Art. 2.
                       Ambito di applicazione
  2.1.   Le  disposizioni  del  presente  provvedimento  disciplinano
l'accesso  prioritario  ai  terminali di Gnl, che l'art. 25, comma 1,
del   decreto   legislativo   n.  164/2000  prevede  per  i  soggetti
utilizzatori  che  sostengono  il costo delle opere necessarie per la
costruzione di nuovi terminali di Gnl e per il loro potenziamento.
  2.2.  La nuova capacita' di rigassificazione, a cui si riferisce il
comma  precedente,  deve entrare in servizio dopo l'entrata in vigore
del  presente  provvedimento, fino al raggiungimento di una capacita'
complessiva nazionale di rigassificazione pari a 25 miliardi di metri
cubi  per  anno,  misurata  alle condizioni standard, e comunque tale
nuova  capacita'  deve  entrare  in servizio non oltre il 31 dicembre
2010.