Il comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA (provincia di Rimini) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 cosi' come segue: 5,1 per mille per i seguenti casi: a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze; b) per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario e per un massimo di due pertinenze; c) per l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari e per un massimo di due pertinenze; d) per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata e per un massimo di due pertinenze; e) l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e per un massimo di due pertinenze; f) per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado (parentela in linea retta di 1o= genitori e figli; parentela in linea retta di 2o= nonni e nipoti; parentela in linea collaterale 2o= fratelli/sorelle) nella quale dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze, previa presentazione di idonea documentazione e/o autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste; g) per due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione e per un massimo di due pertinenze; h) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore e per un massimo di due pertinenze; i) per gli immobili di proprieta' di enti senza scopo di lucro, di cui al comma 53, art. 3, della legge 662/96 e per le relative pertinenze; 7 per mille per i seguenti casi: per le abitazioni non locate e per quelle utilizzate dal proprietario non rientranti nelle altre aliquote (seconde case) e per le relative pertinenze; per le aree fabbricabili; 6,5 per mille per i seguenti casi: per gli immobili locati o ceduti in comodato ad enti senza scopo di lucro; per le abitazioni locate; per tutti gli altri immobili; per le pertinenze delle stesse unita' immobiliari; 2. di prendere atto che per l'anno 2002 la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in Euro 103,29, pari a L. 200.000, con la precisazione che tale detrazione spetta a tutte le abitazioni assoggettate all'aliquota del 5,1 per mille di cui sopra, ad eccezione delle tipologie previste alle lettere f) ed i) e che la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, puo' essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze; 3. di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota del 5,1 per mille nel caso di abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado nella quale dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze, e' necessario presentare idonea documentazione e/o autocertificazione attestante le condizioni di diritto e di fatto richieste, entro il termine del 20 dicembre 2002, data di scadenza della seconda rata I.C.I.; 4. di precisare che l'applicazione dell'aliquota del 5,1 per mille di cui al punto precedente, viene rapportata ai mesi in cui si verificano le condizioni richieste, che necessariamente devono sussistere alla data del 30 giugno 2002; 5. di prendere atto che per l'anno 2002 viene confermata in Euro 258,23 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale, per i soli casi previsti alle lettere a), b) e c), in premessa indicata per i proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione: che siano pensionati che alla data del 30 giugno 2002 abbiano compiuto i sessanta anni di eta'; oppure: il cui nucleo familiare comprenda persone totalmente o permanentemente inabili al lavoro o con una invalidita' non inferiore al 67%, ma tale da precludere un utile inserimento lavorativo; e che si trovino nelle sottoriportate condizioni: possedere un reddito annuo lordo non superiore a Euro 8.032,92 per nucleo familiare composto da una sola persona, di Euro 15.638,31 per nucleo familiare composto da due persone (per ogni componente in piu' il reddito si aumenta di Euro 8.032,92) (redditi aggiornati in base all'indice ISTAT novembre 2001); essere proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto uso o abitazione di una sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e con un massimo di due pertinenze (garage o posto auto, cantina, ecc.); 6. di precisare che la maggiore detrazione di cui al punto precedente spetta in caso di comproprieta', proporzionalmente al numero dei proprietari dell'immobile che rientrino nelle suddette condizioni; la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, puo' essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze; 7. di dare atto che ai fini di cui ai punti 5) e 6) si considera il reddito relativo all'anno 2001 escludendo dal calcolo dell'imponibile: i redditi soggetti a tassazione separata; i redditi esenti I.R.P.E.F.; il reddito dell'unita' immobiliare direttamente abitata e con eventuali pertinenze; i redditi dominicali e agrari fino a Euro 51,65 se non titolari di partita IVA; la maggiorazione sociale, invalidita'; 8. di stabilire che i soggetti che vorranno usufruire della detrazione di Euro 258,23, pari a L. 500.000 dovranno inviare o consegnare l'apposita dichiarazione, resa sulla modulistica all'uopo predisposta, entro il termine del 20 dicembre 2002, data di scadenza della seconda rata I.C.I. (Omissis). 02X00305; Il comune di SANT'ARPINO (provincia di Caserta) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per le altre fattispecie imponibili. (Omissis). 02X00306; Il comune di SANT'ELENA (provincia di Padova) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare nel 5 per mille l'aliquota che sara' applicata da questo comune per l'anno 2002. 2. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X00307; Il comune di SANT'IPPOLITO (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille; b) aliquota per l'abitazione principale di persone fisiche: 5 per mille; c) aliquota per aree fabbricabili: 6,8 per mille. Si considerano abitazioni principali, sia per aliquota che per detrazione, anche quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentera (art. 10 regolamento I.C.I.). (Omissis). 02X00308; Il comune di SARCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4 per mille; aliquota immobili destinati ad abitazione e posseduti in aggiunta alle abitazioni principali ed aree edificabili 6,5 per mille. 2. di determinare in Euro 104,00 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed in Euro 207,00 la detrazione per le abitazioni occupate da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal comune ed anche per i soggetti passivi di imposta con presenza all'intero del proprio nucleo familiare di persone che usufruiscono dell'indennita' di accompagnamento erogata dalla prefettura ai sensi della legge n. 18/1980 e della legge n. 508/1988 a condizione che non risultino proprietari di altre unita' immobiliari e che il reddito imponibile annuo ai fini I.R.P.E.F. del nucleo familiare non superiore ad Euro 15.493,71 (Omissis). 