Art. 3.
  Ai  detentori  della  carta  giovani  di Euro 8,00 e' consentito in
particolare  l'ingresso gratuito in tutte le sedi espositive elencate
nel precedente art. 2.
  La  ripartizione degli introiti derivanti dalla vendita delle carte
musei  di  Euro  13,00  e di Euro 8,00, tra Stato ed enti interessati
all'iniziativa, e' regolamentata da apposito atto convenzionale.
  Il  presente  decreto  sara'  inoltrato  agli organi di controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 18 febbraio 2002
                                         Il direttore generale: Serio
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 248