normali e detrazioni previste dalla legge. (Omissis). 02X00259; Il comune di Reggello (provincia di Firenze) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare le aliquote approvate per il 2001 anche per l'anno 2002 come di seguito indicato: aliquota abitazione principale 5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale 7 per mille; detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo di possesso nell'anno 2002 pari a L. 200.000; estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale a quelle possedute da anziani o disabili che risultino residenti in istituti e la cui unita' immobiliare non risulti locata; estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale anche a quelle abitazioni dove risiedono parenti in linea retta di primo grado del contribuente; estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale ancbe a quelle concesse in locazione con contratto di tipo concordato ex art.3 comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 a soggetti che la utilizzano come abitazione principale; estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale anche alla pertinenza limitatamente e soltanto se ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' posta l'abitazione principale come stabilito nel regolamento comunale approvato con delibera c.c. n. 121 del 23 dicembre 1998 e modificato con delibera c.c. n. 32 del 29 febbraio 2000. di elevare la detrazione per abitazione principale la detrazione per l'abitazione principale da Euro 103.29 (Lire 200.000) a Euro 206.58 (Lire 400.000) alle categorie di soggetti di seguito specificati che si trovino in situazioni di particolare-disagio economico e sociale: al soggetto passivo nel cui nucleo familiare si assista con continuita' un parente o un affine entro il terzo grado riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 legge 104/1992 e che risulti proprietario di una sola abitazione, compresa di eventuale pertinenza, su tutto il territorio nazionale e che vi risieda; al soggetto passivo nel cui nucleo familiare sia presente persona con riconosciuto grado di invalidita' al 100%, proprietario di una sola abitazione sul territorio nazionale, che vi risieda e sia in possesso di un reddito imponibile IRPEF non superiore a quanto di seguito indicato: per una persona Euro 7.359,51 (Lire 14.250.000); per due persone Euro 11.620,28 (Lire 22.500.000); per tre persone Euro 15.493,70 (Lire 30.000.000); per quattro persone Euro 17.430,42 (Lire 33.750.000); per cinque persone Euro 19.367,13 (Lire 37.500.000); per ogni persona in aggiunta si aggiungono Euro 1.936,71 (Lire 3.750.000). Per usufruire delle predette agevolazioni e' obbligatoria la presentazione, prima del versamento in acconto, di apposita autocertificazione. (Omissis). 02X00260; Il comune di RHO (provincia di Milano) ha adottato, il 19 febbraio 2002 e il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, sulla base dei motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili: a) abitazioni principali e pertinenze, terreni agricoli, abitazioni locate con i contratti tipo previsti dalla legge n. 431/1998: aliquota 4 per mille; b) altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota 7 per mille; c) abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: aliquota 9 per mille. 2. di applicare nella misura di Euro 103,29 la detrazione prevista per l'abitazione principale; 3. (omissis). (Omissis). Delibera 1. di aumentare, per l'anno 2002, sulla base dei motivi espressi in premessa, da Euro 103,29 ad Euro 154,94 la detrazione dell'imposta I.C.I. dovuta per l'anno 2002 per: i titolari di pensioni, i lavoratori in cassa integrazione od in mobilita', disoccupati il cui stato risulti da iscrizione a strutture pubbliche/private di collocamento, gli invalidi civili riconosciuti al 100% che risultino proprietari, titolari di diritto d'uso od abitazione, usufruttuari di un'unica unita' immobiliare classificata nelle categorie catasto A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, oltre box e/o altre pertinenze, con reddito imponibile annuo: a) fino ad Euro 7.746,85 per nucleo familiare composto da una persona; b) fino ad Euro 13.944,34 per nucleo familiare composto da due persone; tale limite di reddito e' elevato a Euro 3.098,74, per ogni altro familiare a carico o componente il nucleo familiare; 2. di estendere la maggior detrazione anche al coniuge delle categorie sopradescritte a condizione che sia casalinga e di eta' superiore ai 60 anni; 3. di escludere dal beneficio tutte le casistiche che vengono a determinarsi per effetto di quanto citato in premessa; 4. di dare atto che per poter usufruire della maggiore detrazione i contribuenti dovranno presentare, a pena di decadenza, entro i termini della dichiarazione dei redditi, apposita autocertificazione. Per tali autocertificazioni e' prevista la possibilita' di controlli a campione; 5. (omissis). (Omissis). 02X00261; Il comune di RIMINI ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di fissare con decorrenza 1o gennaio 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ridotta del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; aliquota agevolata del 2 per mille per i fabbricati ad uso abitazione principale concessi in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla legge 9 dicembre 1398, n. 431; per usufruire dell'aliquota ridotta gli interessati dovranno presentare al settore tributi, entro la scadenza della rata di saldo, copia del contratto di locazione, a pena di decadenza del beneficio; aliquota agevolata del 2 per mille per gli alloggi di proprieta' dell'azienda casa Emilia-Romagna (A.C.E.R.), locati a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; per usufruire dell'agevolazione l'azienda a pena di decadenza del beneficio dovra', a fine esercizio ed entro due mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo, rendere conto delle somme risparmiate a titolo di imposta ed utilizzate per spese di manutenzione e miglioria sugli alloggi stessi; aliquota agevolata del 2 per mille per fabbricati ubicati nel centro storico ove hanno sede "botteghe storiche"º; si intendono tali le attivita' commerciali, artigianali o di pubblico esercizio, da almeno trenta anni ubicate nel medesimo fabbricato ed esercenti