Art. 2. Ambito di applicazione 2.1. Le disposizioni del presente provvedimento disciplinano l'accesso prioritario ai terminali di Gnl, che l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede per i soggetti utilizzatori che sostengono il costo delle opere necessarie per la costruzione di nuovi terminali di Gnl e per il loro potenziamento. 2.2. La nuova capacita' di rigassificazione, a cui si riferisce il comma precedente, deve entrare in servizio dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento, fino al raggiungimento di una capacita' complessiva nazionale di rigassificazione pari a 25 miliardi di metri cubi per anno, misurata alle condizioni standard, e comunque tale nuova capacita' deve entrare in servizio non oltre il 31 dicembre 2010.