(parte 4)
    Il  comune  di  SANTARCANGELO DI ROMAGNA (provincia di Rimini) ha
adottato,  il  28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 cosi' come segue:
    5,1 per mille per i seguenti casi:
      a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede
a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento
o  in qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano
abitualmente e per un massimo di due pertinenze;
      b) per  l'abitazione  appartenente  a  cooperativa  edilizia  a
proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario
e per un massimo di due pertinenze;
      c) per l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo
case popolari e per un massimo di due pertinenze;
      d) per  l'abitazione  posseduta da cittadino italiano residente
all'estero,  a  condizione che non risulti locata e per un massimo di
due pertinenze;
      e) l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da
soggetto  anziano  o disabile che acquisisce la residenza in istituto
di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione  che  la stessa non risulti locata e per un massimo di due
pertinenze;
      f) per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea
retta  o  collaterale fino al secondo grado (parentela in linea retta
di  1o= genitori  e  figli;  parentela  in linea retta di 2o= nonni e
nipoti;  parentela  in  linea collaterale 2o= fratelli/sorelle) nella
quale  dimorano  abitualmente  e  per  un  massimo di due pertinenze,
previa  presentazione di idonea documentazione e/o autocertificazione
attestante  la  sussistenza  delle  condizioni  di diritto e di fatto
richieste;
      g) per  due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita'
medesime.  In  tal  caso,  l'equiparazione  all'abitazione principale
decorre  dalla  stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione e per un massimo di due pertinenze;
      h) per  l'abitazione  posseduta  da  un  soggetto  che la legge
obbliga  a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora
l'unita'  immobiliare  risulti occupata, quale abitazione principale,
dai familiari del possessore e per un massimo di due pertinenze;
      i) per gli immobili di proprieta' di enti senza scopo di lucro,
di  cui  al  comma  53,  art. 3, della legge 662/96 e per le relative
pertinenze;
    7 per mille per i seguenti casi:
      per  le  abitazioni  non  locate  e  per  quelle utilizzate dal
proprietario non rientranti nelle altre aliquote (seconde case) e per
le relative pertinenze;
      per le aree fabbricabili;
    6,5 per mille per i seguenti casi:
      per  gli  immobili  locati  o  ceduti in comodato ad enti senza
scopo di lucro;
      per le abitazioni locate;
      per tutti gli altri immobili;
      per le pertinenze delle stesse unita' immobiliari;
2.  di  prendere atto che per l'anno 2002 la detrazione ordinaria per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo  e'  fissata  in  Euro 103,29,  pari  a  L. 200.000,  con  la
precisazione  che  tale  detrazione  spetta  a  tutte  le  abitazioni
assoggettate  all'aliquota  del  5,1  per  mille  di  cui  sopra,  ad
eccezione  delle  tipologie  previste  alle lettere f) ed i) e che la
parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione
dell'abitazione  principale, puo' essere detratta dall'imposta dovuta
sulle pertinenze;
3.  di  stabilire  che  per  l'applicazione dell'aliquota del 5,1 per
mille  nel  caso  di abitazione concessa in uso gratuito a parenti in
linea  retta e collaterale fino al secondo grado nella quale dimorano
abitualmente  e  per  un  massimo  di  due  pertinenze, e' necessario
presentare idonea documentazione e/o autocertificazione attestante le
condizioni  di  diritto  e  di  fatto richieste, entro il termine del
20 dicembre 2002, data di scadenza della seconda rata I.C.I.;
4. di precisare che l'applicazione dell'aliquota del 5,1 per mille di
cui  al  punto  precedente,  viene  rapportata  ai  mesi  in  cui  si
verificano   le  condizioni  richieste,  che  necessariamente  devono
sussistere alla data del 30 giugno 2002;
5.  di  prendere  atto  che  per  l'anno  2002  viene  confermata  in
Euro 258,23 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale, per i
soli casi previsti alle lettere a), b) e c), in premessa indicata per
i  proprietari  ovvero  titolari  del  diritto  di  usufrutto,  uso e
abitazione:
    che  siano  pensionati  che  alla data del 30 giugno 2002 abbiano
compiuto i sessanta anni di eta';
oppure:
    il   cui   nucleo   familiare   comprenda  persone  totalmente  o
permanentemente inabili al lavoro o con una invalidita' non inferiore
al 67%, ma tale da precludere un utile inserimento lavorativo;
e che si trovino nelle sottoriportate condizioni:
    possedere  un  reddito  annuo lordo non superiore a Euro 8.032,92
per  nucleo familiare composto da una sola persona, di Euro 15.638,31
per  nucleo familiare composto da due persone (per ogni componente in
piu'  il  reddito si aumenta di Euro 8.032,92) (redditi aggiornati in
base all'indice ISTAT novembre 2001);
    essere proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto uso o
abitazione  di  una  sola  unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale  e  con un massimo di due pertinenze (garage o
posto auto, cantina, ecc.);
6. di precisare che la maggiore detrazione di cui al punto precedente
spetta  in  caso  di  comproprieta',  proporzionalmente al numero dei
proprietari dell'immobile che rientrino nelle suddette condizioni; la
parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione
dell'abitazione  principale, puo' essere detratta dall'imposta dovuta
sulle pertinenze;
7.  di  dare atto che ai fini di cui ai punti 5) e 6) si considera il
reddito    relativo    all'anno    2001    escludendo   dal   calcolo
dell'imponibile:
    i redditi soggetti a tassazione separata;
    i redditi esenti I.R.P.E.F.;
    il  reddito  dell'unita'  immobiliare  direttamente abitata e con
eventuali pertinenze;
    i  redditi  dominicali e agrari fino a Euro 51,65 se non titolari
di partita IVA;
    la maggiorazione sociale, invalidita';
8.   di  stabilire  che  i  soggetti  che  vorranno  usufruire  della
detrazione  di  Euro 258,23,  pari  a  L. 500.000  dovranno inviare o
consegnare  l'apposita dichiarazione, resa sulla modulistica all'uopo
predisposta,  entro il termine del 20 dicembre 2002, data di scadenza
della seconda rata I.C.I.
    (Omissis).
02X00305;

    Il  comune  di SANT'ARPINO (provincia di Caserta) ha adottato, il
15 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
confermare  per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella misura del 5 per
mille  per  le  abitazioni  principali e del 6 per mille per le altre
fattispecie imponibili.
    (Omissis).
02X00306;

    Il  comune  di  SANT'ELENA  (provincia di Padova) ha adottato, il
14 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  nel  5 per mille l'aliquota che sara' applicata da
questo comune per l'anno 2002.
2. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
02X00307;

    Il  comune  di  SANT'IPPOLITO  (provincia  di  Pesaro-Urbino)  ha
adottato,  il  18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
b) aliquota  per  l'abitazione  principale  di persone fisiche: 5 per
mille;
c) aliquota per aree fabbricabili: 6,8 per mille.
Si  considerano  abitazioni  principali,  sia  per  aliquota  che per
detrazione,  anche  quelle  che  il  soggetto  passivo concede in uso
gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado
di parentera (art. 10 regolamento I.C.I.).
    (Omissis).
02X00308;

    Il  comune  di  SARCEDO  (provincia  di  Vicenza) ha adottato, il
14 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  fissare,  le  aliquote  I.C.I.  per l'anno 2002 nelle seguenti
misure:
    aliquota ordinaria 5,5 per mille;
    aliquota  unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione
principale 4 per mille;
    aliquota immobili destinati ad abitazione e posseduti in aggiunta
alle abitazioni principali ed aree edificabili 6,5 per mille.
2. di   determinare   in   Euro 104,00  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  ed in
Euro 207,00  la  detrazione  per  le  abitazioni  occupate  da nuclei
familiari  che sono assistiti in via continuativa dal comune ed anche
per i soggetti passivi di imposta con presenza all'intero del proprio
nucleo  familiare  di  persone  che  usufruiscono  dell'indennita' di
accompagnamento  erogata  dalla  prefettura  ai  sensi della legge n.
18/1980  e  della  legge  n.  508/1988 a condizione che non risultino
proprietari  di  altre unita' immobiliari e che il reddito imponibile
annuo  ai  fini  I.R.P.E.F.  del  nucleo  familiare  non superiore ad
Euro 15.493,71
    (Omissis).
02X00309;

