(parte 3)
    Il  comune  di  MONTALDO  BORMIDA  (provincia  di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
confermare   per   l'anno   2002,  (Omissis),  le  seguenti  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili:
    aliquota  del  5,5  per  mille  per  i  terreni  agricoli che non
ricadono   in   aree  montane  o  di  collina,  delimitate  ai  sensi
dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
    aliquota  del  5,5  per  mille  in  favore delle persone fisiche,
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative a proprieta' indivisa
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale;
    aliquota  del  7  per  mille  da  applicarsi  a  tutte  le  altre
fattispecie di immobili;
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza
del  suo  ammontare,  Euro  103,29  rapportate  al  periodo dell'anno
durante   il   quale   si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.
    (Omissis).
02X00204;

    Il  comune  di  MONTANERA  (provincia  di  Cuneo) ha adottato, il
21 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per quanto concerne il 2002, l'aliquota I.C.I. da
applicarsi in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille, con
detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni;
    (Omissis).
3.  di dare atto che la pertinenza della prima abitazione verra presa
in considerazione ai fini dell'applicazione della detrazione;
4.  di  dare  atto  che verra' considerata, ai fini della detrazione,
prima  casa,  anche quella di proprieta' di persone non residenti che
autocertifichino  di  aver  dovuto  trasferire  la  residenza  presso
istituti  o  case  di  riposo  site  in  altri comuni o che risultino
portatori  di handicap (riconosciute ai sensi della legge n. 104/1992
e  per  tale  motivo  ricoverate in strutture, tali fabbricati devono
pertanto risultare sfitti ed a disposizione.
    (Omissis).
02X00205;

    Il  comune  di  MONTAZZOLI  (provincia di Chieti) ha adottato, il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
La  giunta  comunale  con atto n. 25 del 27 febbraio 2002 delibera di
confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per
mille,  con  la  detrazione  di  Euro 103,29 per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
    (Omissis).
02X00206;

    Il   comune  di  MONTECOPIOLO  (provincia  di  Pesaro-Urbino)  ha
adottato,  il  16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare l'anno 2002 l'aliquota relativa all'imposta comunale
sugli immobili nella misura deI 6 per mille per tutti gli immobili ad
eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale dei residenti;
2.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili adibiti ad abitazione principale dei residenti, nella
misura del 4,5 per mille.
    (Omissis).
02X00207;

    Il  comune  di  MONTELEONE  D'ORVIETO  (provincia  di  Terni)  ha
adottato, il 12 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  applicata  in questo comune e precisamente
nella  misura  del  6  per  mille,  con  le  seguenti  agevolazioni a
decorerre dal 1o gennaio 2002:
    per  le sedi di nuove attivita' commerciali ed artigianali e sedi
di  attivita'  gia'  esistenti ubicate all'interno del centro storico
del capoluogo (Porta Nord, Porta Sud, Torrione) l'aliquota I.C.I., e'
ridotta dal 6 per mille alla misura minima del 4 per mille;
    per  le  sedi  di  nuove  attivita'  commerciali,  artigianali ed
industriali  ubicate  nella  restante  parte  del territorio comunale
l'aliquota  1o gennaio  e' ridotta dal 6 per mille alla misura minima
del  4  per  mille  per  i primi 5 anni di esercizio dell'attivita' a
partire dal completamento della sede;
    di  applicare  la  detrazione  per  la prima casa nella misura di
L. 200.000.
    (Omissis).
02X00208;

    Il  comune  di  MONTELEPRE  (provincia  di  Palermo) ha adottato,
il 26 febbraio   2002,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  2002  le aliquote ai fini dell'applicazione
dell'imposta   comunale   sugli   immobili   (I.C.I.)  istituita  con
decreto-legge  504/1992  e successive modifiche ed integrazioni nella
misura seguente:
    1. aliquota ordinaria 6 per mille punti percentuale;
    2.  per  l'abitazione principale ed i casi di cui all'art. 12 del
vigente  regolamento  I.C.I. l'aliquota ridotta del 4 per mille punti
percentuale.
    (Omissis).
02X00209;

    Il comune di MONTELPARO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il   29 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
delibera di determinare, (Omissis) nella misura seguente:
    abitazione principale con relative pertinenze 5 per mille;
    immobili  diversi  dalle  abitazioni,  o  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale, o alloggi non locati 6 per mille.
La  detrazione  I.C.I.  dovuta  per  l'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione principale Euro 103,29.
    (Omissis).
02X00210;

    Il  comune  di MONTEMIGNAIO (provincia di Arezzo) ha adottato, il
6 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
(omissis) ... di  confermare  anche per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I.
nella seguente misura:
    6 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale e sue
pertinenze, con applicazione della detrazione di Euro 103,29;
    6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per gli
immobili       posseduti       in       aggiunta       all'abitazione
principale ... (omissis).
    (Omissis).
02X00211;

    Il  comune  di MONTEPULCIANO (provincia di Siena) ha adottato, il
18  e  27  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a) prima casa: 5,3 per mille;
b) altri immobili (aliquota ordinaria): 6 per mille;
c)  immobili ad uso abitativo locati per i quali non risultino essere
stati  registrati  contratti  di locazione di tipo concordato, art. 2
legge n. 431/1998: 7 per mille;
d)  immobili  ad  uso abitativo non locati o tenuti a disposizione in
aggiunta  all'abitazione  principale per i quali non risultino essere
stati  registrati  contratti  di locazione da almeno due anni (art. 2
legge n. 431/1998): 8 per mille;
e) unita' immobiliari ad uso abitativo concessi in locazione a titolo
di  abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 legge
n.    431/1998),    l'aliquota   viene   determinata,   a   richiesta
dell'interessato,  nella  misura  del  5,3 per mille su presentazione
della  copia del contratto tipo con effettuazione del rimborso per la
differenza;
f)   detrazione   per   la  prima  casa  coma  da  normativa  vigente
Euro 103,29.
    (Omissis).
di  stabilire  a norma del D.L. 30 dicembre 1992, n. 504, dell'art. 3
comma  55,  della legge n. 662/1996, cosi' come integrata dall'art. 3
del  D.L.  7 marzo  1997  n.  58  che  per  l'anno 2002 e' confermata
l'ulteriore  detrazione per i proprietari prima casa pari Euro 180,76
(L. 350.000) nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:
    A) essere pensionati;
    B)  essere  proprietari  di prima ed unica abitazione accatastata
con  cat.  A/2,  A/3,  A/4/,  A/5  ed  eventuale terreno agricolo non
superiore a mq. 1000;
    C)   avere   un  reddito  annuo  non  superiore  a  Euro 7.488,63
(L. 14.500.000)  per un nucleo familiare composto da una sola persona
o  non  superiore a Euro 9.915,97 (L. 19.200.000) per nuclei di due o
piu' persone;
    (Omissis).
02X00212;

    Il  comune  di  MONTESCANO  (provincia  di Pavia) ha adottato, il
19 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di applicare con effetto dal 1o gennaio 2002 l'imposta comunale sugli
immobili con l'aliquota unica del 6 per mille.
di  non  operare  diversificazioni  dal  regime  base stabilito della
leggi.
    (Omissis).
02X00213;

    Il  comune  di  MONTESCUDAIO  (provincia di Pisa) ha adottato, il
14 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'applicazione dell'ICI nel 2002, le seguenti
aliquote  vigenti,  come  determinate con deliberazione di G.C. n. 20
dell 11 febbraio 1997:
    aliquota ordinaria 6,5 per mille;
    aliquota  ridotta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  in  favore  delle  persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale: 5 per mille.
2.  di  confermare  in  Euro 118,79  la  detrazione  fissa  d'imposta
applicabile  all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale,
con  le  modalita'  e  limiti  previsti  dalla  vigente  normativa in
materia;
    (Omissis).
02X00214;

    Il  comune  di  MONTEVECCHIA (provincia di Lecco) ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille indistintamente per tutti
gli immobili;
di  determinare  in  Euro 129,11  (pari a L. 250.000) l'importo della
detrazione per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02X00215;

    Il comune di MONTICELLO BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato,
il   30  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella misura gia'
stabilita  per  l'anno  2001,  determinando  quindi  l'aliquota nella
misura del 4,5 per mille per le seguenti categorie di immobili:
    a)  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del
contribuente residente nel comune di Monticello Brianza;
    b)  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
    c)  unita' immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli
o   viceversa,  dall'avo/a  al/la  nipote  o  viceversa,  al  coniuge
ancorche'  separato  o divorziato, e da questi utilizzate come dimora
abituale  e  continuativa  quali  residenti  nel comune di Monticello
Brianza,   a   condizione   che   presentino  apposita  dichiarazione
all'ufficio  Tributi  entro  e non oltre il 30 giugno di ogni anno (e
comunque   entro  e  non  oltre  il  31 dicembre,  qualora  vi  siano
variazioni  in  data successiva) e comprovino che sono nelle predette
condizioni;
    d)   unita'  immobiliari  locate,  con  contratto  registrato,  a
soggetti  che  le  utilizzano  come dimora abituale e continuativa, a
condizione   che  presentino  apposita  autocertificazione  entro  il
30 giugno  di ogni anno (o comunque entro e non oltre il 31 dicembre,
qualora vi siano variazioni in data successiva);
2.  di  stabilire l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2002 nella misura
del  5,9  per  mille  per  le  aree fabbricabili, cosi' come definite
nell'art. 2,  primo  comma, del d.lgs. n. 504/1992 e dall'art. 59 del
d.lgs. n. 446/1997;
3.  di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 7
per mille per le seguenti categorie di immobili:
    a) unita' immobiliari adibite a civile abitazione non costituenti
abitazione principale del proprietario e non locate;
    b)  unita'  immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1
(negozi) tenuti a disposizione del proprietario e non locati;
    c)  unita'  immobiliari  di  categoria  C/2, C/6 e C/7 pertinenza
degli immobili indicati al precedente punto b);
4.  di  stabilire  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del
4,6 per mille per tutte le altre categorie di immobili non ricomprese
nei commi precedenti.
5.  di  precisare  che la detrazione per l'abitazione principale e le
relative  pertinenze,  solo per la parte di essa che non trova totale
capienza  in  sede  di  tassazione  dell'abitazione principale, viene
confermata  in  Euro 103,29,  fino  alla  concorrenza  dell'ammontare
dell'imposta,  rapportata  al  periodo  dell'anno durante il quale si
protrae  tale  destinazione.  Se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad
abitazione  principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale si
verifica  la  destinazione  di  abitazione  principale. Tra le unita'
immobiliari  equiparate  ad abitazione principale, sono soggette alla
detrazione le seguenti:
    a)  unita'  immobiliari  concesse in uso gratuito dai genitori ai
figli  o  viceversa,  dall'avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge
ancorche'  separato  o divorziato, e da questi utilizzate come dimora
abituale  e  continuativa,  quali  residenti nel comune di Monticello
Brianza;
    b)  le  unita'  immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, a condizione
che non risultino locate.
    (Omissis).
02X00216;

    Il  comune  di  MONTOPOLI  IN  VAL  D'ARNO (provincia di Pisa) ha
adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare  per  l'anno 2002 le aliquote I.C.I. gravanti sugli
immobili nelle misure sotto specificate:
    aliquota ordinaria I.C.I. del 5,5 per mille da applicare su tutti
gli  immobili  con  esclusione  di quelli rientranti nelle successive
lettere:
    aliquota  del 5,5 per mille per gli immobili appartenenti ad enti
che  operano senza scopo di lucro e per le abitazioni di cui all'art.
5,  comma 1,  lettere  a), b), c), d), e), f) del vigente regolamento
I.C.I.  nonche'  per  le  pertinenze  delle  abitazioni pnncipali che
rispondono   ai   requisiti   previsti  dall'art. 6  del  regolamento
dell'imposta:
    aliquota  I.C.I.  del  6,5  per  mille gravante sugli alloggi non
locati  (a  tale  scopo  si  precisa  che  si  considerano  locate le
abitazioni  per  le  quali esiste un contratto di locazione stipulato
nelle forme di legge e regolarmente registrato);
2.  di fissare la detrazione per abitazione principale in Euro 130,00
annue;
3.  di riconoscere ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui
in   premessa,   l'elevazione   della  detrazione  da  Euro 130,00  a
Euro 175,00  ai  fini  dell'applicazione  dell'I.C.I. sull'abitazione
principale  per  l'anno 2002, rapportata al periodo dell'anno durante
il  quale  si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione
dell'art. 3  del  D.L.,  11  marzo 1997 n. 50 e di stabilire che tale
agevolazione debba essere riconosciuta a domanda dei soggetti stessi,
previa produzione della documentazione riportata in premessa;
4.  di considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue
pertinenze,  quali  le  cantine,  i  box,  i posti macchina coperti e
scoperti, anche se distintamente iscritte in catasto e purche' ci sia
coincidenza   nella   titolarita'   con   l'abitazione  principale  e
l'utilizzo  avvenga  da  parte  del  proprietario  o dal titolare del
diritto di godimento.
    (Omissis).
02X00217;

    Il  comune  di  MONZA  (provincia  di  Milano) ha adottato, il 28
gennaio 2002 e 26 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2002:
    a)  l'aliquota  ordinaria  da  applicare alla base imponibile per
determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 5,5 per mille
da  applicarsi  sul valore di tutti gli immobili diversi da quelli di
cui alle successive lettere b), c) e d);
    b)  l'aliquota  ridotta  da  applicare  alla  base imponibile per
determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 4 per mille a
favore  dei  soggetti  passivi  e  dei soci di cooperativa edilizia a
proprieta'  indivisa,  residenti  nel  Comune  di  Monza per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e per le pertinenze
cosi'  come definite dall'art. 3 del vigente regolamento comunale per
la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
    c)  l'aliquota  ridotta,  da  applicare  alla base imponibile per
determinare  l'imposta  comunale sugli immobili sara' del 4 per mille
per  le  unita' immobiliari di cui all'art. 3 del vigente regolamento
comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
    d)  l'aliquota  maggiorata  da applicare alla base imponibile per
determinare  l'imposta comunale sugli immobili sara' dell'8 per mille
per  tutti  gli  immobili  per  i  quali  non  risultano essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni;
    e)  la  detrazione  da  concedersi ai possessori della prima casa
sara'   di   103,291   euro   salvo  i  casi  previsti  con  apposito
provvedimento.
    (Omissis).
1.  di  aumentare  a Euro 155,00 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per
l'anno   2002  subordinandone  la  concessione  all'applicazione  dei
criteri  contenuti  nell'apposito regolamento che fa parte integrante
del presente provvedimento.
    (Omissis).
                  REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA
           MAGGIORE DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
Limite della detrazione 155 euro
Categorie oggetto di agevolazione
Condizioni:
    A - Limiti di reddito
    B - Possesso beni immobili
A reddito:
Il  reddito  da  considerare  e' quello imponibile ai fini I.R.P.E.F.
dichiarato  da  tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare;
reddito  che  non  dovra'  superare  i  seguenti  limiti  per il 2002
(dichiarazione dei redditi anno 2001).

