Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 6.1. Fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli, l'intera nuova capacita' resa disponibile ai sensi dell'art. 2 e' soggetta alle disposizioni adottate dall'Autorita' in conformita' all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000. 6.2. Dopo l'art. 9, comma 9.5, della deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002, e' aggiunto il seguente comma: "9.6. Nella redazione dei rendiconti di cui al presente articolo, i soggetti esercenti l'attivita' Gnl danno distinta evidenza alle componenti patrimoniali ed economiche distinguendo tra la quota di nuova capacita' a cui e' accertato l'accesso prioritario e la restante quota di capacita', di cui alla deliberazione dell'Autorita' 15 maggio 2002, n. 91/02". 6.3. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it), entra in vigore dopo 15 giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Milano, 15 maggio 2002 Il presidente: Ranci