la medesima attivita', mantenendo la medesima insegna; la titolarita' della gestione puo' invece essere cambiata; l'agevolazione e' concessa nei casi nei quali la proprieta' dell'immobile coincida con la gestione dell'azienda, allo scopo di favorine la permanenza nel centro storico; per usufruire dell'aliquota ridotta gli interessati dovranno presentare al settore tributi, entro la scadenza della rata di saldo ed a pena di decadenza del beneficio, documentazione idonea a dimostrare la presenza dei requisiti cosi' previsti; aliquote agevolate per fabbricati ubicati nel centro storico, prospicienti strade ed aree pubbliche, ove vengono effettuati interventi di manutenzione delle facciate; l'agevolazione sara' riconosciuta in relazione alle unita' immobiliari che risultino facenti parte della/e facciata/e interessata/e all'intervento; le aliquote sono fissate nel 2 per mille per i fabbricati delle categorie catastali da A/1 ad A/9, e relative pertinenze, e nel 6 per mille per i fabbricati delle altre categorie; le condizioni per il riconoscimento di dette aliquote agevolate sono confermate come disciplinate nella deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 15 febbraio 2001, con l'integrazione che vengono ammessi al beneficio, per tre anni decorrenti dal 2001, gli interventi anche iniziati o effettuati nell'anno 2000; aliquota agevolata del 6 per mille per fabbricati ad uso albergo ove vengono effettuati interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; le condizioni per il riconoscimento di detta aliquota agevolata sono confermate come disciplinate nella deliberazione di C. C. n. 17 del 15 febbraio 2001; aliquota del 9 per mille per i fabbricati ad uso abitativo per i quali alla data del 10 gennaio 2002 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili, non individuati nei precedenti punti; 3. di fissare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni per abitazione principale previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992: euro 113,62 (L. 220.000) la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; euro 258,23 (L. 500.000) la detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, individuate nelle condizioni personali ed economiche fissate con deliberazione di C. C. n. 4 del 24 gennaio 2002; (Omissis). 02X00262; Il comune di RIO MARIA (provincia di Livorno) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, in materia d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni gia' in vigore nell'anno 2001 e precisamente come segue: aliquota ordinaria: 7 per mille - per tutti gli immobili con esclusione dell'abitazione principale e proprie pertinenze; aliquota ridotta: 6 per mille - per l'abitazione principale e proprie pertinenze; detrazione d'imposta: Euro 139,44 - L. 270.000; 2. di dare atto che l'aliquota ridotta e la detrazione d'imposta sopradescritte sono applicabili nei casi di abitazione principale come dettagliatamente riportato nell'art. 5) del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., in tutti gli altri casi sara' applicabile l'aliquota ordinaria, con esclusione della detrazione d'imposta per le fattispecie contemplate nei punti d) e e); 3. di determinare l'elevazione della detrazione d'imposta a Euro 170,43 (Lire 330.000 ) nel caso di contribuenti ultrasessantacinquenni con reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare pari o inferiore a Euro 6.713,94 (L. 13.000.000) maggiorato di Euro 1.549,37 (Lire 3.000.000) per ogni componente il nucleo familiare medesimo, che non possiede altre proprieta' immobiliari oltre la casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. La relativa richiesta dovra' essere redatta e inoltrata entro il 30 giugno 2002 su appositi moduli reperibili presso gli uffici comunali; (Omissis). 02X00263; Il comune di RIVAMONTE AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, (omissis), le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota delle unita' immobiliari adibite ad abitazioni principale e a primo garage nella misura del 4,5 per mille; aliquota dei restanti immobili ed aree fabbricabili non adibite ad abitazione principale nella misura del 7 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di ". 200.000; la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale viene applicata anche alle seguenti unita' immobiliari: a) possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; b) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1o grado di parentela adibite a loro abitazione principale. (Omissis). 02X00264; Il comune di RIVAROLO MANTOVANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota del 4 per mille: per gli interventi di ristrutturazione di cui agli articoli 31 lettera c) e lettera d) della legge n. 457/1978 che interessano l'intero fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 49 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. L'applicazione dell'aliquota ridotta decorre dalla data di rilascio della concessione edilizia e fino alla comunicazione di fine lavori che non deve superare il limite dei tre anni dalla data del rilascio della concessione. L'eventuale proroga della concessione non da' diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. La comunicazione dell'applicazione dell'aliquota ridotta deve essere effettuata in sede di denuncia I.C.I. Nel caso di mancata esecuzione dei lavori il contribuente deve versare la differenza I.C.I. (tra l'aliquota dovuta e quella agevolata applicata) maggiorata delle relative soprattasse e interessi. per gli immobili messi a disposizione della pubblica amministrazione per interventi di edilizia residenziale pubblica. Aliquota del 5 per mille: per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo. A questi immobili si applica la detrazione di imposta di Euro 103,29 (fissata dall'art. 8, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo avente redditi familiari pari o inferiori a L. 13.000.000 (Euro 6.713,94) si applica la detrazione di imposta di Euro 206,58. Per beneficiare della detrazione di Euro 206,58 il soggetto passivo di imposta deve presentare all'ufficio tributi del comune un'autocertificazione comprovante la situazione reddittuale del nucleo familiare, entro il termine stabilito per la presentazione della denuncia I.C.I. Deve considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. per gli immobili dati in uso gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado che li utilizzano come abitazione principale. Aliquota 5,3 per mille: per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale (art. 