Art. 2.
  1. Non e' consentito rifiutare l'omologazione CE ne' l'omologazione
nazionale  di  un  tipo  di  veicolo  o  di  un  tipo  di  sistema di
riscaldamento  per  motivi  riguardanti  il  sistema di riscaldamento
dell'abitacolo  o del vano di carico se il sistema stesso e' conforme
alle prescrizioni stabilite negli allegati al presente decreto.