02X00309; Il comune di SAREGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella seguente misura: 5 per mille sulle abitazioni principali cosi' come individuate nel vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.; 5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, quali i garages, i posti auto o box, ancorche' distintamente iscritte in catasto, purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale; 5,75 per mille sugli altri fabbricati (es. categoria A: le abitazioni. affittate, concesse in uso o comodato, la categoria A10; oltre alle categorie diverse dalla A), sulle aree edificabili e sui terreni che non rientrano nelle ipotesi di esenzione e nelle ipotesi di nuova istituzione; 6,5 per mille sulle abitazioni sfitte e sulle abitazioni tenute a disposizione, per il periodo in cui esiste questa situazione; 2. di dare atto che la detrazione sull'abitazione principale per l'anno 2002 e' differenziata: Euro 154,94 da concedersi ai pensionati, proprietari della sola abitazione principale con eventuale pertinenza, con redditi dell'intero nucleo familiare derivante da sola pensione inferiore a Euro 9.296,22 lordi con esclusione del reddito da abitazione principale e pertinenza. Tale situazione deve essere documentata presentando all'ufficio tributi del comune idonea autocertificazione entro il termine previsto per il versamento dell'acconto lei dell'anno successivo; Euro 103,29 quale detrazione ordinaria da applicarsi in tutti gli altri casi di abitazione principale. (Omissis). 02X00310; Il comune di SASSELLO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 cosi' come segue: unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale: aliquota I.C.I. 7 per mille; unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: aliquota I.C.I. 5,2 per mille; immobili diversi dalle abitazioni categoria catastali C1, D, aree fabbricabili: aliquota I.C.I. 5,9 per mille; unita' immobiliari possedute dalle I.PA.B. aventi sede nel comune di Sassello: aliquota I.C.I. 4 per mille. di approvare, per le motivazioni sopraespresse, per l'anno 2002, l'aumento della detrazione di Imposta comunale sugli Immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come segue: A. unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone per le quali il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia inferiore a Euro 7.746,85 - Detrazione aumentata a Euro 155,00. B. unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone per le quali il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia inferiore a Euro 7.746,85 e che abbiano compito il settantesimo anno di eta' al 1o gennaio 2002. Detrazione aumentata a Euro 258,00. (Omissis). 02X00311; Il comune di SASSOCORVARO (provincia di Pesaro Urbino) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare le aliquote e le detrazioni in materia di imposta comunale sugli immobili per la prima abitazione pari a 5,5 per mille e con detrazione pari a Euro 103,32; di modificare con decorrenza 1o gennaio 2002 le aliquote previste in materia di Imposta Comunale sugli immobili per gli altri fabbricati nella misura del 7 per mille. (Omissis). 02X00312; Il comune di SCANDOLARA RAVARA (provincia di Cremona) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze nella misura del 6,50 per mille per le altre unita' immobiliari; 2. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata AR la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. II comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (pari a lire 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante iI quale si protrae tale destinazione: se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta'' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 4. l'aliquota agevolata per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali si applica anche alle loro pertinenze indicate al punto 1), e precisamente: "Si intende per pertinenza l'unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantina, garage, box o posto auto) che sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale ubicata nello stesso complesso immobiliare ove e' sita l'abitazione principale, purche' il proprietario dell'abitazione principale o titolare di diritto reale sulla medesima sia anche proprietario o titolare di diritto reale dell'unita' pertinenziale"; 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 7. Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, l'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. 8. di dare atto che per effetto della modifica del regolamento dell'imposta comunale sugli Immobili con delibera di consiglio comunale n. 34 in data 28 settembre 2001, assimilando le pertinenze cosi' come indicato al punto 1 all'abitazione principale, vi sara' una riduzione del gettito I.C.I. conseguente ad un'estensione a favore di cittadini di un'aliquota agevolata anche ad altri immobili costituenti pertinenza dell'abitazione principale. (Omissis). 02X00313; Il comune di SCARPERIA (provincia di Firenze) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), le aliquote relative all'imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: a) 7 per mille aliquota ordinaria; b) 6,5 per mille per le unita' immobiliari classificate (rientranti) nel gruppo catastale "C" (unita' immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia); c) 5 per mille in favore dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o delle unita' immobiliari ad essa equiparate nel vigente regolamento I.C.I. (Omissis). 02X00314; Il comune di SEDICO (provincia di Belluno) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota ridotta a favore delle persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie proprieta' indivisa residente nel comune per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che non vengano locate: 4 per mille. L'aliquota ridotta non si applica alle abitazioni locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali. La detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione predetta. Alle pertinenze distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente e durevolmente funzionali abitazione principale e quantificate nel numero massimo di 2 e' estesa l'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00315; Il comune di SENIGALLIA (provincia di Ancona) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria del 6,8 per mille; aliquota ridotta del 4,3 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, intesa cosi' come al disposto di cui all'art. 6 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., e sue pertinenze; aliquota del 7 per mille per tutte le abitazioni non locate ovvero prive di contato registrato, tenute a disposizione come seconda casa in aggiunta all'abitazione principale, nonche' per le loro pertinenze (cantina, soffitta, garage, tettoia), immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7; (Omissis). 02X00316; Il comune di SENNA COMASCO (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 6,75 per mille per l'aliquota ordinaria; 5,25 per mille per l'aliquota riguardante l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per la sua pertinenza adibita ad autorimessa, ancorche' distintamente accatastata, cosi' come previsto nel vigente regolamento l.C.I.; (Omissis). 