Art. 10. Commissioni d'esame 1. Per l'anno scolastico 2001/2002, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 25 gennaio 2001, integrato, in applicazione dell'art. 22, comma 7, della legge n. 448/2001, dal D.M. n. 21 del 28 febbraio 2002, concernente i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nonche' le istruzioni di cui alla circolare ministeriale 28 febbraio 2002, n. 23, sulla formazione delle commissioni.