Art. 12.
                Diario delle operazioni e delle prove
   1.   Le   commissioni,  operanti  nella  stessa  sede  d'esame  si
riuniscono,  in  seduta  plenaria,  presso  l'istituto cui sono state
assegnate, il 17 giugno 2002 alle ore 8,30. Alla riunione partecipano
anche  i  commissari  designati  delle  classi  di  scuole legalmente
riconosciute o pareggiate, abbinate alle classi dell'istituto statale
o paritario medesimo.
   2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente piu' anziano di
eta',  dopo  aver  verificato  la composizione delle commissioni e la
presenza   dei   commissari,   comunica   i   nominativi   di  quelli
eventualmente  assenti  al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale   se  l'assenza  riguarda  il  Presidente  e  al  Dirigente
scolastico se l'assenza riguarda un commissario.
   3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di
ciascuna  commissione,  fissa i tempi e le modalita' di effettuazione
delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
   4.  Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di
ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi
delle  attivita'  delle commissioni determinando, in particolare, ove
necessario,  l'ordine  di successione tra le commissioni per l'inizio
della  terza prova, per le operazioni da realizzarsi distintamente di
valutazione  degli  elaborati,  conduzione dei colloqui e valutazione
finale. Il Presidente medesimo provvede altresi' a fissare le date di
svolgimento  degli  scrutini finali e di pubblicazione dei risultati.
Per    la    pubblicazione   medesima   viene   valutata,   altresi',
l'opportunita'  di  procedere  in  modo  congiunto o disgiunto per le
diverse  commissioni.  La  relativa  delibera  puo'  essere  assunta,
sentiti  i  componenti  di ciascuna commissione, in data successiva a
quella dell'insediamento.
   Nel  caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio
o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse
o  lingue  straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene
insegnata  per  squadre,  con  docenti  che operano separatamente, il
presidente  avra' cura di fissare il calendario dei lavori in modo da
determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe
per  le  operazioni  di  correzione  e  valutazione  degli elaborati,
conduzione dei colloqui e valutazione finale.
   Il   presidente   determinera'   il  calendario  definitivo  delle
operazioni  delle commissioni, anche dopo opportuni accordi operativi
con  i  presidenti  delle commissioni costituite presso altre sedi di
esame,  di  cui  eventualmente  facciano  parte,  quali commissari, i
medesimi docenti.
   5.  Al  fine  di  fornire  opportune  indicazioni,  chiarimenti  e
orientamenti  per  la  regolare funzionalita' delle commissioni e, in
particolare,  per  garantire  uniformita'  di  criteri operativi e di
valutazione, i presidenti delle medesime commissioni vengono riuniti,
unitamente  agli  ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di
Stato,  dal  Direttore  generale  dell'Ufficio  Scolastico Regionale,
procurando,  comunque,  che tale operazione non crei interferenze con
lo  svolgimento  delle  prove  scritte.  In  ogni caso dette riunioni
devono   concludersi   prima   dell'inizio   della  correzione  degli
elaborati.  I  Direttori  Generali  degli Uffici Scolastici Regionali
assicurano  ogni  opportuna  assistenza alle commissioni operanti sul
territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.
   6.  La riunione preliminare di ciascuna commissione e' finalizzata
agli adempimenti di cui all'art.13 della presente Ordinanza.
   7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2001/2002 e' il
seguente:
   - prima prova scritta: 19 giugno 2002, ore 8.30;
   -  seconda  prova  scritta,  grafica  o scritto-grafica: 20 giugno
2002, ore 8.30;
   Per  gli  esami  nei  licei artistici lo svolgimento della seconda
prova  continua  nei  due  giorni  seguenti per la durata giornaliera
indicata  nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte, la
seconda  prova  si  svolge in non meno di tre giorni e in non piu' di
cinque  giorni.  Poiche'  uno  dei  giorni dello svolgimento di detta
prova coincide con il sabato, la prova stessa puo' essere sospesa per
i  soli  candidati  che  per motivi di culto non intendono proseguire
l'esame in detto giorno.