    Il  comune  di  SAREGO  (provincia  di  Vicenza)  ha adottato, il
7 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  Di  determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella seguente
misura:
    5  per  mille  sulle abitazioni principali cosi' come individuate
nel vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;
    5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, quali i
garages,  i  posti  auto  o  box, ancorche' distintamente iscritte in
catasto,  purche'  siano  durevolmente  ed  esclusivamente  asservite
all'abitazione principale;
    5,75  per  mille  sugli  altri  fabbricati  (es.  categoria A: le
abitazioni.  affittate, concesse in uso o comodato, la categoria A10;
oltre  alle  categorie diverse dalla A), sulle aree edificabili e sui
terreni  che non rientrano nelle ipotesi di esenzione e nelle ipotesi
di nuova istituzione;
    6,5 per mille sulle abitazioni sfitte e sulle abitazioni tenute a
disposizione, per il periodo in cui esiste questa situazione;
2.  di  dare  atto  che  la detrazione sull'abitazione principale per
l'anno 2002 e' differenziata:
    Euro 154,94  da  concedersi ai pensionati, proprietari della sola
abitazione   principale   con   eventuale   pertinenza,  con  redditi
dell'intero  nucleo  familiare derivante da sola pensione inferiore a
Euro 9.296,22   lordi   con  esclusione  del  reddito  da  abitazione
principale  e  pertinenza.  Tale  situazione  deve essere documentata
presentando  all'ufficio tributi del comune idonea autocertificazione
entro   il  termine  previsto  per  il  versamento  dell'acconto  lei
dell'anno successivo;
    Euro 103,29 quale detrazione ordinaria da applicarsi in tutti gli
altri casi di abitazione principale.
    (Omissis).
02X00310;

    Il  comune  di  SASSELLO  (provincia  di  Savona)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 cosi' come segue:
    unita'   immobiliari   possedute   in   aggiunta   all'abitazione
principale: aliquota I.C.I. 7 per mille;
    unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale: aliquota
I.C.I. 5,2 per mille;
    immobili diversi dalle abitazioni categoria catastali C1, D, aree
fabbricabili: aliquota I.C.I. 5,9 per mille;
    unita' immobiliari possedute dalle I.PA.B. aventi sede nel comune
di Sassello: aliquota I.C.I. 4 per mille.
di  approvare,  per  le  motivazioni  sopraespresse, per l'anno 2002,
l'aumento  della  detrazione  di  Imposta comunale sugli Immobili per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale cosi' come
segue:
    A.  unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale per le
persone  per  le  quali il reddito complessivo annuo lordo del nucleo
familiare,  come  risultante dai registri anagrafici, sia inferiore a
Euro 7.746,85 - Detrazione aumentata a Euro 155,00.
    B.  unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale per le
persone  per  le  quali il reddito complessivo annuo lordo del nucleo
familiare,  come  risultante dai registri anagrafici, sia inferiore a
Euro  7.746,85  e che abbiano compito il settantesimo anno di eta' al
1o gennaio 2002. Detrazione aumentata a Euro 258,00.
    (Omissis).
02X00311;

    Il  comune  di  SASSOCORVARO  (provincia  di  Pesaro  Urbino)  ha
adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  le  aliquote  e  le  detrazioni in materia di imposta
comunale  sugli immobili per la prima abitazione pari a 5,5 per mille
e con detrazione pari a Euro 103,32;
di  modificare con decorrenza 1o gennaio 2002 le aliquote previste in
materia  di  Imposta Comunale sugli immobili per gli altri fabbricati
nella misura del 7 per mille.
    (Omissis).
02X00312;

    Il   comune  di  SCANDOLARA  RAVARA  (provincia  di  Cremona)  ha
adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (l.C.l.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  del  6  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione  principale  e  pertinenze nella misura del 6,50 per mille
per le altre unita' immobiliari;
2.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta  per  cento  (50%)  per  i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge  4 gennaio 1968, n. 15 autenticata, nella quale deve dichiarare
la  data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al  comune,  con raccomandata AR la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  II  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare,  Euro  103,29  (pari  a  lire  200.000) rapportate al
periodo  dell'anno  durante iI quale si protrae tale destinazione: se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
    Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente, che possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro
diritto  reale,  ed  i  suoi  famigliari  dimorano  abitualmente.  Le
disposizioni  di cui al presente punto si applicano anche alle unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a proprieta''
indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari;
4.   l'aliquota  agevolata  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazioni  principali si applica anche alle loro pertinenze indicate
al  punto  1),  e  precisamente:  "Si intende per pertinenza l'unita'
immobiliare  classificata  o classificabile nelle categorie catastali
C/2,  C/6 e C/7 (cantina, garage, box o posto auto) che sia destinata
ed   effettivamente   utilizzata   in   modo   durevole   a  servizio
dell'abitazione principale ubicata nello stesso complesso immobiliare
ove   e'   sita  l'abitazione  principale,  purche'  il  proprietario
dell'abitazione principale o titolare di diritto reale sulla medesima
sia  anche  proprietario  o  titolare  di  diritto  reale dell'unita'
pertinenziale";
5.  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
    (Omissis).
7.  Di  dare  atto  che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58, del
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, l'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs.
n.  504/1992  relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai
terreni  agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori
agricoli  a  titolo  principale  le  persone  fisiche  iscritte negli
appositi  elenchi  comunali  di  cui  all'art. 11 della legge 9/1963,
soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai
predetti  elenchi  ha  effetto  a  decorrere dal 1o gennaio dell'anno
successivo.
8.  di  dare  atto  che  per  effetto  della modifica del regolamento
dell'imposta  comunale  sugli  Immobili  con  delibera  di  consiglio
comunale  n.  34 in data 28 settembre 2001, assimilando le pertinenze
cosi'  come  indicato  al punto 1 all'abitazione principale, vi sara'
una  riduzione  del  gettito  I.C.I.  conseguente  ad un'estensione a
favore  di cittadini di un'aliquota agevolata anche ad altri immobili
costituenti pertinenza dell'abitazione principale.
    (Omissis).
02X00313;

    Il  comune  di  SCARPERIA  (provincia di Firenze) ha adottato, il
12 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di  confermare,  (omissis),  le  aliquote  relative  all'imposta
Comunale sugli Immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    a) 7 per mille aliquota ordinaria;
    b) 6,5   per   mille   per  le  unita'  immobiliari  classificate
(rientranti)   nel   gruppo   catastale  "C"  (unita'  immobiliari  a
destinazione ordinaria commerciale e varia);
    c) 5  per  mille  in  favore dell'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione principale o delle unita' immobiliari ad essa
equiparate nel vigente regolamento I.C.I.
    (Omissis).
02X00314;

    Il  comune  di  SEDICO  (provincia di Belluno) ha adottato, il 25
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
    aliquota ordinaria: 5 per mille;
    aliquota ridotta a favore delle persone fisiche, soggetti passivi
ed  i  soci di cooperative edilizie proprieta' indivisa residente nel
comune  per  unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione
principale,  nonche'  le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad
abitazione   principale,   possedute   da   anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero, a condizione che
non vengano locate: 4 per mille.
L'aliquota  ridotta  non si applica alle abitazioni locate a soggetti
che le utilizzano come abitazioni principali.
La  detrazione  per  l'abitazione  principale del soggetto passivo e'
fissata  in  Euro  103,29  rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae la destinazione predetta.
Alle  pertinenze  distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai
locali strettamente e durevolmente funzionali abitazione principale e
quantificate  nel  numero  massimo  di 2 e' estesa l'aliquota ridotta
stabilita per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02X00315;

    Il  comune di SENIGALLIA (provincia di Ancona) ha adottato, il 27
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
2. determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
    aliquota ordinaria del 6,8 per mille;
    aliquota  ridotta  del  4,3  per  mille  per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale, intesa cosi' come al disposto di
cui  all'art. 6  del  vigente  regolamento comunale per la disciplina
dell'I.C.I., e sue pertinenze;
    aliquota  del  7  per  mille  per  tutte le abitazioni non locate
ovvero  prive  di  contato  registrato,  tenute  a  disposizione come
seconda  casa  in  aggiunta all'abitazione principale, nonche' per le
loro   pertinenze  (cantina,  soffitta,  garage,  tettoia),  immobili
classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
    (Omissis).
02X00316;

    Il comune di SENNA COMASCO (provincia di Como) ha adottato, il 27
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   stabilire   per   l'anno  2002  le  seguenti  aliquote  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
    6,75 per mille per l'aliquota ordinaria;
    5,25  per  mille  per l'aliquota riguardante l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale e per la sua pertinenza
adibita  ad  autorimessa,  ancorche' distintamente accatastata, cosi'
come previsto nel vigente regolamento l.C.I.;
    (Omissis).
02X00317;