02X00317; Il comune di SEREN DEL GRAPPA (provincia di Belluno) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e l'ammontare della detrazione per la prima casa che saranno applicate in questo comune, come segue: a) 4,5 per mille per le abitazioni principali; b) 6 per mille per le abitazioni non principali; c) 5 per mille per altri fabbricati (diversi dalle abitazioni); d) 6 per mille per le aree edificabili; e) 4 per mille per fabbricati ristrutturati secondo quanto previsto all'art. 7 del vigente regolamento; f) 4 per mille per nuovi insediamenti produttivi aderenti al Patto territoriale di sviluppo; g) detrazione di Euro 103,30 (pari a lire 200.017) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2. di stabilire, inoltre, nel quadro degli impegni assunti dal comune di Seren del Grappa, a seguito della sottoscrizione del patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 28 ottobre 1998, che, per i nuovi insediamenti aderenti al patto medesimo, viene applicata l'aliquota minima (4 per mille) per la durata di cinque anni (Omissis). 02X00318; Il comune di SERRA SAN QUIRICO (provincia di Ancona) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). b) abitazione principale di titolari di sole pensioni sociali, assegni sociali, assegni vitalizi, trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti ed autonomi, erogati dall'I.N.P.S.: aliquota 5 per mille da applicare anche a una delle pertinenza anche se classata in categoria diversa dalle abitazioni e con attribuzione di autonoma rendita catastale; detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000) sull'abitazione principale e, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze c) civili abitazioni locale o concesse in uso gratuito ad ascendenti e/o discendenti di primo grado destinate ad abitazioni principali (con contratto registrato): aliquota 6 per mille. d) altri fabbricati incluso abitazioni non locate e relative pertinenze: aliquota 7 per mille. (Omissis). 02X00319; Il comune di SERRA SANT'ABBONDIO (provincia di Pesaro - Urbino) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. come appresso riportato: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), nella misura del 5,6 per mille; b) aliquota nella misura del 6,5 per mille, per le unita' immobiliari classificate A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 A/11 possedute in aggiunta all'abitazione principale e le unita' immobiliari classificate C/2, C/6, C/7 possedute in aggiunta a quella di pertinenza dell'abitazione principale. Detrazioni: fino ad Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X00320; Il comune di SERRAVALLE LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). l'aliquota I.C.I., per l'anno 2002, e' fissata la 6 per mille; riguardo unita' immobiliari adibite ad abitazione principale si applichera', sempre per l'anno 2002, la detrazione minima fissata per legge. (Omissis). 02X00321; Il comune di SERRAVALLE SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, l'8 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata dal comune, nella misura del 4,9 per mille come aliquota ordinaria e per le abitazioni principali, del 6 per mille per le unita' immobiliari non locate per uso abitativo o assimilati con riferimento alle categorie catastali: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/10; (Omissis). 3. di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti I.C.I. in L. 230.000; (Omissis). 02X00322; Il comune di Siena ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, (omissis), le seguenti misure di aliquota e detrazione per ð ð"abitazione principaleð"ð ai fini dell'imposta comunale sugli immobili a vaIere per l'anno 2002 da applicare alla base imponibile, secondo le modalita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, dando atto che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48 della legge n. 662/1996: ===================================================================== Aliquota ordinaria |6,8 per mille ===================================================================== a) Abitazione dei soggetti residenti, nonche' dei soci | di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti| nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente | adibita ad abitazione principale (art. 4, comma 1, | della legge n. 556/1996).... |4,3 per mille --------------------------------------------------------------------- b) Le unita' immobiliari possedute a titolo di | proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che | acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o | sanitari, a seguito di ricovero permanente, a | condizione che le stesse non risultino locate (art. 3, | comma 56 della legge n. 662/1996 - art. 4, comma 3 del | regolamento I.C.I).... |4,3 per mille --------------------------------------------------------------------- c) L'unita' immobiliare concessa gratuitamente ad uso | abitativo dall'ascendente al discendente in linea retta| di primo grado, o viceversa, a condizione che tale | unita' immobiliare sia l'unica posseduta sul territorio| comunale a titolo di proprieta', usufrutto, uso od | abitazione, da parte del concedente | (ascendente-discendente) e che l'altro soggetto | (discendente-ascendente) vi abbia la residenza | anagrafica ed effettiva e stabile dimora (art. 4, comma| 1 del regolamento sull'imposta comunale sugli immobili | - ex art. 59, comma 1, lettera e) del decreto | legislativo n. 446/1997).... |4,3 per mille --------------------------------------------------------------------- d) Le unita' immobiliari ad uso abitativo, oggetto di | reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui | alla precedente lettera c) (ascendente-discendente) in | linea retta di primo grado, a condizione che il singolo| immobile sia, da parte del rispettivo concedente, | l'unico posseduto sul territorio comunale a titolo di | proprieta', usufrutto, uso od abitazione e che | nell'alloggio stesso l'altro soggetto, con il grado di | parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed | effettiva, stabile dimora (art. 4, comma 2 del | regolamento sull'I.C.I. - ex art. 59, comma 1, lettera | e) del decreto legislativo n. 446/1997).... |4,3 per mille --------------------------------------------------------------------- e) Immobili concessi in locazione a titolo di | abitazione principale con contratto tipo concordato | (art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998).... |4,3 per mille --------------------------------------------------------------------- f) Unica unita' immobiliare ad uso abitativo tenuta a | disposizione in aggiunta all'abitazione principale.... |7 per mille --------------------------------------------------------------------- g) Immobili ad uso abitativo non locati (intendendosi | come tali gli alloggi ai fini abitativi funzionalmente | destinati alla locazione ma tenuti vuoti o sfitti) per | i quali non risultino essere stati registrati contratti| di locazione da almeno due anni (alla data del 1o | gennaio 2002) - art. 2 della legge n. 431/1998.... |9 per mille di stabilire che l'aliquota gia' indicata in sede di adozioni delle aliquote per gli anni di imposizione dal 1998 al 2001 ed in misura sempre uguale al 3,90 per mille, e' a valere unicamente a favore dei proprietari che nelle annualita' suindicate hanno iniziato interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, noncheð di interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, interventi che nell'anno 2002 non sono ancora ultimati; precisato che, come gia' esplicitato in sede di adozione delle aliquote vigenti nelle citate annualita' pregresse, che i citati