=====================================================================
                              | Reddito annuo determinato come sopra
Componenti il nucleo familiare|                 euro
=====================================================================
Una persona....               |                9.300
---------------------------------------------------------------------
Due persone....               |                13.430
---------------------------------------------------------------------
Tre persone....               |                14.980
---------------------------------------------------------------------
Quattro persone....           |                16.530
---------------------------------------------------------------------
Cinque persone....            |                19.110
---------------------------------------------------------------------
Sei persone....               |                21.700
---------------------------------------------------------------------
oltre le sei persone....      |                24.280

B Possesso beni immobili:
Il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non
devono possedere:
    a  titolo  di  proprieta',  usufrutto,  uso  e  abitazione  altri
immobili siti su tutto il territorio nazionale.
    immobili,  compresa  l'abitazione  principale, classificati nelle
categorie:
      A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
      A/8 - Abitazioni in ville;
      A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici.
Disposizioni generali
I   soggetti  interessati  ad  usufruire  della  maggiore  detrazione
dovranno:
    possedere tutti i requisiti previsti dalle lettere A e B;
    inviare  apposita domanda-autocertificazione ai sensi dell'art. 4
legge  n.  15/1968  e  successive  modifiche  e  integrazioni tramite
raccomandata  oppure consegnata a mano, al settore tributi del comune
di Monza, entro l'anno di competenza del tributo.
Presso  il  settore  tributi  sara'  a  disposizione  un  modello  di
domandaautocertificazione     eventualmente     utilizzabile    dagli
interessati.
I  contribuenti  che  hanno  presentato  la  domanda  entro i termini
possono  al  momento  del pagamento delle rate ICI, gia' tenere conto
della detrazione richiesta.
L'Amministrazione  peraltro  si  riserva la facolta' di richiedere la
documentazione   comprovante   quanto   dichiarato.   Nel   caso   di
dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni di legge.
    (Omissis).
02X00218;

    Il  comune  di  MORARO  (provincia  di  Gorizia)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   confermare   per  l'anno  2002,  l'aliquota  unica  per  la
determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del
5,5  per  mille  per  tutte  le  unita'  immobiliari  a qualsiasi uso
adibite;
2.  di  dare  atto  che la detrazione per l'abitazione principale per
l'anno 2002 e' riconfermata in L. 200.000.
3.  di  confermare  per  l'anno  2002, un aumento della detrazione da
L. 200.000  a  L. 250.000,  per le sole unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale,  di  coloro che non possiedono altri immobili
soggetti  ad  I.C.I.,  sempre  che, l'abitazione posseduta non sia di
lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi:
    a)  persone  assistite  dal  servizio  sociale  comunale nei modi
previsti dalla legge;
    b)  reddito  del  proprio  nucleo familiare derivante soltanto da
lavoro  dipendente o pensione, non superiore a 9.500.000 lordi annui,
per  le  famiglie  composte da una sola persona (a tale reddito vanno
aggiunte  L. 5.508.000  per  ogni  ulteriore  componente  del  nucleo
famigliare);
    c)  nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente
con  reddito non superiore a L. 35.257.000 (L.R. n. 49/1993 - art. 23
modificato  con  l'art. 7 legge regionale n. 20/1995, art. 32 L.R. n.
10  del 19 maggio 1998, delibera della giunta regionale n.1406 del 15
maggio  1998)  per  i  nuclei  con  una  persona, 46,274.000 con due,
57.292.000  con  tre,  per  ogni  ulteriore  componente si aggiungono
5.508.000.
    (Omissis).
02X00219;

    Il  comune  di  MORENGO  (provincia  di  Bergamo) ha adottato, il
16 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
abitazione principale e pertinenze: 5 per mille;
tutti gli altri immobili: 6 per mille;
detrazione per abitazione principale: Euro 103,29.
    (Omissis).
02X00220;

    Il  comune  di MORROVALLE (provincia di Macerata) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a) aliquota 5,5 per mille per abitazioni principali:
    detrazione Euro 103,30 per abitazioni principali;
    maggiore  detrazione  Euro  154.95  per  particolari categorie di
contribuenti, cosi' come stabilito con atto C.C. n. 66/1999.
b) aliquota 6,5 per mille per tutti gli altri immobili.
    (Omissis).
02X00221;

    Il  comune  di  MOSSA  (provincia  di  Gorizia)  ha  adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  d'imposta  2002 le seguenti aliquote
differenziate per l'imposta comunale sugli immobili:
    a) aliquota  ordinaria  del  5  per  mille  per  tutte  le unita'
immobiliari a qualsiasi uso adibite, escluse quelle indicate al punto
seguente;
    b) aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali,   oppure   all'utilizzo   di   sottotetti.  L'aliquota
agevolata  avra'  la  durata  di  3  anni dall'inizio dei lavori ed e
limitata alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi.
2. di confermare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni d'imposta:
    a) Euro  103,29  (pari  a  L.  200.000) per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale;
    b) Euro  206,  58.  (pari a L. 400.000) per le unita' immobiliari
adibite  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo che abbia
percepito   nell'anno   precedente,  a  quello  a  cui  si  riferisce
l'imposta,  un  reddito  complessivo imponibile all'I.R.P.E.F. pari o
inferiore   alla  pensione  annua  integrata  al  minimo  corrisposta
dall'I.N.P.S.,   con   esclusione  del  reddito  relativo  all'unita'
immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  e  delle  relative
pertinenze  classificate  nelle  categorie  catastali C/2, C/6 e C/7,
subordinatamente  alla  presentazione di idonea richiesta, attestante
il possesso dei requisiti richiesti.
3.  di  dare atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del regolamento
comunale  dell'I.C.I.,  la detrazione prevista al precedente punto a)
si  applica  anche  alle  abitazioni  concesse  in  uso  gratuito dal
possessore  ai  suoi  familiari,  sino al secondo grado di parentela,
subordinatamente alla presentazione di idonea richiesta.
4.  di  considerare,  ai  sensi  dell'art. 3,  comma 56,  della legge
23 dicembre  1996,  n.  662,  che  gli immobili posseduti a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente,  come  direttamente  adibiti  ad  abitazione principale a
condizione che gli stessi non risultino locati.
    (Omissis).
02X00222;

    Il  comune  di MOTTA CAMASTRA (provincia di Messina) ha adottato,
il   1  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. confermare per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili.
2.  confermare  in  L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
02X00223;

    Il  comune  di  MOTTA  S.  ANASTASIA  (provincia  di  Catania) ha
adottato,  il  15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.l. (imposta comunale
sugli immobili) come segue:
    abitazione principale: 4 per mille;
    altre unita' immobiliari: 6 per mille;
    fabbricati  classificati  catastalmente  nel  gruppo "D": 6,2 per
mille;
    abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge
23 dicembre 1996, n. 662): 4 per mille.
di  fissare  per  l'anno  2002  la  detrazione d'imposta per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale nella misura annua di
Euro 154,94 (L. 300.000).
    (Omissis).
02X00224;

    Il  comune  di  MOZZATE  (provincia  di  Como)  ha  adottato,  il
10 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  prendere  atto  che,  per  l'anno  2002  la  giunta  comunale  ha
determinato le seguenti aliquote I.C.I:
    5  per  mille l'aliquota I.C.I. ordinaria applicata dal comune di
Mozzate;
    4 per mille l'aliquota agevolata per l'abitazione principale;
    7 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare agli immobili sfitti;
    2,5  per  mille  l'aliquota  I.C.I.  da  applicare  agli immobili
inagibili;
    zero  per  mille  l'aliquota  da  applicare  agli immobili di cui
all'art. 18, comma 3, del regolamento.
Cosi' riportate nel seguente prospetto:

=====================================================================
Tipologia di immobile|  Aliquota   |              Note
=====================================================================
                     |             |Non e' prevista alcuna tipologia
Terreni agricoli     | 5 per mille |particolare
---------------------------------------------------------------------
                     |             |Non e' prevista alcuna tipologia
Aree fabbricabili    | 5 per mille |particolare
---------------------------------------------------------------------
                     |             |E' prevista la detrazione
                     |             |ordinaria di L. 200.000. In
Abitazioni principali| 4 per mille |alcuni casi di L. 500.000
---------------------------------------------------------------------
                     |             |Se sfitti 7 per mille. Se a
                     |             |contratti con affitti concordati
Altri fabbricati     | 5 per mille |zero per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |             |Aliquota agevolata per i
                     |             |proprietari che eseguono
Fabbricati inagibili |2,5 per mille|interventi di recupero

Art. 2)  di  stabilire  in  L. 200.000 la detrazione per l'abitazione
principale ed in L. 500.000 quella per i seguenti soggetti:
    "I  nuclei  familiari  il  cui  reddito sia inferiore o pari alle
prime  tre  fasce  di  reddito  previste  nella tabella per il minimo
vitale approvata per l'anno 2002.";
    "I   nuclei  familiari  con  presenza  di  persone  disabili  con
un'invalidita'  riconosciuta  pari o superiore al 76%, il cui reddito
sia  inferiore  o  pari  alle  prime cinque fasce di reddito previste
nella tabella per il minimo vitale approvata per l'anno 2002.".
    (Omissis).
02X00225;

    Il  comune  di  MURAVERA  (provincia di Cagliari) ha adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
per abitazione principale: 4 per mille;
per altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,8 per mille;
detrazione    per    l'abitazione    principale    in   Euro 103,291.
    (Omissis).
02X00226;

    Il  comune  di  MURO LECCESE (provincia di Lecce) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1) stabilire, omissis, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
    del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze;
    del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili soggette
ad imposta;
2)  confermare  per  l'anno 2002 le seguenti detrazioni dell'imposta,
gia' deliberate per l'anno 2001:
    Euro 123,95   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  da  soggetti  passivi  indicati  all'art. 4, comma 2, del
vigente regolamento comunale I.C.I.;
    Euro 103,29  per  tutte  le  altre  unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale;     (Omissis).
1.   oltre  quelle  previste  dalle  leggi  si  considerano  altresi'
abitazioni principali:
    a)   le   pertinenze  dell'abitazione  principale  (box,  garage,
cantina,  soffitta,  ecc.)  purche'  ubicante nello stesso edificio o
complesso  immobiliare  nel  quale  e'  sita l'abitazione principale,
ancorche'  distintamente  descritte  in  catasto, a condizione che il
proprietario  o  titolare  di diritto reale di godimento, anche se in
quota  parte,  dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora sia
proprietario  o  titolare  di diritto reale di godimento, anche se in
quota  parte,  della  pertinenza  e  che  questa  sia durevolmente ed
esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto
l'agevolazione  della  detrazione  si  concretizza  nella facolta' di
detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza, la parte dell'importo
della  detrazione  che  non ha trovato capienza in sede di tassazione
dell'abitazione   principale.  La  determinazione  del  valore  delle
pertinenze continua ad essere affettuata secondo i criteri generali;
    b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro
il  primo  grado  o  collaterale  entro il secondo grado, e da questi
utilizzata come abitazione principale, a condizione che detti parenti
non siano possessori di abitazione sull'intero territorio nazionale;
    c)  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero  o  sanitari  permanente,  a condizione che la
stessa non risulti locata.
Per   usufruire   dell'agevolazione  della  detrazione,  il  soggetto
richiedente  deve presentare all'ufficio tributi del comune, nel mese
di  gennaio  di  ogni  anno,  apposita comunicazione e documentazione
circa il diritto all'agevolazione stessa nell'anno precedente.
2.  Sono accordate inoltre le seguenti agevolazioni: elevazione della
detrazione  dell'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  in  favore  dello  I.A.C.P.,  e  dei soggetti
passivi  assegnatari  di  alloggi  realizzati  dall'I.A.C.P.  di tipo
economico  popolare;  in favore dei soggetti passivi in situazione di
particolare  disagio economico o sociale, aventi un reddito familiare
annuo,  riferito  all'anno  precedente, non superiore a L. 7.000.000.
L'ammontare   di  detta  detrazione  dall'imposta  viene  annualmente
stabilito  con  la detrazione di determinazione dell'aliquota I.C.I.,
ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il  predetto limite di reddito di L. 7.000.000 per i soggetti passivi
in  situazione  di  particolare  disagio  economico  e  sociale viene
elevato:
    di L. 2.500.000 in presenza di coniuge convivente;
    di L. 2.500.000 per ogni familiare convivente.
Fissazione  dei  seguenti  criteri per la determinazione del reddito:
per  la determinazione del reddito deve essere compresa ogni forma di
entrata di tutti i componenti il nucleo familiare o di convivenza, in
particolare:
    reddito  da  lavoro  dipendente di tutti i membri della famiglia,
comprensivo di trattamenti di famiglia;
    reddito di lavoro autonomo;
    reddito  derivante  da  pensioni,  rendite e assegni di qualsiasi
genere;
    assegno di accompagnamento;
    reddito da patrimonio (eccetto il reddito catastale della casa di
abitazione) quale affitti di case e terreni;
    prestazioni assistenziali in denaro erogate da enti pubblici.
Non   devono   essere   considerate   le  prestazioni  con  specifica
destinazione  (es.  contributo  per  l'acquisto protesi, strumenti di
lavoro,   ecc.),  assegni  di  studio  univeresitario  o  provvidenze
analoghe  di  incentivo  allo  studio,  ed  eventuali  altre  entrate
comunque disponibili per il nucleo.
I soggetti aventi diritto all'agevolazione devono presentare apposita
richiesta  all'ufficio  tributi del comune entro il 30 giugno di ogni
anno, con allegata la documentazione reddituale.     (Omissis).
02X00227;

    Il  comune di MUSSOMELI (provincia di Caltanissetta) ha adottato,
il   28 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare,  per  l'anno  2002,  le  aliquote  relative  all'imposta
comunale sugli immobili diversificandole come appresso:
    aliquota  del  4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione
principale del soggetto passivo dell'imposta;
    aliquota  del  4 per mille, per un periodo comunque non superiore
ai  tre  anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e
non   venduti  dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
    aliquota  del  6  per  mille  per  tutte  le  altre  tipologie di
immobili;
    aumentare  per  l'anno  2002  la  detrazione  spettante  per  gli
immobili  adibiti ad abitazione principale da L. 200.000, pari a Euro
103,30   L. 300.000,  pari  ad  Euro 154,94,  rapportata  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
considerare  direttamente  adibita  ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in Istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulta locata.     (Omissis).
02X00228;