    Il comune di SEREN DEL GRAPPA (provincia di Belluno) ha adottato,
il  22  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) e l'ammontare della detrazione per la prima
casa che saranno applicate in questo comune, come segue:
    a) 4,5 per mille per le abitazioni principali;
    b) 6 per mille per le abitazioni non principali;
    c) 5 per mille per altri fabbricati (diversi dalle abitazioni);
    d) 6 per mille per le aree edificabili;
    e) 4  per  mille  per  fabbricati  ristrutturati  secondo  quanto
previsto all'art. 7 del vigente regolamento;
    f) 4  per  mille  per  nuovi  insediamenti produttivi aderenti al
Patto territoriale di sviluppo;
    g) detrazione  di  Euro 103,30 (pari a lire 200.017) per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
2. di stabilire, inoltre, nel quadro degli impegni assunti dal comune
di  Seren  del  Grappa,  a  seguito  della  sottoscrizione  del patto
territoriale  di  sviluppo  del  comprensorio feltrino, approvato con
deliberazione  consiliare n. 48 del 28 ottobre 1998, che, per i nuovi
insediamenti  aderenti  al patto medesimo, viene applicata l'aliquota
minima (4 per mille) per la durata di cinque anni
    (Omissis).
02X00318;

    Il comune di SERRA SAN QUIRICO (provincia di Ancona) ha adottato,
il   30  gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
b) abitazione  principale  di  titolari  di  sole  pensioni  sociali,
assegni   sociali,  assegni  vitalizi,  trattamento  minimo  pensioni
lavoratori dipendenti ed autonomi, erogati dall'I.N.P.S.:
    aliquota  5  per  mille da applicare anche a una delle pertinenza
anche  se  classata  in  categoria  diversa  dalle  abitazioni  e con
attribuzione di autonoma rendita catastale;
    detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000) sull'abitazione principale
e, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze
c) civili  abitazioni locale o concesse in uso gratuito ad ascendenti
e/o  discendenti  di  primo  grado destinate ad abitazioni principali
(con contratto registrato): aliquota 6 per mille.
d) altri   fabbricati   incluso  abitazioni  non  locate  e  relative
pertinenze: aliquota 7 per mille.
    (Omissis).
02X00319;

    Il  comune  di SERRA SANT'ABBONDIO (provincia di Pesaro - Urbino)
ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. come appresso
riportato:
    a)  aliquota  di  ordinaria  applicazione,  salvo quanto previsto
dalla successiva lettera b), nella misura del 5,6 per mille;
    b)  aliquota  nella  misura  del  6,5  per  mille,  per le unita'
immobiliari  classificate A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9
A/11  possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale e le unita'
immobiliari classificate C/2, C/6, C/7 possedute in aggiunta a quella
di pertinenza dell'abitazione principale.
Detrazioni:  fino  ad Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale.
    (Omissis).
02X00320;

    Il  comune di SERRAVALLE LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato,
il   28  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
l'aliquota I.C.I., per l'anno 2002, e' fissata la 6 per mille;
riguardo  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale si
applichera', sempre per l'anno 2002, la detrazione minima fissata per
legge.
    (Omissis).
02X00321;

    Il  comune  di  SERRAVALLE  SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha
adottato,  l'8 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata dal comune, nella misura
del  4,9  per  mille  come  aliquota  ordinaria  e  per le abitazioni
principali,  del 6 per mille per le unita' immobiliari non locate per
uso  abitativo o assimilati con riferimento alle categorie catastali:
A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/10;
    (Omissis).
3.  di  confermare  per  l'anno  2002  la detrazione per l'abitazione
principale agli effetti I.C.I. in L. 230.000;
    (Omissis).
02X00322;

    Il  comune  di Siena ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire, (omissis), le seguenti misure di aliquota e detrazione
per  ð ð"abitazione principaleð"ð ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili  a vaIere per l'anno 2002 da applicare alla base imponibile,
secondo  le  modalita'  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo n.
504/1992,  dando  atto  che  ai  fini della determinazione del valore
della  base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono
essere  rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48 della legge
n. 662/1996:

=====================================================================
                  Aliquota ordinaria                   |6,8 per mille
=====================================================================
a) Abitazione dei soggetti residenti, nonche' dei soci |
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti|
nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente      |
adibita ad abitazione principale (art. 4, comma 1,     |
della legge n. 556/1996)....                           |4,3 per mille
---------------------------------------------------------------------
b) Le unita' immobiliari possedute a titolo di         |
proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che   |
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o    |
sanitari, a seguito di ricovero permanente, a          |
condizione che le stesse non risultino locate (art. 3, |
comma 56 della legge n. 662/1996 - art. 4, comma 3 del |
regolamento I.C.I)....                                 |4,3 per mille
---------------------------------------------------------------------
c) L'unita' immobiliare concessa gratuitamente ad uso  |
abitativo dall'ascendente al discendente in linea retta|
di primo grado, o viceversa, a condizione che tale     |
unita' immobiliare sia l'unica posseduta sul territorio|
comunale a titolo di proprieta', usufrutto, uso od     |
abitazione, da parte del concedente                    |
(ascendente-discendente) e che l'altro soggetto        |
(discendente-ascendente) vi abbia la residenza         |
anagrafica ed effettiva e stabile dimora (art. 4, comma|
1 del regolamento sull'imposta comunale sugli immobili |
- ex art. 59, comma 1, lettera e) del decreto          |
legislativo n. 446/1997)....                           |4,3 per mille
---------------------------------------------------------------------
d) Le unita' immobiliari ad uso abitativo, oggetto di  |
reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui |
alla precedente lettera c) (ascendente-discendente) in |
linea retta di primo grado, a condizione che il singolo|
immobile sia, da parte del rispettivo concedente,      |
l'unico posseduto sul territorio comunale a titolo di  |
proprieta', usufrutto, uso od abitazione e che         |
nell'alloggio stesso l'altro soggetto, con il grado di |
parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed |
effettiva, stabile dimora (art. 4, comma 2 del         |
regolamento sull'I.C.I. - ex art. 59, comma 1, lettera |
e) del decreto legislativo n. 446/1997)....            |4,3 per mille
---------------------------------------------------------------------
e) Immobili concessi in locazione a titolo di          |
abitazione principale con contratto tipo concordato    |
(art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998)....          |4,3 per mille
---------------------------------------------------------------------
f) Unica unita' immobiliare ad uso abitativo tenuta a  |
disposizione in aggiunta all'abitazione principale.... |7 per mille
---------------------------------------------------------------------
g) Immobili ad uso abitativo non locati (intendendosi  |
come tali gli alloggi ai fini abitativi funzionalmente |
destinati alla locazione ma tenuti vuoti o sfitti) per |
i quali non risultino essere stati registrati contratti|
di locazione da almeno due anni (alla data del 1o      |
gennaio 2002) - art. 2 della legge n. 431/1998....     |9 per mille