   -  terza prova scritta: 24 giugno 2002: ciascuna commissione entro
il 21 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova
scritta,  in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui
all'art.  6  della presente ordinanza. Nel caso di classi abbinate le
operazioni  previste  devono  essere  effettuate distintamente per la
classe  di  istituto  statale o paritario e per la classe di istituto
legalmente  riconosciuto e pareggiato. Contestualmente, il Presidente
stabilisce,  per  ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della
prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali
istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa
le  materie  oggetto  della  prova.  La  mattina  del  24 giugno ogni
commissione,  tenendo  a  riferimento  quanto  attestato nel predetto
documento,  predispone  collegialmente  il  testo  della  terza prova
scritta,  sulla  base  delle proposte avanzate da ciascun componente;
proposte  che  ciascun  componente  deve  formulare  in numero almeno
doppio  rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di
definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione
alla  natura  e  alla  complessita'  della prova, stabilisce anche la
durata  massima della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei
artistici  la  prova  puo'  svolgersi  anche  in  due  giorni. Per la
formulazione   delle   singole  proposte  e  per  la  predisposizione
collegiale  della  prova, la commissione puo' avvalersi dell'archivio
nazionale  permanente di cui all'art. 14 del regolamento. Per i licei
artistici  e  gli  istituti  d'arte  le  operazioni sopra indicate si
svolgono  entro  il  giorno successivo al termine della seconda prova
scritta e il giorno seguente.
   8.  Ciascuna  commissione stabilisce autonomamente, in conformita'
di  quanto  previsto  al  quarto  comma,  il  diario delle operazioni
finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.
   9.  La  data  di  inizio  dei  colloqui e' stabilita, per ciascuna
commissione,  al termine delle operazioni di correzione e valutazione
degli  elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 15, comma 8.
   10.  Prima  dell'inizio  dei  colloqui,  la  commissione  completa
l'esame  dei  fascicoli e dei curricoli dei candidati in prosecuzione
dei  lavori  iniziati  nella  riunione  preliminare.  La commissione,
inoltre,  ai  fini  di  una  adeguata organizzazione delle operazioni
inerenti  il  colloquio,  anche  in  attuazione  di  quanto stabilito
dall'art.  16,  comma  4, esamina i lavori presentati dai candidati e
finalizzati  all'avvio  del colloquio. Il Presidente, il giorno della
prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e
le   modalita'   stabilite   precedentemente   dalla  commissione,  a
comunicare  il  titolo  dell'argomento o a presentare l'esperienza di
ricerca  o  di  progetto,  anche in forma multimediale, prescelti per
dare  inizio  al  colloquio,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  7, del
Regolamento.
   11.  Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi,
in  base  a sorteggio, i candidati interni e, successivamente, sempre
in base a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che
sostengono  il  colloquio,  per ogni giorno, non puo' essere di norma
superiore a cinque.
   12.  Del  diario dei colloqui, il presidente delle commissioni da'
notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
   13.  La  prima  prova  scritta  suppletiva  si  svolge il giorno 1
luglio, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno
successivo,  2 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per
gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova
scritta  suppletiva  nel  secondo giorno successivo all'effettuazione
della  seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti,
proseguono  nei  giorni  successivi,  ad eccezione del sabato; in tal
caso le stesse continuano il lunedi' successivo.
   14.  L'eventuale  ripresa  dei colloqui, per le commissioni che li
abbiano  interrotti perche' impegnate nelle prove suppletive, avviene
il  giorno  successivo  al  termine  delle  prove scritte suppletive.
Qualora  tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in
tale  giorno  le  commissioni  riprendono  i  colloqui interrotti per
l'espletamento della prova scritta suppletiva.
   15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito,
fino  ad  un  massimo  di  5  punti,  per  quei candidati che abbiano
conseguito  un  credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato
complessivo  nelle  prove  di  esame  pari  almeno  a  70  punti,  e'
effettuata   al   momento   della  valutazione  finale  per  ciascuna
classe-commissione,  sulla base di criteri precedentemente stabiliti,
secondo  l'art.  13,  comma  11  e  con  una  congrua  motivazione da
acquisire  al  verbale.  Le modalita' da seguire sono quelle previste
dalla  presente Ordinanza agli artt.15, comma 7 e 16, comma 7, per la
valutazione delle prove scritte e del colloquio.
   16.   Le   operazioni   intese  alla  valutazione  finale  e  alla
elaborazione  dei  relativi  atti iniziano subito dopo la conclusione
dei   colloqui  di  ciascuna  commissione,  tenendo  presente  quanto
disposto nel comma 4, primo alinea, del presente articolo.
   17.   Quanto   altro   possa   occorrere,   nell'osservanza  delle
disposizioni  di  cui  alla  presente  ordinanza,  e'  stabilito  dal
presidente della commissione d'esame.