    Il comune di NEMI (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
2.  di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ordinaria al 7 per
mille;
3.  di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ridotta al 4,5 per
mille  per  l'abitazione  principale  e  delle  sue pertinenze, nelle
limitazioni  previste  dal  regolamento comunale, intesa nel senso di
cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
4.  di  dare  atto  che  la  detrazione  d'imposta  per  l'abitazione
principale del contribuente e' pari a Euro 103,30;     (Omissis).
02X00229;

    Il  comune di NEROLA (provincia di Roma) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2002,  nella  misura  del  6  per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.).
    (Omissis).
02X00230;

    Il comune di NOCERA INFERIORE (provincia di Salerno) ha adottato,
il  26 febbraio 2002 e il 28 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a) aliquota ordinaria al 7 per mille;
b) aliquota  al 6,5 per mille, inferiore dello 0,5 per mille rispetto
a quella ordinaria, per gli immobili tenuti in fitto;
c) aliquota  al  5,5  per mille per le abitazioni principali e per le
categorie catastali C2, C6 e C7;
d) la  detrazione  per  l'abitazione principale e' stata stabilita in
Euro 103,29;
e) per  le famiglie che hanno nel proprio nucleo familiare un parente
fino  al  secondo  grado  con un'invalidita' del 100% e indennita' di
accompagnamento,  la cui rendita catastale dell'abitazione principale
non  superi Euro 619,75, la detrazione per l'abitazione principale e'
stata stabilita in Euro 154,94
    (Omissis).
02X00231;

    Il comune di ORSENIGO (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002 le aliquote I.C.I. nel seguente
modo:
    a) 4,5  per  mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  - o considerate tali - e le sue pertinenze, come previsto
dall'art. 2  del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli  immobili  a  favore  delle  persone  fisiche  soggetti passivi
residenti nel comune;
    b) 5,6  per  mille  per  le  altre fattispecie imponibili ai fini
dell'I.C.I.
2.  di  aumentare  la  detrazione  per  l'abitazione principale da L.
200.000  a L. 300.000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3
deI d.lgs n. 504/1992, ai fini del pagamento I.C.I. per l'anno 2002 a
favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    A) sono individuate le seguenti categorie:
      1.   il   proprietario  dell'immobile  che  abbia  compiuto  al
1o gennaio  2002  il  sessantesimo  anno  di  eta'  e  il  cui nucleo
familiare   non   produca  un  reddito  complessivo  superiore  a  L.
30.000.000 lordi riferito all'anno 2001, reddito derivante unicamente
dal percepimento di pensioni;
      2.  il  proprietario dell'immobile, con familiari a carico, che
alla data dall' 1o gennaio 2002 si trovi in condizione non lavorativa
e  che  comunque  mantenga  lo  "status di disoccupato" alla data del
31 maggio;
      3.  il  proprietario  dell'immobile  che,  non rientrando nelle
precedenti  categorie,  ritenga di trovarsi in documentate situazioni
di carattere sociale valide per ottenere il beneficio;
    B)  la detrazione di cui trattasi deve comunque essere rapportata
al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad
abitazione principale;
    C)  l'unita'  immobiliare  abitata deve essere l'unica proprieta'
del  nucleo  flimiliare  al  1o gennaio  2002.  Nel caso in cui detta
unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i
componenti  del  nucleo  familiare non devono possedere in proprieta'
alcuna altra unita' immobiliare;
    D)  i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di
cui   sopra,   devono  presentare  apposita  richiesta,  nella  forma
dell'autocertificazione  prevista  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, contenente:
      nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
      l'ammontare del reddito lordo percepito nel 2001;
      il possesso dei requisiti richiesti di cui al punto C).
    La  richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata, a pena di
decadenza,  entro  e  non oltre il termine stabilito per legge per la
presentazione  della  dichiarazione dei redditi e della dichiarazione
di  variazione I.C.I. alla segreteria del comune di Orsenigo mediante
raccomandata  con  avviso di ricevimento o presentata direttamente al
predetto  ufficio.  Nel  caso  di  invio  a  mezzo posta si considera
tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.
    I contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini,
potranno,  al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002 gia' tener
conto della maggiore detrazione richiesta.
    L'amministrazione    si    riserva    comunque    di   richiedere
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di
dichiarazione  infedele,  verranno applicate le sanzioni previste dal
d.lgs  n.  504/1992 oltre alla segnalazione all'autorita' giudiziaria
competente
    (Omissis).
3. di prendere atto che dall'anno 2000, ai sensi e per gli effetti di
cui   all'art. 4-bis   del  vigente  Regolamento  per  l'applicazione
dell'imposta    comunale   sugli   immobili,   come   integrato   con
deliberarazione  consiliare  n.  55/22.12.99,  i  versamenti dovranno
avvenire esclusivamente:
    1)  tramite  il  servizio  postale - sul c/c postale intestato al
Comune  di  Orsenigo  servizio  tesoreria  ICI  n.  13705256  -  o in
alternativa  direttamente  presso  la  Tesoreria  comunale  tramite i
predisposti   bollettini.  I  modelli  di  versamento  da  utilizzare
dovranno  essere  quelli approvati con decreto ministeriale 12 maggio
1993.
4. di prendere atto delle modifiche regolamentari dell'anno d'imposta
2001 approvate con atto consiliare n. 52 del 13 ottobre 2000 ai sensi
dell'art. 59  lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,   per   considerare   abitazione   principale,  con  conseguente
applicazione  dell'aliquota  agevolata  quella  concessa  a parenti e
affini entro il 2o grado;
    (Omissis).
02X00232;

    Il comune di OSMATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
c) di  determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da
applicarsi nel territorio del comune di Osmate per l'anno 2002, nella
misura ordinaria del 6 per mille con le seguenti eccezioni:
    abitazione   principale,   fabbricati   equiparati   e   relative
pertinenze: aliquota 5 per mille;
d) di  dare  atto che la detrazione per l'abitazione principale viene
prevista  nela  misura  di  Euro 103,29.  La  suddetta  detrazione e'
elevata  a  Euro 154,94  a  favore  del  pensionato  o dei pensionati
anagraficamente conviventi, in possesso dei seguenti requisiti:
    1.  possesso,  nel  territorio italiano, di reddito di fabbricati
costituiti  unicamente  dal  solo  appartamento  abitato ed eventuali
pertinenze dell'abitazione principale;
    2. titolare di reddito da pensione;
    3.  essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi,
anche  di  natura  diversa,  imponibili  I.R.P.E.F. riferiti all'anno
2001:   fino   a   Euro 7.746,85   se   unico  componente  e  fino  a
Euro 10.329,14 riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;
    4.  l'immobile  occupato  deve  essere  accatastato  in categoria
compresa tra A2 e A6.
Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione
dovranno  presentare  la  richiesta di autocertificazione agli uffici
comunali entro il 30 giugno 2002.
    (Omissis).
02X00233;

    Il  comune di PACE DEL MELA (provincia di Messina) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare, per l'anno 2002 nelle misura di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:

=====================================================================
n.d.|              Tipologia degli immobili              |Aliquote  %
=====================================================================
 1  |abitazione principale....                           |     4
---------------------------------------------------------------------
    |abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai   |
    |figli e dagli stessi utilizzate come abitazione     |
 2  |principale . .                                      |     4
---------------------------------------------------------------------
 3  |aliquota ordinaria....                              |     7
---------------------------------------------------------------------
 4  |terreni agricoli....                                |     5
---------------------------------------------------------------------
 5  |aree fabbricabili....                               |     7

2.  di  determinare,  per  l'anno  2002, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:

=====================================================================
    |  tipologia degli   |                     |
    |  immobili nonche'  |                     |
    |    categorie di    |                     |
    |    soggetti in     |                     |
    |   situazioni di    |                     |detrazione di imposta
    |particolare disagio |riduzione di imposta |  (Euro in ragione
n.d.| economico-sociale  |          %          |       annua)
=====================================================================
    |Unita' immobiliari  |                     |
    |destinate ad        |                     |
    |abitazione          |                     |
 1  |principale....      |                     |       103,29
---------------------------------------------------------------------
    |Abitazioni concesse |                     |
    |in comodato d'uso   |                     |
    |gratuito ai figli e |                     |
    |dagli stessi        |                     |
    |utilizzate come     |                     |
    |abitazione          |                     |
 2  |principale....      |                     |       103,29
---------------------------------------------------------------------
    |Soggetto passivo il |                     |
    |cui nucleo familiare|                     |
    |convivente          |                     |
    |nell'abitazione     |                     |
    |principale comprenda|                     |
    |uno o piu' disabili |                     |
    |con invalidita' non |                     |
    |inferiore al 75%,   |                     |
    |risultante dal      |                     |
    |certificato di      |                     |
    |riconoscimento di   |                     |
    |invalidita' civile  |                     |
    |rilasciato dalle    |                     |
    |strutture pubbliche.|                     |
    |Sono escluse tutte  |                     |
    |le unita'           |                     |
    |immobiliari         |                     |
    |classificate in     |                     |
    |catasto nelle       |                     |
    |categorie A/1, A/7, |                     |
 3  |A/8, A/9.....       |                     |       258,23

I contribuenti in possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti
2  e 3 per usufruire della detrazione devono chiedere informazioni al
comune   -  ufficio  tributi  -  in  merito  alla  documentazione  da
presentare.
    (Omissis).
02X00234;

    Il  comune  di  PARUZZARO  (provincia  di  Novara) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 4,5 per mille;
2.  di  approvare per l'anno 2002 l'applicazione della detrazione per
unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo in L. 200.000 pari Euro 103,29.
    (Omissis).
02X00235;

    Il  comune di PATERNOPOLI (provincia di Avellino) ha adottato, il
25 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  riconfermare,  anche  per l'anno 2002, nella misura del 6 per
mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili.
    (Omissis).
02X00236;

    Il  comune  di  PAULLO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato, il
20 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare per il 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  che  sara'  applicata  in  questo comune come in
appresso:
    nella  misura  del  5,5  per  mille  per  l'abitazione principale
destinata  alla residenza del proprietario, del proprio genitore, dei
propri   figli   e   per   le  sue  pertinenze  cosi'  come  definite
dall'art. 817    del    codice   civile   comprese   le   autorimesse
dell'abitazione principale;
    nella  misura  del 6 per mille per le autorimesse non considerate
come al punto precedente pertinenza dell'abitazione principale;
    nella  misura  del  7  per  mille  per tutti gli immobili diversi
dall'abitazione principale;
    nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili non destinati
alla residenza;
2.  di  determinare  in  Euro  103,29  fisse  la  detrazione unica di
imposta.
    (Omissis).
02X00237;

    Il  comune  di  PEDARA  (provincia  di  Catania)  ha adottato, il
21 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare  le  aliquote  dell'I.C.I. - imposta comunale sugli
immobili,  in  questo  comune,  con effetto dal 1o gennaio 2002, come
segue:
    aliquota   da   applicare  ai  soggetti  passivi  per  le  unita'
immobiliari ad uso di abitazione principale: 4,5 per mille;
    aliquota  da  applicare ai soggetti passivi per aree edificabili:
4,5 per mille;
    aliquota  da  applicare  ai  soggetti  passivi  per  i fabbricati
diversi dalle abitazioni principali: 6 per mille.
2. di stabilire che, dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 103,29, rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
02X00238;

    Il  comune di PESCO SANNITA (provincia di Benevento) ha adottato,
l'11 marzo   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    5 per mille;
    2  per  mille  in  favore  di proprietari che eseguano interventi
volti  al  recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nel centro storico, ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo   di   sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per  la  durata  di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5,
della legge n. 449/1997);
di  ridurre a Euro 103,29 (L. 200.000) l'importo della detrazione per
tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
    (Omissis).
02X00239;

    Il  comune  di  PETRONA' (provincia di Catanzaro) ha adottato, il
28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Stabilire  per  l'anno  2002.  l'aliquota  unica I.C.I., valevole per
tutto il territorio comunale nella misura del 6,8 per mille, per ogni
tipo di abitazione;
l'imposta  e'  ridotta  del 50% per i fabbricati definiti inagibili o
inabitabili  non  utilizzabili  ai  sensi  del  comma  55 della legge
662/1996;
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  oggetto  passivo, si detraggono fino alla concorrente del
suo ammontare Euro 103,29 rapportato al periodo dell'anno ai sensi di
legge.
    (Omissis).
02X00240;

    Il   comune  di  PETTORAZZA  GRIMANI  (provincia  di  Rovigo)  ha
adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  l'aliquota  dell'imposta  sugli  immobili (I.C.I.)
dovuta per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille, con l'esclusione
delle seguenti categorie alle quali l'aliquota I.C.I. viene stabilita
al 4 per mille:
    nuovi  nuclei  familiari  composti  da  coniugi, soggetti passivi
d'imposta, con eta' non superiore a 35 anni ciascuno e costituitisi a
decorrere dal 1o gennaio 2001 nell'ambito del territorio comunale;
    nuclei  familiari  i  cui  soggetti  passivi  siano  portatori di
handicap  ai  sensi della legge n. 104/1992 o invalidi civili al 100%
ovvero conviventi con gli stessi;
    nuove  imprese,  individuali  o  in  forma  associata,  che siano
soggetti  passivi  d'imposta, costituitesi a decorrere dal 1o gennaio
2001 nell'ambito del territorio comunale;
2. di  mantenere  inalterato  in  L.  200.000  annue  il limite della
detrazione  dell'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 20 del
decreto  legislativo  n.  504/1992  nel testo modificato dall'art. 3,
comma 55 della legge n. 662/1996;
3.  di  stabilire  nella  misura  di  L. 500.000 la detrazione di cui
all'art.  8,  comma 20 del decreto legislativo n. 504/1992 per i soli
nuclei  familiari  i cui soggetti passivi siano portatori di handicap
ai  sensi  della  legge  n. 104/1992 o invalidi civili al 100% ovvero
conviventi con gli stessi.
    (Omissis).
02X00241;