   di  stabilire  che  l'aliquota  gia'  indicata in sede di adozioni
delle  aliquote  per  gli  anni di imposizione dal 1998 al 2001 ed in
misura  sempre  uguale  al  3,90  per mille, e' a valere unicamente a
favore dei proprietari che nelle annualita' suindicate hanno iniziato
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili,   noncheð  di  interventi  finalizzati  al  recupero  di
immobili  di  interesse  artistico  o architettonico, localizzati nei
centri  storici,  interventi  che  nell'anno  2002  non  sono  ancora
ultimati;
    precisato  che,  come  gia' esplicitato in sede di adozione delle
aliquote  vigenti  nelle  citate  annualita'  pregresse, che i citati
interventi,  nel  caso di unita' immobiliari inagibili o inabitabili,
dovevano consistere necessariamente in operazioni volte a determinare
il  riutilizzo  di  unita' immobiliari deteriorate, ma recuperabili e
nel  caso  di  immobili  di  interesse  artistico  e  architettonico,
tipologia  che  risulta sottoposta ai vincoli del decreto legislativo
n.  490/1999  art. 6  ex.  legge  n.  1089/39, localizzati nel centro
storico,  in  operazioni  di  restauro e risanamento conservativo, ex
art. 31, comma 1, lettera c) della legge n. 457/1978;
Detrazione per abitazione principale Euro 103,29 (pari a L. 200.000)
2. di precisare:
    a)  che  ciascuna  unita'  immobiliare,  oggetto  di aliquota, e'
intesa  quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente
comprensiva di pertinenze;
    b)  che  qualora  le pertinenze (garage - C6 - o box - C7 - posto
auto  -  C7  -,  soffitta  -  C2  -,  cantina  -  C2  -  ,  ancorche'
distintamente  iscritte  in  catasto)  siano  connesse all'abitazione
principale,   beneficiano  dello  stesso  trattamento  agevolativo  e
comunque  per un numero non superiore a due unita' immobiliari aventi
ognuna  diversa  classificazione,  fatta  eccezione  per i posti auto
scoperti  ubicati nella zona censuaria 1 che, in quanto censiti nella
categoria  C/6  anziche'  C/7,  non  sono  sottoposti  a quest'ultima
condizione  (art. 4  del  regolamento  per l'applicazione dell'I.C.I.
come  integrato  con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 303 del
21 dicembre 2001);
    c)  che  la  detrazione  per ð ð"abitazione principale" a valere,
oltreche'  per  l'unita'  immobiliare  adibita  a dimora abituale del
contribuente  (anche  se unico dimorante) che la possiede a titolo di
proprieta',  ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e
per  le  fattispecie  di  cui  alle  lettere b),  c)  e d), del sopra
riportato  prospetto, afferente le aliquote I.C.I., per i seguenti ed
ulteriori casi:
      per  gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP in locazione
semplice;
      per  l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  in Italia da parte di cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
3.  di stabilire la detrazione di imposta nella misura di Euro 180,00
(pari  a  L. 348.529)  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale dei soggetti sottospecificati che si trovano in situazioni
di  particolare  disagio  economico  sociale  e  purche' ricorrano le
seguenti condizioni:
    presenza nel nucleo familiare di un invalido totale (100%), con o
senza  assegno  di  accompagnamento,  invaliditað  riconosciuta dalle
competenti autorita';
    L'unita'  immobiliare  di  cui  sopra  deve essere classificabile
nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6;
    Il  totale  dei  redditi  imponibili I.R.PE.F. dei componenti del
nucleo familiare relativo all'ðanno precedente non deve eccedere Euro
50.000 (pari a L. 96.813.500);
4.  di  dare  atto  che in ordine quest'ultima fattispecie per nucleo
familiare  si intende la famiglia anagrafica, cioe' quella risultante
nello stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2002;
5.  di  stabilire  altresi',  che,  agli  effetti della detrazione di
imposta,   non   spettano  ulteriori  detrazioni  per  le  pertinenze
dell'abitazione stessa, e che l'ammontare della stessa detrazione, se
non  trova  totale  capienza  nell'imposta  dovuta  per  l'abitazione
principale,  deve  essere computata per la parte residua sull'imposta
dovuta per le pertinenze;
6.  di  stabilire infine nei confronti dei contribuenti sottoindicati
la  produzione  al  settore  finanziario  del  comune  di Siena della
seguente documentazione, prima di procedere, alle prescritte scadenze
al versamento I.C.I. per l'anno 2002 e piu' specificatamente:
    per  i  soggetti  che  si  trovano  nella fattispecie di cui alla
lettera   e),   apposita   comunicazione  da  cui  risultino  i  dati
identificativi  con  relativa  ubicazione  dell'immobile  oggetto  di
locazione  a  titolo di abitazione principale, con allegata copia del
contratto stipulato, in conformita' al modello gia' stabilito in sede
di  accordi  territoriali  (art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998) o
nazionali (art. 1 legge 8 gennaio 2002, n. 2), ad eccezione di coloro
che gia' negli scorsi anni hanno trasmesso copia di detto contratto e
purche' lo stesso sia vigente anche per l'anno 2002;
    per  tutti  i  contribuenti  interessati alla maggiore detrazione
d'imposta pari ad Euro 180,00 apposita comunicazione da cui risultino
gli  identificativi  catastalið  ð dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale,  nella  quale siano altresi' dichiarati tutti
gli elementi che danno diritto alla maggiore detrazione d'imposta;
7. di precisare che:
    tutti  coloro  che  nel  corso  dell'anno  2001  hanno iniziato a
beneficiare  delle  disposizioni agevolative, con l'ðestensione della
fattispecie "abitazione principale" secondo le previsioni del vigente
regolamento  per  l'applicazione  dell'I.C.I.  o che, per contro, nel
medesimo anno, non sono piu' in possesso dei requisiti prescritti per
godere  della citata agevolazione, dovranno presentare nell'anno 2002
dichiarazione/denuncia  di  variazione  I.C.I.  per lð ðanno 2001, da
redigersi secondo l'apposito modello ministeriale, analogamente a chi
ha  avuto  variazioni  nella  soggettivita'  passiva  I.C.I., o nella
struttura o destinazione dell'immobile, soggetto a tassazione;
    (Omissis).
02X00323;

    Il  comune  di  SILIUS  (provincia di Cagliari) ha adottato, il 4
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare l'aliquota del 4 per mille dell'imposta sugli immobili
(I.C.I.) che sara' applicata in questo comune per l'anno 2002;
di  confermare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale di Euro
103,30 pari a L. 200.000.
    (Omissis).
02X00324;

    Il  comune di SOGLIANO AL RUBICONE (provincia di Forli' - Cesena)
ha adottato, il 19 dicembe 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'esercizio  2002,  (omissis), le aliquote
dell'imposta   comunale   sugli   immobili,   cosi'   come  descritte
nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.  di  confermare, anche per l'esercizio 2002, ed ai sensi dell'art.
8,   comma   3  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  l'ulteriore
detrazione  per l'abitazione principale, nella misura di Euro 258,228
(L. 500.000);
3.  di  dare  atto che i soggetti passivi aventi diritto all'aliquota
ridotta  (1 per mille), dovranno produrre apposita autocertificazione
(art. 46  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). Detta
dichiarazione dovra' essere presentata all'ufficio tributi del comune
entro  il  termine  di  versamento  della prima rata I.C.I. L'ufficio
provvedera'  alla  verifica  delle autocertificazioni nei tempi e nei
modi   stabiliti  dall'art.  71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  445/2000  e  dal  regolamento  comunale  di  cui alla
deliberazione G.M. n. 130 del 28 dicembre 2000;
    (Omissis).
A) Aliquota ordinaria del 4 per mille applicabile a:
    Tutte  le  fattispecie di immobili non rientranti nelle categorie
impositive di cui alle successive lettere b) e c);
    Aree edificabili;
B) Aliquota ridotta dell'1 per mille applicabile a:
    Unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale da parte di
soggetti  che versano in situazione di particolare disagio economico-
sociale, in possesso dei seguenti requisiti:
      Nucleo  familiare  composto  da uno o due persone pensionate di
eta'  non  inferiore  ai 65 anni (se uomo) e 60 (se donna), alla data
del 1o gennaio 2002 (*);
      Nucleo  familiare  nelle condizioni di cui al precedente punto,
nel  caso  vi  sia  uno  dei  soggetti  di  eta'  inferiore al limite
stabilito,  totalmente o permanentemente inabili al lavoro o comunque
con invalidita' non inferiore al 75%;
      Reddito   annuo   lordo   non   superiore   a   Euro   7.746,85
(L. 15.000.000) per nucleo familiare composto da una sola persona;
      Reddito   annuo   lordo   non   superiore   a   Euro  15.493,71
(L. 30.000.000) per nucleo familiare composto da due persone;
---     (*) I soggetti passivi aventi diritto all'aliquota ridotta (1
per  mille),  dovranno  produrre  apposita  autocerficazione (art. 46
decreto   del   Presidente   della  Repubblica  n.  445/2000).  Detta
dichiarazione  dovra' essere presntata all'ufficio tributi del comune
entro il termine di versamento della prima rata I.C.I.
C) Aliquota del 6 per mille applicabile a:
      Unita'   immobiliari  tenute  a  disposizione  quali  residenze
secondarie.
Detrazione  per  abitazione  principale  Euro 258,228 (L. 500.000) Ai
sensi   dell'art.   16   del   vigente   regolamento   comunale   per
l'applicazione  dell'I.C.I.,  la detrazione per abitazione principale
si applica anche:
    abitazioni  di  proprieta' di anziani o disabili con residenza in
istituti di ricovero, purche' la stessa non risulti locata;
    abitazione  locata,  con  contratto registrato, a soggetto che la
utilizza come dimora abituale.
    (Omissis).
02X00325;