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella legge 24 ottobre 1996, n. 556); per l'abitazione (da intendersi una sola abitazione) posseduta in aggiunta alla abitazione principale e tenuta a disposizione dal soggetto passivo (immobile con allacciamento utenze e assoggettato per l'intera superficie a tassa rifiuti). La comunicazione per l'individuazione dell'abitazione tenuta a disposizione dovra' essere effettuata in sede di denuncia I.C.I. Agli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni. Aliquota del 7 per mille: Per tutti gli immobili posseduti e non rientranti nei casi specificatamente individuati nelle precedenti aliquote. (Omissis). 02X00265; Il comune di ROASCIO (provincia di Cuneo) ha adottato il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, fissare e determinare per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di un'aliquota unica nella misura del 5,5 per mille, come gia' in vigore per il precedente esercizio; di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa di L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal terzo comma, dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di dare pertanto atto che la detrazione per abitazione principale e di Euro 103,29, rinviata rispetto al precedente esercizio. (Omissis). 02X00266; Il comune di ROCCA D'ARAZZO (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare nel proprio territorio, con effetto l'imitatamente all'anno 2002, l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille; 2. omissis 3. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e', fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 103,29 (pari al " 200.000) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobilare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). 02X00267; Il comune di ROMAGNESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di stabilire inoltre per l'anno 2002 come agevolazione per la prima casa una riduzione della aliquota dello 0,50 per mille e alla detrazione unica di Euro 103,29 come per legge; (Omissis). 02X00268; Il comune di ROSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, aliquote uniche per tutte le tipologie soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ad eccezione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale come segue: ===================================================================== TIPOLOGIA | ALIQUOTA ===================================================================== Fabbricati adibiti ad abitazione principale.... | 5 per mille Altri fabbricati.... | 5,5 per mille Terreni agricoli.... | 5,5 per mille Aree febbricabili.... | 5,5 per mille 2. di aumentare la detrazione per abitazione principale in L. 251.715 = Euro 130,00. (Omissis). 02X00269; Il comune di ROVASENDA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquote: 7 per mille sulle aree fabbricabili; 5,5 per mille su tutte le altre tipologie immobiliari; detrazione abitazione principale Euro 103,29. (Omissis). 02X00270; Il comune di RUBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota principale che sara' applicata per l'anno 2002 per l'imposta comunale sugli immobili; 2. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata che sara' applicata per l'anno 2002, sugli immobili sia posseduti a titolo di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel territorio comunale, sia concessi a titolo gratuito, affinche' vi dimorino abitualmente, a parenti di primo grado del proprietario o dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale; 3. di confermare per l'anno 2002 la detrazione dell'imposta I.C.I. pari a Euro 180,76 (L. 350.000), come descritto nelle premesse del presente atto; 4. di prevedere, per l'anno 2002, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale; 5. di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non puo' essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, posseduta dai contribuenti residenti i quali, pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti in via continuativa dal Comune: Euro 309,87 (L. 600.000) di detrazione; b) l'abitazione principale, e relative pertinenze, il cui soggetto passivo d'imposta sia titolare di pensione, nei casi in cui il reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare, escluso quello derivante dall'abitazione principale, riferito all'anno 2001 non sia superiore al doppio della pensione minima I.N.P.S. pari a Euro 10.231,73 (L. 19.811.400) come indicato dal rigo "reddito imponibile" della dichiarazione del redditi o dalle risultanze del C.U.D.: Euro 309,87 (L. 600.000) di detrazione; c) per l'abitazione principale, e relative pertinenze, che sia l'unica di proprieta' di nuclei familiari residenti che superano i quattro componenti, il cui reddito imponibile lordo, riferito all'anno 2001, non superi quello previsto per ciascuna classe di riferimento sottodescritta e come esemplificato nel prospetto che si allega al presente atto. Detrazione in relazione alle diverse fattispecie: nuclei familiari con reddito imponibile lordo fino a Euro 25.579,34 (L.49.528.500): Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari a cinque unita'; Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari a sei unita'; Euro 309,87 (L. 600.000) con componenti nucleo familiare pari od oltre le sette unita'. Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a Euro 25.579,34 (L.49.528.501) e fino a Euro 30.695,20 (L59.434.200): Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari a sei unita'; Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari a sette unita'; Euro 309,87 (L. 600.000) con componenti nucleo familiare pari od oltre otto unita'. Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a Euro 30.695,20 (L.59.434.201) e fino a Euro 35.811,07 (L.69.339.900): Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari a sette unita'; Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari a otto unita'; Euro 309,87 (L. 600.000) con componenti nucleo familiare pari od oltre a nove unita'. Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a Euro 35.811,07 (L. 69.339.901) e fino a Euro 40.926,94 (L. 79.245.600): Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari a otto unita'; Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari a nove unita'; Euro 309,87 (L. 600.000) con componenti nucleo familiare pari a dieci unita' e oltre; Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a Euro 40.926,94 (L. 79.245.601) e fino a Euro 646.042,80 (L. 89.151.300): Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari a nove unita'; Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari a dieci unita' e oltre. Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a Euro 46.042,80 (L. 89.151.301) e fino a Euro 51.158,67 (L. 99.057.000): Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari a dieci unita' e oltre; Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 2001 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito si sommano i rispettivi redditi procapite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo. Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del 1o gennaio dell'anno 2002. In tutti i casi di cui sopra la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unita' abitativa deve essere l'unica di proprieta' del nucleo familiare nel corso del 2002 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritti di abitazione rimanendo, comunque, escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A/8. I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita domanda al settore tributi, entro il 31 maggio 2002, e autocertificare con le modalita' previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione amministrativa, la posizione sia del soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo stesso circa la situazione reddituale e l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione. (Omissis). PROSPETTO DELLA MAGGIORE DETRAZIONE SPETTANTE AI FINI I.C.I. PER L'ANNO 2002 Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 162 del 28 novembre 2001 ----> Vedere PROSPETTO di pag. 72 <---- (Omissis). 02X00271; Il comune di RUINO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, per quanto in premessa specificato, l'aliquota imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 5 per mille, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative sopra richiamate; 2. di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). 02X00272; Il comune di S. GIOVANNI D'ASSO (provincia di Siena) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare omissis, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2002: 5 per mille per le abitazioni principali ed assimilate ai sensi dell'art. 4 del regolamento I.C.I.; 7 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). di seguito si riporta lo stralcio della relativa delibera del 2000. Aliquota del 5 per mille per: quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale a condizione che vi abbiano la residenza anagrafica; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; due o piu' unita' contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle medesime unita'. In tale caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata richiesta di variazione in catasto; le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e che questo vi abbia la residenza anagrafica. (Omissis). 02X00273; Il comune di S. SALVATORE DI FITALIA (provincia di Messina) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare, per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille per tutti i fabbricati; date atto che, la detrazione per la prima abitazione rimane invariata a Euro 103,29. (Omissis). 02X00274; Il comune di SABBIO CHIESE (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). unita' immobiliari destinate ad abitazione, e loro pertinenze: 5 per mille; unita' immobiliare destinate ad attivita' produttive e loro pertinenze: 6 per mille. (Omissis). 02X00275; Il comune di SALUDECIO (provincia di Rimini) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Per l'anno 2002, ai fini della imposta comunale immobiliare (I.C.I.), si applicano le seguenti aliquote: a) alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e che conviva con il coniuge se coniugato e non legalmente separto; Si applicano le aliquote sottoindicate: abitazioni classificate A/2; A/3; A/4; A/5; A/6 e relative pertinenze: aliquota del 5,5 per mille; abitazioni classificate A/1; A/7; A/9; A/11 e relative pertinenze: aliquota del 6 per mille; abitazioni classificate A/8 e relative pertinenze: aliquota del 7 per mille. b) aliquota ordinaria del 7 per mille. Si applica in tutti i casi non compresi nella tabella sub a). 2. La ulteriore detrazione per l'unita' immobiliare - classificata, a pena di esclusione, dalla categoria A/2 alla categoria A/6 - adibita ad abitazione principale, di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e' stabilita in Euro 77.47 in ragione annua nel caso in cui il contribuente e tutti gli eventuaii conviventi: a) abbiano al primo gennaio dell'anno di imposta almeno sessanta anni. Non si tiene conto del limite di eta' per le persone cui sia stata riconosciuta una invalidita' non inferiore al 67%; b) abbiano percepito nell'anno precedente a quello di imposta un reddito imponibile lordo - come calcolato ai sensi del vigente regolamento - non superiore a L. 15.000.000 (pari ad Euro 7.746,85 per le famiglie con un unico componente e non superiore a L. 26.000.000 (pari ad Euro 13.427.88) per le altre; e) non siano proprietari di altre abitazioni o fabbricati oltre l'abitazione principale e le sue pertinenze: d) convivano con il coniuge, se coniugati e non legalmente separati. 3. Ad ogni abitazione di proprieta' dell'ACER - Rimini destinata ad alloggio di edilizia residenziale pubblica si applica una detrazione di Euro 160,00. (Omissis). Regolamento comunale per l'applicazione dell' l.C.I. (Omissis). Art. 13-bis. Coniugi con diversa abitazione principale 1. Ai contribuenti coniugati e non legalmente separati che abbiano una abitazione principale diversa da quella del coniuge, per l'immobile destinato ad abitazione principale si applica l'aliquota ordinaria; 2. La norma di cui al primo comma non si applica nel caso in cui il coniuge occupi la sua abitazione principale in forza di regolare contratto di locazione. (Omissis). 