Art. 10.
                         Commissioni d'esame
   1. Per l'anno scolastico 2001/2002, valgono le disposizioni di cui
al D.M. in data 25 gennaio 2001, integrato, in applicazione dell'art.
22,  comma 7, della legge n. 448/2001, dal D.M. n. 21 del 28 febbraio
2002,  concernente i criteri e le modalita' di nomina, designazione e
sostituzione  dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria  superiore,  nonche'  le  istruzioni di cui alla circolare
ministeriale   28  febbraio  2002,  n.  23,  sulla  formazione  delle
commissioni.