    Il  comune  di SOLIERA (provincia di Modena) ha adottato, il 15 e
21 dicembre   2001,   le   seguenti   deliberazioni   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  dare atto che con delibera G. C. n. 123 del 15 dicembre 2001 sono
state  approvate  per  l'anno  finaziario  2002, le seguenti aliquote
I.C.I.:
    1)  soggetti  passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita   ad   abitazione  principale,  ai  sensi  dell'art.  13  del
regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.: 4,8 per mille;
    2)   unita'   abitativa   e  relative  pertinenze,  concesse  dal
possessore  in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o da affini
entro  il secondo, che vi dimorano abitualmente secondo le risultanze
anagrafiche: 4,8 per mille;
    3)   unita'   immobilare  concesse  in  locazione,  a  titolo  di
abitazione principale, con contratto convenzionato: 3 per mille;
    4) tutti gli altri casi: 6 per mille;
di  determinare  per  l'anno  2002,  in aggiunta alle aliquote I.C.I.
sopraindicate,  la seguente aliquota I.C.I., ai sensi dell'art. 6 del
decreto  legislativo  n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3,
comma 53, della legge n. 662/1996, (omissis);
5.  unita'  immobilare  ad  uso  abitazione  non  locate  (art. 9 del
regolameto  per  l'applicazione  dell'I.C.I.  vigente  dal 1o gennaio
2002) 7 per mille;
    (Omissis).
02X00326;

    Il  comune  di  SORBOLO  (provincia  di  Parma)  ha  adottato, il
20 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  I.C.I. per l'anno 2002, nella misura
unica  del 5,5 per mille ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  e successive
modificazioni;
2.  di  dare  atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e'
di  Euro 103,29  (L. 200.000) rapportata al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;
3.   di   non   avvalersi   della   facolta'  di  applicare  aliquote
diversificate  previste  dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo
n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996;
4.  di confermare per l'anno 2002 l'applicazione della detrazione per
abitazione  principale  fion  a Euro 154,94 (L. 300.000) a favore dei
cittadini  che  si  trovano  in  particolari  situazioni di carattere
sociale  secondo  i  criteri  previsti  dall'art.  20/bis del vigente
regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. avvalendosi della facolta'
prevista  dall'art.  8,  comma  3 del decreto legislativo n. 504/1992
come  modificato  dalla  legge  n.  62/1996 nonche' dell'art. 3 della
legge 9 maggio 1997, n. 122;
    (Omissis).
02X00327;

    Il  comune  di SORI (provincia di Genova) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002  le  seguenti  aliquote ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili:
    aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
    aliquota  agevolata:  5  per mille per le unita' immobiliari e le
relative  petinenze  adibite  ad  abitazione principale delle persone
fisiche,  per  le  unita'  immobiliari  concesse  in  uso gratuito ai
parenti  entro  il  secondo  grado,  se  nelle  stesse  il parente in
questione  ha  stabilito  la propria residenza, nonche' per le unita'
immobiliari  locate con contratto registrato a soggetto residente che
le  utilizzi  come abitazione principale, subordinando la concessione
del  beneficio  alla  presentazione  di denuncia di variazione I.C.I.
entro i termini di legge;
2.  di  confermare  il  L. 300.000 la detrazione ai fini dell'imposta
comunale  sugli  immobili dovuta per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale;
    (Omissis).
02X00328;

    Il  comune  di  SPOTORNO  (provincia  di  Savona) ha adottato, il
21 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  (omissis),  di  determinare per l'anno d'imposta 2002 le seguenti
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.), di cui al
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,  n.  504  e  successive
modificazioni ed integrazioni:
    a) Aliquota  del  6  per  mille:  aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili  categorie  catastali  B  -  C  -  D - aree
fabbricabili   -   terreni   -  unita'  immobiliari  di  categoria  A
comprendenti  unita'  immobiliari  locate  con  contratto  di affitto
registrato  a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali o
unita'  immobiliari  di  persone  fisiche  date in comodato a parenti
entro  il  primo grado che le utilizzano come abitazioni principali o
unita'  immobiliari  di  proprieta' di enti morali non commerciali di
diritto pubblico e senza scopo di lucro.
    b) Aliquota del 5,25 per mille: aliquota ridotta nella misura del
5,25 per  mille  per  unita'  immobiliari di persone fisiche soggetti
passivi   adibite  ad  abitazione  principale  o  unita'  immobiliari
possedute  a  titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili
residenti  in  istituti  di ricovero, purche' le stesse non risultino
locate.
    Sull'imposta  dovuta per tali unita' immobiliari verra' concessa,
fino  a  concorrenza del suo ammontare, una detrazione di Euro 154,94
(L. 300.000)  rapportata  al  periodo  dell'anno  durante il quale si
protrae tale destinazione;
    c) Aliquota  del  5,25  per  mille: per le unita' immobiliari per
soggetti  passivi  che  concedono in locazione a titolo di abitazione
principale   immobili  alle  condizioni  contrattuali  stabilite  dai
contratti-tipo  definiti  in  sede locale tra le organizzazioni della
proprieta'  edilizia  e  le  organizzazioni dei conduttori, ex art. 2
legge 9 dicembre 1998, n. 431.
    d) Aliquota  del 7 per mille: per le unita' immobiliari adibite a
civile  abitazione, per le quali sia stato registrato un contratto di
locazione  nel  corso  dell'ultimo  biennio a far data dal 1o gennaio
2002.
    e) Aliquota  del 9 per mille: per le unita' immobiliari adibite a
civile abitazione, limitatamente agli immobili non locati per i quali
non   risultino   essere  stati  registrati  contratti  di  locazione
nell'ultimo  biennio  a far data dal 1o gennaio 2002 (art. 2, comma 4
della legge n. 431/1998).
2. di dare atto che per poter usufruire dell'aliquota di cui al punto
a)  -  comodato,  il  soggetto  passivo  dovra'  presentare  apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da presentarsi alla
S.T.A.R.  S.r.l.  (Societa'  mista  di  gestione  e riscossione delle
entrate comunali) entro la scadenza della seconda rata annuale I.C.I.
a   saldo   (20 dicembre),   pena  la  decadenza  dal  beneficio.  La
dichiarazione,  sottoscritta,  dovra'  riportare  i  dati  anagrafici
propri  e  dell'utilizzatore  (nome, cognome, data di nascita, codice
fiscale),  il  grado  di parentela, l'ubicazione e gli identificativi
catastali   (foglio,   numero,  subalterno)  dell'unita'  immobiliare
utilizzata  dal  familiare,  con l'espressa indicazione che la stessa
viene utilizzata come residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici
e vi abbia effettiva dimora.
Tale  dichiarazione  ha  valore  anche per gli anni successivi se non
intervengono  modificazioni, in caso contrario deve essere presentata
apposita dichiarazione attestante l'avvenuta variazione.
3. di dare atto che per poter applicare l'aliquota di cui al punto c)
-  5,25 per  mille  per le unita' immobiliari concesse in locazione a
titolo   di   abitazione   principale  alle  condizioni  contrattuali
stabilite  dai  contratti-tipo  (ex  art. 2 legge 9 dicembre 1998, n.
431)  -  il soggetto passivo dovra' presentare apposita dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di notorieta' entro la scadenza della seconda
rata  annuale  I.C.I.  a  saldo  (20 dicembre), pena la decadenza dal
beneficio.
4.  che  il  pagamento  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
deve   essere  effettuato  tramite  versamento  da  effettuarsi  alla
S.T.A.R.  S.r.l.  (Societa'  mista  di  gestione  e riscossione delle
entrate comunali).
    (Omissis).
02X00329;

    Il  comune  di  STRAMBINO  (provincia  di  Torino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunle sugli immobili per
l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    5,3 per mille per l'abitazione principale;
    6 per mille per tutti gli altri immobili.
    (Omissis).
02X00330;

    Il  comune  di  TAINO  (provincia  di  Varese) ha adottato, il 19
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili da
applicarsi  nel  territorio del comune di Taino per l'anno 2002 nella
misura ordinaria del 6 per mille con le seguenti eccezioni:
    abitazione   principale,   fabbricati   equiparati   e   relative
pertinenze: aliquota 5,2 per mille;
    abitazioni  locate con contratto di affitto registrato utilizzate
come abitazione principale dal conduttore: aliquota 5,2 per mille;
di  dare  atto  che  la  detrazione per l'abitazione principale viene
prevista nella misura di Euro 103,29.
La  suddetta  detrazione  e'  elevata  a  Euro 258,23  a  favore  del
pensionato  o  dei pensionati anagraficamente conviventi, in possesso
dei seguenti requisiti:
    possesso,  nel  territorio  italiano,  di  reddito  di fabbricati
costituiti  unicamente  dal  solo  appartamento  abitato ed eventuali
pertinenze dell'abitazione principale;
    titolare di reddito da pensione;
    essere  in  condizione  non  lavorativa e con i seguenti redditi,
anche  di  natura  diversa,  imponibili IRPEF riferiti all'anno 2001:
fino  a  Euro 8.000,00  se  unico  componente e fino a Euro 10.500,00
riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;
    l'immobile occupato deve essere accatastato in categoria compresa
tra A2 e A6.
Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione
dovranno  presentare  la  richiesta  autocertificazione  agli  uffici
comunali entro il 30 giugno 2002.
    (Omissis).
02X00331;