interventi, nel caso di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, dovevano consistere necessariamente in operazioni volte a determinare il riutilizzo di unita' immobiliari deteriorate, ma recuperabili e nel caso di immobili di interesse artistico e architettonico, tipologia che risulta sottoposta ai vincoli del decreto legislativo n. 490/1999 art. 6 ex. legge n. 1089/39, localizzati nel centro storico, in operazioni di restauro e risanamento conservativo, ex art. 31, comma 1, lettera c) della legge n. 457/1978; Detrazione per abitazione principale Euro 103,29 (pari a L. 200.000) 2. di precisare: a) che ciascuna unita' immobiliare, oggetto di aliquota, e' intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze; b) che qualora le pertinenze (garage - C6 - o box - C7 - posto auto - C7 -, soffitta - C2 -, cantina - C2 - , ancorche' distintamente iscritte in catasto) siano connesse all'abitazione principale, beneficiano dello stesso trattamento agevolativo e comunque per un numero non superiore a due unita' immobiliari aventi ognuna diversa classificazione, fatta eccezione per i posti auto scoperti ubicati nella zona censuaria 1 che, in quanto censiti nella categoria C/6 anziche' C/7, non sono sottoposti a quest'ultima condizione (art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. come integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 303 del 21 dicembre 2001); c) che la detrazione per ð ð"abitazione principale" a valere, oltreche' per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possiede a titolo di proprieta', ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e per le fattispecie di cui alle lettere b), c) e d), del sopra riportato prospetto, afferente le aliquote I.C.I., per i seguenti ed ulteriori casi: per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP in locazione semplice; per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; 3. di stabilire la detrazione di imposta nella misura di Euro 180,00 (pari a L. 348.529) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti sottospecificati che si trovano in situazioni di particolare disagio economico sociale e purche' ricorrano le seguenti condizioni: presenza nel nucleo familiare di un invalido totale (100%), con o senza assegno di accompagnamento, invaliditað riconosciuta dalle competenti autorita'; L'unita' immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6; Il totale dei redditi imponibili I.R.PE.F. dei componenti del nucleo familiare relativo all'ðanno precedente non deve eccedere Euro 50.000 (pari a L. 96.813.500); 4. di dare atto che in ordine quest'ultima fattispecie per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioe' quella risultante nello stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2002; 5. di stabilire altresi', che, agli effetti della detrazione di imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione stessa, e che l'ammontare della stessa detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computata per la parte residua sull'imposta dovuta per le pertinenze; 6. di stabilire infine nei confronti dei contribuenti sottoindicati la produzione al settore finanziario del comune di Siena della seguente documentazione, prima di procedere, alle prescritte scadenze al versamento I.C.I. per l'anno 2002 e piu' specificatamente: per i soggetti che si trovano nella fattispecie di cui alla lettera e), apposita comunicazione da cui risultino i dati identificativi con relativa ubicazione dell'immobile oggetto di locazione a titolo di abitazione principale, con allegata copia del contratto stipulato, in conformita' al modello gia' stabilito in sede di accordi territoriali (art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998) o nazionali (art. 1 legge 8 gennaio 2002, n. 2), ad eccezione di coloro che gia' negli scorsi anni hanno trasmesso copia di detto contratto e purche' lo stesso sia vigente anche per l'anno 2002; per tutti i contribuenti interessati alla maggiore detrazione d'imposta pari ad Euro 180,00 apposita comunicazione da cui risultino gli identificativi catastalið ð dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nella quale siano altresi' dichiarati tutti gli elementi che danno diritto alla maggiore detrazione d'imposta; 7. di precisare che: tutti coloro che nel corso dell'anno 2001 hanno iniziato a beneficiare delle disposizioni agevolative, con l'ðestensione della fattispecie "abitazione principale" secondo le previsioni del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. o che, per contro, nel medesimo anno, non sono piu' in possesso dei requisiti prescritti per godere della citata agevolazione, dovranno presentare nell'anno 2002 dichiarazione/denuncia di variazione I.C.I. per lð ðanno 2001, da redigersi secondo l'apposito modello ministeriale, analogamente a chi ha avuto variazioni nella soggettivita' passiva I.C.I., o nella struttura o destinazione dell'immobile, soggetto a tassazione; (Omissis). 02X00323; Il comune di SILIUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota del 4 per mille dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune per l'anno 2002; di confermare la detrazione per l'abitazione principale di Euro 103,30 pari a L. 200.000. (Omissis). 02X00324; Il comune di SOGLIANO AL RUBICONE (provincia di Forli' - Cesena) ha adottato, il 19 dicembe 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'esercizio 2002, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, cosi' come descritte nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di confermare, anche per l'esercizio 2002, ed ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale, nella misura di Euro 258,228 (L. 500.000); 3. di dare atto che i soggetti passivi aventi diritto all'aliquota ridotta (1 per mille), dovranno produrre apposita autocertificazione (art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). Detta dichiarazione dovra' essere presentata all'ufficio tributi del comune entro il termine di versamento della prima rata I.C.I. L'ufficio provvedera' alla verifica delle autocertificazioni nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dal regolamento comunale di cui alla deliberazione G.M. n. 130 del 28 dicembre 2000; (Omissis). A) Aliquota ordinaria del 4 per mille applicabile a: Tutte le fattispecie di immobili non rientranti nelle categorie impositive di cui alle successive lettere b) e c); Aree edificabili; B) Aliquota ridotta dell'1 per mille applicabile a: Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da parte di soggetti che versano in situazione di particolare disagio economico- sociale, in possesso dei seguenti requisiti: Nucleo familiare composto da uno o due persone pensionate di eta' non inferiore ai 65 anni (se uomo) e 60 (se donna), alla data del 1o gennaio 2002 (*); Nucleo familiare nelle condizioni di cui al precedente punto, nel caso vi sia uno dei soggetti di eta' inferiore al limite stabilito, totalmente o permanentemente inabili al lavoro o comunque con invalidita' non inferiore al 75%; Reddito annuo lordo non superiore a Euro 7.746,85 (L. 15.000.000) per nucleo familiare composto da una sola persona; Reddito annuo lordo non superiore a Euro 15.493,71 (L. 30.000.000) per nucleo familiare composto da due persone; --- (*) I soggetti passivi aventi diritto all'aliquota ridotta (1 per mille), dovranno produrre apposita autocerficazione (art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). Detta dichiarazione dovra' essere presntata all'ufficio tributi del comune entro il termine di versamento della prima rata I.C.I. C) Aliquota del 6 per mille applicabile a: Unita' immobiliari tenute a disposizione quali residenze secondarie. Detrazione per abitazione principale Euro 258,228 (L. 500.000) Ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., la detrazione per abitazione principale si applica anche: abitazioni di proprieta' di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero, purche' la stessa non risulti locata; abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale. (Omissis). 