    Il comune di PIANO DI SORRENTO (provincia di Napoli) ha adottato,
il  21  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
    1) aliquota ordinaria 5,5 per mille;
    2) aliquota  per  abitazioni  date  in  uso  gratuito da soggetti
passivi  residenti  nel comune di Piano di Sorrento a parenti fino al
secondo  grado  che  vi risiedono anagraficamente e che la usano come
abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;
    si  precisa  che sono parenti fino al secondo grado i genitori, i
figli, i fratelli, i nonni ed i nipoti rispetto ai nonni;
    che  a  queste abitazioni non si puo' applicare la detrazione per
la prima casa;
    3) unita'   immobiliare   destinate  ad  abitazione  non  locate:
aliquota del 7 per mille;
    4) stabilire  in  L.  200.000  pari  a Euro 103,30 la misura dela
detrazione spettante per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02X00242;

    Il  comune  di  PIAZZA  ARMERINA (provincia di Enna) ha adottato,
il 29   marzo   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  approvare le aliquote I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili)
con effetto dal 1o gennaio 2002 come segue:
    A) aliquota  ridotta  del 4 per mille da applicare all'abitazione
principale e relativa pertinenza (garage o box o posto auto) anche se
distintamente  iscritte  in  catasto, in numero non superiore ad una,
sempre   che   sussista   rapporto   pertinenziale  con  l'abitazione
principale intestata allo stesso proprietario;
    B) aliquota del 6,5 per mille per tutti gli immobili (fabbricati,
aree  fabbricabili)  posseduti  in aggiunta o diversi dall'abitazione
principale;
    C) di  stabilire che dall'imposta dell'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione principale del soggetto passivo siano detratti, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 103,30, rapportato al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale di piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
    (Omissis).
02X00243;

    Il  comune  di  PIAZZOLO  (provincia  di Bergamo) ha adottato, il
18 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale
sugli  immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del
7 per mille.
    (Omissis).
02X00244;

    Il  comune  di PICINISCO (provincia di Frosinone) ha adottato, il
12 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni:
    per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad
usi diversi dall'abitazione: 6 per mille;
    detrazione per immobile principale: Euro 103,29 (L. 200.000);
    terreni edificabili: 6 per mille.
    (Omissis).
02X00245;

    Il  comune  di  PIOSSASCO  (provincia  di Torino) ha adottato, il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire  per  l'anno  2002  le  aliquote  e detrazioni sotto
elencate   ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili:

=====================================================================
    Casistica degli    |                    |  Limitazioni periodo
       immobili        |Aliquota (per mille)| applicazione aliquota
=====================================================================
Immobili adibiti ad    |                    |
abitazione principale e|                    |
prima pertinenza       |         5          |
---------------------------------------------------------------------
Immobili concessi in   |                    |
uso gratuito a parenti |                    |
o affini entro il primo|                    |
grado                  |         5          |
---------------------------------------------------------------------
Immobili non locati di |                    |
anziani o disabili     |                    |
residenti in istituti  |                    |
di ricovero o sanitari |         5          |
---------------------------------------------------------------------
Immobili non adibiti ad|                    |
abitazione principale o|                    |
posseduti in aggiunta  |                    |
all'abitazione         |                    |
principale,            |                    |
appartenenti alla sola |                    |
categoria catastale A, |                    |
esclusi A/10           |        6,5         |
---------------------------------------------------------------------
Immobili a destinazione|                    |
diversa da abitazione, |                    |
appartenenti alle      |                    |
categorie catastali    |                    |
A/10, B, C e i terreni |                    |
agricoli               |         6          |
---------------------------------------------------------------------
Immobili appartenenti  |                    |
alla categoria         |                    |
catastale D e le aree  |                    |
fabbricabili           |         7          |
---------------------------------------------------------------------
Immobili appartenenti a|                    |
societa', ditte o      |                    |
imprese, di nuova      |                    |
costituzione, iscritte |                    |
per la prima volta alla|                    |
Camera di commercio    |                    |
nell'anno in corso     |         4          |         anni 3
---------------------------------------------------------------------
Immobili di interesse  |                    |
artistico o            |                    |
architettonico,        |                    |
localizzati nei centri |                    |
storici, oggetto di    |                    |
intervento di recupero |                    |
a norma dell'art. 31,  |                    |   Fino alla data di
comma 1, lettere c) e  |                    |   ultimazione lavori
d), legge 5 agosto     |                    |ovvero, se antecedente,
1978, n. 457           |         4          |      di utilizzo
---------------------------------------------------------------------
Immobili di esercizi   |                    |
commerciali, oggetto di|                    |
interventi di          |                    |
ristrutturazione       |                    |
edilizia               |         4          |         Anni 3

detrazioni:

=====================================================================
             Tipo detrazione              |Importo detrazione in Euro
=====================================================================
Ordinari                                  |118,785
---------------------------------------------------------------------
Abitazione principale del nucleo familiare|
comprendente tra i propri componenti un   |
soggetto invalido, cieco o sordomuto      |
civile, beneficiario di pensione o        |
indennita' concessa al solo titolo di     |
minorazione o di assegno di               |
accompagnamento ovvero un soggetto        |
dichiarato persona handicappata in        |
situazione riconosciuta avente            |
connotazione di gravita' ai sensi         |
dell'art. 3 della legge n. 104/1992, con  |
accertamento effettuato dalla A.S.L. ai   |
sensi dell'art. 4 della stessa legge. (Il |
titolo alla elevazione della detrazione   |
deve essere dimostrato dal contribuente)  |258,228

2. Di  stabilire  e precisare che ogni contribuente che ne ha diritto
puo'   usufruire  della  detrazione  spettante  solo  una  volta,  ad
eccezione  dell'ATC  per  gli  immobili  adibiti  ad uso abitativo ed
assegnati  a  residenti  nel  comune  di Piossasco, delle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione
principale  dai  soci  assegnatari,  e  del  CIT  per gli immobili di
proprieta'  dello  stesso,  assegnati dall'ATC a titolo di abitazione
principale a residenti nel Comune di Piossasco.
    (Omissis).
02X00246;

    Il   comune  di  POLISTENA  (provincia  di  Reggio  Calabria)  ha
adottato,  il  1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  l'aliquota  dell'Imposta comunale sugli immobili,
istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno 2002, nelle misure seguenti:
    aliquota ridotta per l'abitazione principale 5 per mille;
    aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall'abitazione
principale del contribuente 6 per mille;
2. (omissis);
3.  di confermare anche per l'anno 2002 come previsto dal regolamento
d'applicazione,  che  l'Imposta  comunale  sugli  immobili  di questo
comune,  venga  versata  dal  contribuente  con bollettino postale su
conto  postale  intestato all'ente, che e' stato appositamente aperto
presso  l'amministrazione  postale  o  su  conto corrente bancario da
aprire presso il tesoriere comunale.
    (Omissis).
02X00247;

    Il  comune  di  PONTENURE (provincia di Piacenza) ha adottato, il
21 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  le  aliquote  I.C.I.  per  l'anno 2002, nelle misure
seguenti:
    al  5,6  per  mille  l'aliquota  per  quanto  riguarda  i terreni
agricoli,  le  aree fabbricabili, l'abitazione principale e gli altri
fabbricati (con la sola esclusione degli alloggi non locati);
    al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi non locati;
    al 4 per mille, l'aliquota per le unita' oggetto di interventi di
recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico o architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti;
    al  4  per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo
di  abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
    di   stabilire   in   Euro  103,29  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
    (Omissis).
02X00248;

    Il comune di PONTESTURA (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire  ai  fmi  della  applicazione  dell'I.C.I.,  imposta
comunale  sugli immobili in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio
2002: una aliquota unica nella misura del 5,5 per mille (omissis);
2. di   stabilire  altresi'  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo,
sono  detratte,  fino  a  concorrenza  del suo ammontare, Euro 103,29
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione; (omissis).
    (Omissis).
02X00249;

    Il  comune  di PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il
26  febbraio  e 4 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  adottare  per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota l.C.I. del 5,5
per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e quella
del 6,8 per mille per le aree fabbricabili, terreni agricoli ed altri
fabbricati;
    (Omissis).
1. di  determinare  in  Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta
per  II.C.I.  2002  per  le  unita' immobiliari e relative pertinenze
adibite  ad  abitazione  principale  dai  contribuenti; per le unita'
immobiliari e relative pertinenze possedute da cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
per  le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o
usufrutto,  purche'  non  locate,  da anziani o disabili residenti in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; per
le  unita'  immobiliari  possedute da cittadini italiani residenti al
estero  a  titolo  di  proprieta'  o usufrutto in Italia, purche' non
locate;
2. di  dare  atto  che  la  detrazione  puo'  essere  utilizzata  per
diminuire   l'imposta   dovuta   sulle  pertinenze  per  le  seguenti
fattispecie:
    unita'   immobiliari   adibite   ad   abitazione  principale  dai
contribuenti;
    unita' immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari
nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
3. di  dare atto che, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabili
e  di  fatto  non  utilizzati,  all'imposta  dovuta  si  applica  una
riduzione del 50 per cento.
    (Omissis).
1. di  stabilire  che  per  l'anno  d'imposta  2002  e  successivi il
versamento I.C.I. dovra' avvenire con le seguenti modalita':
    l'acconto  da  versare entro il 30 giugno (o giorni successivi se
la  scadenza  cade nelle giornate di sabato o domenica o altro giorno
festivo)  e'  pari  al  50%  dell'imposta dovuta calcolata sulla base
delle  aliquote  e  detrazioni vigenti nell'anno in corso nei casi in
cui  il  possesso  si  sia  protratto per sei mesi nel primo semestre
dell'anno in corso; resta salva la facolta' di versate tutto entro la
data per il versamento in acconto;
    l'acconto  da  versare entro il 30 giugno (o giorni successivi se
la  scadenza  cade nelle giornate di sabato o domenica o altro giorno
festivo)  e'  pari  al  50%  dell'imposta dovuta calcolata sulla base
delle  aliquote  e detrazioni vigenti nell'anno in corso e sulla base
dei mesi di possesso effettivi qualora siano inferiori a sei mesi nel
primo semestre dell'anno in corso; resta salva la facolta' di versate
tutto entro la data per il versamento in acconto;
    il  saldo da versare entro il 20 dicembre (o giorni successivi se
la  scadenza  cade nelle giornate di sabato o domenica o altro giorno
festivo)  va calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti
per   l'anno  in  corso,  detraendo  l'importo  versato  in  acconto;
l'imposta  dovuta  va  rapportata  al  periodo  di  possesso  e  alla
percentuale di possesso;
    (Omissis).
02X00250;

    Il  comune  di PRATOVECCHIO (provincia di Arezzo) ha adottato, il
6 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire nella misura del 5,8 per mille l'aliquota I.C.I. per
l'anno  2002,  con applicazione delle detrazioni previste dalla legge
per l'abilitazione principale, pari a Euro 103,29.
    (Omissis).
02X00251;

    Il comune di PUOS D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il
15   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobiili  (I.C.I.)  nella  misura del 6 per mille per per gli
altri fabbricati e per le aree fabbricabili;
2. di  determinare  l'aliquota  nella  misura  del 5 per mille per le
abitazioni  principali  e di determinare in Euro 130,00 la debrazione
d'imposta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale,
come  stabilito  dall'art.  8  del  decreto legislativo n. 504/1992 e
successive  modifiche  ed  integrazioni, come sostituito dall'art. 3,
comma 55, della legge n. 662/1996;
3. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che stessa non risulti locata.
    (Omissis).
02X00252;

    Il comune di PUTIGNANO (provincia di Bari) ha adottato il 5 marzo
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del
5,5  per  tutte  le  tipologie  di  immobili, nonche' la misura della
detrazione  per  l'abitazione principale in Euro 180,76 (L. 350.000),
cosi' come deliberate nell'anno 2001.
    (Omissis).
02X00253;

    Il comune di QUADRELLE (provincia di Avellino) ha adottato, il 25
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. I.C.I.  immobili  l'aliquota  e'  confermata  al 5,5 per mille; la
detrazione per l'abitazione principale e' pari a L. 200.000.
    (Omissis).
02X00254;

    Il  comune di QUARTO D'ALTINO (provincia di Venezia) ha adottato,
il 31 gennaio, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    5  per  mille  per  le unita' immobiliare destinate ad abitazione
principale;
    7 per mille per le unita' immobiliari sfitte;
    4 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione con i
contratti "agevolati" previsti all'art. 2 comma 3, legge 431/1998, in
base  ai  patti  e  alle  condizioni di cui all'accordo siglato tra i
rappresentanti   sindacali  e  i  rappresentanti  degli  inquilini  e
depositato presso la segreteria del comune in data 20 ottobre 1999;
    6 per mille per le restanti tipologie.
    (Omissis).
02X00255;

    Il  comune di QUINZANO D'OGLIO (provincia di Brescia) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  come segue le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2002 e
stabilire  la  detrazione  per  l'abitazione  principale nella misura
unica di Euro 103,29;
    4,5 per mille, abitazione principale;
    5,5 per mille, aliquota ordinaria;
    7  per mille, fabbricati ad uso di abitazione e ad uso commeciale
sfitti.
    (Omissis).
02X00256;

    Il  comune  di RADICOFANI (provincia di Siena) ha adottato, il 16
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille,
2. di  determinare,  per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille per le seconde
case  affittate,  purche'  cio'  risulti  dalla  presentazione  di un
contratto di affitto regolamente registrato;
3. di  determinare,  per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella misura del 6 per mille, ai sensi del
decreto-legge  8  agosto 1996 n. 437, art. 4, comma 1, convertito con
legge n. 556/1996, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
4. di  determinare  l'aliquota  ridotta  dell'imposta  comunale sugli
immobili  nella  misura  del  4 per mille per gli immobili dei centri
storici,  di  Radicofani  e  Contignano,  ove  sorgono nuovi esercizi
commerciali  o  artigianali,  non esistenti alla data del 31 dicembre
2001,  relativamente  all'anno  2002  ed  ai  successivi quattro anni
dall'apertura dell'esercizio al pubblico;
5. di  determinare  l'aliquota  ridotta  dell'imposta  comunale sugli
immobili  nella  misura  del  4  per mille per gli immobili nei quali
sorgono  le  sedi o i servizi di rilevanza per la collettivita' delle
associazioni,  delle  pro  loco  e degli altri organismi di carattere
associativo o ricreativo con valenza per la collettivita';
6. di  dare  atto  che  la  detrazione  di imposta per l'abilitazione
principale  e'  pari ad Euro 103.29 pari a L. 200.000 (duecentomila),
pari cioe' all'importo minimo stabilito dalla legge;
    (Omissis).
02X00257;

    Il  comune  di  RAPONE  (provincia  di  Potenza)  ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
confermare  nella  misura  del  4  per  mille l'aliquota dell'imposta
comune  sugli  immobili  da  applicarsi  in  territorio  comunale per
l'esercizio 2002.
    (Omissis).
02X00258;