02X00276; Il comune di SAN BUONO (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 02X00277; Il comune di S. CASCIANO IN VAL DI PESA (provincia di Firenze) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002: A) nella misura del 4 per mille l'aliquota da applicarsi alle unita' immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro; B) Nella misura dei 4,5 per mille l'aliquota da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nonche' alle loro pertinenze, classificate o classificabili' nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente a una unita' per categoria, considerando tali, soltanto ai fini dell'applicazione di detta aliquota, e non anche ai fini della spettanza della detrazione: l'abitazione locata con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, a conduttore che la utilizza come abitazione principale; l'abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; C) Nella misura del 9 per mille l'aliquota da applicarsi alle unita' immobiliari classificate o classificabili in categoria "A" - con esclusione dei fabbricati censiti o censibili in categoria A/10 - che siano tenute sfitte, a disposizione od utilizzate per usi diversi dalla civile abitazione, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, computati alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta; D nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicarsi: a) alle aree fabbricabili; b) ai fabbricati classificati o classificabili in Cat. A/10; c) alle unita' immobiliari indicate al punto C), per le quali risultino essere stati registrati contratti di locazione entro il termine di due anni dalla scadenza dei versamenti dell'imposta; d) alle unita' immobiliari urbane ultimate da meno di due anni, computati alla data di scadenza dei versamenti d'imposta; e) alle unita' immobiliari urbane delle quali il soggetto passivo abbia acquistato il possesso da meno di due anni, computati alle date di versamento dell'imposta; f) a tutte le altre unita' immobiliari urbane, nonche', in caso di contitolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale, alla quota di essi spettante al contitolare non residente, ancorche' ascendente o discendente di primo grado del compossessore che ivi abbia stabilito la propria residenza anagrafica. 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale suqli immobili di cui al comma 2 dell'art. 8 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni in Euro 154,93. 3. di sottoporre all'approvazione del consiglio comunale la seguente articolazione dei nuclei familiari per scaglioni di reddito imponibile I.R.P.E.F., ai fini del riconoscimento della maggiore detrazione per abitazione principale: ===================================================================== Numero componenti il nucleo familiare | anagrafico | Reddito familiare ===================================================================== 1 persona |fino ad Euro 4.131,66 --------------------------------------------------------------------- 2 persone |fino ad Euro 6.713,94 --------------------------------------------------------------------- 3 persone |fino ad Euro 9.812,68 Il limite di reddito familiare di Euro 9.812,68 - e' aumentato in ragione di Euro 2.840,51 per ogni ulteriore familiare; il reddito di riferimento e' dato dal reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. relativo all'anno precedente a quello cui l'imposta si riferisce ed il reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione deve essere computato con riduzione del 40 per cento. Per i nuclei familiari anagrafici ove siano presenti soggetti disabili gravi con invalidita' permanente, anche lavorativa, pari al 100% e, comunque, non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, purche' non ricoverati in strutture pubbliche o private, i limiti di reddito familiare sono aumentati in ragione di Euro 5.681,03. 4) di determinare in Euro 258,22 - la maggiore detrazione per abitazione principale spettante ai nuclei familiari aventi i requisiti indicati al punto 3). (Omissis). 02X00278; Il comune di SANCIPIRELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). abitazione principale: 4 per mille; immobili diversi dalla categoria catastale A; aree fabbricabili, deconde case con categoria catastale "A": 5,5 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000 Euro 103,29. (Omissis). 02X00279; Il comune di SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (provincia di Como) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le sottoindicate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. gia' previste per l'anno 2001: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota abitazione principale: 5 per mille; aliquota abitazione anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/96): 5 per mille. (Omissis). 02X00280; Il comune di SAN FILIPPO DEL MELA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota del 5 per mille per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 02X00281; Il comune di SAN FIOR (provincia di Treviso) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno d'imposta 2002, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 6 ed 8 del decreto legislativo n. 504/92, le aliquote e detrazioni gia' applicate per l'anno d'imposta 2001 e di seguito brevemente riepilogate: aliquota ordinaria 5 per mille; abitazione in uso gratuito a parenti primo grado: aliquota 5 per mille - detrazione Euro 103,30 (L. 200.000); abitazione anziani o disabili ricoverati: aliquota 5 per mille - detrazione Euro 103,30 (L. 200.000); abitazione principale e sue pertinenze: aliquote 4 per mille - detrazione Euro 129,12 (L. 250.000); aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze, per tutti i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non locazione, tenendo conto dei seguenti criteri: gli alloggi, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione degli immobili, non si considerano sfitti per il periodo di anni due a decorrere dalla data di ultimazione lavori; gli alloggi non si considerano sfitti per il periodo durante il quale risultano occupati, a titolo diverso dalla locazione, purche' da persone ivi residenti. (Omissis). 