02X00325; Il comune di SOLIERA (provincia di Modena) ha adottato, il 15 e 21 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di dare atto che con delibera G. C. n. 123 del 15 dicembre 2001 sono state approvate per l'anno finaziario 2002, le seguenti aliquote I.C.I.: 1) soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.: 4,8 per mille; 2) unita' abitativa e relative pertinenze, concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o da affini entro il secondo, che vi dimorano abitualmente secondo le risultanze anagrafiche: 4,8 per mille; 3) unita' immobilare concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto convenzionato: 3 per mille; 4) tutti gli altri casi: 6 per mille; di determinare per l'anno 2002, in aggiunta alle aliquote I.C.I. sopraindicate, la seguente aliquota I.C.I., ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, (omissis); 5. unita' immobilare ad uso abitazione non locate (art. 9 del regolameto per l'applicazione dell'I.C.I. vigente dal 1o gennaio 2002) 7 per mille; (Omissis). 02X00326; Il comune di SORBOLO (provincia di Parma) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, nella misura unica del 5,5 per mille ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' di Euro 103,29 (L. 200.000) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di non avvalersi della facolta' di applicare aliquote diversificate previste dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996; 4. di confermare per l'anno 2002 l'applicazione della detrazione per abitazione principale fion a Euro 154,94 (L. 300.000) a favore dei cittadini che si trovano in particolari situazioni di carattere sociale secondo i criteri previsti dall'art. 20/bis del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 62/1996 nonche' dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122; (Omissis). 02X00327; Il comune di SORI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota agevolata: 5 per mille per le unita' immobiliari e le relative petinenze adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, nonche' per le unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale, subordinando la concessione del beneficio alla presentazione di denuncia di variazione I.C.I. entro i termini di legge; 2. di confermare il L. 300.000 la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; (Omissis). 02X00328; Il comune di SPOTORNO (provincia di Savona) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis), di determinare per l'anno d'imposta 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni: a) Aliquota del 6 per mille: aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili categorie catastali B - C - D - aree fabbricabili - terreni - unita' immobiliari di categoria A comprendenti unita' immobiliari locate con contratto di affitto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali o unita' immobiliari di persone fisiche date in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali o unita' immobiliari di proprieta' di enti morali non commerciali di diritto pubblico e senza scopo di lucro. b) Aliquota del 5,25 per mille: aliquota ridotta nella misura del 5,25 per mille per unita' immobiliari di persone fisiche soggetti passivi adibite ad abitazione principale o unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, purche' le stesse non risultino locate. Sull'imposta dovuta per tali unita' immobiliari verra' concessa, fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; c) Aliquota del 5,25 per mille: per le unita' immobiliari per soggetti passivi che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni contrattuali stabilite dai contratti-tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori, ex art. 2 legge 9 dicembre 1998, n. 431. d) Aliquota del 7 per mille: per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione, per le quali sia stato registrato un contratto di locazione nel corso dell'ultimo biennio a far data dal 1o gennaio 2002. e) Aliquota del 9 per mille: per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione nell'ultimo biennio a far data dal 1o gennaio 2002 (art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998). 2. di dare atto che per poter usufruire dell'aliquota di cui al punto a) - comodato, il soggetto passivo dovra' presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da presentarsi alla S.T.A.R. S.r.l. (Societa' mista di gestione e riscossione delle entrate comunali) entro la scadenza della seconda rata annuale I.C.I. a saldo (20 dicembre), pena la decadenza dal beneficio. La dichiarazione, sottoscritta, dovra' riportare i dati anagrafici propri e dell'utilizzatore (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale), il grado di parentela, l'ubicazione e gli identificativi catastali (foglio, numero, subalterno) dell'unita' immobiliare utilizzata dal familiare, con l'espressa indicazione che la stessa viene utilizzata come residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva dimora. Tale dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere presentata apposita dichiarazione attestante l'avvenuta variazione. 3. di dare atto che per poter applicare l'aliquota di cui al punto c) - 5,25 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni contrattuali stabilite dai contratti-tipo (ex art. 2 legge 9 dicembre 1998, n. 431) - il soggetto passivo dovra' presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' entro la scadenza della seconda rata annuale I.C.I. a saldo (20 dicembre), pena la decadenza dal beneficio. 4. che il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) deve essere effettuato tramite versamento da effettuarsi alla S.T.A.R. S.r.l. (Societa' mista di gestione e riscossione delle entrate comunali). (Omissis). 