    Il  comune  di  TAURISANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 26
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. disporre, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. in misura unica, pari
al 5 per mille;
2.  determinare  in  Euro 114,00 la detrazione d'imposta da applicare
per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02X00332;

    Il  comune  di  TAVERNOLA  BERGAMASCA  (provincia  di Bergamo) ha
adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti  misure,  in  conformita'  all'art. 6 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni:
    ordinaria del 4,5 per mille;
    per immobili non locati del 7 per mille;
    agevolata  -  ai  sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997 -
dell'1 per mille;
2.  di  fissare  la detrazione d'imposta, esclusivamente per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, in Euro 103,29.
    (Omissis).
02X00333;

    Il  comune  di  TEGLIO  (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  riconfermare  l'aliquota del 5 per mille quale imposta I.C.I. per
il  2002  e  di stabilire in Euro 104,00 la detrazione per abitazione
principale.
    (Omissis).
02X00334;

    Il  comune  di  TOCCO  DA  CASAURIA  (provincia  di  Pescara)  ha
adottato,  il  12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    In  osservanza di quanto tutto richiamato in narrativa l'aliquota
I.C.I. per l'anno 2002 e' fissata nella misura del 4,5 per mille.
    (Omissis).
02X00335;

    Il  comune di TORA E PICCILLI (provincia di Caserta) ha adottato,
il  22  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per  mille,  con  detrazione di L. 200.000 (Euro 103,29) per l'unita'
adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
02X00336;

    Il  comune  di  TORGIANO  (provincia  di Perugia) ha adottato, il
16 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di determinare per Ianno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  rapportate al valore degli stessi, nelle seguenti
misure confermando quelle in vigore per l'anno 2001:
    aliquota 5,5 per mille:
      a)  per  le  abitazioni principali intendendosi per tali quelle
nelle  quali i contribuenti che la possiedono a titolo di proprieta',
usufrutto  od  altro  diritto  reale,  e  i  suoi  familiari dimorano
abitualmente;
      b)  per  n.  1  pertinenza  di  cat.  C/6  situata nello stesso
immobile dell'abitazione principale o in un raggio di 500 metri dalla
stessa;
aliquota 6,5 per mille: per tutti gli altri fabbricati;
dare  atto che dall'imposta dovuta per Iunita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  si  detraggono fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 103,29  rapportate al periodo
dell'anno  durante  il quale si protrae tale destinazione, se Iunita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota  per la quale la destinazione medesima si verifica. Resta
fermo  che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale,
traducendosi,  per  questo  aspetto, Iagevolazione di cui al punto b)
del precedente paragrafo, nella possibilita' di detrarre dall'imposta
dovuta  per  le  pertinenze assimilate, la parte della detrazione che
non  ha  trovato  capienza  in  sede  di  tassazione  dell'abitazione
principale.
    (Omissis).
02X00337;

    Il  comune di TORRE DE' ROVERI (provincia di Bergamo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 6 per mille.
di  determinare,  per l'anno 2002, la detrazione da applicare ai fini
del   calcolo  I.C.I.  a  tutte  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale nella misura di Euro 155,00.
    (Omissis).
02X00338;

    Il  comune  di TORRE SAN PATRIZIO (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato,  il  16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
riconfermare  per l'anno 2002 l'aliquota della imposta comunale sugli
immobili nella misura del 5 per mille;
riconfermare  per l'anno 2002 la detrazione dall'imposta per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
nella  misura di L. 200.000 pari a 103,29 euro, rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
    (Omissis).
02X00339;

    Il  comune  di TORREGLIA (provincia di Padova) ha adottato, il 10
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di  determinare  per  l'anno  2002  due  aliquote  diversificate
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate
come segue:
    del 5 per mille - aliquota da applicare sul valore degli immobili
adibiti ad abitazione principale;
    del  6  per  mille  - aliquota da applicare agli immobili diversi
dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
2.  di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale di cui
all'art.  8  comma  3,  d.lgs.  30  dicembre  1992,  n.  504,  pari a
Euro 104,00;
3.  di stabilire a valere per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 8, comma
3  del  d.lgs.  30  dicembre  1992,  n.  504,  cosi'  come modificato
dall'art. 3,   comma 55,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
l'aumento  della  detrazione  I.C.I.  per le abitazioni principali da
Euro 104,00 a Euro 258,00 per le seguenti casistiche:
    per  tutti  i soggetti passivi di imposta comunale sugli immobili
che  abbiano  compiuto  sessantacinque  anni,  che  siano proprietari
esclusivamente  dell'abitazione principale ed eventualmente di garage
e  che appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito presenti le
seguenti caratteristiche: reddito netto massimo di L. 20.000.000 pari
a   Euro 10.329,14   considerando   per   reddito  netto  il  reddito
effettivamente disponibile partendo dal reddito lordo meno ritenute e
trattenute,  meno L. 1.000.000 pari a Euro 516,46 per il primo figlio
a  carico  e  L. 2.000.000  pari  a  Euro 1.032,91  per  ciascuno dei
successivi figli a carico;
    ai   soggetti   passivi   d'imposta   comunale   sugli  immobili,
proprietari  esclusivamente dell'abitazione principale, assistiti dal
comune in via continuativa;
    ai  soggetti  passivi proprietari esclusivamente dell' abitazione
principale  nel  cui  nucleo  familiare  vi  sia almeno un componente
portatore  di  handicap permanente o invalidita' permanente superiore
al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorita'.
4.  di  dare  atto  che la predetta maggiore detrazione soggiace alle
stesse  regole previste per ordinaria detrazione di L. 200.000 pari a
Euro 103,29;
5. di dare atto che il contribuente dovra' opportunamente documentare
che ricorrono le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione
disposta,    presentando    apposita    richiesta   integrata   dalla
dichiarazione  dei  redditi  2002,  relativa  all'anno  2001 entro il
termine  del  30  giugno  2001.  I competenti uffici comunali saranno
incaricati di disporre gli opportuni accertamenti.
6.  di  applicare  l'aliquota ridotta del 5 per mille alle pertinenze
(quali  box,  cantina  ecc.),  dell'abitazione principale anche nella
ipotesi  di  accatastamento  non unitario con attribuzione di rendita
catastale separata.
    (Omissis).
02X00340;

    Il  comune  di  TORTORA  (provincia  di  Cosenza) ha adottato, il
20 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  fissare  per  l'anno  2002,  ai  sensi  dell'art. 6 del d.lgs. n.
504/92,  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da
applicare  sul  territorio di questo comune nella doppia misura del 5
per  mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
e  nella misura del 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari
site nel territorio comunale.
    (Omissis).
02X00341;

    Il  comune  di  TRANSACQUA  (provincia di Trento) ha adottato, il
20 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella
misura  del  4 per  mille,  ad  eccezione  delle  unita' immobiliari,
appartenenti  alla  categoria catastale A, non costituenti abitazione
principale, per le quali si applica l'aliquota del 5 per mille;
2.  di  stabilire  per l'anno 2002 la detrazione I.C.I. per le unita'
immobiliari    adibite    ad   abitazione   principale   nell'importo
corrispondente all'imposta dovuta.
    (Omissis).
02X00342;

    Il  comune  di  TRENTA  (provincia  di  Cosenza)  ha adottato, il
14 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    aliquota ordinaria 6 per mille;
    aliquota abitazione principale 5 per mille;
    detrazione   per   unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale: Euro 103,29.
Sono   considerate   adibite   ad  abitazione  principale  le  unita'
immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  e  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate.
    (Omissis).
02X00343;

    Il  comune di TREZZANO ROSA (provincia di Milano) ha adottato, il
22 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e la detrazione
per l'abitazione principale come di seguito:
    aliquota I.C.I.: 6 per mille;
    detrazione per l'abitazione principale: Euro 105,00.
    (Omissis).
02X00344;

