Art. 3. Ai detentori della carta giovani di Euro 8,00 e' consentito in particolare l'ingresso gratuito in tutte le sedi espositive elencate nel precedente art. 2. La ripartizione degli introiti derivanti dalla vendita delle carte musei di Euro 13,00 e di Euro 8,00, tra Stato ed enti interessati all'iniziativa, e' regolamentata da apposito atto convenzionale. Il presente decreto sara' inoltrato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 2002 Il direttore generale: Serio Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 248