02X00329; Il comune di STRAMBINO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunle sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 5,3 per mille per l'abitazione principale; 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02X00330; Il comune di TAINO (provincia di Varese) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel territorio del comune di Taino per l'anno 2002 nella misura ordinaria del 6 per mille con le seguenti eccezioni: abitazione principale, fabbricati equiparati e relative pertinenze: aliquota 5,2 per mille; abitazioni locate con contratto di affitto registrato utilizzate come abitazione principale dal conduttore: aliquota 5,2 per mille; di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene prevista nella misura di Euro 103,29. La suddetta detrazione e' elevata a Euro 258,23 a favore del pensionato o dei pensionati anagraficamente conviventi, in possesso dei seguenti requisiti: possesso, nel territorio italiano, di reddito di fabbricati costituiti unicamente dal solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze dell'abitazione principale; titolare di reddito da pensione; essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi, anche di natura diversa, imponibili IRPEF riferiti all'anno 2001: fino a Euro 8.000,00 se unico componente e fino a Euro 10.500,00 riferito a tutti i componenti del nucleo familiare; l'immobile occupato deve essere accatastato in categoria compresa tra A2 e A6. Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno presentare la richiesta autocertificazione agli uffici comunali entro il 30 giugno 2002. (Omissis). 02X00331; Il comune di TAURISANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. disporre, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. in misura unica, pari al 5 per mille; 2. determinare in Euro 114,00 la detrazione d'imposta da applicare per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00332; Il comune di TAVERNOLA BERGAMASCA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure, in conformita' all'art. 6 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni: ordinaria del 4,5 per mille; per immobili non locati del 7 per mille; agevolata - ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997 - dell'1 per mille; 2. di fissare la detrazione d'imposta, esclusivamente per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, in Euro 103,29. (Omissis). 02X00333; Il comune di TEGLIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare l'aliquota del 5 per mille quale imposta I.C.I. per il 2002 e di stabilire in Euro 104,00 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 02X00334; Il comune di TOCCO DA CASAURIA (provincia di Pescara) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). In osservanza di quanto tutto richiamato in narrativa l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 e' fissata nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). 02X00335; Il comune di TORA E PICCILLI (provincia di Caserta) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, con detrazione di L. 200.000 (Euro 103,29) per l'unita' adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X00336; Il comune di TORGIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per Ianno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) rapportate al valore degli stessi, nelle seguenti misure confermando quelle in vigore per l'anno 2001: aliquota 5,5 per mille: a) per le abitazioni principali intendendosi per tali quelle nelle quali i contribuenti che la possiedono a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; b) per n. 1 pertinenza di cat. C/6 situata nello stesso immobile dell'abitazione principale o in un raggio di 500 metri dalla stessa; aliquota 6,5 per mille: per tutti gli altri fabbricati; dare atto che dall'imposta dovuta per Iunita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se Iunita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, Iagevolazione di cui al punto b) del precedente paragrafo, nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze assimilate, la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. (Omissis). 02X00337; Il comune di TORRE DE' ROVERI (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione da applicare ai fini del calcolo I.C.I. a tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di Euro 155,00. (Omissis). 02X00338; Il comune di TORRE SAN PATRIZIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; riconfermare per l'anno 2002 la detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000 pari a 103,29 euro, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 02X00339; Il comune di TORREGLIA (provincia di Padova) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 due aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate come segue: del 5 per mille - aliquota da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale; del 6 per mille - aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8 comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, pari a Euro 104,00; 3. di stabilire a valere per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aumento della detrazione I.C.I. per le abitazioni principali da Euro 104,00 a Euro 258,00 per le seguenti casistiche: per tutti i soggetti passivi di imposta comunale sugli immobili che abbiano compiuto sessantacinque anni, che siano proprietari esclusivamente dell'abitazione principale ed eventualmente di garage e che appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito presenti le seguenti caratteristiche: reddito netto massimo di L. 20.000.000 pari a Euro 10.329,14 considerando per reddito netto il reddito effettivamente disponibile partendo dal reddito lordo meno ritenute e trattenute, meno L. 1.000.000 pari a Euro 516,46 per il primo figlio a carico e L. 2.000.000 pari a Euro 1.032,91 per ciascuno dei successivi figli a carico; ai soggetti passivi d'imposta comunale sugli immobili, proprietari esclusivamente dell'abitazione principale, assistiti dal comune in via continuativa; ai soggetti passivi proprietari esclusivamente dell' abitazione principale nel cui nucleo familiare vi sia almeno un componente portatore di handicap permanente o invalidita' permanente superiore al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorita'. 4. di dare atto che la predetta maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per ordinaria detrazione di L. 200.000 pari a Euro 103,29; 5. di dare atto che il contribuente dovra' opportunamente documentare che ricorrono le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione disposta, presentando apposita richiesta integrata dalla dichiarazione dei redditi 2002, relativa all'anno 2001 entro il termine del 30 giugno 2001. I competenti uffici comunali saranno incaricati di disporre gli opportuni accertamenti. 6. di applicare l'aliquota ridotta del 5 per mille alle pertinenze (quali box, cantina ecc.), dell'abitazione principale anche nella ipotesi di accatastamento non unitario con attribuzione di rendita catastale separata. (Omissis). 02X00340; Il comune di TORTORA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di fissare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 504/92, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune nella doppia misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari site nel territorio comunale. (Omissis). 02X00341; Il comune di TRANSACQUA (provincia di Trento) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 4 per mille, ad eccezione delle unita' immobiliari, appartenenti alla categoria catastale A, non costituenti abitazione principale, per le quali si applica l'aliquota del 5 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione I.C.I. per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nell'importo corrispondente all'imposta dovuta. (Omissis). 