Art. 4.
   Controllo e pubblicita' in ordine alla titolarita' dell'accesso
  4.1.  Il soggetto interessato alla realizzazione di nuovi terminali
di  Gnl e al loro potenziamento invia all'Autorita' una comunicazione
contenente i seguenti elementi:
    a) identificazione  del terminale di Gnl presso il quale si rende
disponibile la nuova capacita' di rigassificazione;
    b) data  di  entrata in servizio del nuovo terminale di Gnl o del
potenziamento;
    c) nuova capacita' che si rende disponibile alla data di cui alla
lettera  b) ed eventualmente in date successive, quota di capacita' e
durata del periodo in cui si intende applicare l'accesso prioritario;
    d) descrizione,  supportata da documentazione di riscontro, delle
modalita'  adottate per sostenere il costo delle opere necessarie per
la  costruzione  degli  impianti,  con  identificazione  dei soggetti
utilizzatori del terminale di Gnl che vi contribuiscono;
    e) copia degli atti amministrativi necessari per la costruzione e
per l'esercizio degli impianti.
  4.2.  Decorso  il  termine  di  60  giorni  dalla  ricezione  della
comunicazioni   di   cui   al   comma   precedente,  senza  contraria
determinazione    dell'Autorita',    la    titolarita'   dell'accesso
prioritario   si  intende  accertata.  Comunicazioni  provenienti  da
diversi soggetti interessati sono valutate dall'Autorita' nell'ordine
temporale di ricezione.
  4.3.  La  titolarita'  dell'accesso  prioritario  non  puo'  essere
ceduta,  salvo  il  caso  in  cui  un  altro soggetto utilizzatore si
sostituisca,   con   procedure   trasparenti,  al  soggetto  titolare
assumendone  tutti  gli  impegni  finanziari  relativi  al  costo  di
costruzione degli impianti.
  4.4.  L'Autorita'  pubblica  e  aggiorna  nel proprio sito Internet
l'elenco   dei   soggetti   titolari  dell'accesso  prioritario,  con
l'indicazione  della  capacita'  di rigassificazione e del periodo di
tempo oggetto della titolarita' medesima.
  4.5.   I   soggetti  che  detengono  i  terminali  di  Gnl  inviano
all'Autorita'   comunicazione   di   ogni   variazione,   intervenuta
successivamente  alla  pubblicazione  di  cui  al  comma  4.4,  degli
elementi  oggetto  della  comunicazione  di  cui  al  comma 4.1. Tale
adempimento deve essere effettuato entro e non oltre il termine di 60
giorni dal verificarsi di ogni singola variazione.