    Il  comune  di  Raveo  (provincia  di  Udine)  ha adottato, il 26
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare,  a  valere per l'anno 2002, nella misura del 4 per
mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con le normali
e detrazioni previste dalla legge.
    (Omissis).
02X00259;

    Il  comune  di Reggello (provincia di Firenze) ha adottato, il 13
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare le aliquote approvate per il 2001 anche per l'anno 2002
come di seguito indicato:
    aliquota abitazione principale 5 per mille;
    immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille;
    immobili  posseduti  in  aggiunta all'abitazione principale 7 per
mille;
    detrazione  per  l'abitazione principale rapportata al periodo di
possesso nell'anno 2002 pari a L. 200.000;
    estensione   delle  agevolazioni  riconosciute  per  l'abitazione
principale  a  quelle  possedute  da anziani o disabili che risultino
residenti in istituti e la cui unita' immobiliare non risulti locata;
    estensione   delle  agevolazioni  riconosciute  per  l'abitazione
principale  anche a quelle abitazioni dove risiedono parenti in linea
retta di primo grado del contribuente;
    estensione   delle  agevolazioni  riconosciute  per  l'abitazione
principale ancbe a quelle concesse in locazione con contratto di tipo
concordato  ex art.3 comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 a soggetti
che la utilizzano come abitazione principale;
    estensione   delle  agevolazioni  riconosciute  per  l'abitazione
principale  anche alla pertinenza limitatamente e soltanto se ubicata
nello  stesso  edificio  o  complesso  immobiliare nel quale e' posta
l'abitazione  principale  come  stabilito  nel  regolamento  comunale
approvato  con delibera c.c. n. 121 del 23 dicembre 1998 e modificato
con delibera c.c. n. 32 del 29 febbraio 2000.
di  elevare la detrazione per abitazione principale la detrazione per
l'abitazione  principale  da Euro 103.29 (Lire 200.000) a Euro 206.58
(Lire  400.000) alle categorie di soggetti di seguito specificati che
si trovino in situazioni di particolare-disagio economico e sociale:
    al  soggetto  passivo  nel  cui  nucleo  familiare si assista con
continuita'  un parente o un affine entro il terzo grado riconosciuto
portatore  di  handicap  ai  sensi  dell'art.  3 legge 104/1992 e che
risulti  proprietario  di  una sola abitazione, compresa di eventuale
pertinenza, su tutto il territorio nazionale e che vi risieda;
    al soggetto passivo nel cui nucleo familiare sia presente persona
con  riconosciuto  grado  di invalidita' al 100%, proprietario di una
sola  abitazione  sul  territorio  nazionale, che vi risieda e sia in
possesso  di  un  reddito  imponibile IRPEF non superiore a quanto di
seguito indicato:
      per una persona Euro 7.359,51 (Lire 14.250.000);
      per due persone Euro 11.620,28 (Lire 22.500.000);
      per tre persone Euro 15.493,70 (Lire 30.000.000);
      per quattro persone Euro 17.430,42 (Lire 33.750.000);
      per cinque persone Euro 19.367,13 (Lire 37.500.000);
      per  ogni persona in aggiunta si aggiungono Euro 1.936,71 (Lire
3.750.000).
    Per  usufruire  delle  predette  agevolazioni  e' obbligatoria la
presentazione,   prima   del   versamento  in  acconto,  di  apposita
autocertificazione.
    (Omissis).
02X00260;

    Il  comune  di  RHO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato, il 19
febbraio  2002  e  il  26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, sulla base dei motivi espressi in
premessa,  le  seguenti  aliquote relative all'imposta comunale sugli
immobili:
    a) abitazioni   principali   e   pertinenze,   terreni  agricoli,
abitazioni  locate  con  i  contratti  tipo  previsti  dalla legge n.
431/1998: aliquota 4 per mille;
    b) altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota 7 per mille;
    c) abitazioni  non locate per le quali non risultino essere stati
registrati  contratti di locazione da almeno due anni: aliquota 9 per
mille.
2.  di  applicare  nella misura di Euro 103,29 la detrazione prevista
per l'abitazione principale;
3. (omissis).
    (Omissis).
Delibera
1.  di  aumentare, per l'anno 2002, sulla base dei motivi espressi in
premessa,  da  Euro  103,29 ad Euro 154,94 la detrazione dell'imposta
I.C.I. dovuta per l'anno 2002 per:
    i  titolari di pensioni, i lavoratori in cassa integrazione od in
mobilita', disoccupati il cui stato risulti da iscrizione a strutture
pubbliche/private  di  collocamento, gli invalidi civili riconosciuti
al  100%  che  risultino  proprietari,  titolari  di diritto d'uso od
abitazione,  usufruttuari di un'unica unita' immobiliare classificata
nelle  categorie  catasto A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, oltre box e/o
altre pertinenze, con reddito imponibile annuo:
      a) fino  ad  Euro 7.746,85 per nucleo familiare composto da una
persona;
      b) fino  ad Euro 13.944,34 per nucleo familiare composto da due
persone;  tale limite di reddito e' elevato a Euro 3.098,74, per ogni
altro familiare a carico o componente il nucleo familiare;
2.   di  estendere  la maggior  detrazione  anche  al  coniuge  delle
categorie  sopradescritte  a  condizione  che sia casalinga e di eta'
superiore ai 60 anni;
3.  di  escludere  dal  beneficio  tutte  le casistiche che vengono a
determinarsi per effetto di quanto citato in premessa;
4.  di  dare atto che per poter usufruire della maggiore detrazione i
contribuenti  dovranno  presentare,  a  pena  di  decadenza,  entro i
termini della dichiarazione dei redditi, apposita autocertificazione.
Per  tali autocertificazioni e' prevista la possibilita' di controlli
a campione;
5. (omissis).
    (Omissis).
02X00261;

    Il  comune di RIMINI ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  fissare  con  decorrenza 1o gennaio 2002 le seguenti aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili:
    aliquota  ridotta  del  6  per  mille  per  le unita' immobiliari
adibite  ad  abitazione  principale  dei  soggetti passivi e dei soci
delle  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,  residenti nel
comune,  nonche'  per  quelle  locate  con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
    aliquota  agevolata  del  2  per  mille  per  i fabbricati ad uso
abitazione  principale concessi in locazione alle condizioni definite
nei patti territoriali di cui alla legge 9 dicembre 1398, n. 431; per
usufruire  dell'aliquota  ridotta gli interessati dovranno presentare
al settore tributi, entro la scadenza della rata di saldo, copia del
contratto di locazione, a pena di decadenza del beneficio;
    aliquota  agevolata del 2 per mille per gli alloggi di proprieta'
dell'azienda casa Emilia-Romagna (A.C.E.R.), locati a soggetti che li
utilizzano     come     abitazione    principale;    per    usufruire
dell'agevolazione l'azienda a pena di decadenza del beneficio dovra',
a  fine  esercizio  ed  entro due mesi dall'approvazione del bilancio
consuntivo, rendere conto delle somme risparmiate a titolo di imposta
ed  utilizzate  per  spese  di manutenzione e miglioria sugli alloggi
stessi;
    aliquota  agevolata  del  2  per mille per fabbricati ubicati nel
centro storico ove hanno sede "botteghe storiche"º; si intendono tali
le  attivita'  commerciali,  artigianali  o di pubblico esercizio, da
almeno  trenta  anni  ubicate nel medesimo fabbricato ed esercenti la
medesima  attivita',  mantenendo  la medesima insegna; la titolarita'
della   gestione  puo'  invece  essere  cambiata;  l'agevolazione  e'
concessa  nei casi nei quali la proprieta' dell'immobile coincida con
la  gestione  dell'azienda,  allo scopo di favorine la permanenza nel
centro  storico;  per usufruire dell'aliquota ridotta gli interessati
dovranno  presentare al settore tributi, entro la scadenza della rata
di  saldo ed a pena di decadenza del beneficio, documentazione idonea
a dimostrare la presenza dei requisiti cosi' previsti;
    aliquote  agevolate  per  fabbricati  ubicati nel centro storico,
prospicienti   strade  ed  aree  pubbliche,  ove  vengono  effettuati
interventi  di  manutenzione  delle  facciate;  l'agevolazione  sara'
riconosciuta  in  relazione  alle  unita'  immobiliari  che risultino
facenti  parte  della/e  facciata/e  interessata/e all'intervento; le
aliquote  sono  fissate  nel  2  per  mille  per  i  fabbricati delle
categorie catastali da A/1 ad A/9, e relative pertinenze, e nel 6 per
mille  per  i  fabbricati delle altre categorie; le condizioni per il
riconoscimento  di  dette  aliquote  agevolate  sono  confermate come
disciplinate  nella  deliberazione  del  consiglio comunale n. 17 del
15 febbraio   2001,   con   l'integrazione  che  vengono  ammessi  al
beneficio,  per  tre  anni  decorrenti dal 2001, gli interventi anche
iniziati o effettuati nell'anno 2000;
    aliquota  agevolata del 6 per mille per fabbricati ad uso albergo
ove  vengono  effettuati  interventi  di  abbattimento delle barriere
architettoniche;   le  condizioni  per  il  riconoscimento  di  detta
aliquota   agevolata   sono   confermate   come   disciplinate  nella
deliberazione di C. C. n. 17 del 15 febbraio 2001;
    aliquota  del 9 per mille per i fabbricati ad uso abitativo per i
quali  alla  data  del  10 gennaio  2002  non  risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni;
    aliquota  ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili,
non individuati nei precedenti punti;
3.  di  fissare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni per abitazione
principale previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992:
    euro  113,62  (L.  220.000)  la detrazione ordinaria per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
    euro  258,23 (L. 500.000) la detrazione prevista per l'abitazione
principale   per  le  situazioni  di  disagio  economico  e  sociale,
individuate  nelle  condizioni  personali  ed  economiche fissate con
deliberazione di C. C. n. 4 del 24 gennaio 2002;
    (Omissis).
02X00262;

    Il  comune  di  RIO MARIA (provincia di Livorno) ha adottato, l'8
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  in  materia  d'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni gia' in vigore
nell'anno 2001 e precisamente come segue:
    aliquota  ordinaria:  7  per  mille  - per tutti gli immobili con
esclusione dell'abitazione principale e proprie pertinenze;
    aliquota  ridotta:  6  per  mille - per l'abitazione principale e
proprie pertinenze;
    detrazione d'imposta: Euro 139,44 - L. 270.000;
2.  di  dare  atto  che  l'aliquota ridotta e la detrazione d'imposta
sopradescritte  sono  applicabili  nei  casi di abitazione principale
come  dettagliatamente  riportato  nell'art.  5)  del regolamento per
l'applicazione dell'I.C.I., in tutti gli altri casi sara' applicabile
l'aliquota  ordinaria,  con esclusione della detrazione d'imposta per
le fattispecie contemplate nei punti d) e e);
3.  di  determinare  l'elevazione  della  detrazione d'imposta a Euro
170,43     (Lire    330.000    )    nel    caso    di    contribuenti
ultrasessantacinquenni con reddito annuo complessivo lordo del nucleo
familiare pari o inferiore a Euro 6.713,94 (L. 13.000.000) maggiorato
di  Euro 1.549,37  (Lire  3.000.000)  per  ogni  componente il nucleo
familiare  medesimo,  che  non  possiede altre proprieta' immobiliari
oltre  la casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore
detrazione.  La  relativa richiesta dovra' essere redatta e inoltrata
entro  il  30 giugno  2002  su  appositi moduli reperibili presso gli
uffici comunali;
    (Omissis).
02X00263;

    Il  comune  di  RIVAMONTE  AGORDINO  (provincia  di  Belluno)  ha
adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, (omissis), le seguenti aliquote per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
    aliquota   delle   unita'   immobiliari   adibite  ad  abitazioni
principale e a primo garage nella misura del 4,5 per mille;
    aliquota  dei  restanti immobili ed aree fabbricabili non adibite
ad abitazione principale nella misura del 7 per mille;
    detrazione   per   unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale nella misura di ". 200.000;
    la  detrazione  per  le  unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale viene applicata anche alle seguenti unita' immobiliari:
      a) possedute  a  titolo  di proprieta' o usufrutto da anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse
non risultino locate;
      b) concesse  in  uso  gratuito a parenti in linea retta fino al
1o grado di parentela adibite a loro abitazione principale.
    (Omissis).
02X00264;

    Il  comune  di  RIVAROLO  MANTOVANO  (provincia  di  Mantova)  ha
adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Aliquota del 4 per mille:
    per  gli  interventi  di ristrutturazione di cui agli articoli 31
lettera  c)  e  lettera  d)  della  legge n. 457/1978 che interessano
l'intero  fabbricato  vincolato  ai  sensi  dell'art. 49  delle norme
tecniche  di  attuazione  del  P.R.G.C.  L'applicazione dell'aliquota
ridotta  decorre  dalla data di rilascio della concessione edilizia e
fino  alla  comunicazione  di  fine  lavori  che non deve superare il
limite  dei  tre  anni  dalla  data  del  rilascio della concessione.
L'eventuale    proroga    della    concessione    non   da'   diritto
all'applicazione     dell'aliquota    ridotta.    La    comunicazione
dell'applicazione  dell'aliquota  ridotta  deve  essere effettuata in
sede  di denuncia I.C.I. Nel caso di mancata esecuzione dei lavori il
contribuente deve versare la differenza I.C.I. (tra l'aliquota dovuta
e quella agevolata applicata) maggiorata delle relative soprattasse e
interessi.
    per   gli   immobili   messi   a   disposizione   della  pubblica
amministrazione per interventi di edilizia residenziale pubblica.
Aliquota del 5 per mille:
    per  gli  immobili  adibiti ad abitazione principale del soggetto
passivo.  A  questi  immobili  si applica la detrazione di imposta di
Euro 103,29   (fissata   dall'art. 8,  comma  2,  del  decreto  legge
30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662). La stessa detrazione si applica agli
alloggi  regolarmente  assegnati  dagli istituti autonomi per le case
popolari.
    Per  gli  immobili  adibiti ad abitazione principale del soggetto
passivo  avente  redditi  familiari  pari o inferiori a L. 13.000.000
(Euro  6.713,94)  si applica la detrazione di imposta di Euro 206,58.
Per  beneficiare  della detrazione di Euro 206,58 il soggetto passivo
di   imposta   deve   presentare   all'ufficio   tributi  del  comune
un'autocertificazione   comprovante  la  situazione  reddittuale  del
nucleo  familiare,  entro  il  termine stabilito per la presentazione
della denuncia I.C.I.
    Deve  considerarsi  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata.
    per gli immobili dati in uso gratuito ad ascendenti e discendenti
di primo grado che li utilizzano come abitazione principale.
Aliquota 5,3 per mille:
    per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che le
utilizzino  come  abitazione principale (art. 4, comma 1, del decreto
legge  8 agosto  1996,  n.  437, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 ottobre 1996, n. 556);
    per l'abitazione (da intendersi una sola abitazione) posseduta in
aggiunta  alla  abitazione  principale  e  tenuta  a disposizione dal
soggetto  passivo  (immobile  con allacciamento utenze e assoggettato
per  l'intera  superficie  a  tassa  rifiuti).  La  comunicazione per
l'individuazione  dell'abitazione tenuta a disposizione dovra' essere
effettuata in sede di denuncia I.C.I.
    Agli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni.
Aliquota del 7 per mille:
    Per  tutti  gli  immobili  posseduti  e  non  rientranti nei casi
specificatamente individuati nelle precedenti aliquote.
    (Omissis).
02X00265;