02X00342; Il comune di TRENTA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota abitazione principale 5 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29. Sono considerate adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). 02X00343; Il comune di TREZZANO ROSA (provincia di Milano) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e la detrazione per l'abitazione principale come di seguito: aliquota I.C.I.: 6 per mille; detrazione per l'abitazione principale: Euro 105,00. (Omissis). 02X00344; Il comune di TRONZANO LAGO MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di seguito sottoindicate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: fabbricati adibiti ad abitazione principale 5,25 per mille; altri fabbricati 6,5 per mille; fabbricati gruppo catastale D1 7 per mille; aree edificabili 6,5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come segue: detrazione per fabbricati adibiti ad abitazione principale Euro 103,29. (Omissis). 02X00345; Il comune di VAGLI SOTTO (provincia di Lucca) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: a) 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze ad abitazione principale e abitazione concessa in uso sa pesone fisiche a parenti diretti in linea retta entro il terzo grado ovvero in linea collaterale entro il terzo grado a condizioni che le utilizzino come abitazione principale riscontrato dalla residenza anagrafica. b) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari soggette all'imposta (non comprese al punto a); c) di riconfermare per l'anno 2002 la detrazione di Euro 103,29 per le abitazioni di cui al punto a). (Omissis). 02X00346; Il comune di VAIANO (provincia di Prato) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura: del 3 per mille per le abitazioni date in locazione ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4, 5 ed artt. 4 e 5 legge n. 431/1998 ed accordo stipulato tra i sindacati della proprieta' immobiliari e quelli degli inquilini. Per usufruire dell'aliquota ridotta presentare, entro il termine del pagamento dell'imposta, dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando il modello predisposto dall'ufficio tributi del comune; del 5,5 per mille per: a) le abitazioni nelle quali il soggetto passivo ed i suoi familiari hanno la propria residenza cosi' come intesa ai fini anagrafici; b) le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero purche' non locata; d) le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo case popolari; e) le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Per usufruire dell'aliquota ridotta presentare, entro il termine del pagamento dell'imposta, dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando il modello predisposto dall'ufficio tributi del comune; f) le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo in linea retta fino al secondo grado ed in linea collaterale fino al primo grado. Per usufruire dell'aliquota ridotta presentare, entro il termine del pagamento dell'imposta, dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando il modello predisposto dall'ufficio tributi del comune; g) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; del 7 per mille per le abitazioni non occupate (per abitazione non occupata si intende quella nella quale non risulta alcuna persona residente); del 6 per mille come aliquota ordinaria; 2. di determinare in Euro 130,00 la detrazione abitazione principale; 3. di determinare la detrazione per la prima casa in Euro 207,00 in favore delle sotto indicate categorie: a) pensionato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 2001, non in condizioni lavorative, con le seguenti condizioni reddituali: monoreddito: reddito anno 2001 derivante da pensione non superiore ad Euro 7.128,00; plurireddito: reddito anno 2001 imponibile IRPEF, escluso reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore a Euro 10.691,00 piu' Euro 930,00 per ogni persona a carico; b) invalidi civili non in condizione lavorativa con invalidita' non inferiore al 74% con le seguenti condizioni reddituali: monoreddito: reddito imponibile IRPEE anno 2001, escluso reddito da abitazione, non superiore a Euro 7.128,00; plurireddito: reddito anno 2001 imponibile IRPEF, escluso reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore a Euro 10.691,00 piu' Euro 930,00 per ogni persona a carico; c) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido civile con invalidita' non inferiore al 75% con un reddito imponibile IRPEF anno 2001, escluso reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore ad Euro 10.691,00 piu' Euro 930,00 per ogni persona a carico; d) soggetti passivi nei cui nuclei familiari sia presente un portatore di handicap in situazione di gravita' (in base alla legge n. 104/1992), con un reddito imponibile IRPEF anno 2001, escluso reddito da abitazione, fino ad Euro 18.076,00 piu' Euro 930,00 per ogni persona a carico; e) disoccupato che sia in tale condizione da almeno sei mesi alla data del 31 dicembre 2001, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento con le seguenti situazioni reddituali: monoreddito: reddito anno 2001 imponibile IRPEF, escluso reddito da abitazione, non superiore a Euro 7.128,00; plurireddito: reddito anno 2001 imponibile IRPEF, escluso reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore ad Euro 10.691,00 piu' Euro 930,00 per ogni persona a carico; Le ulteriori condizioni per usufruire della detrazione di Euro 207,00, comuni a tutti i sopra indicati soggetti, sono: essere titolare nell'intero territorio nazionale di diritto di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione principale (compreso le eventuali pertinenze), appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6; che gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico non devono essere possessori nel territorio nazionale di altre unita' immobiliari. I soggetti che intendono usufruire dell'elevazione a Euro 207,00 della detrazione abitazione principale devono dichiarare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio il cui testo verra' appositamente predisposto dall'ufficio tributi del comune. (Omissis). 02X00347; Il comune di VALLE MOSSO (provincia di Biella) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di fissare, per l'anno 2002 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni: ===================================================================== N. d'ord. | Tipologia degli immobili | Aliquota ===================================================================== 1 |Immobili adibiti ad abitazione principale | 5 per mille 2 |Immobili adibiti ad altri usi |6,3 per mille (Omissis). 02X00348; Il comune di VALVERDE (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire a decorrere dal 1o gennaio 2002 le seguenti aliquote differenziate in relazione alle diverse tipologie di immobili di seguito elencate: aliquota 5,5 per mille: abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, quantificando altresi' in Euro 103,30 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta come previsto dalla normativa in vigore; aliquota 6,5 per mille: abitazioni e relative pertinenze di soggetti passivi non residenti; aliquota 6 per mille: altre fattispecie impositive. (Omissis). 