Art. 4. Controllo e pubblicita' in ordine alla titolarita' dell'accesso 4.1. Il soggetto interessato alla realizzazione di nuovi terminali di Gnl e al loro potenziamento invia all'Autorita' una comunicazione contenente i seguenti elementi: a) identificazione del terminale di Gnl presso il quale si rende disponibile la nuova capacita' di rigassificazione; b) data di entrata in servizio del nuovo terminale di Gnl o del potenziamento; c) nuova capacita' che si rende disponibile alla data di cui alla lettera b) ed eventualmente in date successive, quota di capacita' e durata del periodo in cui si intende applicare l'accesso prioritario; d) descrizione, supportata da documentazione di riscontro, delle modalita' adottate per sostenere il costo delle opere necessarie per la costruzione degli impianti, con identificazione dei soggetti utilizzatori del terminale di Gnl che vi contribuiscono; e) copia degli atti amministrativi necessari per la costruzione e per l'esercizio degli impianti. 4.2. Decorso il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazioni di cui al comma precedente, senza contraria determinazione dell'Autorita', la titolarita' dell'accesso prioritario si intende accertata. Comunicazioni provenienti da diversi soggetti interessati sono valutate dall'Autorita' nell'ordine temporale di ricezione. 4.3. La titolarita' dell'accesso prioritario non puo' essere ceduta, salvo il caso in cui un altro soggetto utilizzatore si sostituisca, con procedure trasparenti, al soggetto titolare assumendone tutti gli impegni finanziari relativi al costo di costruzione degli impianti. 4.4. L'Autorita' pubblica e aggiorna nel proprio sito Internet l'elenco dei soggetti titolari dell'accesso prioritario, con l'indicazione della capacita' di rigassificazione e del periodo di tempo oggetto della titolarita' medesima. 4.5. I soggetti che detengono i terminali di Gnl inviano all'Autorita' comunicazione di ogni variazione, intervenuta successivamente alla pubblicazione di cui al comma 4.4, degli elementi oggetto della comunicazione di cui al comma 4.1. Tale adempimento deve essere effettuato entro e non oltre il termine di 60 giorni dal verificarsi di ogni singola variazione.