    Il  comune  di  ROASCIO  (provincia  di  Cuneo) ha adottato il 30
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare, fissare e determinare per tutti gli immobili soggetti
alla   disciplina   dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)
l'applicazione  di  un'aliquota unica nella misura del 5,5 per mille,
come gia' in vigore per il precedente esercizio;
di  non  avvalersi  della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art.   3,  comma 55  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione
dell'aliquota  fino  al 50 per cento o in alternativa di aumentare la
detrazione  fissa  di  L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le
agevolazioni  previste  dal  terzo  comma,  dell'art.  58  del citato
decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di dare pertanto atto
che  la  detrazione  per  abitazione  principale  e  di  Euro 103,29,
rinviata rispetto al precedente esercizio.
    (Omissis).
02X00266;

    Il  comune  di ROCCA D'ARAZZO (provincia di Asti) ha adottato, il
28 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  applicare  nel proprio territorio, con effetto l'imitatamente
all'anno 2002, l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille;
2. omissis
3.  di  dare  atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e',
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare  di  Euro 103,29 (pari al "
200.000)  rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale  destinazione.  Se  l'unita' immobilare e' adibita ad abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la quale la detrazione
medesima si verifica.
    (Omissis).
02X00267;

    Il  comune  di  ROMAGNESE  (provincia  di  Pavia)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 6 per mille;
2.  di  stabilire  inoltre  per  l'anno 2002 come agevolazione per la
prima  casa  una riduzione della aliquota dello 0,50 per mille e alla
detrazione unica di Euro 103,29 come per legge;
    (Omissis).
02X00268;

    Il  comune  di  ROSATE  (provincia  di  Milano) ha adottato, il 5
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2002,  aliquote  uniche  per tutte le
tipologie  soggetta  a  tassazione  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale  sugli immobili (I.C.I.) ad eccezione dei fabbricati adibiti
ad abitazione principale come segue:

=====================================================================
                     TIPOLOGIA                     |    ALIQUOTA
=====================================================================
Fabbricati adibiti ad abitazione principale....    |   5 per mille
Altri fabbricati....                               |  5,5 per mille
Terreni agricoli....                               |  5,5 per mille
Aree febbricabili....                              |  5,5 per mille

2. di aumentare la detrazione per abitazione principale in L. 251.715
= Euro 130,00.
    (Omissis).
02X00269;

    Il  comune  di  ROVASENDA (provincia di Vercelli) ha adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Aliquote:
    7 per mille sulle aree fabbricabili;
    5,5 per mille su tutte le altre tipologie immobiliari;
    detrazione abitazione principale Euro 103,29.
    (Omissis).
02X00270;

    Il  comune  di  RUBANO  (provincia  di Padova) ha adottato, il 28
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota principale
che  sara'  applicata  per  l'anno  2002 per l'imposta comunale sugli
immobili;
2.  di  determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata
che  sara'  applicata per l'anno 2002, sugli immobili sia posseduti a
titolo  di  unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale, e
relative  pertinenze,  dalle  persone  fisiche soggetti passivi e dai
soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa residenti nel
territorio  comunale,  sia  concessi  a titolo gratuito, affinche' vi
dimorino  abitualmente,  a  parenti di primo grado del proprietario o
dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale;
3.  di  confermare  per l'anno 2002 la detrazione dell'imposta I.C.I.
pari  a  Euro 180,76  (L. 350.000), come descritto nelle premesse del
presente atto;
4.   di   prevedere,   per   l'anno  2002,  una  maggiore  detrazione
dell'imposta  I.C.I.,  in  relazione  alle  richieste documentate con
riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale;
5.  di  individuare  le  seguenti situazioni meritevoli del beneficio
fiscale  della  maggiore  detrazione  I.C.I.,  fermo  restando che la
detrazione  non  puo'  essere  superiore  all'ammontare  dell'importo
dovuto:
    a) unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale,  e
relative  pertinenze,  posseduta  dai contribuenti residenti i quali,
pur  essendo  proprietari  e titolari del diritto reale di usufrutto,
uso  o  abitazione,  sono  assistiti  in via continuativa dal Comune:
Euro 309,87 (L. 600.000) di detrazione;
    b) l'abitazione   principale,   e  relative  pertinenze,  il  cui
soggetto  passivo d'imposta sia titolare di pensione, nei casi in cui
il reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare,
escluso   quello   derivante   dall'abitazione  principale,  riferito
all'anno  2001  non  sia  superiore  al  doppio della pensione minima
I.N.P.S. pari a Euro 10.231,73 (L. 19.811.400) come indicato dal rigo
"reddito   imponibile"   della  dichiarazione  del  redditi  o  dalle
risultanze del C.U.D.: Euro 309,87 (L. 600.000) di detrazione;
    c) per  l'abitazione  principale,  e relative pertinenze, che sia
l'unica  di  proprieta'  di nuclei familiari residenti che superano i
quattro   componenti,  il  cui  reddito  imponibile  lordo,  riferito
all'anno  2001,  non  superi  quello  previsto per ciascuna classe di
riferimento  sottodescritta e come esemplificato nel prospetto che si
allega al presente atto.
    Detrazione in relazione alle diverse fattispecie:
      nuclei   familiari   con   reddito   imponibile  lordo  fino  a
Euro 25.579,34 (L.49.528.500):
        Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari
a cinque unita';
        Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari
a sei unita';
        Euro 309,87 (L. 600.000) con componenti nucleo familiare pari
od oltre le sette unita'.
      Nuclei  familiari  con  reddito  imponibile  lordo  superiore a
Euro 25.579,34 (L.49.528.501) e fino a Euro 30.695,20 (L59.434.200):
        Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari
a sei unita';
        Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari
a sette unita';
        Euro 309,87 (L. 600.000) con componenti nucleo familiare pari
od oltre otto unita'.
      Nuclei  familiari  con  reddito  imponibile  lordo  superiore a
Euro 30.695,20 (L.59.434.201) e fino a Euro 35.811,07 (L.69.339.900):
        Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari
a sette unita';
        Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari
a otto unita';
        Euro 309,87 (L. 600.000) con componenti nucleo familiare pari
od oltre a nove unita'.
      Nuclei  familiari  con  reddito  imponibile  lordo  superiore a
Euro 35.811,07    (L. 69.339.901)    e    fino    a    Euro 40.926,94
(L. 79.245.600):
        Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari
a otto unita';
        Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari
a nove unita';
        Euro 309,87 (L. 600.000) con componenti nucleo familiare pari
a dieci unita' e oltre;
      Nuclei  familiari  con  reddito  imponibile  lordo  superiore a
Euro 40.926,94   (L.   79.245.601)  e  fino  a  Euro  646.042,80  (L.
89.151.300):
        Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari
a nove unita';
        Euro 258,23 (L. 500.000) con componenti nucleo familiare pari
a dieci unita' e oltre.
      Nuclei  familiari  con  reddito  imponibile  lordo  superiore a
Euro 46.042,80   (L.   89.151.301)   e   fino  a  Euro 51.158,67  (L.
99.057.000):
        Euro 219,49 (L. 425.000) con componenti nucleo familiare pari
a dieci unita' e oltre;
Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 2001
siano  documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare
ai  fini  della  determinazione  del  reddito si sommano i rispettivi
redditi  procapite determinati in proporzione al periodo di effettiva
appartenenza al nucleo.
Il  numero  dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento
e' quello risultante alla data del 1o gennaio dell'anno 2002.
In  tutti  i  casi  di  cui  sopra la detrazione deve essere comunque
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si protrae la
destinazione ad abitazione principale. L'unita' abitativa deve essere
l'unica  di proprieta' del nucleo familiare nel corso del 2002 oppure
l'unica  posseduta  a  titolo di usufrutto o di diritti di abitazione
rimanendo,  comunque, escluse dal beneficio le unita' immobiliari del
gruppo  A/8.  I  contribuenti  che intendono avvalersi della maggiore
detrazione  dovranno  presentare apposita domanda al settore tributi,
entro  il 31 maggio 2002, e autocertificare con le modalita' previste
dalla  legge  n.  127/1997  sulla  semplificazione amministrativa, la
posizione  sia  del  soggetto  passivo,  sia dei componenti il nucleo
stesso  circa  la situazione reddituale e l'esistenza dei presupposti
per il beneficio della maggiorazione.
    (Omissis).

            PROSPETTO DELLA MAGGIORE DETRAZIONE SPETTANTE
                   AI FINI I.C.I. PER L'ANNO 2002
              Allegato alla delibera di Giunta Comunale
                     n. 162 del 28 novembre 2001

              ---->  Vedere PROSPETTO di pag. 72  <----

    (Omissis).
02X00271;

    Il  comune  di  RUINO  (provincia  di  Pavia)  ha adottato, il 29
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, per quanto in premessa specificato,
l'aliquota  imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del
5  per  mille,  ai sensi delle vigenti disposizioni legislative sopra
richiamate;
2.  di  stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione
dell'imposta   per  l'abitazione  principale  del  soggetto  passivo;
    (Omissis).
02X00272;

    Il comune di S. GIOVANNI D'ASSO (provincia di Siena) ha adottato,
il   5  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    di   confermare  omissis,  le  seguenti  aliquote  per  l'imposta
comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2002:
      5 per mille per le abitazioni principali ed assimilate ai sensi
dell'art. 4 del regolamento I.C.I.;
      7 per mille per tutti gli altri immobili.
    (Omissis).
di seguito si riporta lo stralcio della relativa delibera del 2000.
Aliquota del 5 per mille per:
    quelle  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in linea retta o
collaterale  entro  il  secondo  grado  e  da  questi utilizzata come
abitazione  principale  a  condizione  che  vi  abbiano  la residenza
anagrafica;
    l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
    due  o  piu'  unita'  contigue,  occupate  ad  uso abitazione dal
contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato
che  e'  stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai
fini della unificazione catastale delle medesime unita'. In tale caso
l'equiparazione  all'abitazione  principale decorre dalla stessa data
in  cui  risulta  essere  stata presentata richiesta di variazione in
catasto;
    le  abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che
le  utilizzi  come  abitazione  principale  e  che questo vi abbia la
residenza anagrafica.
    (Omissis).
02X00273;

    Il  comune  di  S. SALVATORE DI FITALIA (provincia di Messina) ha
adottato,  il  21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
determinare, per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicata in questo
Comune nella misura del 6 per mille per tutti i fabbricati;
date atto che, la detrazione per la prima abitazione rimane invariata
a Euro 103,29.
    (Omissis).
02X00274;

    Il comune di SABBIO CHIESE (provincia di Brescia) ha adottato, il
28   dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
unita'  immobiliari destinate ad abitazione, e loro pertinenze: 5 per
mille;
unita'   immobiliare   destinate   ad  attivita'  produttive  e  loro
pertinenze: 6 per mille.
    (Omissis).
02X00275;

    Il  comune  di SALUDECIO (provincia di Rimini) ha adottato, il 15
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  Per  l'anno  2002,  ai  fini  della  imposta comunale immobiliare
(I.C.I.), si applicano le seguenti aliquote:
      a) alle   persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  ai  soci  di
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel Comune,
esclusivamente  per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale;
      per  le  abitazioni  locate  con  contratto  registrato  ad  un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale e che conviva con
il coniuge se coniugato e non legalmente separto;
      Si applicano le aliquote sottoindicate:
        abitazioni  classificate  A/2;  A/3; A/4; A/5; A/6 e relative
pertinenze: aliquota del 5,5 per mille;
        abitazioni  classificate  A/1;  A/7;  A/9;  A/11  e  relative
pertinenze: aliquota del 6 per mille;
        abitazioni  classificate  A/8 e relative pertinenze: aliquota
del 7 per mille.
      b) aliquota  ordinaria  del  7 per mille. Si applica in tutti i
casi non compresi nella tabella sub a).
2. La ulteriore detrazione per l'unita' immobiliare - classificata, a
pena  di esclusione, dalla categoria A/2 alla categoria A/6 - adibita
ad  abitazione  principale, di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo  n. 504/1992, e' stabilita in Euro 77.47 in ragione annua
nel caso in cui il contribuente e tutti gli eventuaii conviventi:
    a)  abbiano al primo gennaio dell'anno di imposta almeno sessanta
anni.  Non  si  tiene conto del limite di eta' per le persone cui sia
stata   riconosciuta   una   invalidita'   non   inferiore   al  67%;
    b) abbiano  percepito nell'anno precedente a quello di imposta un
reddito  imponibile  lordo  -  come  calcolato  ai  sensi del vigente
regolamento  -  non  superiore a L. 15.000.000 (pari ad Euro 7.746,85
per   le   famiglie  con  un  unico  componente  e  non  superiore  a
L. 26.000.000 (pari ad Euro 13.427.88) per le altre;
    e) non  siano  proprietari di altre abitazioni o fabbricati oltre
l'abitazione principale e le sue pertinenze:
    d) convivano  con  il  coniuge,  se  coniugati  e  non legalmente
separati.
3.  Ad  ogni abitazione di proprieta' dell'ACER - Rimini destinata ad
alloggio  di edilizia residenziale pubblica si applica una detrazione
di Euro 160,00.
    (Omissis).
Regolamento comunale per l'applicazione dell' l.C.I.
    (Omissis).
    Art. 13-bis.
Coniugi con diversa abitazione principale
1.  Ai  contribuenti  coniugati e non legalmente separati che abbiano
una   abitazione  principale  diversa  da  quella  del  coniuge,  per
l'immobile  destinato  ad abitazione principale si applica l'aliquota
ordinaria;
2.  La  norma di cui al primo comma non si applica nel caso in cui il
coniuge  occupi  la  sua  abitazione  principale in forza di regolare
contratto di locazione.
    (Omissis).
02X00276;