02X00349; Il comune di VARCO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille confermando contestualmente la detrazione per le abitazioni residenziali in L. 200.000. (Omissis). 02X00350; Il comune di VEDDASCA (provincia di Varese) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abilitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 02X00351; Il comune di VEGLIO (provincia di Biella) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di fissare, per l'anno 2002 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni: abitazione principale e sue pertinenze immobiliari, aliquota del 4,5 per mille; altri immobili diversi dall'abitazione principale e loro pertinenze, aliquota del 7 per mille; immobili non locati e loro pertinenze, aliquota del 7 per mille. (Omissis). 02X00352; Il comune di VELLEZZO BELLINI (provincia di Pavia) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). 02X00353; Il comune di VERGEMOLI (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.; 5,50 per mille per le abitazioni principali; 7 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili. 2. di fissare in Euro 104,00 la debrazione stabilita dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1997 per l'immobile adibito ad abitazione principale; 3. di aumentare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la detrazione di cui al comma 2 del citato art. 8 portandola a Euro 155,00 per i nuclei familiari formati da una o piu' persone con reddito complessivo, derivante unicamente da pensione non superiore a Euro 5.682,00 annue lorde per famiglie monocomponenti e Euro 10.846,00 annue lorde per famiglie composte da due persone pensionate; 4. di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 02X00354; Il comune di VERNIO (provincia di Prato) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti sul territorio del comune di Vernio: abitazione principale aliquota 4,5 per mille; aliquota ordinaria 7 per mille; detrazione sull'imposta per l'abitazione principale Euro 104,00. (Omissis). 02X00355; Il comune di VERRETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il 16 e il 27 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, la detrazione spettante per la prima casa nell'importo di Euro 155,00. (Omissis). 02X00356; Il comune di VIESTE (provincia di Foggia) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con propria pertinenza aliquota del cinque per mille; b) tutte le altre unita' immobiliari e le aree fabbricabili aliquota del sei per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00357; Il comune di VIGGIU' (provincia di Varese) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D.| Tipologia degli immobili |Aliquote % ===================================================================== |Unita' immobiliare adibita direttamente ad | |abitazione principale in proprieta' a persone | |fisiche nonche' soci di cooperative edilizie a | a |proprieta' indivisa .... | 6 --------------------------------------------------------------------- |Unita' immobiliare posseduta in aggiunta | |all'abitazione principale in proprieta' a persone | |fisiche e altri soggetti passivi, sfitta o locata a | |soggetti che non la utilizzano come abitazione | b |principale .... | 7 --------------------------------------------------------------------- |Unita' immobiliare locata con contatto registrato a | |soggetti che la utilizzano come abitazione | c |principale .... | 6 --------------------------------------------------------------------- d |Immobili diversi dalle abitazioni .... | 6 --------------------------------------------------------------------- |Immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle| e |precedenti classificazioni ed utilizzazioni .... | 6 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come segue: Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104.00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 5 regolamento comunale I.C.I.). (Omissis). 02X00358; Il comune di VILLA DI CHIAVENNA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: 1. di confermare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue: nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; nella misura del 5,5 per mille con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati. 2. di confermare per l'anno 2002, le detrazioni ai fini del calcolo dell'I.C.I. per l'abitazione principale nell'importo minimo di legge, pari a Euro 103,29; 3. di confermare per l'anno 2002 l'importo di Euro 154,94 per le detrazioni I.C.I., limitatamente alle categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale, secondo le forme e le condizioni di cui alla deliberazione del C.C. n. 3 in data 16 febbraio 1998 (determinazione aliquota I.C.I. per l'anno 1998) e cosi' individuate: pensionati; portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; disoccupati da oltre sei mesi nell'anno precedente; lavoratori posti in CIGS o nelle liste di mobilita' per almeno sei mesi nell'anno precedente in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito familiare (comprensivo anche di: pensioni di guerra, pensioni estere, rendite INAIL, rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di Euro 516,46, redditi da lavoro anche percepiti all'estero, indennita' di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri) pari o inferiore a quanto previsto nella seguente tabella: ===================================================================== Fasce reddito familiare | Nucleo familiare ===================================================================== Euro 5.422,80 | 1 persona Euro 9.554,45 | 2 persone Euro 10.401,44 | 3 persone Euro 12.413,04 | 4 persone Euro 14.473,70 | 5 persone Euro 16.387,18 | 6 persone Il reddito familiare deve contenere anche: pensioni di guerra; pensioni estere; rendite INAIL; rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di Euro 516,46; redditi da lavoro anche percepiti all'estero; indennita' di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri. (Omissis). 02X00359; Il comune di VILLA MAINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 02X00360; Il comune di VILLORBA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate nell'allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento; (Omissis). Allegato B ----> Vedere allegato di pag. 92 <---- 02X00361; Il comune di VIVARO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. per l'esercizio finanziario 2002 l'aliquota (I.C.I.) e' confermata al 6 per mille senza ulteriori riduzioni, detrazioni o agevolazioni di sorta, oltre a quelle previste per legge. (Omissis). 02X00362; Il comune di VOLTAGO AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze; nella misura del 6,5 per mille per le altre unita' immobiliari; nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oppure volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di aumentare a Euro 129,114 (L. 250.000) la detrazione per: a) le unita' immobiliari ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata; b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; c) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione sostituisce quella gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 94 del 22 aprile 2002, alla pagina 77, seconda colonna. 02X00363;