02X00282; Il comune di SAN FLORO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare con effetto dal 1o gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29; di stabilire, altresi', per l'anno 2002 la riduzione dell'aliquota dal 6 per mille al 4 per mille per ogni immobile oggetto di ristrutturazione, ivi compreso il ripristino delle facciate, secondo quanto previsto dal vigente P.R.G. ed annesso regolamento edilizio, su domanda degli interessati, purche' sia presentata entro il 31 maggio c.a. ed i relativi lavori vengano iniziati entro la suddetta data. Per le domande presentate successivamente al 31 maggio c.a. si potra' fruire di tale beneficio per l'anno successivo a condizione che la giunta confermi la riduzione di che trattasi. (Omissis). 02X00283; Il comune di SANGEMINI (provincia di Terni) ha adottato, il 27 febbraio e 27 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di approvare la politica tariffaria e tributaria proposta per l'esercizio 2002, illustrata in dettaglio negli allegati A e B, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; Politica fiscale e tariffaria proposta per l'esercizio 2002 A) aliquote I.C.I.: per l'anno 2002 viene proposto un incremento dello 0,5 sia per l'aliquota base che per l'aliquota prima casa. Aliquote base: da 6,5 per mille a 7 per mille. Aliquote prima casa: da 5 per mille a 5,5 per mille. L'incremento dello 0,5 per mille delle aliquote I.C.I. rispetto alle stesse applicate per l'esercizio 2001. (Omissis). 02X00284; Il comune di SAN GERMANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Propone 1. di mantenere invariata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dando atto che per l'anno 2002, sara' applicata nella misura del 5,6 per mille; 2. di confermare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi previsti nel 5 comma dell'art. 1, legge n. 446/1997 nella misura del 2 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi; (Omissis). 3. di dare atto che e' confermata in L. 200.000 (Euro 103,29) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02X00285; Il comune di SAN GIOVANNI DEL DOSSO (provincia di Mantova) ha adottato, il 24 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota del 6 per mille da applicarsi per tutti gli immobili ivi comprese le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi, aventi residenza anagrafica nel Comune; aliquota al 4 per mille per l'abitazione principale posseduta da anziani o disabili a titolo di proprieta' o di usufrutto e non locata, qualora i soggetti acquisiscano la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. di stabilire in Euro 129,11 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00286; Il comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002; di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00287; Il comune di SAN MARCO ARGENTANO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: a) abitazione principale 4 per mille; b) aree fabbricabili 4 per mille; c) altri fabbricati 5 per mille; 2. confermare la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00288; Il comune di SAN MARCO DEI CAVOTI (provincia di Benevento) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare anche per l'anno 2002 l'aliquota minima del 4 per mille per quanto riguarda il gettito I.C.I. senza ulteriori detrazioni o aumenti; di stabilire l'applicazione della detrazione di L. 200.000 pari a Euro 103,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed in L. 400.000 pari a Euro 207,00 la detrazione per i nuclei familiari con soggetti portatori di handicap riconosciuti al 100%; di stabilire la riduzione dell'aliquota I.C.I. dell'1 per mille per gli immobili privati inseriti nel programma PRUSST, come da nota di adesione protocollo 5415 dell'8 ottobre 2001. (Omissis). 02X00289; Il comune di SAN MARTINO VALLE CAUDINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili; detrazione di Euro 100,00 per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 02X00290; Il comune di SAN NAZZARO VAL CAVARGNA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D. | Tipologia degli immobili | Riduzione d'imposta % ===================================================================== 1 |2 | 3 1 |Tutte le tipologie degli immobili | 6 per mille 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue: ===================================================================== | Tipologia degli | | | immobili nonche' | | | categorie di | | | soggetti in | | | situazioni di | |Detrazione d'imposta |particolare disagio | | (Euro in ragione N.D.| economico-sociale |Riduzione d'imposta %| annua) ===================================================================== 1 |2 | 3 | 4 --------------------------------------------------------------------- |Unita' immobiliare | | |adibita a prima | | 1 |abitazione | | 103,29 (Omissis). 02X00291; Il comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2002, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune; 2. di riconfermare le detrazioni per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure stabilite dalla propria deliberazione n. 31 del 15 marzo 2001 di seguito riportate: a) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura base stabilita dalla legge pari ad Euro 103,291; b) maggiore detrazione di Euro 77,468 per le seguenti categorie sociali: ai nuclei familiari nei quali e' ricompreso il proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione con reddito complessivo inferiore alla somma della pensione sociale del contribuente, incrementa di un quinto (1/5) della pensione suddetta per ogni componente il nucleo familiare stesso. Non costituiscono reddito le indennita' e gli emolumenti percepiti da portatori di handicaps gravi; ai nuclei familiari nei quali e' ricompresso il proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione e non percettori di pensione sociale con reddito inferiore a Euro 1.800 piu' un decimo (1/10) della pensione sociale per ogni componente oltre il primo. Non costituiscono reddito le indennita' e gli emolumenti percepiti da portatori di handicaps; ai nuclei familiari nei quali e' ricompreso il proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione e comprendente almeno quattro minori con un reddito complessivo inferiore ad Euro 15.490; ai nuclei familiari costituiti da un solo componente proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione percettore di pensione sociale e senza altri redditi. (Omissis). 