    Il  comune  di  TRONZANO  LAGO  MAGGIORE (provincia di Varese) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di seguito sottoindicate,
le  aliquote  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
    fabbricati adibiti ad abitazione principale 5,25 per mille;
    altri fabbricati 6,5 per mille;
    fabbricati gruppo catastale D1 7 per mille;
    aree edificabili 6,5 per mille.
2.  di  determinare  per  l'anno  2002,  le riduzioni e le detrazioni
d'imposta, queste ultime espresse in euro, come segue:
    detrazione  per  fabbricati adibiti ad abitazione principale Euro
103,29.
    (Omissis).
02X00345;

    Il  comune  di  VAGLI  SOTTO (provincia di Lucca) ha adottato, il
15 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
    a)  6  per  mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale   e  pertinenze  ad  abitazione  principale  e  abitazione
concessa  in  uso  sa pesone fisiche a parenti diretti in linea retta
entro il terzo grado ovvero in linea collaterale entro il terzo grado
a condizioni che le utilizzino come abitazione principale riscontrato
dalla residenza anagrafica.
    b)  7  per  mille  per tutte le altre unita' immobiliari soggette
all'imposta (non comprese al punto a);
    c)  di  riconfermare per l'anno 2002 la detrazione di Euro 103,29
per le abitazioni di cui al punto a).
    (Omissis).
02X00346;

    Il  comune di VAIANO (provincia di Prato) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura:
    del  3  per  mille  per  le abitazioni date in locazione ai sensi
dell'art. 2,  commi  3,  4,  5  ed  artt. 4  e 5 legge n. 431/1998 ed
accordo  stipulato  tra  i  sindacati  della proprieta' immobiliari e
quelli   degli   inquilini.   Per   usufruire  dell'aliquota  ridotta
presentare,    entro   il   termine   del   pagamento   dell'imposta,
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  utilizzando il modello
predisposto dall'ufficio tributi del comune;
    del 5,5 per mille per:
      a)  le  abitazioni  nelle  quali  il soggetto passivo ed i suoi
familiari  hanno  la  propria  residenza  cosi'  come  intesa ai fini
anagrafici;
      b)  le  abitazioni  di  residenza  dei  soci  assegnatari delle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
      c)  l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un
soggetto residente all'estero purche' non locata;
      d)  le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo
case popolari;
      e)  le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto  che  le  utilizzi come abitazione principale. Per usufruire
dell'aliquota  ridotta  presentare,  entro  il  termine del pagamento
dell'imposta,  dichiarazione  sostitutiva di atto notorio utilizzando
il modello predisposto dall'ufficio tributi del comune;
      f)  le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo
in  linea retta fino al secondo grado ed in linea collaterale fino al
primo grado. Per usufruire dell'aliquota ridotta presentare, entro il
termine del pagamento dell'imposta, dichiarazione sostitutiva di atto
notorio  utilizzando  il modello predisposto dall'ufficio tributi del
comune;
      g) l'unita'  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
    del  7  per  mille per le abitazioni non occupate (per abitazione
non occupata si intende quella nella quale non risulta alcuna persona
residente);
    del 6 per mille come aliquota ordinaria;
2. di determinare in Euro 130,00 la detrazione abitazione principale;
3.  di  determinare la detrazione per la prima casa in Euro 207,00 in
favore delle sotto indicate categorie:
    a) pensionato  che  abbia  compiuto il sessantacinquesimo anno di
eta'  entro il 31 dicembre 2001, non in condizioni lavorative, con le
seguenti condizioni reddituali:
      monoreddito:  reddito  anno  2001  derivante  da  pensione  non
superiore ad Euro 7.128,00;
      plurireddito:  reddito  anno  2001  imponibile  IRPEF,  escluso
reddito  da  abitazione,  di  tutti  i componenti il nucleo familiare
anagrafico  non  superiore a Euro 10.691,00 piu' Euro 930,00 per ogni
persona a carico;
    b) invalidi  civili  non in condizione lavorativa con invalidita'
non inferiore al 74% con le seguenti condizioni reddituali:
      monoreddito:   reddito  imponibile  IRPEE  anno  2001,  escluso
reddito da abitazione, non superiore a Euro 7.128,00;
      plurireddito:  reddito  anno  2001  imponibile  IRPEF,  escluso
reddito  da  abitazione,  di  tutti  i componenti il nucleo familiare
anagrafico  non  superiore a Euro 10.691,00 piu' Euro 930,00 per ogni
persona a carico;
    c) soggetti  passivi  nel  cui  nucleo  familiare  e' presente un
invalido  civile  con invalidita' non inferiore al 75% con un reddito
imponibile IRPEF anno 2001, escluso reddito da abitazione, di tutti i
componenti  il  nucleo  familiare  anagrafico  non  superiore ad Euro
10.691,00 piu' Euro 930,00 per ogni persona a carico;
    d) soggetti  passivi  nei  cui  nuclei  familiari sia presente un
portatore  di  handicap in situazione di gravita' (in base alla legge
n.  104/1992),  con  un  reddito  imponibile IRPEF anno 2001, escluso
reddito  da  abitazione,  fino ad Euro 18.076,00 piu' Euro 930,00 per
ogni persona a carico;
    e) disoccupato che sia in tale condizione da almeno sei mesi alla
data  del  31 dicembre  2001,  regolarmente  iscritto  nelle liste di
collocamento con le seguenti situazioni reddituali:
      monoreddito:   reddito  anno  2001  imponibile  IRPEF,  escluso
reddito da abitazione, non superiore a Euro 7.128,00;
      plurireddito:  reddito  anno  2001  imponibile  IRPEF,  escluso
reddito  da  abitazione,  di  tutti  i componenti il nucleo familiare
anagrafico  non superiore ad Euro 10.691,00 piu' Euro 930,00 per ogni
persona a carico;
Le  ulteriori  condizioni  per  usufruire  della  detrazione  di Euro
207,00, comuni a tutti i sopra indicati soggetti, sono:
    essere  titolare  nell'intero  territorio nazionale di diritto di
proprieta',  usufrutto, uso e abitazione di un unico immobile adibito
ad   abitazione   principale   (compreso  le  eventuali  pertinenze),
appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
    che  gli  altri  componenti  il  nucleo  familiare anagrafico non
devono  essere  possessori  nel  territorio nazionale di altre unita'
immobiliari.
I  soggetti  che  intendono  usufruire  dell'elevazione a Euro 207,00
della  detrazione abitazione principale devono dichiarare il possesso
dei  predetti  requisiti  mediante  dichiarazione sostitutiva di atto
notorio  il  cui  testo verra' appositamente predisposto dall'ufficio
tributi del comune.
    (Omissis).
02X00347;

    Il  comune  di  VALLE MOSSO (provincia di Biella) ha adottato, il
12 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  fissare,  per  l'anno  2002  nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:

=====================================================================
 N. d'ord. |         Tipologia degli immobili         |   Aliquota
=====================================================================
     1     |Immobili adibiti ad abitazione principale | 5 per mille
     2     |Immobili adibiti ad altri usi             |6,3 per mille

    (Omissis).
02X00348;

    Il  comune  di  VALVERDE  (provincia  di  Pavia)  ha adottato, il
15 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di stabilire a decorrere dal 1o gennaio 2002 le seguenti aliquote
differenziate  in  relazione  alle  diverse  tipologie di immobili di
seguito elencate:
    aliquota   5,5   per  mille:  abitazione  principale  e  relative
pertinenze  del  soggetto  passivo,  quantificando  altresi'  in Euro
103,30  la  misura  fissa della detrazione, fino alla concorrenza del
suo  ammontare,  da  applicare all'imposta dovuta come previsto dalla
normativa in vigore;
    aliquota  6,5  per  mille:  abitazioni  e  relative pertinenze di
soggetti passivi non residenti;
    aliquota 6 per mille: altre fattispecie impositive.
    (Omissis).
02X00349;

    Il  comune  di  VARCO  SABINO (provincia di Rieti) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille
confermando   contestualmente   la   detrazione   per  le  abitazioni
residenziali in L. 200.000.
    (Omissis).
02X00350;

    Il  comune  di  VEDDASCA (provincia di Varese) ha adottato, il 27
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno  2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
2. di  confermare  la  detrazione per l'abilitazione principale nella
misura di L. 200.000.
    (Omissis).
02X00351;

