Art. 6.
                  Disposizioni transitorie e finali
  6.1.  Fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli, l'intera
nuova  capacita'  resa  disponibile  ai sensi dell'art. 2 e' soggetta
alle disposizioni adottate dall'Autorita' in conformita' all'art. 24,
comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000.
  6.2.  Dopo  l'art. 9, comma 9.5, della deliberazione dell'Autorita'
21 dicembre  2001, n. 311/01, pubblicata nel supplemento ordinario n.
72  alla  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 84 del 10 aprile
2002, e' aggiunto il seguente comma:
    "9.6. Nella redazione dei rendiconti di cui al presente articolo,
i  soggetti  esercenti  l'attivita'  Gnl danno distinta evidenza alle
componenti  patrimoniali  ed  economiche distinguendo tra la quota di
nuova  capacita'  a  cui  e'  accertato  l'accesso  prioritario  e la
restante quota di capacita', di cui alla deliberazione dell'Autorita'
15 maggio 2002, n. 91/02".
  6.3. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito Internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas (www. autorita.energia.it), entra in
vigore  dopo  15  giorni  dalla  data  della  sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
    Milano, 15 maggio 2002
                                                 Il presidente: Ranci