    Il  comune  di  SAN  BUONO  (provincia di Chieti) ha adottato, il
28 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille.
    (Omissis).
02X00277;

    Il comune di S. CASCIANO IN VAL DI PESA (provincia di Firenze) ha
adottato,  il  25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2002:
    A)  nella  misura  del  4 per mille l'aliquota da applicarsi alle
unita' immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro;
    B)  Nella  misura dei 4,5 per mille l'aliquota da applicarsi alle
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale, nonche' alle
loro  pertinenze, classificate o classificabili' nelle categorie C/2,
C/6  e  C/7,  limitatamente  a una unita' per categoria, considerando
tali,  soltanto  ai  fini  dell'applicazione di detta aliquota, e non
anche ai fini della spettanza della detrazione:
      l'abitazione  locata  con  contratto  tipo  concordato ai sensi
dell'art. 2,   comma  3,  della  legge  9 dicembre  1998  n.  431,  a
conduttore che la utilizza come abitazione principale;
      l'abitazione  concessa  in uso gratuito dal soggetto passivo ad
ascendenti  o  discendenti  di  primo  grado  che  la utilizzano come
abitazione principale;
      l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      le  unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
      gli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari;
    C)  Nella  misura  del  9 per mille l'aliquota da applicarsi alle
unita'  immobiliari  classificate o classificabili in categoria "A" -
con esclusione dei fabbricati censiti o censibili in categoria A/10 -
che siano tenute sfitte, a disposizione od utilizzate per usi diversi
dalla  civile  abitazione,  per  le  quali non risultino essere stati
registrati  contratti di locazione da almeno due anni, computati alle
date di scadenza dei versamenti dell'imposta;
    D nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicarsi:
      a) alle aree fabbricabili;
      b) ai fabbricati classificati o classificabili in Cat. A/10;
      c)  alle  unita' immobiliari indicate al punto C), per le quali
risultino  essere  stati  registrati  contratti di locazione entro il
termine di due anni dalla scadenza dei versamenti dell'imposta;
      d)   alle  unita'  immobiliari  urbane  ultimate da meno di due
anni, computati alla data di scadenza dei versamenti d'imposta;
      e)  alle  unita'  immobiliari  urbane  delle  quali il soggetto
passivo  abbia  acquistato il possesso da meno di due anni, computati
alle date di versamento dell'imposta;
      f) a tutte le altre unita' immobiliari urbane, nonche', in caso
di contitolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale,
alla  quota di essi spettante al contitolare non residente, ancorche'
ascendente  o  discendente  di  primo grado del compossessore che ivi
abbia stabilito la propria residenza anagrafica.
2.  di  determinare  per  l'anno  2002  la  detrazione  per le unita'
immobiliari   direttamente   adibite  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo dell'imposta comunale suqli immobili di cui al comma
2   dell'art. 8  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504  e
successive modificazioni in Euro 154,93.
3.  di sottoporre all'approvazione del consiglio comunale la seguente
articolazione   dei   nuclei   familiari  per  scaglioni  di  reddito
imponibile  I.R.P.E.F.,  ai  fini  del  riconoscimento della maggiore
detrazione per abitazione principale:

=====================================================================
     Numero componenti il nucleo familiare     |
                  anagrafico                   |  Reddito familiare
=====================================================================
1 persona                                      |fino ad Euro 4.131,66
---------------------------------------------------------------------
2 persone                                      |fino ad Euro 6.713,94
---------------------------------------------------------------------
3 persone                                      |fino ad Euro 9.812,68

Il  limite  di  reddito  familiare di Euro 9.812,68 - e' aumentato in
ragione  di Euro 2.840,51 per ogni ulteriore familiare; il reddito di
riferimento  e'  dato  dal  reddito  imponibile  ai  fini  I.R.P.E.F.
relativo  all'anno  precedente a quello cui l'imposta si riferisce ed
il reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione deve essere
computato con riduzione del 40 per cento.
    Per  i  nuclei  familiari  anagrafici ove siano presenti soggetti
disabili  gravi con invalidita' permanente, anche lavorativa, pari al
100%  e, comunque, non in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita,  purche'  non  ricoverati  in  strutture pubbliche o private, i
limiti   di   reddito   familiare   sono   aumentati  in  ragione  di
Euro 5.681,03.
4)  di  determinare  in  Euro 258,22  -  la  maggiore  detrazione per
abitazione   principale   spettante  ai  nuclei  familiari  aventi  i
requisiti indicati al punto 3).
    (Omissis).
02X00278;

    Il  comune di SANCIPIRELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il
31 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
abitazione principale: 4 per mille;
immobili  diversi  dalla  categoria  catastale  A; aree fabbricabili,
deconde case con categoria catastale "A": 5,5 per mille;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale:
L. 200.000 Euro 103,29.
    (Omissis).
02X00279;

    Il  comune  di  SAN  FERMO DELLA BATTAGLIA (provincia di Como) ha
adottato,  il  16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2002 le sottoindicate aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili - I.C.I. gia' previste per l'anno 2001:
    aliquota ordinaria: 6 per mille;
    aliquota abitazione principale: 5 per mille;
    aliquota  abitazione  anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge
n. 662/96): 5 per mille.
    (Omissis).
02X00280;

    Il  comune  di  SAN  FILIPPO  DEL  MELA (provincia di Messina) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1.  di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota del 5 per mille per il
calcolo dell'imposta comunale sugli immobili.
    (Omissis).
02X00281;

    Il  comune  di  SAN  FIOR  (provincia  di  Treviso)  ha adottato,
l'11 febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno d'imposta 2002, nel rispetto di quanto
previsto  dagli articoli 6 ed 8 del decreto legislativo n. 504/92, le
aliquote  e  detrazioni gia' applicate per l'anno d'imposta 2001 e di
seguito brevemente riepilogate:
    aliquota ordinaria 5 per mille;
    abitazione  in uso gratuito a parenti primo grado: aliquota 5 per
mille - detrazione Euro 103,30 (L. 200.000);
    abitazione  anziani o disabili ricoverati: aliquota 5 per mille -
detrazione Euro 103,30 (L. 200.000);
    abitazione  principale  e  sue pertinenze: aliquote 4 per mille -
detrazione Euro 129,12 (L. 250.000);
    aliquota  del  7  per mille per gli alloggi non locati e relative
pertinenze,  per  tutti  i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non
locazione, tenendo conto dei seguenti criteri:
      gli  alloggi,  realizzati  per  la  vendita e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione  o  l'alienazione  degli immobili, non si considerano
sfitti  per  il  periodo  di  anni  due  a  decorrere  dalla  data di
ultimazione lavori;
      gli alloggi non si considerano sfitti per il periodo durante il
quale  risultano  occupati, a titolo diverso dalla locazione, purche'
da persone ivi residenti.
    (Omissis).
02X00282;

    Il  comune  di SAN FLORO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il
19   gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare con effetto dal 1o gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
di  stabilire  la detrazione per l'abitazione principale nella misura
di Euro 103,29;
di  stabilire,  altresi',  per l'anno 2002 la riduzione dell'aliquota
dal  6  per  mille  al  4  per  mille  per  ogni  immobile oggetto di
ristrutturazione,  ivi compreso il ripristino delle facciate, secondo
quanto  previsto  dal vigente P.R.G. ed annesso regolamento edilizio,
su  domanda  degli  interessati,  purche'  sia  presentata  entro  il
31 maggio  c.a.  ed  i  relativi  lavori  vengano  iniziati  entro la
suddetta data.
Per le domande presentate successivamente al 31 maggio c.a. si potra'
fruire  di  tale  beneficio per l'anno successivo a condizione che la
giunta confermi la riduzione di che trattasi.
    (Omissis).
02X00283;

    Il  comune  di  SANGEMINI  (provincia  di  Terni) ha adottato, il
27 febbraio  e 27 marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    2.  di approvare la politica tariffaria e tributaria proposta per
l'esercizio  2002, illustrata in dettaglio negli allegati A e B, alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Politica fiscale e tariffaria proposta per l'esercizio 2002
A) aliquote  I.C.I.:  per  l'anno  2002  viene proposto un incremento
dello 0,5 sia per l'aliquota base che per l'aliquota prima casa.
    Aliquote base: da 6,5 per mille a 7 per mille.
    Aliquote prima casa: da 5 per mille a 5,5 per mille.
L'incremento  dello 0,5 per mille delle aliquote I.C.I. rispetto alle
stesse applicate per l'esercizio 2001.
    (Omissis).
02X00284;

    Il  comune  di  SAN GERMANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha
adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
                               Propone
1. di  mantenere  invariata  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1
del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dando atto che per
l'anno 2002, sara' applicata nella misura del 5,6 per mille;
2. di  confermare  l'aliquota  agevolata  dell'I.C.I.  a  favore  dei
proprietari che eseguono interventi previsti nel 5 comma dell'art. 1,
legge  n.  446/1997 nella misura del 2 per mille per la durata di tre
anni  dall'inizio  dei  lavori, limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto di detti interventi;
    (Omissis).
3. di  dare  atto  che  e'  confermata in L. 200.000 (Euro 103,29) la
detrazione  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo.
    (Omissis).
02X00285;

    Il  comune  di  SAN  GIOVANNI DEL DOSSO (provincia di Mantova) ha
adottato,  il  24 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
aliquota  del  6 per  mille  da applicarsi per tutti gli immobili ivi
comprese  le  unita'  immobiliari  direttamente adibite ad abitazione
principale  in  favore delle persone fisiche soggetti passivi, aventi
residenza anagrafica nel Comune;
aliquota  al  4 per  mille  per  l'abitazione principale posseduta da
anziani  o  disabili  a  titolo  di  proprieta'  o di usufrutto e non
locata,  qualora i soggetti acquisiscano la residenza presso istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
di   stabilire   in   Euro 129,11   la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
    (Omissis).
02X00286;

    Il  comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (provincia di Campobasso) ha
adottato,  il  27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per
l'anno 2002;
di   stabilire   in   Euro 103,29   la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
    (Omissis).
02X00287;

    Il  comune  di  SAN  MARCO  ARGENTANO  (provincia  di Cosenza) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1. applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
    a) abitazione principale 4 per mille;
    b) aree fabbricabili 4 per mille;
    c) altri fabbricati 5 per mille;
2. confermare   la   detrazione   di   Euro 103,29  (L. 200.000)  per
l'abitazione principale.
    (Omissis).
02X00288;

    Il  comune  di  SAN  MARCO DEI CAVOTI (provincia di Benevento) ha
adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  anche  per  l'anno  2002 l'aliquota minima del 4 per
mille   per   quanto  riguarda  il  gettito  I.C.I.  senza  ulteriori
detrazioni o aumenti;
di  stabilire  l'applicazione  della  detrazione di L. 200.000 pari a
Euro 103,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
ed  in  L. 400.000  pari  a  Euro 207,00  la  detrazione per i nuclei
familiari con soggetti portatori di handicap riconosciuti al 100%;
di  stabilire  la riduzione dell'aliquota I.C.I. dell'1 per mille per
gli  immobili  privati inseriti nel programma PRUSST, come da nota di
adesione protocollo 5415 dell'8 ottobre 2001.
    (Omissis).
02X00289;

    Il comune di SAN MARTINO VALLE CAUDINA (provincia di Avellino) ha
adottato,  il  22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili;
detrazione  di  Euro 100,00  per  gli  immobili adibiti ad abitazione
principale.
    (Omissis).
02X00290;

    Il  comune  di  SAN  NAZZARO  VAL CAVARGNA (provincia di Como) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:

=====================================================================
 N.D.  |      Tipologia degli immobili      | Riduzione d'imposta %
=====================================================================
   1   |2                                   |           3
   1   |Tutte le tipologie degli immobili   |      6 per mille

2.  di  determinare  per  l'anno  2002,  le riduzioni e le detrazioni
d'imposta,  queste  ultime  espresse  in  euro, come da prospetto che
segue:

=====================================================================
    |  Tipologia degli   |                     |
    |  immobili nonche'  |                     |
    |    categorie di    |                     |
    |    soggetti in     |                     |
    |   situazioni di    |                     |Detrazione d'imposta
    |particolare disagio |                     |  (Euro in ragione
N.D.| economico-sociale  |Riduzione d'imposta %|       annua)
=====================================================================
 1  |2                   |          3          |          4
---------------------------------------------------------------------
    |Unita' immobiliare  |                     |
    |adibita a prima     |                     |
 1  |abitazione          |                     |       103,29

    (Omissis).
02X00291;

    Il  comune  di SAN PANCRAZIO SALENTINO (provincia di Brindisi) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1. di determinare, (omissis), per l'anno 2002, nella misura unica del
5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) in questo comune;
2.  di riconfermare le detrazioni per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione   principale   nelle   misure   stabilite   dalla  propria
deliberazione n. 31 del 15 marzo 2001 di seguito riportate:
    a)  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale   nella   misura   base  stabilita  dalla  legge  pari  ad
Euro 103,291;
    b)  maggiore  detrazione di Euro 77,468 per le seguenti categorie
sociali:
      ai  nuclei  familiari  nei  quali e' ricompreso il proprietario
dell'alloggio soggetto a tassazione con reddito complessivo inferiore
alla  somma della pensione sociale del contribuente, incrementa di un
quinto  (1/5)  della  pensione suddetta per ogni componente il nucleo
familiare  stesso.  Non  costituiscono  reddito  le  indennita' e gli
emolumenti percepiti da portatori di handicaps gravi;
      ai  nuclei  familiari  nei quali e' ricompresso il proprietario
dell'alloggio  soggetto  a  tassazione  e  non percettori di pensione
sociale  con  reddito  inferiore  a  Euro 1.800 piu' un decimo (1/10)
della  pensione  sociale  per  ogni  componente  oltre  il primo. Non
costituiscono  reddito  le  indennita'  e gli emolumenti percepiti da
portatori di handicaps;
      ai  nuclei  familiari  nei  quali e' ricompreso il proprietario
dell'alloggio  soggetto  a  tassazione  e comprendente almeno quattro
minori con un reddito complessivo inferiore ad Euro 15.490;
      ai   nuclei   familiari   costituiti   da  un  solo  componente
proprietario   dell'alloggio  soggetto  a  tassazione  percettore  di
pensione sociale e senza altri redditi.     (Omissis).
02X00292;