02X00292; Il comune di SAN PIERO A SIEVE (provincia di Firenze) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 4,5 per mille per: l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo residente, nonche' ad una sua pertinenza classificabile nella categoria catastale C/2 o C/6 o C/7, per immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del soggetto passivo residente purche' la concessione risulti da atto scritto registrato e a condizioni che il comodatario sia residente; 6,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale date in affitto con contratto registrato a soggetti residenti, a condizione che queste vengano utilizzate dal locatario come abitazione principale e per tutte le altre categorie di immobili diversi dall'abitazione principale e le pertinenze aggiuntive oltre la prima; 7 per mille per tutti gli alloggi non locati e per quelli locati a soggetti non residenti o comunque per tutte le altre fattispecie residuali, relative ad alloggi non ricomprese in quelle sopra descritte. All'imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l'abitazione principale e per la relativa pertinenza, spetta la detrazione unica di Euro 103,29. La stessa detrazione verra' applicata anche sull'imposta relativa alle abitazioni concesse in uso gratuito. (Omissis). 02X00293; Il comune di SAN PONSO (provincia di Torino) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, nella misura del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili; 2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno 2002, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02X00294; Il comune di SAN QUIRICO D'ORCIA (provincia di Siena) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I. gia' applicate nel 2001: 5,25 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze; 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; 7 per mille per gli alloggi, diversi dall'abitazione principale non locati e relative pertinenze; 2. di confermare per l'anno 2002 di Euro 144,61 elevando il reddito imponibile annuo del nucleo familiare, relativo all'anno 2001, da Euro 20.348,40 (L. 39.400.000) a Euro 20.294,32 arrotondando a Euro 20.700,00; 3. di far presentare la richiesta, corredata dalla dichiarazione sostitutiva, solo a quei contribuenti che la presentano per la prima volta o per i quali sono intervenute variazioni rispetto all'anno precedente; 4. di far presentare solo una comunicazione a quei contribuenti per i quali non sono intervenute variazioni rispetto all'anno precedente. (Omissis). 02X00295; Il comune di SAN ROBERTO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002: 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, degli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano tra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1): 5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (L. 200.000) riportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 02X00296; Il comune di SAN VITO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per il 2002 con le seguenti aliquote differenziate: a) aliquota ordinaria: 7 per mille, salvo quanto previsto nel successivo punto b); b) aliquota ridotta: 6 per mille da applicarsi per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, come definita al comma 3, dell'art. 2 del richiamato regolamento e con le agevolazioni previste all'art. 10 dello stesso regolamento; 2. di dare atto che la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite a prima abitazione del soggetto passivo residente nel comune e' confermata per il 2002 in Euro 103,29. (Omissis). 02X00297; Il comune di SANSEPOLCRO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare alla base imponibile, valore degli immobili, per l'anno 2002 onde determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di applicare una maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale elevata da Euro 103,29 a Euro 154,94 per i pensionati in possesso contemporaneamente di tutti i seguenti requisiti: a) pensione nel limite di Euro 6.197,48 annui lordi per il pensionato che vive da solo o se fa parte di un nucleo familiare composto da due pensionati devono essere entrambi titolari di trattamento pensionistico I.N.P.S. al minimo; b) possesso a titolo di proprieta', uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze (garage o box); c) il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3 - A/4 - A/5 - A/6; d) il pensionato di cui sopra non deve possedere altri redditi oltre quelli di cui al punto 1); 3. di applicare l'aliquota differenziata del 6,5 per mille per le abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale A escluso la categoria A10 (uffici) e che per pertinenze si intendono i garage o box o posto auto distintamente iscritti in catasto. (Omissis). 02X00298; Il comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE (provincia di Padova) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica nella misura del 5 per mille; 2. di confermare in Euro 103,29 (pari ad ex L. 200.000) la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con decorrenza 1o gennaio 2002. (Omissis). 02X00299; Il comune di SANTA MARIA HOE' (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di approvare, per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, come di seguito riportato: 4,5 per mille - misura unica indifferenziata; detrazione I.C.I.: la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02X00300; Il comune di SANTA TERESA GALLURA (provincia di Sassari) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ===================================================================== N.D.| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |ALIQUOTE % ===================================================================== |1.1 - Per le unita' immobiliari adibite ad | |abitazione principale dalla persona fisica soggetto | |passivo e dai soci delle cooperative edilizie a | |proprieta' indivisa residenti nel comune, nonche' | |agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti | |autonomi per case popolari. Si considerano | |equiparati all'abitazione principale ai fini | |dell'applicazione dell'aliquota, le pertinenze | |quali, box, autorimesse, solai, e cantine site nel | |medesimo fabbricato, iscritte unitariamente in | |catasto, appartenenti alla stessa categoria e/o | |classe; 1.2 - Unita' immobiliare non locata | |posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da | |anziani o disabili che acquisiscono la residenza in | |istituti di ricovero o sanitari a seguito di | |ricovero permanente; che la utilizzano come | |abitazione; 1.3 - Unita' immobiliare concessa in uso| |gratuito a parenti entro il primo grado, che la | |utilizzano come abitazione principale. Per la | |fattispecie di cui ai punti 1.1 1.2 1.3 si applica | 1 |altresi' la detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000). | 5 --------------------------------------------------------------------- |Unita' immobiliari adibite a negozi e botteghe | |(Categoria catastale C/1), a laboratori e locali di | |deposito (categoria catastale C/3), a laboratori per| |arti e mestieri (categoria catastale C/4), a | 2 |alberghi e pensioni (categoria catastale D/2). | 5,5 --------------------------------------------------------------------- |Per tutte le altre unita' immobiliari non comprese | |nelle precedenti categorie, possedute dalle persone | |fisiche e dagli altri soggetti passivi destinate a | 3 |qualunque uso. | 6 --------------------------------------------------------------------- 4 |Per le aree fabbricabili. | Di dare atto che per l'anno 2002, la detrazione di imposta e' fissata, nella misura di Euro 154,94 (L. 300.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 504/92, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 02X00301; Il comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO (provincia di Perugia) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis). 2. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, negli importi appresso elencati: a) immobili destinati ad abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille, deduzione Euro 129,11; b) immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione principale ed aree fabbricabili: aliquota del 6,5 per mille. (Omissis). 02X00302; Il comune di SANT'ANGELO (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A) Applicare le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dal 1o gennaio 2002, con l'osservanza della definizione dell'immobile soggetto d'imposta, della base imponibile delle riduzioni e detrazioni disciplinate nel regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 124 del 30 dicembre 1998, modificato con consiliare n. 53 in data 17 dicembre 1999: 1) aliquota ordinaria 7 per mille; 2) per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: aliquota 5 per mille; 3) per i soggetti passivi, per un periodo comunque non superiore a un anno, relativamente ai fabbricati realizzati e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili: aliquota 4 per mille. Riduzioni e detrazioni: a) per i fabbricati inagibili e per i fabbricati fatiscenti come definiti ed individuati dagli articoli 19 e 28 del regolamento comunale, l'imposta e' ridotta del 50%; b) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; c) i terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attivita' di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 25.822,85 e con le seguenti riduzioni: del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 25.822,85 e fino a Euro 61.974,83; del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,83 fino a Euro 103.291,38; del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38 e fino a Euro 129.114,23. (Omissis). 02X00303; Il comune di SANT'ANGELO IN LIZZOLA (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Per l'anno 2002 le aliquote, nonche' riduzioni ed agevolazioni, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili sono cosi' quantificate: a) aliquota 4,5 per mille per l'unita' immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualita' di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5; b) aliquota 5,5 per mille per l'unita' immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualita' di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9; c) aliquota 4,5 per mille per l'unita' immobiliare ad uso abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione, appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5; d) aliquota 5,5 per mille per l'unita' immobiliare ad uso abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9; e) aliquota 4,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, delle abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5; f) aliquota 5,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, delle abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9; g) aliquota 4,5 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5; h) aliquota 5,5 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9; i) aliquota 4,5 per mille per le unita' immobiliari, di proprieta' di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto, stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2 e decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999, a canone controllato come depositato presso l'amministrazione comunale in data 21 dicembre 2000 appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5; l) aliquota 5,5 per mille per le unita' immobiliari, di proprieta' di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto, stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2 e decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999, a canone controllato come depositato presso l'amministrazione comunale in data 21 dicembre 2000 appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9; m) aliquota 4,5 per mille per le unita' immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro; n) aliquota 7 per mille per le unita' immobiliari ricomprese fra le categorie A1 e A9, non locate e tenute a disposizione, comunque anagraficamente non occupate; o) aliquota 7 per mille per le aree fabbricabili; p) aliquota 6,6 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni; La detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29 (lire 200.000). (Omissis). 02X00304;