    Il  comune  di  VEGLIO  (provincia  di Biella) ha adottato, il 29
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  fissare,  per  l'anno  2002  nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:
    abitazione  principale e sue pertinenze immobiliari, aliquota del
4,5 per mille;
    altri   immobili   diversi   dall'abitazione  principale  e  loro
pertinenze, aliquota del 7 per mille;
    immobili non locati e loro pertinenze, aliquota del 7 per mille.
    (Omissis).
02X00352;

    Il  comune  di VELLEZZO BELLINI (provincia di Pavia) ha adottato,
il  14  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili, I.C.I. nella misura del 6 per mille.
    (Omissis).
02X00353;

    Il  comune  di  VERGEMOLI  (provincia  di  Lucca)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.;
    5,50 per mille per le abitazioni principali;
    7 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili.
2. di  fissare  in  Euro 104,00  la  debrazione stabilita dal comma 2
dell'art.  8  del decreto legislativo 504/1997 per l'immobile adibito
ad abitazione principale;
3. di  aumentare  per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
decreto   legislativo   n.   504/1992  come  modificato  dal  decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446 la detrazione di cui al comma 2
del  citato  art.  8  portandola a Euro 155,00 per i nuclei familiari
formati  da  una  o  piu'  persone con reddito complessivo, derivante
unicamente  da pensione non superiore a Euro 5.682,00 annue lorde per
famiglie  monocomponenti  e  Euro 10.846,00  annue lorde per famiglie
composte da due persone pensionate;
4. di  dare  atto  che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai
sensi  dell'art.  7 punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504.
    (Omissis).
02X00354;

    Il  comune di VERNIO (provincia di Prato) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare,  per  l'anno  2002,  le  seguenti  aliquote  e le
detrazioni  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
siti sul territorio del comune di Vernio:
    abitazione principale aliquota 4,5 per mille;
    aliquota ordinaria 7 per mille;
    detrazione sull'imposta per l'abitazione principale Euro 104,00.
    (Omissis).
02X00355;

    Il  comune  di VERRETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il 16 e
il  27  febbraio  2002,  le  seguenti  deliberazioni  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili, I.C.I. nella misura del 6 per mille.
    (Omissis).
1. di  fissare, per l'anno 2002, la detrazione spettante per la prima
casa nell'importo di Euro 155,00.
    (Omissis).
02X00356;

    Il  comune  di  VIESTE  (provincia  di Foggia) ha adottato, il 15
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
    a) unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  con
propria pertinenza aliquota del cinque per mille;
    b) tutte  le  altre  unita'  immobiliari  e  le aree fabbricabili
aliquota del sei per mille;
2. di  determinare  per  l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per
l'abitazione principale.
    (Omissis).
02X00357;

    Il  comune  di  VIGGIU'  (provincia  di Varese) ha adottato, il 2
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  fissare  per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (l.C.l.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:

=====================================================================
N.D.|              Tipologia degli immobili              |Aliquote  %
=====================================================================
    |Unita' immobiliare adibita direttamente ad          |
    |abitazione principale in proprieta' a persone       |
    |fisiche nonche' soci di cooperative edilizie a      |
 a  |proprieta' indivisa ....                            |      6
---------------------------------------------------------------------
    |Unita' immobiliare posseduta in aggiunta            |
    |all'abitazione principale in proprieta' a persone   |
    |fisiche e altri soggetti passivi, sfitta o locata a |
    |soggetti che non la utilizzano come abitazione      |
 b  |principale ....                                     |      7
---------------------------------------------------------------------
    |Unita' immobiliare locata con contatto registrato a |
    |soggetti che la utilizzano come abitazione          |
 c  |principale ....                                     |      6
---------------------------------------------------------------------
 d  |Immobili diversi dalle abitazioni ....              |      6
---------------------------------------------------------------------
    |Immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle|
 e  |precedenti classificazioni ed utilizzazioni ....    |      6

2. di  determinare  per  l'anno  2002,  le  riduzioni e le detrazioni
d'imposta, queste ultime espresse in euro, come segue:
    Dall'imposta   dovuta   per   l'unita'   immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 104.00  rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
    Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Le  disposizioni  di cui al presente Capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
    Viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata  (art.  5  regolamento comunale
I.C.I.).
    (Omissis).
02X00358;

    Il  comune  di  VILLA  DI  CHIAVENNA  (provincia  di  Sondrio) ha
adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
1. di  confermare,  (omissis), in attuazione dell'art. 6 del suddetto
decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dal
comma  53  dell'art.  3  della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per
l'anno  2002,  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili come
segue:
    nella  misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale;
    nella  misura  del  5,5  per  mille  con  riferimento  ai casi di
immobili   diversi   dalle   abitazioni,   o  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale, o di alloggi non locati.
2. di  confermare  per l'anno 2002, le detrazioni ai fini del calcolo
dell'I.C.I. per l'abitazione principale nell'importo minimo di legge,
pari a Euro 103,29;
3. di  confermare  per  l'anno  2002  l'importo di Euro 154,94 per le
detrazioni  I.C.I.,  limitatamente  alle  categorie  di  soggetti che
versano  in  situazioni  di  particolare  disagio  economico-sociale,
secondo  le  forme e le condizioni di cui alla deliberazione del C.C.
n.  3  in  data  16 febbraio 1998 (determinazione aliquota I.C.I. per
l'anno 1998) e cosi' individuate:
    pensionati;
    portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
    disoccupati da oltre sei mesi nell'anno precedente;
    lavoratori  posti  in  CIGS o nelle liste di mobilita' per almeno
sei   mesi   nell'anno  precedente  in  grado  di  produrre  adeguata
certificazione  della  loro  reale  situazione  ed  aventi un reddito
familiare (comprensivo anche di: pensioni di guerra, pensioni estere,
rendite  INAIL,  rendite  tassate  alla  fonte  BOT/CCT  fino  ad  un
ammontare  annuo  di  Euro 516,46,  redditi da lavoro anche percepiti
all'estero,  indennita'  di  disoccupazione  speciale  dei lavoratori
frontalieri)  pari  o  inferiore  a  quanto  previsto  nella seguente
tabella:

=====================================================================
       Fasce reddito familiare        |       Nucleo familiare
=====================================================================
Euro  5.422,80                        |          1 persona
Euro  9.554,45                        |          2 persone
Euro 10.401,44                        |          3 persone
Euro 12.413,04                        |          4 persone
Euro 14.473,70                        |          5 persone
Euro 16.387,18                        |          6 persone

Il reddito familiare deve contenere anche:
    pensioni di guerra;
    pensioni estere;
    rendite INAIL;
    rendite  tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di
Euro 516,46;
    redditi da lavoro anche percepiti all'estero;
    indennita' di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri.
    (Omissis).
02X00359;

    Il  comune di VILLA MAINA (provincia di Avellino) ha adottato, il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille.
    (Omissis).
02X00360;

    Il  comune  di  VILLORBA  (provincia  di  Treviso) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8
del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le
detrazioni  cosi'  come analiticamente riportate nell'allegato B) che
forma parte integrante del presente provvedimento;
    (Omissis).
                                                           Allegato B

              ---->  Vedere allegato di pag. 92  <----

02X00361;

    Il  comune  di  VIVARO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. per l'esercizio finanziario 2002 l'aliquota (I.C.I.) e' confermata
al  6  per mille senza ulteriori riduzioni, detrazioni o agevolazioni
di sorta, oltre a quelle previste per legge.
    (Omissis).
02X00362;

    Il  comune di VOLTAGO AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    nella  misura  del  6  per  mille  per le abitazioni principali e
relative pertinenze;
    nella misura del 6,5 per mille per le altre unita' immobiliari;
    nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
oppure  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali,   oppure   all'utilizzo   di   sottotetti.  L'aliquota
agevolata  e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto
di  detti  interventi  e  per  la  durata di tre anni dall'inizio dei
lavori;
di aumentare a Euro 129,114 (L. 250.000) la detrazione per:
    a) le   unita'   immobiliari   ad   uso   abitazione   principale
intendendosi  per  tale  quella  nella  quale  il contribuente che la
possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di
godimento  e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia
da  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio dello Stato,
adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
    b) le  unita'  immobiliari  possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;
    c) le  unita'  immobiliari  concesse in uso gratuito a parenti in
linea  retta  fino  al  primo  grado  di  parentela  adibite  a  loro
abitazione principale.
    (Omissis).
Avvertenza:   la   presente  deliberazione  sostituisce  quella  gia'
pubblicata  nel supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale -
Serie  generale  -  n. 94 del 22 aprile 2002, alla pagina 77, seconda
colonna.
02X00363;