    Il  comune  di  SAN  PIERO  A  SIEVE  (provincia  di  Firenze) ha
adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    4,5 per mille per:
      l'immobile   adibito  ad  abitazione  principale  del  soggetto
passivo residente, nonche' ad una sua pertinenza classificabile nella
categoria  catastale  C/2  o  C/6 o C/7, per immobili concessi in uso
gratuito a parenti in linea retta di primo grado del soggetto passivo
residente purche' la concessione risulti da atto scritto registrato e
a condizioni che il comodatario sia residente;
      6,5  per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella
principale  date  in  affitto  con  contratto  registrato  a soggetti
residenti,  a  condizione che queste vengano utilizzate dal locatario
come abitazione principale e per tutte le altre categorie di immobili
diversi  dall'abitazione  principale e le pertinenze aggiuntive oltre
la prima;
      7  per  mille  per  tutti  gli  alloggi non locati e per quelli
locati  a  soggetti  non  residenti  o  comunque  per  tutte le altre
fattispecie  residuali,  relative ad alloggi non ricomprese in quelle
sopra descritte.
All'imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l'abitazione
principale  e  per la relativa pertinenza, spetta la detrazione unica
di Euro 103,29.
La  stessa  detrazione  verra'  applicata anche sull'imposta relativa
alle abitazioni concesse in uso gratuito.     (Omissis).
02X00293;

    Il  comune  di  SAN  PONSO  (provincia di Torino) ha adottato, il
16 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di  determinare,  nella  misura  del  4  per  mille,  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per l'anno 2002, da
applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili;
2.   di  determinare  ai  sensi  dell'art. 8,  comma 3,  del  decreto
legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge
23 dicembre 1996, n. 662, e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997,
convertito  nella  legge  n. 122/1997, per l'anno 2002, la detrazione
d'imposta  per  l'abitazione  principale in Euro 103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
02X00294;

    Il  comune  di  SAN  QUIRICO  D'ORCIA  (provincia  di  Siena)  ha
adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I. gia'
applicate nel 2001:
    5,25 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
    6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;
    7  per  mille per gli alloggi, diversi dall'abitazione principale
non locati e relative pertinenze;
2.  di  confermare per l'anno 2002 di Euro 144,61 elevando il reddito
imponibile  annuo  del  nucleo  familiare, relativo all'anno 2001, da
Euro 20.348,40   (L. 39.400.000)   a  Euro 20.294,32  arrotondando  a
Euro 20.700,00;
3.  di  far  presentare  la  richiesta, corredata dalla dichiarazione
sostitutiva,  solo a quei contribuenti che la presentano per la prima
volta  o  per  i  quali sono intervenute variazioni rispetto all'anno
precedente;
4. di far presentare solo una comunicazione a quei contribuenti per i
quali  non  sono intervenute variazioni rispetto all'anno precedente.
    (Omissis).
02X00295;

    Il  comune  di  SAN  ROBERTO  (provincia  di  Reggio Calabria) ha
adottato,  il  20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  le  seguenti  norme  ordinamentali  per l'applicazione
dell'I.C.I.  - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con
effetto dal 1o gennaio 2002:
    1)  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi
e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti
nel   comune   per   l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale,  nonche'  per  quelle  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale:
5 per mille;
    2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  degli  stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni
che non rientrano tra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente
punto 1): 5 per mille;
    3)  aliquota  da  applicare  a  tutti  i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;
    4)  aliquota  da  applicare ai soggetti passivi per gli immobili,
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 5 per
mille;
per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto
stabilito  dall'art. 5  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504  e  successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi
48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo   ammontare,   Euro 103,29   (L. 200.000)  riportare  al  periodo
dell'anno   durante   il   quale   si   protrae   tale  destinazione;
    (Omissis).
02X00296;

    Il  comune di SAN VITO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata  da  questo  comune  per  il  2002 con le seguenti aliquote
differenziate:
    a)  aliquota  ordinaria:  7  per mille, salvo quanto previsto nel
successivo punto b);
    b)  aliquota  ridotta:  6  per  mille da applicarsi per le unita'
immobiliari  adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di
imposta,  come  definita  al  comma  3,  dell'art. 2  del  richiamato
regolamento  e  con le agevolazioni previste all'art. 10 dello stesso
regolamento;
2. di dare atto che la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari
adibite  a prima abitazione del soggetto passivo residente nel comune
e' confermata per il 2002 in Euro 103,29.     (Omissis).
02X00297;

    Il  comune  di  SANSEPOLCRO (provincia di Arezzo) ha adottato, il
16 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare
alla  base  imponibile,  valore  degli immobili, per l'anno 2002 onde
determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili;
2.  di  applicare  una  maggiore  detrazione  per  unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale elevata da Euro 103,29 a Euro 154,94
per  i  pensionati in possesso contemporaneamente di tutti i seguenti
requisiti:
    a)  pensione  nel  limite  di  Euro 6.197,48  annui  lordi per il
pensionato  che  vive  da  solo  o se fa parte di un nucleo familiare
composto  da  due  pensionati  devono  essere  entrambi  titolari  di
trattamento pensionistico I.N.P.S. al minimo;
    b)  possesso  a  titolo  di  proprieta',  uso,  usufrutto o altro
diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad
eventuali pertinenze (garage o box);
    c)  il  fabbricato  di cui trattasi sia classificato in una delle
seguenti categorie catastali: A/3 - A/4 - A/5 - A/6;
    d)  il  pensionato  di cui sopra non deve possedere altri redditi
oltre quelli di cui al punto 1);
3.  di  applicare  l'aliquota  differenziata del 6,5 per mille per le
abitazioni  non  locate  e  per  le  abitazioni tenute a disposizione
comprese  le  relative pertinenze, significando che per abitazioni si
intendono  tutti  gli  immobili  classificati  nel gruppo catastale A
escluso la categoria A10 (uffici) e che per pertinenze si intendono i
garage  o  box  o  posto  auto  distintamente  iscritti  in  catasto.
    (Omissis).
02X00298;

    Il  comune  di  SANTA MARGHERITA D'ADIGE (provincia di Padova) ha
adottato,  il  1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  anche  per  l'anno  2002 l'imposta comunale sugli
immobili con l'aliquota unica nella misura del 5 per mille;
2. di confermare in Euro 103,29 (pari ad ex L. 200.000) la detrazione
per  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo con decorrenza 1o gennaio 2002.     (Omissis).
02X00299;

    Il  comune  di SANTA MARIA HOE' (provincia di Lecco) ha adottato,
il   25 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di approvare, per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale
sugli  immobili,  come  di  seguito riportato: 4,5 per mille - misura
unica indifferenziata;
detrazione  I.C.I.:  la  detrazione  di  Euro 103,29 (L. 200.000) per
unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo,  rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione.     (Omissis).
02X00300;

    Il  comune  di  SANTA  TERESA  GALLURA  (provincia di Sassari) ha
adottato,  il  12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).

=====================================================================
N.D.|              TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI              |ALIQUOTE  %
=====================================================================
    |1.1 - Per le unita' immobiliari adibite ad          |
    |abitazione principale dalla persona fisica soggetto |
    |passivo e dai soci delle cooperative edilizie a     |
    |proprieta' indivisa residenti nel comune, nonche'   |
    |agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti  |
    |autonomi per case popolari. Si considerano          |
    |equiparati all'abitazione principale ai fini        |
    |dell'applicazione dell'aliquota, le pertinenze      |
    |quali, box, autorimesse, solai, e cantine site nel  |
    |medesimo fabbricato, iscritte unitariamente in      |
    |catasto, appartenenti alla stessa categoria e/o     |
    |classe; 1.2 - Unita' immobiliare non locata         |
    |posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da  |
    |anziani o disabili che acquisiscono la residenza in |
    |istituti di ricovero o sanitari a seguito di        |
    |ricovero permanente; che la utilizzano come         |
    |abitazione; 1.3 - Unita' immobiliare concessa in uso|
    |gratuito a parenti entro il primo grado, che la     |
    |utilizzano come abitazione principale. Per la       |
    |fattispecie di cui ai punti 1.1 1.2 1.3 si applica  |
 1  |altresi' la detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000). |     5
---------------------------------------------------------------------
    |Unita' immobiliari adibite a negozi e botteghe      |
    |(Categoria catastale C/1), a laboratori e locali di |
    |deposito (categoria catastale C/3), a laboratori per|
    |arti e mestieri (categoria catastale C/4), a        |
 2  |alberghi e pensioni (categoria catastale D/2).      |    5,5
---------------------------------------------------------------------
    |Per tutte le altre unita' immobiliari non comprese  |
    |nelle precedenti categorie, possedute dalle persone |
    |fisiche e dagli altri soggetti passivi destinate a  |
 3  |qualunque uso.                                      |     6
---------------------------------------------------------------------
 4  |Per le aree fabbricabili.                           |

Di  dare  atto  che  per  l'anno  2002,  la  detrazione di imposta e'
fissata,  nella  misura  di  Euro 154,94  (L. 300.000)  per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 8 del citato decreto legislativo n.
504/92,  cosi'  come  sostituito  dall'art. 3,  comma 55, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
    (Omissis).
02X00301;

    Il  comune  di  SANT'ANATOLIA  DI NARCO (provincia di Perugia) ha
adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. (omissis).
2. di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili,
per l'anno 2002, negli importi appresso elencati:
    a) immobili  destinati ad abitazione principale: aliquota del 5,5
per mille, deduzione Euro 129,11;
    b) immobili  destinati  ad usi diversi dall'abitazione principale
ed aree fabbricabili: aliquota del 6,5 per mille.
    (Omissis).
02X00302;

    Il  comune  di  SANT'ANGELO (provincia di Pescara) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    A)  Applicare  le  seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  dal  1o  gennaio  2002,  con  l'osservanza  della
definizione  dell'immobile  soggetto d'imposta, della base imponibile
delle  riduzioni  e  detrazioni disciplinate nel regolamento comunale
approvato  con  delibera  consiliare  n.  124  del  30 dicembre 1998,
modificato con consiliare n. 53 in data 17 dicembre 1999:
      1) aliquota ordinaria 7 per mille;
      2) per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale:
aliquota 5 per mille;
      3)  per  i  soggetti  passivi,  per  un  periodo  comunque  non
superiore  a  un  anno,  relativamente ai fabbricati realizzati e non
venduti  dalle  imprese  che  hanno  oggetto  esclusivo  o prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili: aliquota 4
per mille.
Riduzioni e detrazioni:
    a)  per i fabbricati inagibili e per i fabbricati fatiscenti come
definiti  ed  individuati  dagli  articoli  19  e  28 del regolamento
comunale, l'imposta e' ridotta del 50%;
    b)  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal
soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,
Euro 103,29  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si
protrae tale destinazione;
    c)  i  terreni  agricoli  posseduti e condotti da persone fisiche
esercenti  l'attivita' di coltivatori diretti o imprenditori agricoli
a   titolo  principale,  iscritte  negli  elenchi  comunali  previsti
dall'articolo  11  della  legge  9  gennaio 1963, n. 9, e soggette al
corrispondente    obbligo   dell'assicurazione   per   l'invalidita',
vecchiaia  e  malattia,  sono soggetti all'imposta limitatamente alla
parte di valore eccedente Euro 25.822,85 e con le seguenti riduzioni:
      del  70  per  cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente i predetti Euro 25.822,85 e fino a Euro 61.974,83;
      del  50  per  cento  di  quella  gravante sulla parte di valore
eccedente 61.974,83 fino a Euro 103.291,38;
      del  25  per  cento  di  quella  gravante sulla parte di valore
eccedente 103.291,38 e fino a Euro 129.114,23.
    (Omissis).
02X00303;

    Il  comune di SANT'ANGELO IN LIZZOLA (provincia di Pesaro-Urbino)
ha  adottato,  il  26 febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Per  l'anno  2002 le aliquote, nonche' riduzioni ed agevolazioni, per
il   calcolo   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  sono  cosi'
quantificate:
    a)    aliquota   4,5   per   mille   per   l'unita'   immobiliare
anagraficamente  occupata come abitazione principale dal proprietario
in  qualita'  di  persona  fisica  o  socio di cooperativa edilizia a
proprieta'  indivisa  appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3,
A/4, A/5;
    b)    aliquota   5,5   per   mille   per   l'unita'   immobiliare
anagraficamente  occupata come abitazione principale dal proprietario
in  qualita'  di  persona  fisica  o  socio di cooperativa edilizia a
proprieta'  indivisa  appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7,
A/8, A/9;
    c)  aliquota  4,5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  ad uso
abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente
presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione, appartenenti
alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5;
    d)  aliquota  5,5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  ad uso
abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente
presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione, appartenenti
alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9;
    e)  aliquota  4,5  per  mille  per  le pertinenze dell'abitazione
principale,   anche  se  distintamente  iscritte  in  catasto,  delle
abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3,
A/4, A/5;
    f)  aliquota  5,5  per  mille  per  le pertinenze dell'abitazione
principale,   anche  se  distintamente  iscritte  in  catasto,  delle
abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7,
A/8, A/9;
    g)  aliquota  4,5 per mille per le unita' immobiliari concesse in
uso  gratuito  a  parenti in linea retta o collaterale entro il primo
grado  adibite  ad  abitazione principale appartenenti alle categorie
catastali A/2, A/3, A/4, A/5;
    h)  aliquota  5,5 per mille per le unita' immobiliari concesse in
uso  gratuito  a  parenti in linea retta o collaterale entro il primo
grado  adibite  ad  abitazione principale appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/7, A/8, A/9;
    i)   aliquota  4,5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari,  di
proprieta'  di  persone  fisiche,  date  in  locazione in forza di un
contratto,  stipulato  ai  sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
art.  2  e  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999, a
canone  controllato come depositato presso l'amministrazione comunale
in  data  21 dicembre 2000 appartenenti alle categorie catastali A/2,
A/3, A/4, A/5;
    l)   aliquota  5,5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari,  di
proprieta'  di  persone  fisiche,  date  in  locazione in forza di un
contratto,  stipulato  ai  sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
art.  2  e  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999, a
canone  controllato come depositato presso l'amministrazione comunale
in  data  21 dicembre 2000 appartenenti alle categorie catastali A/1,
A/7, A/8, A/9;
    m)  aliquota 4,5 per mille per le unita' immobiliari possedute da
enti senza scopo di lucro;
    n)  aliquota 7 per mille per le unita' immobiliari ricomprese fra
le  categorie  A1  e A9, non locate e tenute a disposizione, comunque
anagraficamente non occupate;
    o) aliquota 7 per mille per le aree fabbricabili;
    p)  aliquota 6,6 per mille per tutte le categorie di immobili non
incluse nelle soprastanti classificazioni;
    La detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29 (lire
200.000).
    (Omissis).
02X00304;